§ 98.1.27867 - D.L. 28 febbraio 1986, n. 40 .
Modificazioni alle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi nonchè proroga del trattamento fiscale agevolato per le [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:28/02/1986
Numero:40


Sommario
Art. 1.      1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso [...]
Art. 2.      Il termine del 13 marzo 1986, stabilito dall'art. 2 del decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 85, per il [...]
Art. 3.      Il presente decreto entrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27867 - D.L. 28 febbraio 1986, n. 40 [1].

Modificazioni alle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi nonchè proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali.

(G.U. 28 febbraio 1986, n. 49)

 

     Art. 1.

     1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 72.214 a L. 74.277 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

     2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è aumentata da L. 51.745 a 53.808 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

     3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 7.221,40 a L. 7.427,70 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

     4. Le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3), ed F), punto 1), della tabella B, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 11.250 a L. 13.755 e da L. 12.096 a L. 15.411 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

     5. Le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da L. 4.614 a L. 5.364, da L. 5.337 a L. 6.237 e da L. 14.733 a L. 17.583 per quintale.

 

          Art. 2.

     Il termine del 13 marzo 1986, stabilito dall'art. 2 del decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 85, per il trattamento fiscale agevolato nelle miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali, è prorogato fino al 30 settembre 1987.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 3 della L. 17 aprile 1986, n. 109, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i  rapporti giuridici sorti  sulla base del presente decreto.