§ 98.1.27546 – D.L. 13 dicembre 1978, n. 795.
Norme in materia di mobilità dei lavoratori.


Settore:Normativa nazionale
Data:13/12/1978
Numero:795


Sommario
Art. 1.  
Art. 2.  
Art. 3. 
Art. 4.  
Art. 4 bis. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.  
Art. 9.  


§ 98.1.27546 – D.L. 13 dicembre 1978, n. 795. [1]

Norme in materia di mobilità dei lavoratori.

(G.U. 15 dicembre 1978, n. 349).

 

     Art. 1.

     Per aziende che ottengano agevolazioni finanziarie a carico dello Stato, ai sensi degli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, devono intendersi quelle che, successivamente alla data di entrata in vigore della legge predetta, abbiano ottenuto provvedimento di concessione con la conseguente erogazione di contributi in conto capitale o finanziamenti a tasso agevolato.

     Per agevolazioni, ai sensi del precedente comma, devono intendersi quelle per iniziative industriali previste dalle seguenti disposizioni legislative, soltanto con riferimento all'unità produttiva che ne ha usufruito:

     a) art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

     b) legge 2 maggio 1976, n. 183, per la disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80;

     c) decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sulla disciplina del credito agevolato al settore industriale;

     d) legge 30 aprile 1976, n. 374, recante provvidenze a favore dei consorzi e società consortili tra piccole e medie imprese;

     e) leggi regionali per interventi di ristrutturazione, riconversione ed ampliamento di impianti industriali, a favore di unità produttive operanti nelle rispettive regioni.

     Per settore produttivo ai sensi dell'art. 24 della legge 12 agosto 1977, n. 675, deve intendersi quello già individuato ai fini statistici dalla classificazione dell'ISTAT delle attività economiche, identificato con la sottoclasse, oppure, ove necessiti, con la classe secondo la valutazione della commissione regionale per l'impiego [2] .

 

          Art. 2.

     Ai fini delle comunicazioni che le aziende sono tenute a fare alla commissione regionale per l'impiego, ai sensi dell'art. 24, primo e secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, per qualifica professionale deve intendersi quella individuata sulla base delle mansioni alle quali il lavoratore è stato o sarà effettivamente adibito.

 

          Art. 3. [3]

     La commissione regionale per l'impiego, oltre ai compiti di cui all'art. 23 della legge 12 agosto 1977, n. 675, assume ogni opportuna iniziativa, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di collocamento della manodopera, diretta a facilitare il reimpiego di lavoratori esuberanti, in aziende non obbligate ai sensi dell'art. 25 della legge suddetta, secondo la procedura di cui all'art. 11, penultimo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, a seguito di accordi direttamente intercorsi tra le parti sociali o promuovendo eventuali intese per l'attuazione della mobilità interaziendale; gli uffici regionali e provinciali del lavoro debbono mettere a disposizione della commissione le strutture ed il personale occorrente per l'assolvimento dei compiti attribuiti alla stessa.

 

          Art. 4.

     Le graduatorie di precedenza per l'avviamento dei lavoratori previste dall'art. 25, quarto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, riguardano i lavoratori in possesso della qualifica professionale corrispondente a quella richiesta.

     I lavoratori di cui all'art. 25, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono avviati al lavoro secondo l'ordine di apposita graduatoria formata con i criteri previsti dall'art. 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in quanto applicabili, dopo l'esaurimento della disponibilità dei lavoratori di cui al comma precedente.

 

          Art. 4 bis. [4]

     La commissione regionale per l'impiego, a seguito di accordi direttamente intercorsi tra le parti sociali ed allo scopo di accelerare le assunzioni dei lavoratori in mobilità, può, in via eccezionale, stabilire deroghe sia in relazione ai criteri previsti dall'articolo 2 in merito alle qualifiche professionali, sia a quanto previsto dall'articolo 4 in merito alle graduatorie di precedenza.

 

          Art. 5. [5]

     Gli organi dello Stato e delle regioni, competenti a disporre la concessione dei finanziamenti agevolati di cui all'art. 1, daranno immediatamente comunicazione alle commissioni regionali per l'impiego dei provvedimenti adottati nel periodo intercorso tra la data di entrata in vigore della legge 12 agosto 1977, n. 675, e quella di entrata in vigore del presente decreto; successivamente le comunicazioni saranno date di volta in volta contestualmente all'emanazione dei provvedimenti di concessione.

 

          Art. 6. [6]

     L'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nellalegge 8 agosto 1977, n. 501, modificata dal decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, nellalegge 26 maggio 1978, n. 215, è sostituito dal seguente:

     «Nelle aree, ricomprese nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, nelle quali si verifichi uno stato di grave crisi dell'occupazione in conseguenza dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, e nelle quali sussistano possibilità di occupazione derivanti da investimenti pubblici per gli impianti, le opere e i lavori anzidetti previsti e finanziati nell'ambito del programma quinquennale di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, e delle direttive da esso previste, nonché da altri programmi di opere pubbliche finanziate dallo Stato, dalle regioni o dagli enti locali, può essere concesso ai lavoratori che si renderanno disponibili a seguito del completamento delle opere suddette, il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, fino a un massimo di ventiquattro mesi. L'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma è effettuato dal Comitato dei Ministri per il Coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che adotta i conseguenti provvedimenti mediante propri decreti trimestrali. Le imprese che vengono esentate, ai sensi del n. 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164, dal pagamento del contributo addizionale sull'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, sono esentate altresì dal pagamento delle ulteriori contribuzioni dovute in relazione agli interventi della Cassa integrazione guadagni.I nominativi dei lavoratori di cui al primo comma devono essere comunicati dai datori di lavoro interessati, entro quindici giorni dalla data del primo decreto di cui al secondo comma, agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione nel cui ambito territoriale sono compresi i comuni di residenza dei lavoratori stessi, per essere iscritti in una lista speciale, da istituire presso gli uffici predetti. Tali liste saranno trasmesse dagli uffici provinciali del lavoro interessati alle rispettive commissioni regionali per l'impiego le quali, anche sulla base di intese interregionali ed osservati opportuni criteri di proporzionalità, ripartiscono le offerte di lavoro avanzate dalle imprese appaltatrici delle opere e dei lavori di cui al primo comma da svolgersi in una determinata provincia e che non siano state soddisfatte con lavoratori iscritti nella lista della provincia stessa, tra i lavoratori iscritti nelle liste speciali di altre provincie anche di regioni contermini.I lavoratori iscritti nelle liste di cui al quarto comma, ancorché siano cessati dal beneficio della Cassa integrazione guadagni e purché godano del trattamento speciale di disoccupazione, sono avviati con precedenza presso le imprese appaltatrici delle opere e dei lavori derivanti dagli investimenti pubblici di cui al primo comma da realizzarsi nel territorio delle rispettive provincie, ovvero, in subordine, di altre provincie secondo i criteri stabiliti, ai sensi del quinto comma, dalle commissioni regionali per l'impiego. Le imprese che appaltano i lavori di cui al primo comma sono obbligate ad attenersi ad eventuali clausole, contenute nei capitoli d'appalto, intese ad assicurare il reimpiego dei lavoratori iscritti nelle liste speciali. Le stazioni appaltanti e le imprese appaltatrici sono tenute a comunicare tali clausole ai competenti uffici provinciali del lavoro, i quali dovranno dare la precedenza ai lavori stessi secondo quanto previsto dalle clausole suddette. Le sezioni di collocamento che, a causa della indisponibilità di lavoratori iscritti nelle locali liste ordinarie di collocamento, non siano in grado di soddisfare richieste di lavoratori da adibire alla esecuzione di opere e lavori non derivanti dagli investimenti pubblici di cui al primo comma, debbono comunicare le richieste inevase al rispettivo ufficio provinciale del lavoro che provvederà a soddisfare le richieste stesse avviando lavoratori iscritti nelle liste di cui al quarto comma. Gli avviamenti al lavoro ai sensi dei precedenti commi, ovvero ai corsi di formazione professionale finalizzati alle occasioni di lavoro programmate, eventualmente organizzati e finanziati dalle competenti regioni, sono effettuate dall'ufficio provinciale del lavoro presso il quale è istituita la lista di cui al quarto comma, sulla base di apposite graduatorie formate dalla commissione provinciale per il collocamento con l'osservanza dei criteri previsti dall'art. 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in quanto applicabili.

     I lavoratori cessano dal beneficio dell'integrazione salariale e perdono il titolo di precedenza qualora rifiutino l'avviamento ai corsi di formazione professionale di cui al nono comma, ovvero non frequentino regolarmente i corsi stessi, ovvero rifiutino l'avviamento ai lavori previsti dai precedenti commi, quando detti lavori si svolgano in un ambito territoriale compreso entro 50 chilometri dal comune di residenza».

 

          Art. 7. [7]

 

          Art. 8.

     Le attività svolte dalle commissioni regionali per l'impiego e dagli uffici del lavoro nonché i provvedimenti conseguentemente adottati, posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 agosto 1977, n. 675, che siano conformi a quanto previsto dai precedenti articoli 3, 4 e 4 bis, si intendono validi a tutti gli effetti. [8]

     Le disposizioni di cui all'art. 6 si applicano anche ai lavoratori già iscritti nelle liste speciali in applicazione dei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501 [9] .

 

          Art. 9.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 9 febbraio 1979, n. 36 e abrogato dall'art. 4 della L. 23 luglio 1991, n. 223.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 9 febbraio 1979, n. 36.

[3] Articolo così modificato dalla L. di conversione 9 febbraio 1979, n. 36.

[4] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 9 febbraio 1979, n. 36.

[5] Articolo così modificato dalla L. di conversione 9 febbraio 1979, n. 36.

[6] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 9 febbraio 1979, n. 36.

[7] Articolo abrogato dalla L. di conversione 9 febbraio 1979, n. 36.

[8] Comma così modificato dalla L. di conversione 9 febbraio 1979, n. 36.

[9] Comma così modificato dalla L. di conversione 9 febbraio 1979, n. 36.