§ 98.1.26733 - Legge 31 gennaio 1992, n. 121.
Modifiche all'art. 8 della legge 18 maggio 1967, n. 394 e alla legge 16 marzo 1987, n. 118, recanti la disciplina della Scuola archeologica [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:31/01/1992
Numero:121


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 8 della legge 18 maggio 1967, n. 394, è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. Alla legge 16 marzo 1987, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni


§ 98.1.26733 - Legge 31 gennaio 1992, n. 121.

Modifiche all'art. 8 della legge 18 maggio 1967, n. 394 e alla legge 16 marzo 1987, n. 118, recanti la disciplina della Scuola archeologica italiana in Atene.

(G.U. 19 febbraio 1992, n. 41)

 

     Art. 1.

     1. L'art. 8 della legge 18 maggio 1967, n. 394, è sostituito dal seguente:

     "Art. 8. 1. Con regolamento organico, deliberato dal consiglio di amministrazione della Scuola e approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri per i beni culturali e ambientali e del tesoro, sarà stabilita la dotazione organica del personale occorrente per le esigenze funzionali della Scuola, nonchè la disciplina giuridica ed economica del rapporto d'impiego del personale medesimo.

     2. Il direttore potrà comunque richiedere che venga disposto il comando di non più di tre dipendenti di ruolo dei Ministeri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per i beni culturali e ambientali. In luogo del comando di uno dei predetti dipendenti di ruolo potrà essere richiesto che venga collocato in aspettativa con assegni, con il suo consenso, un professore universitario, con le modalità di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni.

     3. Il comando o l'aspettativa, che può avere la durata di tre anni e può essere riconfermato, sarà disposto con decreto del Ministro competente, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Nel decreto che dispone il comando o l'aspettativa sarà fissato l'ammontare dell'indennità da corrispondere per il servizio all'estero".

 

          Art. 2.

     1. Alla legge 16 marzo 1987, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: "Ministro della pubblica istruzione" e "Ministero della pubblica istruzione", ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle altre: "Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica" e "Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";

     b) all'art. 7, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

     "4-bis. Il direttore della Scuola può designare, fra i docenti della Scuola di cui all'art. 12 ed il personale comandato o collocato in aspettativa presso la Scuola stessa, un assistente-direttore, con il compito di coadiuvarlo e di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento".