§ 98.1.27374- D.L. 11 marzo 1950, n. 50 .
Modificazioni al regime fiscale degli oli minerali, dei surrogati del caffè, dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini e degli oli di semi, [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:11/03/1950
Numero:50


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  [3]
Art. 3.  [4]
Art. 4. 
Art. 4 bis.  [6]
Art. 5.      L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui surrogati del caffè è stabilita nella misura di L. 4000 al quintale
Art. 6.  [7]
Art. 7.      Con decreto del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per l'industria e commercio, sarà stabilito per ogni esercizio finanziario un contingente di zucchero, [...]
Art. 8.  [8]
Art. 9.      L'imposta di fabbricazione sugli oli di semi destinati a qualsiasi uso, compreso l'olio non combinato contenuto in eccesso del 10% nelle paste di raffinazione degli oli [...]
Art. 10.      Il diritto annuale di licenza dovuto per l'esercizio di officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di potenza complessiva non superiore a 20 kw. ed impiantate [...]
Art. 11.  [9]
Art. 12.      L'imposta di consumo sul caffè naturale in grani e in pellicole è fissata in L. 30.000 per quintale, e quella sul caffè tostato, anche macinato, in L. 41.400 per quintale
Art. 13.  [12]
Art. 14.      Gli aumenti d'imposta stabiliti con i precedenti articoli 12 e 13 si applicano anche ai prodotti che abbiano assolto le preesistenti aliquote d'imposta, da chiunque [...]
Art. 15.      Nella tariffa generale dei dazi doganali in vigore sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 16.      In deroga all'art. 6 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale i nuovi dazi stabiliti con l'articolo precedente sono applicati anche alle merci che, alla data [...]
Art. 17.      Gli aumenti d'imposta, stabiliti con l'art. 1, si applicano anche sui prodotti petroliferi che abbiano assolto le preesistenti aliquote d'imposta e che, al momento [...]
Art. 18.      La maggiore imposta dovuta in base al precedente art. 17 del presente decreto deve essere versata nella competente Sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni [...]
Art. 19.      Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui ai precedenti articoli 14 e 17 o presenti denuncia inesatta o in ritardo, è punito con la pena pecuniaria dal doppio al [...]
Art. 20.      La restituzione dell'imposta, nei casi in cui è ammessa, per i prodotti esportati contenenti oli minerali, zucchero, glucosio, maltosio, o analoghe materie zuccherine, [...]
Art. 20 bis.  [13]
Art. 21.      Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e nello stesso giorno sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27374- D.L. 11 marzo 1950, n. 50 [1] .

Modificazioni al regime fiscale degli oli minerali, dei surrogati del caffè, dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini e degli oli di semi, alle imposte di consumo sul caffè e sul cacao ed ai dazi doganali sulle droghe

(G.U. 11 marzo 1950, n. 59)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

     Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

     Visti i decreti ministeriali in data 8 luglio 1924 che approvano i testi unici di leggi per le imposte di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, maltosio ed analoghe materie zuccherine, sui surrogati del caffè e per l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1924, n. 195, e le successive modificazioni;

     Visto il regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1250, concernente agevolazioni fiscali per lo zucchero impiegato nella fabbricazione del latte condensato, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1789, e successive modificazioni;

     Visto il regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, riguardante il regime fiscale degli oli di semi, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 231, e successive modificazioni;

     Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi e le successive modificazioni;

     Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1946, che stabilisce temporanee tolleranze circa le caratteristiche degli oli da gas da usare come combustibili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1946, n. 79;

     Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 205, che aumenta l'imposta di consumo sul caffè;

     Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 206, che istituisce a favore dell'Erario una imposta di consumo sul cacao e sul burro di cacao ed aumenta i dazi di importazione su altri generi coloniali;

     Visto il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 691, che modifica il regime fiscale del cacao, ecc.;

     Visto il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, concernente il ripristino dei benefici fiscali a favore delle società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea;

     Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, dei surrogati del caffè, dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini, degli oli di semi, del caffè, del cacao e di alcune droghe;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per le finanze;

     Decreta:

 

OLI MINERALI

 

     Art. 1. [2]

     Le aliquote della imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine, per i seguenti prodotti petroliferi, sono stabilite come appresso:

Oli greggi, di petrolio naturali :

1) da usare direttamente come combustibili (voce della tariffa 643-a)-1):

a) nelle caldaie e nei forni

L.

