§ 98.1.27259 - Legge 28 febbraio 2001, n. 26.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali


Settore:Normativa nazionale
Data:28/02/2001
Numero:26


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato [...]


§ 98.1.27259 - Legge 28 febbraio 2001, n. 26.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali

(G.U. 1 marzo 2001, n. 50)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 DICEMBRE 2000, N. 392.

     All'articolo 1:

     al comma 1, le parole: "e lire 49.969 milioni per l'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: ", lire 49.969 milioni per l'anno 2001 e lire 53.969 milioni a decorrere dall'anno 2002";.

     al comma 3, le parole: "Per gli anni 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2000";

     dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

     "4-bis. All'articolo 208, comma 1, lettera b), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "risultavano in possesso del codice rilasciato dalla Banca d'Italia per operare in tesoreria unica, a condizione che abbiano adeguato entro il 10 marzo 2000 il capitale sociale sono sostituite dalle seguenti: "erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato”.

     4-ter. Il comma 3 dell'articolo 201 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato";

     il comma 5 è sostituito dal seguente:

     "5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 4, valutato in lire 71.953 milioni per l'anno 2000, in lire 67.091 milioni per l'anno 2001 e in lire 58.091 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando, quanto a lire 15.351 milioni per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 56.602 milioni per l'anno 2000, lire 67.091 milioni per l'anno 2001 e lire 58.091 milioni dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno";

     dopo il comma 6, è inserito il seguente:

     "6-bis. All'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "nel 1999” sono sostituite dalle seguenti: "dal 1997 al 1999”;

     dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

     "7-bis. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

     7-ter. All'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo ed al secondo periodo, dopo le parole: "per i mutui”, sono inserite le seguenti: "e per le obbligazioni”;

     b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Le operazioni finanziarie basate sulla cartolarizzazione di crediti di pubbliche amministrazioni derivanti da trasferimenti statali sono ammesse soltanto per trasferimenti previsti da norme vigenti e nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite dal presente comma”.

     7-quater. Al primo comma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dopo le parole: "da altre aziende di credito” sono inserite le seguenti: “e dalla Cassa depositi e prestiti".

     Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

     "Art. 1-bis (Termini per ricorsi avverso atti di accertamento o, liquidazione di tributi comunali e locali). - 1. Nelle controversie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il ricorso avverso gli atti di accertamento o liquidazione dei tributi comunali e locali, con riferimento alle disposizioni in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP), di imposta comunale sugli immobili (ICI), di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province (TOSAP), e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) contenute, rispettivamente, nel decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e nei capi II e III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, notificati dalle amministrazioni locali entro il 31 dicembre 2000 e non divenuti definitivi, può essere proposto entro il termine del 30 giugno 2001.

     Art. 1-ter (Concessione di un contributo per le finalità dell'ANUSCA). - 1. Il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere un contributo straordinario di lire 1 miliardo, come limite di impegno decennale, a decorrere dall'anno 2001, in favore dell'Associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe (ANUSCA), eretta in ente morale con decreto del Ministro dell'interno del 19 luglio 1999, per la costruzione di un fabbricato da adibire a sede dell'Accademia per gli ufficiali di stato civile.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 1 miliardo annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

     3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio".

     Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

     "Art. 2-bis (Permessi retribuiti). - 1. Al comma 1 dell'articolo 80 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79”.

     Art. 2-ter (Società per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali). - 1. All'articolo 116, comma 1, primo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "anche in deroga a disposizioni di legge specifiche” sono sostituite dalle seguenti: "anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche”.

     Art. 2-quater (Indice nazionale delle anagrafi e carta d'identità elettronica). - 1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

     "E' istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici.

     Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è adottato il regolamento per la gestione dell'INA”.

     2. All'utilizzazione della quota del fondo di cui all'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, destinata alla realizzazione del piano di informatizzazione delle amministrazioni locali, regionali e centrali del 22 giugno 2000, come approvato dal Comitato dei ministri per la società dell'informazione, e prioritariamente alla realizzazione del sistema di accesso ed interscambio anagrafico e dell'Indice nazionale delle anagrafi (INA), nonché alla sperimentazione della carta d'identità elettronica, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in deroga a quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 103.

     3. Gli oneri derivanti, per l'anno 2001, dall'attuazione del comma 2 sono imputati, relativamente al sistema di accesso ed interscambio anagrafico, all'INA ed alla carta d'identità elettronica, all'unità previsionale di base 3.2.1.4., concernente i progetti finalizzati, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, cui affluiranno i relativi fondi secondo le procedure di cui al comma 2.

     Art. 2-quinquies (Trasferimento ai comuni di beni immobili compresi nelle saline). - 1. I beni immobili compresi nelle saline già in uso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e all'Ente tabacchi italiani, non più necessari, in tutto o in parte, alla produzione del sale, costituiscono aree prioritarie di reperimento di riserve naturali ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante la disciplina delle aree protette. I provvedimenti istitutivi delle aree protette e gli atti di concessione concernenti beni compresi nei predetti territori sono emanati di concerto con il Ministro delle finanze. Tali concessioni possono essere rilasciate, anche a titolo gratuito, a favore delle regioni o degli enti locali nel cui territorio ricadono i predetti beni. I beni immobili di cui al presente comma, in quanto non destinabili a riserva naturale, sono trasferiti a titolo gratuito, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, ai comuni sul cui territorio i medesimi insistono.

     Art. 2-sexies (Abrogazione di norme). - 1. L'articolo 2 della legge 11 dicembre 2000, n. 365, è abrogato".