§ 98.1.27627 - D.L. 28 febbraio 1981, n. 36 .
Proroga fino al 31 dicembre 1981 delle disposizioni riguardanti il Mezzogiorno, nonché proroga della scadenza del termine di applicazione di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:28/02/1981
Numero:36


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.      Le disposizioni agevolative per i territori della provincia di Trieste, di cui all'articolo 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, quelle relative alle zone depresse [...]
Art. 3.  [11]
Art. 4.  [12]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27627 - D.L. 28 febbraio 1981, n. 36 [1] .

Proroga fino al 31 dicembre 1981 delle disposizioni riguardanti il Mezzogiorno, nonché proroga della scadenza del termine di applicazione di alcune agevolazioni fiscali e di quello riguardante l'adeguamento del capitale minimo delle società di capitale

(G.U. 2 marzo 1981, n. 60)

 

     Art. 1. [2]

     L'efficacia del programma quinquennale di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, viene prorogata al 30 settembre 1981 [3] .

     La durata della Cassa per il Mezzogiorno è prorogata fino al 30 settembre 1981 [4] .

     La validità delle disposizioni del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti l'indicazione del termine del 31 dicembre 1980, è prorogata al 30 settembre 1981 [5] .

     (Omissis) [6]

 

          Art. 2.

     Le disposizioni agevolative per i territori della provincia di Trieste, di cui all'articolo 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, quelle relative alle zone depresse del centro-nord ed ai territori del comune di Monfalcone, della zona portuale Aussa-Corno e dei comuni di San Canzian d'Isonzo e Staranzano, di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 30 dello stesso decreto, sono prorogate al 31 dicembre 1981 [7] .

     Le disposizioni agevolative di cui all'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, si applicano ai territori del Polesine fino al 31 dicembre 1981 [8] .

     Il termine del 31 dicembre 1980 previsto dal primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 31, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1981, relativamente all'applicazione delle agevolazioni in materia di imposte di registro e ipotecarie. Fino alla stessa data è altresì prorogato il termine del 31 dicembre 1980, relativo alla stipula degli atti di primo acquisto di terreni o di edifici anche distrutti o danneggiati di cui al primo comma dell'art. 41-ter del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 [9] .

     Il termine del 31 dicembre 1980 stabilito dall'art. 16, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio 1981 [10] .

 

          Art. 3. [11]

     Il termine di tre anni di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è prorogato fino al 30 aprile 1981. Tale termine è prorogato al 31 dicembre 1981, per le società che alla data del 22 dicembre 1980 avevano la loro sede legale nel territorio di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.

 

          Art. 4. [12]

     La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di interventi può contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti (BEI) il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti è portato a scomputo dell'assegnazione disposta a favore della Cassa per il Mezzogiorno per l'anno 1981.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 29 aprile 1981, n. 163.

[2]  Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1981, per l'art. 2 della legge di conversione.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[6]  Comma soppresso dalla legge di conversione.

[7]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[8]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[9]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[10]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[11]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[12]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.