110

per quintale

b) nei motori

L.

2.690

per quintale

"

2) per altri usi (voce 643-a)-3)

L.

4.400

per quintale

"

Benzina (voce 643-b)-1)

L.

9.300

per quintale

"

Acqua ragia minerale (voce 643-b)-2)

L.

7.410

per quintale

"

Petrolio (voce 643-b)-3)

L.

7.080

per quintale

"

Oli da gas :

 

 

 

 

1) da usare direttamente come combustibili (voce 643-b)-4-alfa):

 

 

 

 

a) con densità da 0,850 a 0,890 alla temperatura di 15° C

L.

4.250

per quintale

b) con densità superiore a 0,890 alla temperatura di 15° C

L.

2.690

per quintale

"

2) per altri usi (voce 643-b)-4-beta)

L.

4.250

per quintale

"

Lubrificanti :

 

 

 

 

1) oli bianchi (voce 643-b)-5-alfa)

L.

10.000

per quintale

"

2) altri (voce 643-b)-5-beta)

L.

8.000

per quintale

"

     Residui della lavorazione degli oli greggi di petrolio, naturali, degli oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici, di ligniti, di torba, di schisti e simili:

1) da usare direttamente come combustibili (voce 643-b)-6-alfa):

 

 

 

a) esclusivamente nelle caldaie e nei forni:

 

 

 

alfa) densi

L.

110

per quintale

beta) fluidi

L.

110

 

per quintale

più L. 28,80 per ogni unità percentuale di oli distillati fino a 300° eccedente il 20%, ma non il 30% per quintale;

b) nei motori

L.

2.690

 

per quintale

2) per altri usi (voce 643-b)-6-gamma)

L.

4.400

 

per quintale

Paraffina solida

L.

600

 

per quintale

Vaselina :

 

 

 

 

a) naturale

L.

2.200

 

per quintale

b) artificiale, a base di paraffina

L.

5.000

 

per quintale

Ozocerite greggia

L.

160

 

per quintale

Ceresina

L.

400

 

per quintale

     Per i prodotti provenienti dalla lavorazione di lignite, di torba, di schisti e simili, è concesso un abbuono del 30% sulle aliquote di cui sopra, osservate le norme stabilite dal Ministero delle finanze.

     Rimangono in vigore le temporanee tolleranze circa le caratteristiche degli oli da gas da usare come combustibili e di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 22 marzo 1946.

 

          Art. 2. [3]

 

          Art. 3. [4]

 

          Art. 4. [5]

     La tabella A allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 236, e la tabella B allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 142, sono sostituite con le tabelle A e B allegate al presente decreto.

     Chiunque destini i prodotti petroliferi esenti da imposta e soggetti ad aliquota ridotta d'imposta ad usi diversi da quelli previsti dalle dette tabelle A e B decade per un quinquennio dal diritto ad usufruire del beneficio fiscale e, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, è punito con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta frodata o che potè essere frodata.

 

          Art. 4 bis. [6]

     Il petrolio destinato alla produzione di fonti luminose sulle barche da pesca per la cattura del pesce è ammesso all'esenzione dai diritti doganali, compresa la sovrimposta di confine, entro i limiti e sotto l'osservanza delle modalità che saranno stabiliti dal Ministro per le finanze.

 

SURROGATI DEL CAFFE'

 

          Art. 5.

     L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui surrogati del caffè è stabilita nella misura di L. 4000 al quintale.

 

ZUCCHERO ED ALTRI PRODOTTI ZUCCHERINI

 

          Art. 6. [7]

 

          Art. 7.

     Con decreto del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per l'industria e commercio, sarà stabilito per ogni esercizio finanziario un contingente di zucchero, non superiore a 20.000 quintali, da impiegarsi, ripartito fra le aziende interessate e con il pagamento della aliquota ridotta di cui al secondo comma dell'articolo precedente, per la produzione di latte condensato zuccherato con latte in tutto od in parte scremato.

     Tale latte condensato dovrà avere una percentuale di zucchero non superiore al 60%, e la sua produzione, preventivamente approvata dall'Alto Commissariato per la sanità pubblica, dovrà essere effettuata sotto vigilanza finanziaria, osservate le norme stabilite dal Ministero delle finanze.

     Il latte stesso potrà essere messo in commercio, senza l'osservanza delle norme di cui al secondo comma dell'art. 1 e all'art. 2 del regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1250.

