§ 95.18.6 - D.Lgs.C.P.S. 14 ottobre 1946, n. 206.
Istituzione a favore dell'Erario di una imposta di consumo sul cacao e sul burro di cacao ed aumento dei dazi di importazione su altri [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.18 imposta di consumo
Data:14/10/1946
Numero:206


Sommario
Art. 1.      E' istituita a favore dello Stato una imposta di consumo sul cacao, sul burro di cacao e sulle pellicole e bucce di cacao, nelle seguenti misure per quintale a peso netto:
Art. 2.      La esenzione stabilita dalla nota alla voce n. 50 a) della tariffa doganale per le bucce e le pellicole di cacao destinate alla estrazione della teobromina si estende anche alla imposta di [...]
Art. 3.      Alla tariffa generale dei dazi doganali sono aggiunte le seguenti disposizioni:
Art. 4. 
Art. 5.      Chiunque alla data di entrata in vigore del presente decreto, detenga prodotti indicati all'art. 1 soggetti ad imposta di consumo in quantità superiore a chilogrammi 10 per ciascun prodotto, [...]
Art. 6.      I prodotti di cui all'art. 1 e la cioccolata detenuti in quantità superiore a quelle indicate nell'articolo precedente, sono soggetti, per l'intero quantitativo, al pagamento dell'imposta di [...]
Art. 7.      In caso di mancata od inesatta denuncia si applica la pena pecuniaria nella misura dal triplo al sestuplo della imposta di consumo dovuta sulle quantità non denunciate.
Art. 8.      Nella tariffa generale dei dazi doganali in vigore sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 9.      In deroga all'art. 6 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale i nuovi dazi stabiliti con l'articolo precedente sono applicati anche alle merci che, alla data dell'entrata in vigore [...]
Art. 10.      Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 95.18.6 - D.Lgs.C.P.S. 14 ottobre 1946, n. 206. [1]

Istituzione a favore dell'Erario di una imposta di consumo sul cacao e sul burro di cacao ed aumento dei dazi di importazione su altri generi coloniali

(G.U. 16 ottobre 1946, n. 235)

 

     Art. 1.

     E' istituita a favore dello Stato una imposta di consumo sul cacao, sul burro di cacao e sulle pellicole e bucce di cacao, nelle seguenti misure per quintale a peso netto:

     a) cacao in grani non torrefatto; bucce e pellicole di cacao L. 20.000

     b) cacao in grano torrefatto, non decorticato L. 22.000

     c) cacao torrefatto, decorticato, infranto, in pasta o in polvere; e burro di cacao L. 25.000 [2].

     L'imposta è riscossa all'atto della importazione dei prodotti suindicati.

 

          Art. 2.

     La esenzione stabilita dalla nota alla voce n. 50 a) della tariffa doganale per le bucce e le pellicole di cacao destinate alla estrazione della teobromina si estende anche alla imposta di consumo di cui all'art. 1.

     Sono inoltre esenti dalla imposta di consumo di cui al precedente articolo le bucce e le pellicole di cacao impiegato nella fabbricazione di surrogati del caffè, osservate le norme e le condizioni che saranno stabilite, su proposta del Ministro per le finanze, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri [3] .

 

          Art. 3.

     Alla tariffa generale dei dazi doganali sono aggiunte le seguenti disposizioni:

     1) Voce n. 45 : Caramelle, confetti, pastiglie ed altri lavori di zucchero. E' aggiunto alla nota il seguente comma:

     Sulle caramelle, sui confetti, sulle pastiglie e sugli altri lavori di zucchero, contenenti cacao, si riscuote, inoltre, l'imposta di consumo sul cacao nella misura di chilogrammi 20 per ogni quintale di prodotto.

     2) Voce n. 46 : Torroni, mandorlati e prodotti di pasticceria con zucchero o miele. E' aggiunto alla nota il seguente comma:

     Sui torroni, sui mandorlati e sui prodotti di pasticceria, contenenti cacao, si riscuote, inoltre, l'imposta di consumo sul cacao nella misura di chilogrammi 20 per ogni quintale di prodotto.

