§ 98.1.26991 - Legge 8 agosto 1995, n. 332.
Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa.


Settore:Normativa nazionale
Data:08/08/1995
Numero:332


Sommario
Art. 1.      1. Al comma 3 dell'art. 104 del codice di procedura penale, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "cinque"
Art. 2.      1. Dopo l'art. 141 del codice di procedura penale è inserito il seguente
Art. 3.      1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 274 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente
Art. 4.      1. Dopo il comma 2 dell'art. 275 del codice di procedura penale è inserito il seguente
Art. 5.      1. Il comma 3 dell'art. 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 6.      1. Al comma 1, secondo periodo, dell'art. 278 del codice di procedura penale, dopo la parola: "continuazione" sono aggiunte le seguenti: ", della recidiva" ed è [...]
Art. 7.      1. L'art. 280 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 8.      1. Il comma 1 dell'art. 291 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 9.      1. Il comma 2 dell'art. 292 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 10.      1. Al comma 3, primo periodo, dell'art. 293 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: "insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti [...]
Art. 11.      1. All'art. 294 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 12.      1. Il comma 3 dell'art. 297 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 13.      1. Dopo il comma 3-bis dell'art. 299 del codice di procedura penale è inserito il seguente
Art. 14.      1. All'art. 301 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi
Art. 15.      1. L'art. 304 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 16.      1. Dopo il comma 3 dell'art. 309 del codice di procedura penale è inserito il seguente
Art. 17.      1. Il comma 2 dell'art. 310 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 18.      1. Il comma 3 dell'art. 335 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti
Art. 19.      1. Al comma 1 dell'art. 369 del codice di procedura penale, le parole: "Sin dal compimento del primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico [...]
Art. 20.      1. Al comma 5 dell'art. 386 del codice di procedura penale le parole da: "se infermo" a: "cura" sono sostituite dalle seguenti: "in uno dei luoghi indicati nel comma 1 [...]
Art. 21.      1. Nell'art. 407, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera a) è sostituita dalla seguente
Art. 22.      1. All'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono [...]
Art. 23.      1. Dopo il comma 1 dell'art. 94 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio [...]
Art. 24.      1. Dopo l'art. 102 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è [...]
Art. 25.      1. All'art. 371-bis del codice penale, le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino a quattro anni"
Art. 26.      1. All'art. 381 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma
Art. 27.      1. Dopo l'art. 97 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è [...]
Art. 28.      1. La sospensione del procedimento penale prevista dal secondo comma dell'art. 371-bis del codice penale, come modificato dall'art. 25 della presente legge, non si [...]


§ 98.1.26991 - Legge 8 agosto 1995, n. 332.

Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa.

(G.U. 8 agosto 1995, n. 184)

 

     Art. 1.

     1. Al comma 3 dell'art. 104 del codice di procedura penale, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "cinque".

 

          Art. 2.

     1. Dopo l'art. 141 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

     "Art. 141-bis (Modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione). - 1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti".

 

          Art. 3.

     1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 274 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

     "a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni nè nella mancata ammissione degli addebiti;".

     2. La lettera c) del comma 1 dell'art. 274 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

     "c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni".

 

          Art. 4.

     1. Dopo il comma 2 dell'art. 275 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

     "2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena".

 

          Art. 5.

     1. Il comma 3 dell'art. 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     "3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari".

     2. Il comma 4 dell'art. 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     "4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di settant'anni o che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere".

     3. All'art. 299 del codice di procedura penale, nel comma 4-ter, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Se la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere è basata sulle condizioni di salute di cui all'art. 275, comma 4, ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, o risultano in altro modo al giudice, questi, se non ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza, e comunque non oltre il termine previsto nel comma 3, gli accertamenti medici del caso, nominando perito ai sensi dell'art. 220 e seguenti, il quale deve tener conto del parere del medico penitenziario e riferire entro il termine di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata urgenza, non oltre due giorni dall'accertamento. Durante il periodo compreso tra il provvedimento che dispone gli accertamenti e la scadenza del termine per gli accertamenti medesimi, è sospeso il termine previsto dal comma 3".

 

          Art. 6.

     1. Al comma 1, secondo periodo, dell'art. 278 del codice di procedura penale, dopo la parola: "continuazione" sono aggiunte le seguenti: ", della recidiva" ed è soppressa la parola: "aggravanti".

     2. Al comma 1 dell'art. 278 del codice di procedura penale l'ultimo periodo è abrogato.

 

          Art. 7.

     1. L'art. 280 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     "Art. 280 (Condizioni di applicabilità delle misure coercitive). - 1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'art. 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

     2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

     3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare".