 

          Art. 8. [8]

 

OLIO DI SEMI

 

          Art. 9.

     L'imposta di fabbricazione sugli oli di semi destinati a qualsiasi uso, compreso l'olio non combinato contenuto in eccesso del 10% nelle paste di raffinazione degli oli di semi, e la corrispondente sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero sono stabiliti nella misura di L. 4500 per quintale di prodotto.

     La sovrimposta di confine di cui al precedente comma si applica anche sui prodotti contenenti oli di semi importati dall'estero di cui allatabella C allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 236.

 

          Art. 10.

     Il diritto annuale di licenza dovuto per l'esercizio di officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di potenza complessiva non superiore a 20 kw. ed impiantate per uso proprio di un solo stabilimento è stabilito in L. 1000.

     Nella stessa misura è stabilito il diritto annuale di licenza dovuto dai rivenditori di gas liquefatti.

 

          Art. 11. [9]

     Gli esercenti officine elettriche il cui tributo non superi presuntivamente l'importo di lire 20.000 per ogni anno solare, possono chiedere all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di essere ammessi a presentare dichiarazione semestrale di consumo entro i dieci giorni successivi a ciascun semestre.

     In tal caso gli esercenti stessi devono prestare una cauzione corrispondente all'ammontare presunto di imposta per un semestre e debbono effettuare il pagamento dell'imposta semestralmente dovuta, entro la fine del primo mese susseguente al semestre di consumo. Possono essere esonerati dal prestare cauzione gli esercenti che, trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, versino l'imposta ragguagliata al presunto consumo di un semestre, anticipatamente entro i primi quindici giorni del semestre al quale il consumo si riferisce e l'imposta dovuta a saldo entro il mese successivo al semestre stesso.

 

CAFFE', CACAO E COLONIALI

 

          Art. 12.

     L'imposta di consumo sul caffè naturale in grani e in pellicole è fissata in L. 30.000 per quintale, e quella sul caffè tostato, anche macinato, in L. 41.400 per quintale.

     Qualsiasi operazione, non consentita dalle disposizioni in vigore, diretta a fare aumentare il peso del caffè tostato, è considerata frode all'imposta di consumo ed è punita con sanzione amministrativa [10] variabile dal doppio al decuplo dell'imposta corrispondente al maggior peso ottenuto, e in ogni caso non inferiore a L. 600.000 [11] .

 

          Art. 13. [12]

 

          Art. 14.

     Gli aumenti d'imposta stabiliti con i precedenti articoli 12 e 13 si applicano anche ai prodotti che abbiano assolto le preesistenti aliquote d'imposta, da chiunque posseduti in quantità superiore a kg. 100.

     A tal uopo i possessori dovranno fare denuncia alle Dogane o agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione entro i primi cinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Alla riscossione della maggiore imposta dovuta, provvederanno le Dogane nelle forme stabilite dall'art. 93 del vigente regolamento doganale.

 

          Art. 15.

     Nella tariffa generale dei dazi doganali in vigore sono apportate le seguenti modificazioni:

Numero e lettera della tariffa

Denominazione delle merci

Unità

Dazio generale Lire

52

Canella (nota invariata)

Q. le

32.000

53

Chiodi e steli di garofani (nota invariata)

"

35.000

54

Pepe nero e bianco e pepe garofanato

"

30.000

57

Tè e mate

"

45.000

58

Vaniglia

"

80.000

 

          Art. 16.

     In deroga all'art. 6 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale i nuovi dazi stabiliti con l'articolo precedente sono applicati anche alle merci che, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, siano già state dichiarate per la importazione od anche siano già state sdoganate ma non ancora estratte dai recinti doganali.

 

DISPOSIZIONI VARIE

 

          Art. 17.

     Gli aumenti d'imposta, stabiliti con l'art. 1, si applicano anche sui prodotti petroliferi che abbiano assolto le preesistenti aliquote d'imposta e che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, si trovino nei recinti o nei locali nei quali viene esercitata la vigilanza continuativa finanziaria, nonchè sui prodotti comunque viaggianti con bolletta di cauzione.

     Gli aumenti d'imposta di cui agli articoli 6 e 8 si applicano pure allo zucchero in natura, al glucosio, maltosio ed altri prodotti zuccherini, da chiunque posseduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quantità superiore, per ciascun prodotto, a cinque quintali, anche se viaggianti.