     3) Voce n. 47 : Biscotti. E' aggiunta alla voce la seguente nota:

     Sui biscotti di qualsiasi specie, contenenti cacao, si riscuote, inoltre, l'imposta di consumo sul cacao nella misura di chilogrammi 20 per ogni quintale di prodotto.

     4) Voce n. 48 : Prodotti a base di zuccheri, non nominati. E' aggiunto alla nota il seguente comma:

     Sui prodotti a base di zuccheri, non nominati, contenenti cacao, si riscuote, inoltre, l'imposta di consumo sul cacao nella misura di chilogrammi 20 per ogni quintale di prodotto.

     5) Voce n. 49 : Amidi, farine e fecole, aromatizzati, coloriti, dolcificati, ecc., per uso alimentare. E' aggiunta alla voce la seguente nota:

     Sugli amidi, farine e fecole, aromatizzati, coloriti, dolcificati, destrinizzati o altrimenti preparati, ecc., per uso alimentare, semplicemente aggraziati con cacao, si riscuote, oltre il dazio, la imposta di consumo sul cacao nella misura di chilogrammi 5 per ogni quintale di prodotto.

     6) Voce n. 51 : Cioccolata: E' aggiunta alla nota il seguente comma:

     Sulla cioccolata si riscuote, inoltre, l'imposta di consumo sul cacao nella misura di chilogrammi 35 per ogni quintale di prodotto.

 

          Art. 4. [4]

 

          Art. 5.

     Chiunque alla data di entrata in vigore del presente decreto, detenga prodotti indicati all'art. 1 soggetti ad imposta di consumo in quantità superiore a chilogrammi 10 per ciascun prodotto, deve, entro dieci giorni dalla data medesima, farne denunzia ad uno dei seguenti uffici finanziari: dogane, uffici tecnici per le imposte di fabbricazione, brigate guardia di finanza. In mancanza di tali uffici, la denuncia può essere fatta alla locale stazione dei carabinieri.

     Allo stesso obbligo della denuncia è anche tenuto chiunque detenga cioccolata in quantità superiore a 20 chilogrammi.

 

          Art. 6.

     I prodotti di cui all'art. 1 e la cioccolata detenuti in quantità superiore a quelle indicate nell'articolo precedente, sono soggetti, per l'intero quantitativo, al pagamento dell'imposta di consumo.

     Alla riscossione delle somme dovute provvedono le dogane nelle forme stabilite dall'art. 93 del regolamento doganale.

 

          Art. 7.

     In caso di mancata od inesatta denuncia si applica la pena pecuniaria nella misura dal triplo al sestuplo della imposta di consumo dovuta sulle quantità non denunciate.

 

          Art. 8.

     Nella tariffa generale dei dazi doganali in vigore sono apportate le seguenti modificazioni:

 

Numero e lettera della tariffa

Denominazione delle merci

Unità

Dazio generale lire

Coefficiente di maggiorazione

52

Cannella (nota invariata)

q.le

30.000

-

53

Chiodi e steli, di garofani (nota invariata)

q.le

30.000

-

54

Pepe nero e bianco, e pepe garofanato

q.le

20.000

-

56

Zenzero in radica fresca o secca, oppure in polvere, anche mista a pimento

q.le

20.000

-

57

Tè e matè

q.le

40.000

-

58

Vaniglia

q.le

50.000

-

60

Noci moscate:

 

 

-

 

a) col guscio

q.le

20.000

-

 

b) senza guscio, e macis

q.le

26.000

-

61

amomi e cardamomi

q.le

20.000

-

 

          Art. 9.

     In deroga all'art. 6 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale i nuovi dazi stabiliti con l'articolo precedente sono applicati anche alle merci che, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, siano già state dichiarate per la importazione od anche siano già state sdoganate ma non ancora estratte dai recinti doganali.

 

          Art. 10.

     Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 28 dicembre 1952, n. 4417.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 691.

[3]  Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 691.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 691.