 

          Art. 8.

     1. Il comma 1 dell'art. 291 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     "1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonchè tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate".

     2. Il comma 1-bis dell'art. 291 del codice di procedura penale è abrogato.

 

          Art. 9.

     1. Il comma 2 dell'art. 292 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     "2. L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio:

     a) le generalità dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo;

     b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;

     c) l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato;

     c-bis) l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonchè, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'art. 274 non possono essere soddisfatte con altre misure;

     d) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, allorchè questa è disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 274;

     e) la data e la sottoscrizione del giudice".

     2. Dopo il comma 2-bis dell'art. 292 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

     "2-ter. L'ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, di cui all'art. 358, nonchè all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie".

 

          Art. 10.

     1. Al comma 3, primo periodo, dell'art. 293 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: "insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa".

 

          Art. 11.

     1. All'art. 294 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale";

     b) al comma 1, dopo le parole: "custodia cautelare" sono aggiunte le altre: "in carcere" ed il secondo periodo è abrogato;

     c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

     "1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione.

     1-ter. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare";

     d) nel comma 3, le parole: "con riferimento alla custodia cautelare" sono soppresse;

     e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     "6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice".

 

          Art. 12.

     1. Il comma 3 dell'art. 297 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     "3. Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benchè diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma".

     2. Al comma 4 dell'art. 297 del codice di procedura penale, le parole: "Salvo quanto disposto dall'art. 304, comma 2,", sono soppresse.

 

          Art. 13.

     1. Dopo il comma 3-bis dell'art. 299 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

     "3-ter. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere può assumere l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini. Se l'istanza di revoca o di sostituzione è basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati, il giudice deve assumere l'interrogatorio dell'imputato che ne ha fatto richiesta".

     2. Al comma 6 dell'art. 503 del codice di procedura penale, dopo le parole: "a norma degli articoli 294," sono inserite le seguenti: "299, comma 3-ter,".

 

          Art. 14.

     1. All'art. 301 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "2-bis. Salvo il disposto dell'art. 292, comma 2, lettera d), quando si procede per reati diversi sia da quelli previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a), numeri da 1 a 6, sia da quelli per il cui accertamento sono richieste investigazioni particolarmente complesse per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese, ovvero per reati per il cui accertamento è richiesto il compimento di atti di indagine all'estero, la custodia cautelare in carcere disposta per il compimento delle indagini previste dall'art. 274, comma 1, lettera a), non può avere durata superiore a trenta giorni.

     2-ter. La proroga della medesima misura è disposta, per non più di due volte ed entro il limite complessivo di novanta giorni, dal giudice con ordinanza, su richiesta inoltrata dal pubblico ministero prima della scadenza, valutate le ragioni che hanno impedito il compimento delle indagini per le cui esigenze la misura era stata disposta e previo interrogatorio dell'imputato".

 

          Art. 15.

     1. L'art. 304 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     "Art. 304 (Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare). - 1. I termini previsti dall'art. 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310, nei seguenti casi:

     a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;

     b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati;

     c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3.

     2. I termini previsti dall'art. 303 possono altresì essere sospesi, nella fase del giudizio, quando si tratta di reati indicati dall'art. 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.

     3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310.

     4. I termini previsti dall'art. 303, comma 1, lettera a), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310, se l'udienza preliminare è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.

     5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e di cui al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi.

     6. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3 e i termini aumentati della metà previsti dall'art. 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea.

     7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lettera b)".

     2. Al primo comma dell'art. 159 del codice penale, dopo le parole: "la sospensione del procedimento penale" sono inserite le seguenti: "o dei termini di custodia cautelare".

 

          Art. 16.

     1. Dopo il comma 3 dell'art. 309 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

     "3-bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell'art. 104, comma 3".

     2. Il comma 4 dell'art. 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     "4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583".

     3. Il comma 5 dell'art. 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     "5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1, nonchè tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini".

     4. Il comma 8 dell'art. 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     "8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e al suo difensore almeno tre giorni prima. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia".

     5. Il comma 10 dell'art. 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     "10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia".

 

          Art. 17.

     1. Il comma 2 dell'art. 310 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     "2. Si osservano le disposizioni dell'art. 309, commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell'appello è dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti".

 

          Art. 18.

     1. Il comma 3 dell'art. 335 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

     "3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.

     3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile".