     A tale uopo i possessori dovranno fare denunzia delle quantità possedute, anche se viaggianti, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o all'Ufficio doganale se trattasi di prodotti esistenti negli spazi o recinti doganali, entro i primi cinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 18.

     La maggiore imposta dovuta in base al precedente art. 17 del presente decreto deve essere versata nella competente Sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione della liquidazione.

     Sulle somme non versate tempestivamente è applicata una indennità di mora del 6%. Detta indennità è ridotta del 2% quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

 

          Art. 19.

     Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui ai precedenti articoli 14 e 17 o presenti denuncia inesatta o in ritardo, è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare.

     La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denunzia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai primi cinque giorni previsti dagli articoli 14 e 17.

 

          Art. 20.

     La restituzione dell'imposta, nei casi in cui è ammessa, per i prodotti esportati contenenti oli minerali, zucchero, glucosio, maltosio, o analoghe materie zuccherine, sarà effettuata in base alle nuove aliquote per le dichiarazioni di esportazione presentate a partire dal novantunesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento.

 

          Art. 20 bis. [13]

     E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, delle somme occorrenti per l'applicazione della presente legge.

     Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le conseguenti variazioni.

 

          Art. 21.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

 

     Tabella A [14]

     Oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili (voce 643 della tariffa dei dazi doganali) da ammettere in esenzione da imposta di fabbricazione sotto l'osservanza delle norme prescritte:

     Denominazione della merce

     A) Oli minerali greggi, naturali:

     1) da usare direttamente come combustibili sulle navi mercantili nei porti dello Stato;

     2) da usare direttamente come combustibili sul naviglio della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto;

     3) destinati alla lavorazione;

     4) destinati alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade (l'agevolezza è limitata agli oli greggi contenenti non più del 20% in peso di oli distillati sino al 300 1/2C);

     5) impiegati direttamente come combustibili in forni e caldaie nella lavorazione degli schisti bituminosi per la produzione di cemento (l'agevolezza limitata agli oli greggi ricavati dagli stessi schisti bituminosi lavorati).

     B) Benzina:

     1) impiegata per l'azionamento delle automotrici e dei carrelli su rotaie delle Ferrovie dello Stato.

     C) Petrolio:

     1) destinato esclusivamente all'azionamento di macchine agricole e al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli;

     2) destinato all'alimentazione di fonti luminose sulle barche da pesca per la cattura del pesce.

     D) Lubrificanti:

     1) destinati alla lavorazione per la produzione dei diversi tipi di lubrificanti e degli oli minerali bianchi e per trasformatori;

     2) destinati alla fabbricazione di preparati contro i parassiti delle piante da frutta;

     3) "Petrolatum Stock" destinato alla fabbricazione di vaselina e paraffina.

     E) Oli da gas e residui della lavorazione:

     1) da usare direttamente come combustibili sulle navi mercantili nei porti dello Stato;

     2) da usare direttamente come combustibili sul naviglio della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto;

     3) impiegati per l'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle Ferrovie dello Stato.

     4) destinati esclusivamente all'azionamento di macchine agricole ed al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli;

     5) destinati alla distribuzione di larve o di zanzare malarigene;

     6) destinati alla fabbricazione di preparati contro i parassiti delle piante da frutta.

     F) Residui della lavorazione:

     1) destinati alla costruzione e alla conservazione delle pubbliche strade;

     2) destinati alla produzione, mediante fusione o miscele, di bitumi e di conglomerati a base dei medesimi (la agevolezza limitata ai residui contenenti non più del 20% in peso di oli distillanti a 300 1/2C);

     3) destinati alla trasformazione in altri prodotti petroliferi;

     4) destinati all'industria della calciocianamide;

     5) destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione.

     G) Prodotti petroliferi carburanti e lubrificanti altri:

     1) destinati al funzionamento degli aeromobili impiegati per l'esercizio di trasporto aereo di linea da società nazionali esclusivamente assuntrici di tali servizi (escluse quelle che effettuano servizio di trasporto aereo di linea riservato esclusivamente alle merci).

     La concessione valevole per la durata di dieci anni dal giorno di inizio di ogni singola linea.

     2) destinati al funzionamento degli aeromobili impiegati, ai fini dell'insegnamento, nelle scuole civili di pilotaggio aereo istituito presso l'Aero Club d'Italia e nelle sue sedi provinciali e sezioni autonome.

     (L'agevolezza limitata al quantitativo annuo di tonnellate 1000 di carburante e tonnellate 100 di lubrificante).

     H) Oli minerali:

     1) destinati mediante trattamenti fisico-chimici, alla trasformazione in prodotti chimici di natura diversa non soggetti all'imposta di fabbricazione sugli oli minerali e stabiliti con decreto del Ministro per le finanze. Per i prodotti petroliferi ottenuti nelle lavorazioni stesse resta fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta;

     2) oli minerali e prodotti che li ottengono destinati alla flottazione dei minerali metallici.

 

 

     Tabella B [15]

     Oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili (voce 643 della tariffa dei dazi doganali), da ammettere ad aliquota ridotta di imposta di fabbricazione sotto l'osservanza delle norme prescritte:

DENOMINAZIONE DELLA MERCE

Aliquota per quintale Lire

A)

Oli minerali greggi, naturali:

 

 

1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni

310

B)

Benzina:

 

 

1) Acquistata con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti, stranieri od italiani residenti all'estero nei viaggi di diporto nello Stato, entro i limiti di un quantitativo stabilito dalla Presidenza del Consiglio di intesa con i Ministeri del tesoro, delle finanze e dell'industria e del commercio e non eccedente in ogni caso il fabbisogno di 90 giorni di permanenza

5.250

 

2) Consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune localita' sostituiscono le vetture da piazza, entro i seguenti quantitativi:

 

 

a) litri nove giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

 

 

b) litri sei giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti ma non a 500.000 abitanti;

 

 

c) litri cinque giornalieri per ogni vettura circolante nei Comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno. L'agevolezza di cui ai precedenti numeri 1 e 2 concessa anche sotto forma di rimborso della differenza fra l'aliquota d'imposta di fabbricazione dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria

5.250

 

4) Impiegata per generare forza motrice in lavori di perforazione per le ricerche di idrocarburi nel sottosuolo nazionale

1.660

C)

Acqua ragia minerale:

 

 

Impiegata nella fabbricazione di vernici

4.200

D)

Petrolio:

 

 

1) Destinato al consumo per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria

4.000

 

2) Impiegato per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi nel sottosuolo nazionale

1.320

E)

Oli da gas:

 

 

1) Da usare direttamente come combustibili

6.000

 

2) Destinati al consumo per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria

3.000

 

3) Impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi nel sottosuolo nazionale

310

 

4) Impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati

310

 

5) Impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purche' la potenza installata non sia inferiore a kw. 1

310

F)

Residui di lavorazione:

 

 

1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:

 

 

a) densi

310

 

b) fluidi

400

 

c) fluidissimi

500

 

2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi nel sottosuolo nazionale

310

 

3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati

310

 

4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purche' la potenza installata non sia inferiore a kw. 1

310

 

5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione

310

 

6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibrolegnosi

2.000

 


[1] Convertito in legge dall'art. unico della L. 9 maggio 1950, n. 202.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[3] Articolo soppresso dall'art. 2 del D.L. 3 dicembre 1953, n. 878, convertito dalla L. 31 gennaio 1954, n. 2.

[4] Articolo abrogato dall'art. 23 della L. 31 dicembre 1962, n. 1852.

[5] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[6] Articolo aggiunto dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[7] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.L. 28 settembre 1956, n. 1109, convertito dalla L. 29 novembre 1956, n. 1329.

[8] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.L. 28 settembre 1956, n. 1109, convertito dalla L. 29 novembre 1956, n. 1329.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 31 ottobre 1966, n. 940.

[10] Sanzione così sostituita per effetto dell'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[11] Importo così elevato per effetto dell'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito dall'art. 1 della L. 27 novembre 1989, n. 384.

[12] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 1 ottobre 1969, n. 684.

[13] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[14] Tabella così sostituita dall'art. 2 del D.L. 3 dicembre 1953, n. 878, convertito dalla L. 31 gennaio 1954, n. 2.

[15] Tabella modificata dalla legge di conversione, già sostituita dall'art. 6 del D.L. 27 febbraio 1951, n. 65, e così ulteriormente sostituita dall'art. 2 del D.L. 3 dicembre 1953, n. 878, convertito dalla L. 31 gennaio 1954, n. 2.