§ 98.1.27581 - D.L. 17 ottobre 1979, n. 505 .
Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia.


Settore:Normativa nazionale
Data:17/10/1979
Numero:505


Sommario
Art. 1.      L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione, già fissata per una data anteriore a quella di entrata in vigore del presente [...]
Art. 2.      L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione fondati sulla morosità del conduttore o subconduttore e già fissata per una data [...]
Art. 3.      Nei comuni indicati nei decreti previsti dall'art. 4, il Ministro dell'interno è autorizzato, in via eccezionale e transitoria, a provvedere, tramite le competenti [...]
Art. 4.      Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti da emanarsi, su proposta dei Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, di concerto con i [...]
Art. 5.      Nei comuni indicati nei decreti di cui all'art. 4, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione, divenuti esecutivi dal 1° [...]
Art. 6.      La disposizione di cui al primo comma dell'art. 5 non si applica per i provvedimenti di rilascio emessi nei confronti dei soggetti il cui reddito per l'anno 1978 - [...]
Art. 7.      L'esecuzione dei provvedimenti per i quali non è stata presentata l'istanza prevista dal secondo comma dell'art. 6, ovvero la stessa non è stata accolta, resta fissata [...]
Art. 8.      Ai comuni con popolazione superiore a 350.000 abitanti, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1978, è attribuita per l'acquisto di abitazioni già costruite, [...]
Art. 9.      Alle regioni che non provvedono alla formulazione del programma regionale ed alle relative localizzazioni, ai sensi dell'art. 9, n. 5), della legge 5 agosto 1978, n. [...]
Art. 10.      Il secondo comma dell'art. 12 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito dal seguente
Art. 11.      La revisione dell'ammontare massimo del mutuo, ai sensi del secondo comma dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, può anche avere periodicità annuale
Art. 12.      I contributi, corrisposti agli enti mutuanti ai sensi dell'art. 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166, e dell'art. 2, primo comma, della legge 8 agosto [...]
Art. 13.      Tra le agevolazioni creditizie previste per gli interventi di recupero dall'art. 33 della legge 5 agosto 1978, n. 457, s'intende compresa quella del contributo sugli [...]
Art. 14.      L'art. 32 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è sostituito dal seguente
Art. 15.      Il secondo comma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente
Art. 16.      Il secondo comma dell'art. 3-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito nella legge 31 marzo 1979, n. 93, è sostituito dal seguente
Art. 17.      Gli enti e le società indicate nel primo comma dell'art. 4-quater del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. [...]
Art. 18.      All'onere di lire 400 miliardi di cui all'art. 8 si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte al capitolo 7792 dello stato di previsione del [...]
Art. 19.      Per la concessione dei contributi alle iniziative ammesse ad istruttoria entro il 31 dicembre 1977, di cui alle leggi 21 aprile 1962, n. 195, 4 novembre 1963, n. 1460, [...]
Art. 20.      E' autorizzato l'ulteriore limite di impegno di lire 10 miliardi e di lire 5 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori [...]
Art. 21.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27581 - D.L. 17 ottobre 1979, n. 505 [1].

Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia.

(G.U. 19 ottobre 1979, n. 286)

 

     Art. 1.

     L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione, già fissata per una data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, è sospesa fino al 31 gennaio 1980.

 

          Art. 2.

     L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione fondati sulla morosità del conduttore o subconduttore e già fissata per una data anteriore a quella dell'entrata in vigore del presente decreto, ove la morosità sia sanata entro il 31 gennaio 1980, è fissata non prima del 1° dicembre 1980 e non oltre il 31 ottobre 1981, su istanza del conduttore, con decreto del pretore da comunicarsi al locatore ed al conduttore almeno venti giorni prima della data fissata per l'esecuzione.

 

          Art. 3.

