§ 98.1.27797 - Legge 5 marzo 1982, n. 62.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, concernente provvedimenti urgenti in materia di tutela delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:05/03/1982
Numero:62


Sommario
Art. 1.      E' convertito in legge il decreto legge 30 dicembre 1981, n. 801, concernente provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, con le seguenti modificazioni
Art. 2.      Restano validi gli effetti giuridici, gli atti ed i provvedimenti adottati in esecuzione dei decreti-legge 4 settembre 1981, n. 495 e 4 novembre 1981, n. 620


§ 98.1.27797 - Legge 5 marzo 1982, n. 62. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, concernente provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

(G.U. 5 marzo 1982, n. 63)

 

     Art. 1.

     E' convertito in legge il decreto legge 30 dicembre 1981, n. 801, concernente provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Le regioni, sulla base delle previsioni dei piani regionali o, in mancanza, dei primi programmi di risanamento delle acque, possono approvare i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari stabiliti dai comuni o dai consorzi ai sensi dell'art. 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato dall'art. 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e possono prorogare fino al 31 dicembre 1983 i termini ivi indicati, già prorogati al 31 dicembre 1981, purchè i relativi impianti centralizzati di depurazione siano compresi nei progetti già da esse approvati. Il termine del 31 dicembre 1980, indicato dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato dall'art. 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è riaperto e prorogato al 31 dicembre 1982".

     L'articolo 2 è sostituito dai seguenti:

     "Art. 2. - In attuazione della lettera e) del primo comma dell'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, le regioni, sentiti i comuni, sono tenute, entro il 30 giugno 1982, ad individuare, mediante apposito piano, le zone idonee ad effettuare lo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali o dai processi di depurazione.

     Le regioni possono stabilire che l'individuazione delle zone costituisce norma di variante dei piani urbanistici dei comuni territorialmente competenti.

     Le varianti debbono essere deliberate entro sessanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento regionale. In caso di inadempienza da parte dei comuni, le regioni provvedono nei successivi sessanta giorni ad indicare i siti idonei allo smaltimento dei liquami e dei fanghi.

     Le aree comprese nelle zone individuate per effettuare lo smaltimento di cui al primo comma sono acquisite mediante esproprio ed attrezzate ai fini di cui al medesimo primo comma da parte dei comuni mediante utilizzo degli stanziamenti previsti dal terzo e quarto comma dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, nonchè dei proventi derivanti dalla applicazione dell'art. 24 della medesima legge.

     Ai comuni nel cui territorio sono o vengono posti in esercizio impianti e piattaforme per lo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali o dai processi di depurazione, in conformità con le delibere regionali di cui al primo comma, le regioni sono tenute a corrispondere, a decorrere dalla data della delibera comunale sull'impianto o piattaforma, un contributo annuo, proporzionale al liquame o fango trattato, da determinarsi con legge regionale.

     La misura del contributo è sottoposta annualmente a rivalutazione, secondo l'indice ISTAT del costo della vita.

     Le regioni sono tenute ad emanare apposito regolamento per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.

     Le opere e gli interventi di carattere edilizio ed urbanistico relativi allo smaltimento dei liquami e dei fanghi, da effettuare nelle zone di cui al primo comma, sotto sottoposti alle sole procedure di autorizzazione di cui all'art. 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con riduzione a sessanta giorni del termine stabilito dallo stesso articolo".

     "Art. 2-bis. - Al fine di impedire il processo di eutrofizzazione delle acque fluviali, lacustri e marine ed in conformità a quanto disposto dal n. 1 dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i detersivi per bucato debbono essere prodotti e commercializzati con un contenuto di composti di fosforo non superiore al 6,5 per cento espresso come fosforo.

     La disposizione di cui al comma precedente ha effetto su tutto il territorio nazionale a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dispone, con proprio decreto, l'ulteriore riduzione al 5 per cento, espresso come fosforo, del tenore massimo dei composti di fosforo nei detersivi per bucato a decorrere dal primo giorno del ventiquattresimo mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     I produttori di detersivi per bucato sono tenuti ad indicare in modo chiaramente visibile sui documenti di vendita e sui contenitori destinati al commercio la percentuale di composti di fosforo, espressa come fosforo, presenti nel prodotto.

     I sindaci, nella loro funzione di autorità sanitaria locale, sono tenuti a garantire l'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo, avvalendosi del personale e delle strutture delle unità sanitarie locali ed inoltre dei servizi e presidi multizonali previsti dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che devono operare di concerto con i nuclei antisofisticazioni dello Stato".

     L'articolo 3 è soppresso.

     Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

     "Art. 3-bis. - L'art. 2-bis del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, è sostituito dal seguente:

     "Al quarto comma dell'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo modificato dall'art. 10 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è aggiunto il seguente periodo: ”I soggetti contemplati dall'art. 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le imprese familiari coltivatrici, che utilizzano l'acqua per uso agricolo, sono tenuti esclusivamente alla denuncia ai competenti uffici delle provincie, dei consorzi e dei comuni. In ogni caso tale disposizione non si applica agli insediamenti produttivi"".

     All'articolo 4, al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "o ad esperti".

     L'articolo 5 è soppresso.

 

          Art. 2.

     Restano validi gli effetti giuridici, gli atti ed i provvedimenti adottati in esecuzione dei decreti-legge 4 settembre 1981, n. 495 e 4 novembre 1981, n. 620.


[1]  Abrogata dall'art. 63 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e dall'art. 175 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.