     2. Dopo l'art. 110 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

     "Art. 110-bis (Richiesta di comunicazione delle iscrizioni). 1. Quando vi è richiesta di comunicazione delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato a norma dell'art. 335, comma 3, del codice, la segreteria della procura della Repubblica, se la risposta è positiva e non sussistono gli impedimenti a rispondere di cui all'art. 335, commi 3 e 3-bis del codice, fornisce le informazioni richieste precedute dalla formula: "Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione". In caso contrario, risponde con la formula: "Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione"".

 

          Art. 19.

     1. Al comma 1 dell'art. 369 del codice di procedura penale, le parole: "Sin dal compimento del primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia" sono sostituite dalle seguenti: "Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia".

 

          Art. 20.

     1. Al comma 5 dell'art. 386 del codice di procedura penale le parole da: "se infermo" a: "cura" sono sostituite dalle seguenti: "in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'art. 284".

 

          Art. 21.

     1. Nell'art. 407, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     "a) i delitti appresso indicati:

     1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale;

     2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;

     3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

     4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

     5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchè di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

     6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanza psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni;

     7) delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza".

     2. Nell'art. 347, comma 3, del codice di procedura penale, nell'art. 112 delle disposizioni di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nell'art. 7, comma 12-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, quale aggiunto dall'art. 8 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, oltre che nell'art. 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, nell'art. 25-quater, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e nell'art. 89, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, le parole: "275, comma 3," sono sostituite dalle seguenti: "407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6)".

 

          Art. 22.

     1. All'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "2-bis. Il difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa può presentare direttamente al giudice elementi che egli reputa rilevanti ai fini della decisione da adottare.

     2-ter. La documentazione presentata al giudice è inserita nel fascicolo relativo agli atti di indagine in originale o in copia, se la persona sottoposta alle indagini ne richiede la restituzione".

 

          Art. 23.

     1. Dopo il comma 1 dell'art. 94 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

     "1-bis. Copia del provvedimento che costituisce titolo di custodia è inserito nella cartella personale del detenuto. All'atto del colloquio previsto dall'art. 23, quarto comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, o anche successivamente, il direttore o l'operatore penitenziario da lui designato accerta, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento che ne dispone la custodia e gliene illustra, ove occorra, i contenuti.

     1-ter. L'autorità giudiziaria che dispone la custodia cautelare in carcere o che pronuncia un provvedimento da cui non consegua la rimessione in libertà del detenuto dispone che copia del provvedimento sia trasmessa, a cura della polizia giudiziaria o della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario perchè provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis.

     1-quater. Il detenuto ha sempre diritto di consultare la propria cartella personale e di ottenere copia dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria in essa contenuti".

 

          Art. 24.

     1. Dopo l'art. 102 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

     "Art. 102-bis (Reintegrazione nel posto di lavoro perduto per ingiusta detenzione). - 1. Chiunque sia stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 285 del codice ovvero a quella degli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 284 del codice e sia stato per ciò stesso licenziato dal posto di lavoro che occupava prima dell'applicazione della misura, ha diritto di essere reintegrato nel posto di lavoro medesimo qualora venga pronunciata in suo favore sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero venga disposto provvedimento di archiviazione".

 

          Art. 25.

     1. All'art. 371-bis del codice penale, le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino a quattro anni".

     2. All'art. 371-bis del codice penale è aggiunto il seguente comma:

     "Ferma l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere".

 

          Art. 26.

     1. All'art. 381 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

     "4-bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle".

 

          Art. 27.

     1. Dopo l'art. 97 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

     "Art. 97-bis (Modalità di esecuzione del provvedimento che applica gli arresti domiciliari). - 1. Con il provvedimento che sostituisce la misura di custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, il giudice, se ritiene di non dover disporre l'accompagnamento per salvaguardare comprovate esigenze processuali o di sicurezza ovvero altre esigenze evidenziate dal pubblico ministero, dal direttore di custodia o dalle forze di polizia, autorizza l'imputato a raggiungere il luogo dell'arresto individuato a norma dell'art. 284 del codice fissando i tempi e le modalità per il raggiungimento. Del provvedimento dato, il giudice informa il pubblico ministero e la polizia giudiziaria che possono, anche di propria iniziativa, controllare l'osservanza delle prescrizioni imposte".

 

          Art. 28.

     1. La sospensione del procedimento penale prevista dal secondo comma dell'art. 371-bis del codice penale, come modificato dall'art. 25 della presente legge, non si applica relativamente ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata già esercitata l'azione penale ai sensi dell'art. 405 del codice di procedura penale. In tali casi resta ferma la competenza del tribunale.

     2. Per i procedimenti in corso, le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 304 del codice di procedura penale, come novellato dall'art. 15 della presente legge, si applicano a partire dal novantesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge.