§ 98.1.27132 - Legge 29 novembre 1997, n. 410.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti


Settore:Normativa nazionale
Data:29/11/1997
Numero:410


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente [...]


§ 98.1.27132 - Legge 29 novembre 1997, n. 410.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti

(G.U. 29 novembre 1997, n. 279)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

     Allegato - MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 SETTEMBRE 1997, N. 328.

     All'articolo 1, comma 6, lettera b):

     dopo il numero 3), è inserito il seguente:

     "3-bis) il numero 10-bis) è sostituito dal seguente: ''10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. ex 03.01 - 03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03);''";

     dopo il numero 16), è inserito il seguente:

     "16-bis) il numero 127-sexiesdecies) è sostituito dal seguente: ''127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto;''".

     All'articolo 2:

     al comma 1, lettera b), le parole: "o fluviale corrispondenti a quelli resi dai suddetti veicoli" sono sostituite dalle seguenti: ", fluviale e lagunare.";

     dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

     "b-bis) all'articolo 19-ter, terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: ''comuni e loro consorzi,'' sono inserite le seguenti: ''università ed enti di ricerca,''";

     la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente:

     "(Regime IVA per le cessioni di contratti di sportivi professionisti, per i trasporti pubblici, per le università e gli enti di ricerca)".

     L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

     "Art. 5 (Disposizioni in materia di versamenti dell'imposta sulle assicurazioni). - 1. Il comma 1 dell'articolo 9, concernente l'obbligo di denuncia e versamento dell'imposta da parte degli assicuratori, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, come da ultimo modificato dal comma 35 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

     ''1. Gli assicuratori debbono versare all'ufficio del registro entro il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare, nonché eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente. Per i premi ed accessori incassati nel mese di novembre, nonché per gli eventuali conguagli relativi al mese di ottobre, l'imposta deve essere versata entro il 20 dicembre successivo. I versamenti così effettuati vengono scomputati nella liquidazione definitiva di cui al comma 4''".

     Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

     "Art. 6-bis (Disposizioni in materia di sanzioni e interessi). - 1. Per le procedure concorsuali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, né gli interessi, a condizione che l'imposta dovuta venga versata in un'unica soluzione entro trenta giorni:

     a) dalla data di pubblicazione del decreto di chiusura di cui all'articolo 193 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel caso di amministrazione controllata;

     b) dalla data del passaggio in cosa giudicata della sentenza di omologazione di cui all'articolo 181 del citato regio decreto n. 267 del 1942, nel caso di concordato preventivo;

     c) dalla data del decreto di esecutività del piano di riparto di cui all'articolo 110 del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, nel caso di fallimento;

     d) dalla data del provvedimento di autorizzazione del piano di riparto di cui all'articolo 212 del citato regio decreto n. 267 del 1942, nel caso di liquidazione coatta amministrativa;

     e) dalla data del provvedimento di autorizzazione della ripartizione parziale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, nel caso di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

     2. Il versamento di cui al comma 1 può essere effettuato anche in dodici rate bimestrali maggiorate degli interessi computati al tasso di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a far tempo dai termini indicati nelle lettere a), b), c), d) ed e) dello stesso comma 1.

     Art. 6-ter (Termini per la notifica degli avvisi di liquidazione relativi all'imposta comunale sugli immobili). - 1. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994 e 1995, nonché a quella dovuta per l'anno 1993 nei comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano, i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e dei provvedimenti di irrogazione di sanzioni per infrazioni di carattere formale sono fissati al 31 dicembre 1998.

     Art. 6-quater (Disposizioni relative alla tassa sull'occupazione di suolo pubblico). - 1. Al comma 2-bis dell'articolo 47 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'articolo 3, comma 62, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aggiunto il seguente periodo: ''I comuni e le province possono, con delibera, estenderne la non applicazione anche alle annualità pregresse”.

     2. All'articolo 3, comma 63, lettera d), della citata legge n. 549 del 1995, sono aggiunte le seguenti parole: ''anche fin dal 1° gennaio 1988''.

     3. All'articolo 3 della citata legge n. 549 del 1995, dopo il comma 63 è inserito il seguente:

     ''63-bis. I comuni, anche in deroga agli articoli 44 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono, con apposite deliberazioni, esonerare dalla tassa le occupazioni di suolo pubblico per impianti di erogazione di pubblici servizi; i comuni possono attribuire alla relativa delibera effetto retroattivo anche fin dall'anno 1988''.

     4. I comuni e le province, anche in deroga all'articolo 44, comma 2, del citato decreto legislativo n. 507 del 1993, e successive modificazioni, possono, con apposita deliberazione:

     a) stabilire di non assoggettare alla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;

     b) attribuire alla deliberazione di cui al presente comma anche effetto retroattivo per gli anni nei quali non abbiano applicato la relativa tassa".