§ 98.1.26969 - Legge 17 maggio 1995, n. 172
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:17/05/1995
Numero:172


Sommario
Art. 1.     


§ 98.1.26969 - Legge 17 maggio 1995, n. 172 [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature.

(G.U. 17 maggio 1995, n. 113)

 

     Art. 1.

     [1. Il decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 novembre 1993, n. 454, 14 gennaio 1994, n. 31, 17 marzo 1994, n. 177, 16 maggio 1994, n. 292, 15 luglio 1994, n. 449, con esclusione dell'art. 6, 17 settembre 1994, n. 537, 16 novembre 1994, n. 629, e 16 gennaio 1995, n. 9.]

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79

     [All'art. 1, al comma 1, capoverso, le parole: "cui possono derogare, nel rispetto dei princìpi e dei criteri" sono sostituite dalle seguenti: "conformandosi ai princìpi e ai criteri"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I suddetti piani di risanamento sono redatti in funzione degli obiettivi di qualità dei singoli corpi idrici in cui recapitano gli scarichi di cui al presente comma, nei casi ed alle condizioni stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, con apposite direttive emanate dal Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

     All'art. 2:

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Le regioni disciplinano con propria legge l'obbligo degli enti gestori del servizio di fognatura e di depurazione di prescrivere agli utenti adeguate forme di pretrattamento delle acque reflue industriali che confluiscono in reti fognarie e in impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ove necessario ai seguenti fini:

     a) proteggere la salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento;

     b) garantire che le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue e le attrezzature connesse non vengano danneggiati;

     c) garantire che il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue e il trattamento dei fanghi non vengano intralciati;

     d) garantire che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento non abbiano conseguenze negative sull'ambiente e non incidano sulla conformità delle acque recipienti alle disposizioni vigenti;

     e) garantire che i fanghi possano essere smaltiti senza pericolo in modo accettabile dal punto di vista ambientale";

     al comma 3, il capoverso è sostituito dal seguente:

     "In caso di mancata elaborazione entro il 31 luglio 1995 del metodo normalizzato di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e fino all'elaborazione dello stesso, i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio idrico ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 della citata legge n. 36 del 1994, sono fissati dal CIPE, con particolare riferimento alle quote di tariffe riferite al servizio di fognatura e di depurazione; per l'anno 1995 la deliberazione del CIPE è adottata entro il 30 settembre 1995. In conformità ai predetti parametri, criteri e limiti gli enti gestori del servizio, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, possono elevare le tariffe per le acque provenienti da insediamenti civili e produttivi per adeguarle ai maggiori costi di esercizio e di investimento, al fine di migliorare il controllo e la depurazione degli scarichi e la tutela dei corpi idrici ricettori, tenendo conto, per le utenze industriali, della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. I comuni non ancora dotati di impianti di depurazione o dotati di impianti insufficienti predispongono i progetti esecutivi degli impianti, come previsti dai piani regionali, e attivano almeno la fase di pretrattamento entro il 31 dicembre 1996";

     dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

     "3-bis. All'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per l'accertamento del canone o diritto, continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, in quanto compatibili, e la riscossione è effettuata ai sensi degli articoli 68  e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, previa notificazione dell'avviso di liquidazione o di accertamento. Per il contenzioso si applicano le disposizioni dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638. Per la omessa o ritardata denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare del canone; detta soprattassa è ridotta ad un quarto dell'ammontare del canone se il ritardo non supera i trenta giorni. Qualora il canone definitivamente accertato superi di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una soprattassa pari al 50 per cento del maggior canone accertato. Per l'omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento del medesimo. Qualora il ritardo nel pagamento del canone si protragga per oltre un anno l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico; la decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio dell'autorizzazione, fermo restando il pagamento di quanto dovuto"".

     All'art. 3:

     al comma 1, primo capoverso, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La condanna comporta l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Tali sanzioni non si applicano nei confronti dei pubblici amministratori che alla data di accertamento della violazione dispongano di progetti esecutivi cantierabili finalizzati alla depurazione delle acque";

     al comma 1, secondo capoverso, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La condanna comporta l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione".

     All'art. 4, al comma 1, capoverso, le parole: "chiunque effettua o mantiene" sono sostituite dalle seguenti: "chiunque effettui o mantenga".

     L'art. 5 è soppresso.

     All'art. 6:

     al comma 1 è premesso il seguente:

     "01. All'art. 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Gli scarichi di pubbliche fognature di cui è titolare lo stesso ente pubblico competente al rilascio dell'autorizzazione si intendono autorizzati dall'approvazione dell'impianto"";

     al comma 2, capoverso, le parole: "Chiunque apre o comunque effettua" sono sostituite dalle seguenti: "Chiunque apra o comunque effettui"; e le parole: "ovvero continua ad effettuare" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero continui ad effettuare".

     All'art. 7, i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono soppressi.

     L'art. 8 è soppresso.]


[1] Abrogata dall'art. 63 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e dall'art. 175 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.