§ 98.1.27518 - D.L. 30 dicembre 1976, n. 876 .
Assistenza straordinaria in favore dei connazionali rimpatriati dall'Etiopia nel 1975 e nel 1976.


Settore:Normativa nazionale
Data:30/12/1976
Numero:876


Sommario
Art. 1.      Il Ministero dell'interno è autorizzato, in via eccezionale e transitoria, a provvedere, in eccedenza al periodo massimo di ospitalità previsto dall'art. 1 del [...]
Art. 2.      All'onere di cui al presente decreto, determinato in lire 1.500 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo del cap. 6856 dello stato di previsione della [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 98.1.27518 - D.L. 30 dicembre 1976, n. 876 [1] .

Assistenza straordinaria in favore dei connazionali rimpatriati dall'Etiopia nel 1975 e nel 1976.

(G.U. 3 gennaio 1977, n. 1)

 

     Art. 1.

     Il Ministero dell'interno è autorizzato, in via eccezionale e transitoria, a provvedere, in eccedenza al periodo massimo di ospitalità previsto dall'art. 1 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, al pagamento, per il tramite delle competenti prefetture, delle spese di vitto ed alloggio in alberghi e pensioni assunte dalla regione Lazio sino al 30 aprile 1976, per l'assistenza straordinaria praticata ai connazionali rimpatriati dall'Etiopia nel 1975 e 1976, i quali non hanno potuto trovare autonoma sistemazione dopo il periodo previsto dalle norme vigenti.

 

          Art. 2.

     All'onere di cui al presente decreto, determinato in lire 1.500 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo del cap. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. unico della L. 26 febbraio 1977, n. 47. Abrogato dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.