§ 95.19.4c - Legge 29 novembre 1956, n. 1329.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, concernente la riduzione delle misure delle imposte di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:29/11/1956
Numero:1329


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, concernente la riduzione delle aliquote di imposta di fabbricazione sullo zucchero, l'istituzione di [...]


§ 95.19.4c - Legge 29 novembre 1956, n. 1329. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, concernente la riduzione delle misure delle imposte di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, sul maltosio e sugli altri prodotti zuccherini, l'istituzione di un diritto erariale sul melasso destinato alla dezuccherazione e la esenzione dalle imposte di fabbricazione per i prodotti nazionali acquistati dall'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali.

(G.U. 30 novembre 1956, n. 303).

 

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, concernente la riduzione delle aliquote di imposta di fabbricazione sullo zucchero, l'istituzione di un diritto erariale sul melasso destinato alla dezuccherazione e la esenzione dall'imposta di fabbricazione per i prodotti nazionali acquistati dall'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane ed Internazionali, con le seguenti modificazioni:

     Il primo comma dell'art. 2 è sostituito con il seguente:

     "Con decreto del Ministro per le finanze, d'intesa con i Ministri per l'industria e commercio e per l'agricoltura e foreste, sarà stabilito per ogni esercizio finanziario un contingente di zucchero, non superiore a 60.000 quintali, da impiegarsi, ripartito tra le aziende produttrici interessate e con pagamento dell'aliquota ridotta di cui al secondo comma dell'articolo precedente, per la produzione di latte condensato zuccherato con latte in tutto o in parte scremato".

     All'art. 5 è aggiunto il seguente comma:

     "Fino al 30 giugno 1957 il diritto erariale di cui al precedente comma non verrà applicato su 400.000 quintali di produzione nazionale di saccarosio contenuto nei melassi. I contingenti esentati dal pagamento del diritto erariale verranno disposti in favore di ogni produttore in misura proporzionale alla produzione media dell'ultimo anno".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.