§ 98.1.26345 - Legge 17 aprile 1986, n. 109.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 58, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:17/04/1986
Numero:109


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 5 marzo 1986, n. 58, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi, è convertito in legge con le [...]
Art. 2.      1. Il termine del 13 marzo 1986, stabilito dall'art. 2 del decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 85, per [...]
Art. 3.      1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 febbraio [...]


§ 98.1.26345 - Legge 17 aprile 1986, n. 109.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 58, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

(G.U. 18 aprile 1986, n. 90)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 5 marzo 1986, n. 58, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 1:

     al comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "Dal 14 marzo 1986 si applica l'ulteriore aumento a L. 77.053 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi";

     al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Dal 14 marzo 1986 si applica l'ulteriore aumento a L. 56.584 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi";

     al comma 3, è aggiunto il seguente periodo: "Dal 14 marzo 1986 si applica l'ulteriore aumento a L. 7.705,30 per ettolitro, alla medesima temperatura e relativamente alla stessa eccedenza";

     sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "3-bis. Le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3), ed F), punto 1), della predetta tabella B, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 11.250 a L. 14.433 e da L. 12.906 a L. 16.089 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

     3-ter. Le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d) della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da L. 4.614 a L. 5.567, da L. 5.337 a L. 6.480 e da L. 14.733 a L. 18.355 per quintale".

 

          Art. 2.

     1. Il termine del 13 marzo 1986, stabilito dall'art. 2 del decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 85, per il trattamento fiscale agevolato delle miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali, è prorogato fino al 30 settembre 1987.

 

          Art. 3.

     1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 40, e del decreto-legge 13 marzo 1986, n. 63.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.