     Nei comuni indicati nei decreti previsti dall'art. 4, il Ministro dell'interno è autorizzato, in via eccezionale e transitoria, a provvedere, tramite le competenti prefetture, al pagamento di una somma non superiore a L. 1.000.000 in favore dei soggetti che ne facciano richiesta, nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o subconduttore ed il cui reddito per l'anno 1978 - riferito alla somma dei redditi imputati ai soggetti medesimi ed alle persone con essi abitualmente conviventi - non sia superiore complessivamente a 6 milioni.

     La richiesta, corredata da copia del provvedimento di rilascio e da dichiarazione, resa nei modi di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il reddito complessivo conseguito nell'anno 1978, deve essere proposta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al prefetto competente che, accertata la ricorrenza delle condizioni previste nel comma precedente nonchè il pagamento, anche contestuale, dell'eventuale somma residua dovuta al locatore, provvede a corrispondere, direttamente al locatore stesso o all'ufficiale giudiziario, il contributo concesso.

 

          Art. 4.

     Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti da emanarsi, su proposta dei Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del bilancio e del tesoro, entro il 15 dicembre 1979, in correlazione con le disponibilità di alloggi e con i programmi per le nuove abitazioni presentati dai sindaci, indica, nell'ambito dei comuni con popolazione superiore a 350.000 abitanti e dei comuni con essi confinanti, quelli nei quali si applicano le disposizioni contenute negli articoli 5, 6 e 7 del presente decreto.

     Nell'emanazione dei decreti si terrà conto delle effettive disponibilità di alloggi e dei tempi delle opere in corso di attuazione, nonchè delle opere già programmate sulla base delle disponibilità per l'edilizia assicurate dalla legge finanziaria.

 

          Art. 5.

     Nei comuni indicati nei decreti di cui all'art. 4, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione, divenuti esecutivi dal 1° luglio 1975 al 29 luglio 1978 e non ancora eseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, non può avvenire prima del 1° luglio 1980.

     La data di esecuzione è fissata nei seguenti termini:

     per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1° luglio 1975 al 30 giugno 1976 entro il 31 ottobre 1980;

     per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1° luglio 1976 al 30 giugno 1977 entro il 30 aprile 1981;

     per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1° luglio 1977 al 29 luglio 1978 entro il 31 ottobre 1981.

 

          Art. 6.

     La disposizione di cui al primo comma dell'art. 5 non si applica per i provvedimenti di rilascio emessi nei confronti dei soggetti il cui reddito per l'anno 1978 - riferito alla somma dei redditi imputati ai soggetti stessi ed alle persone con essi abitualmente conviventi - sia superiore complessivamente a 10 milioni nonchè dei soggetti il cui reddito complessivo per l'anno 1978 sia superiore a quello percepito complessivamente dal locatore.

     Il pretore, su istanza del conduttore, da presentarsi entro il 31 dicembre 1979 previa notifica dell'istanza stessa al locatore, fissa con decreto la data di esecuzione nei termini indicati nell'art. 5.

     Il conduttore deve allegare all'istanza copia dell'atto notificato e una dichiarazione resa nei modi di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti il reddito proprio e quello delle persone con lui abitualmente conviventi, per l'anno 1978, nonchè il numero di codice fiscale di ciascuno.

     Il locatore, che intenda opporre di aver conseguito nel 1978 un reddito inferiore a quello del conduttore, deve presentare, entro il 15 gennaio 1980, la dichiarazione prevista nel comma precedente.

     Il decreto del pretore deve essere comunicato al locatore ed al conduttore almeno venti giorni prima della data fissata per l'esecuzione.

 

          Art. 7.

     L'esecuzione dei provvedimenti per i quali non è stata presentata l'istanza prevista dal secondo comma dell'art. 6, ovvero la stessa non è stata accolta, resta fissata per le date già stabilite ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93.

 

          Art. 8.

     Ai comuni con popolazione superiore a 350.000 abitanti, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1978, è attribuita per l'acquisto di abitazioni già costruite, anche nel territorio di comuni vicini, la somma complessiva di quattrocento miliardi di lire, da ripartirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici.

     Per soddisfare le esigenze suddette, la regione può destinare ai comuni, per l'acquisto di abitazioni già costruite, un'aliquota non superiore al 10% dei finanziamenti ad essa attribuiti ai sensi dell'art. 3, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

     I comuni provvedono all'acquisto di unità immobiliari per uso di abitazione di superficie coperta non superiore a centoventi metri quadrati.

     Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i proprietari che intendano vendere detti immobili ai comuni, devono presentare al sindaco offerta irrevocabile di vendita contenente l'indicazione, per ciascuna unità immobiliare, del prezzo, dell'ammontare dell'equo canone determinato ai sensi degli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nonchè di tutti i coefficienti elencati nei suddetti articoli. Nel caso di cui al secondo comma dell'art. 16 della legge citata, il venditore indica la categoria catastale in base ai criteri nello stesso comma specificati. All'offerta deve essere inoltre allegata una planimetria dell'unità immobiliare.

     Esaminate le offerte, i comuni stipulano i contratti di compravendita, sentita una commissione, da costituirsi in ciascun comune entro il termine di cui al precedente quarto comma, composta:

     a) dal sindaco del comune o da un suo delegato, che la presiede;

     b) dal provveditore alle opere pubbliche competente o da un funzionario da lui delegato;

     c) dal presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari competente o da un funzionario da lui delegato;

     d) dal dirigente l'ufficio tecnico del comune;

     e) dal dirigente l'ufficio tecnico erariale.

     Il prezzo di ciascuna unità immobiliare non può essere superiore al suo valore locativo, calcolato in base agli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del 20%.

     I soggetti nei cui confronti siano stati emessi, ma non ancora eseguiti, provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione e che abbiano fruito, per l'anno 1978, di un reddito complessivo, riferito all'intero nucleo familiare - così come individuato dal terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 - non superiore a 10 milioni di lire, possono presentare domanda di assegnazione in locazione semplice al comune di residenza entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Alla domanda devono essere allegate:

     a) una dichiarazione, resa nei modi di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti il reddito, per l'anno 1978, del richiedente e dei componenti il nucleo familiare, nonchè il numero di codice fiscale di ciascuno;

     b) copia autentica del provvedimento esecutivo di rilascio.

     Non appena stipulati i contratti di compravendita ai sensi del precedente quinto comma, i comuni provvedono all'assegnazione degli alloggi ai soggetti di cui al settimo comma del presente articolo con contratto interamente disciplinato dalle disposizioni della legge 27 luglio 1978, n. 392.

     Per la contabilizzazione, destinazione ed utilizzazione delle somme riscosse a titolo di canoni per gli alloggi come sopra locati si applica l'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

     Non appena stipulato il contratto di locazione il comune cede gratuitamente l'immobile all'Istituto autonomo case popolari competente, che ne cura l'amministrazione. Il trasferimento è esente da ogni imposta indiretta e da ogni diritto di trascrizione e catastale; gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

 

          Art. 9.

     Alle regioni che non provvedono alla formulazione del programma regionale ed alle relative localizzazioni, ai sensi dell'art. 9, n. 5), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nel termine ivi stabilito, il C.I.P.E., previo parere della commissione consultiva interregionale per la programmazione economica, assegna per l'adempimento un termine ulteriore non superiore a trenta giorni.

     Se la regione non provvede entro l'ulteriore termine assegnatole, il comitato per l'edilizia residenziale, entro il trentesimo giorno successivo a tale termine, deve ripartire i fondi resisi disponibili tra le regioni che abbiano tempestivamente provveduto agli adempimenti indicati nel comma precedente.

 

          Art. 10.

     Il secondo comma dell'art. 12 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito dal seguente:

     "Il fondo di riserva è investito in obbligazioni fondiarie e in obbligazioni di enti al cui capitale la Cassa depositi e prestiti partecipa per legge".

 

          Art. 11.

     La revisione dell'ammontare massimo del mutuo, ai sensi del secondo comma dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, può anche avere periodicità annuale.

 

          Art. 12.

     I contributi, corrisposti agli enti mutuanti ai sensi dell'art. 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166, e dell'art. 2, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, nel periodo di preammortamento dei mutui ed eccedenti la differenza tra il costo del denaro determinato ai sensi del titolo secondo del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modifiche ed integrazioni, e l'onere posto a carico dei mutuatari dalle disposizioni in vigore, sono depositati presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

     Ai mutui agevolati concessi ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, si applica l'art. 2, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513.

     Dopo l'ultimo comma dell'art. 23 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono aggiunti i seguenti:

     "Gli enti e le società che hanno realizzato le costruzioni possono procedere agli atti definitivi di vendita od assegnazione degli alloggi a persone che non risultino in possesso del requisito del reddito di cui al primo comma, solo dopo che gli interessati abbiano rimborsato l'ammontare dei contributi già corrisposti agli istituti mutuanti e relativi alle quote riferentisi a detti alloggi. Il rimborso si effettua mediante versamento presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457. La sezione autonoma può concedere, su domanda degli interessati e tenuto conto delle loro condizioni economiche, una rateizzazione del rimborso in non più di dieci annualità e con l'interesse del 15%.

     Gli atti definitivi di vendita e di assegnazione compiuti prima del rimborso anzidetto sono nulli".

 

          Art. 13.

     Tra le agevolazioni creditizie previste per gli interventi di recupero dall'art. 33 della legge 5 agosto 1978, n. 457, s'intende compresa quella del contributo sugli interessi di preammortamento previsto dall'art. 36, secondo comma, della legge medesima.

 

          Art. 14.

     L'art. 32 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è sostituito dal seguente:

     Art. 32 - Quote massime e minime. - "Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, su conforme indicazione del C.I.P.E., le quote massime della riserva dei premi per rischi in corso e della riserva sinistri che le imprese potranno coprire con le singole categorie di attività indicate al primo comma del precedente articolo. Per le attività di cui al n. 5) del primo comma dello stesso articolo e per i beni immobili, di cui al n. 7), stesso comma, da destinarsi ad uso abitativo, viene altresì stabilita una quota minima".

 

          Art. 15.

     Il secondo comma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

     "La percentuale da destinare agli investimenti immobiliari non può superare, comunque, il 40% di tali somme e non può essere inferiore al 20% di esse; le parti restanti possono essere impiegate negli altri modi previsti, per ciascun ente, dalle leggi istitutive, dai regolamenti e dagli statuti".

 

          Art. 16.

     Il secondo comma dell'art. 3-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito nella legge 31 marzo 1979, n. 93, è sostituito dal seguente:

     "La commissione assegnazione alloggi forma le graduatorie definitive per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, attribuendo il punteggio stabilito dal n. 10 del primo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, ai soggetti, già collocati nelle graduatorie medesime, nei cui confronti siano stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati nel comma precedente e questi siano stati comunicati non oltre la scadenza del termine per la presentazione delle opposizioni previste dall'art. 8, quarto comma, del decreto citato".

     Il terzo comma dell'art. 3-bis, del decreto-legge suddetto, è soppresso.

 

          Art. 17.

     Gli enti e le società indicate nel primo comma dell'art. 4-quater del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93, devono, altresì, comunicare al prefetto competente per territorio l'elenco, con la relativa ubicazione, delle unità immobiliari che sono o si rendano disponibili nel comune capoluogo e, distintamente, negli altri comuni della provincia, nonchè l'elenco, compilato nominativamente, delle richieste di locazione di tali unità riferite alle singole provincie. Contestualmente devono essere comunicati gli elenchi nominativi delle persone cui sono stati locati, nel corso del mese, gli immobili disponibili.

     Gli adempimenti suddetti devono essere compiuti entro i primi dieci giorni di ogni mese con riferimento al mese precedente; entro il 10 novembre 1979 devono essere, altresì, comunicati tutti i dati relativi agli adempimenti compiuti dalla data di entrata in vigore della legge 31 marzo 1979, n. 93.

     Il presidente e il direttore generale degli enti e società di cui al primo comma sono personalmente responsabili dell'esatto adempimento degli obblighi previsti nel presente decreto e nel decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93.

 

          Art. 18.

     All'onere di lire 400 miliardi di cui all'art. 8 si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte al capitolo 7792 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, relativo all'apporto dello Stato per l'edilizia sovvenzionata previsto dall'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Al fine di reintegrare l'ammontare del predetto apporto dello Stato viene aumentato di lire 400 miliardi l'importo di lire 700 miliardi stabilito, per l'anno 1981, dal richiamato art. 35.

     Qualora si manifesti la necessità di erogazioni nel corso dell'anno 1980 per far fronte agli intendimenti programmati nel biennio 1980-81, che richiedano anche l'impiego dell'apporto di lire 400 miliardi sopraindicato, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere anticipazioni alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale aventi una durata non superiore a dodici mesi, da disciplinarsi ai sensi del titolo secondo della legge 5 agosto 1978, n. 457.

     Conseguentemente alle modifiche predette, la ripartizione degli stanziamenti della legge 5 agosto 1978, n. 457, prevista dalla tabella A allegata alla legge finanziaria per l'anno 1980, viene così determinata:

     Ministero del tesoro anno 1980: lire 160.000 milioni; anno 1981: lire 1.160.000 milioni.

 

          Art. 19.

     Per la concessione dei contributi alle iniziative ammesse ad istruttoria entro il 31 dicembre 1977, di cui alle leggi 21 aprile 1962, n. 195, 4 novembre 1963, n. 1460, 29 marzo 1965, n. 218, 1° novembre 1965, n. 1179, 28 marzo 1968, n. 422, 1° giugno 1971, n. 291, 22 ottobre 1971, n. 865, 25 febbraio 1972, n. 13, per le quali non sia intervenuto, entro il 31 dicembre 1978, l'impegno dei fondi conservati in bilancio ai sensi dell'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 513, sono stanziati, sui capitoli 8226 e 8237 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, i limiti di impegno, rispettivamente di lire 6 miliardi e 9 miliardi, per ciascuno degli anni finanziari 1979 e 1980.

     I fondi di cui al comma precedente non impegnati entro il termine del 30 aprile 1982, qualora non siano iniziati i lavori entro tale data, sono destinati alla concessione di contributi integrativi per maggiori oneri dei programmi costruttivi, in corso di esecuzione alla data del 30 aprile 1982, beneficiari del contributo originario previsto dalle stesse leggi. Tali fondi dovranno essere impegnati entro il termine del 31 dicembre 1982.

     Per la concessione dei contributi di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166, in favore di iniziative ammesse ad istruttoria anteriormente al 31 dicembre 1977, si prescinde dal nulla osta previsto dal primo comma dell'art. 12 della stessa legge.

 

          Art. 20.

     E' autorizzato l'ulteriore limite di impegno di lire 10 miliardi e di lire 5 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici rispettivamente per gli anni finanziari 1979 e 1980, ad integrazione degli stanziamenti disposti dall'art. 10 della legge 8 agosto 1977, numero 513, per le finalità ivi previste.

     Ai fini della concessione dei mutui agevolati integrativi previsti dal suddetto articolo, si intendono comprese tra i programmi edilizi in corso le iniziative che, alla data di entrata in vigore della legge citata, risultavano già individuate dagli organi competenti ai fini della concessione del contributo principale, anche se i relativi lavori non erano ancora iniziati.

 

          Art. 21.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2, L. 15 febbraio 1980, n. 25, restano salvi gli atti ed i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative ai sensi delle disposizioni contenute nel presente decreto.