§ 57.9.5 - Legge 18 maggio 1967, n. 394.
Scuola archeologica Italiana in Atene.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.9 scuole italiane all'estero ed estere in Italia
Data:18/05/1967
Numero:394


Sommario
Art. 1.      La Scuola archeologica italiana in Atene, istituita con regio decreto 9 maggio 1909, n. 373, è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico.
Art. 2.      La Scuola persegue essenzialmente i seguenti fini:
Art. 3.      Sono organi della Scuola:
Art. 4.      Il Consiglio di amministrazione è nominato per un triennio con decreto del Ministro per la pubblica istruzione ed è composto:
Art. 5.      Il Consiglio di amministrazione delibera su tutti i provvedimenti di carattere amministrativo ed approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.
Art. 6.      Il Consiglio di amministrazione è convocato dal direttore della Scuola, nella sua qualità di presidente, almeno due volte l'anno e, comunque, ogni volta che la convocazione venga richiesta dal [...]
Art. 7.      Il direttore cura l'andamento tecnico e scientifico della Scuola e la rappresenta legalmente. Firma gli atti della Scuola ed è responsabile della esecuzione delle deliberazioni adottate dal [...]
Art. 8.  [1]
Art. 9.      Il controllo della gestione della Scuola è affidato al Collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti così designati:
Art. 10.      Il patrimonio della Scuola è costituito:
Art. 11.      Le entrate della Scuola sono costituite:
Art. 12.      La Scuola può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi davanti l'autorità giudiziaria, le giurisdizioni amministrative e speciali ed i Collegi arbitrali.
Art. 13.      All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 11 della presente legge si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2531 dello stato di previsione della spesa del Ministero [...]
Art. 14.      L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 15.      Le norme contenute nel regio decreto 9 maggio 1909, n. 373, regio decreto 18 gennaio 1914, n. 260, regio decreto-legge 14 marzo 1938, n. 481, legge 27 ottobre 1951, n. 1342, restano in vigore in [...]


§ 57.9.5 - Legge 18 maggio 1967, n. 394.

Scuola archeologica Italiana in Atene.

(G.U. 16 giugno 1967, n. 149).

 

     Art. 1.

     La Scuola archeologica italiana in Atene, istituita con regio decreto 9 maggio 1909, n. 373, è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico.

     La Scuola ha la sede amministrativa in Roma e quella principale di studio in Atene; è sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 2.

     La Scuola persegue essenzialmente i seguenti fini:

     a) perfezionamento di studiosi in archeologia classica, antichità ed epigrafia ellenica, architettura antica, archeologia e storia bizantina, a fine scientifico e a fine di preparazione a carriere presso Amministrazioni pubbliche;

     b) ricerche e scavi archeologici in Grecia e in Oriente;

     c) patrocinio e sostegno per pubblicazioni scientifiche di studi e scavi compiuti in Grecia e in Oriente.

     Per il conseguimento dei fini di cui al precedente alinea a) si procede, a favore degli studiosi italiani, mediante assegnazione di borse di studio; gli studiosi stranieri sono ammessi alla Scuola su giudizio del direttore.

 

          Art. 3.

     Sono organi della Scuola:

     a) il Consiglio di amministrazione;

     b) il direttore, presidente del Consiglio di amministrazione;

     c) il Collegio dei revisori dei conti.

 

          Art. 4.

     Il Consiglio di amministrazione è nominato per un triennio con decreto del Ministro per la pubblica istruzione ed è composto:

     a) dal direttore della Scuola, che lo presiede;

     b) da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

     c) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, con qualifica non inferiore a consigliere di legazione o equiparata;

     d) da due esperti la cui opera si ritenga particolarmente utile per le finalità della Scuola.

 

          Art. 5.

     Il Consiglio di amministrazione delibera su tutti i provvedimenti di carattere amministrativo ed approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.

 

          Art. 6.

     Il Consiglio di amministrazione è convocato dal direttore della Scuola, nella sua qualità di presidente, almeno due volte l'anno e, comunque, ogni volta che la convocazione venga richiesta dal Ministro per la pubblica istruzione o dalla maggioranza dei consiglieri.

     Per la validità delle deliberazioni si richiedono la presenza di almeno la metà più uno dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

          Art. 7.

     Il direttore cura l'andamento tecnico e scientifico della Scuola e la rappresenta legalmente. Firma gli atti della Scuola ed è responsabile della esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione. E' scelto per un quadriennio, rinnovabile, dal Ministro per la pubblica istruzione tra i docenti universitari di discipline storico-archeologiche attinenti al mondo greco, sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore delle antichità e belle arti. Egli è tenuto a presentare al Ministro ogni anno una relazione sull'attività scientifica della Scuola. Per i suoi compiti scientifici può avvalersi della collaborazione di scienziati e di esperti. Oltre allo stipendio in godimento, il direttore percepirà l'assegno di sede ed ogni altro emolumento spettante al personale insegnante con qualifica di direttore di istituto culturale in servizio all'estero.

 

          Art. 8. [1]

     1. Con regolamento organico, deliberato dal consiglio di amministrazione della Scuola e approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri per i beni culturali e ambientali e del tesoro, sarà stabilita la dotazione organica del personale occorrente per le esigenze funzionali della Scuola, nonchè la disciplina giuridica ed economica del rapporto d'impiego del personale medesimo.

     2. Il direttore potrà comunque richiedere che venga disposto il comando di non più di tre dipendenti di ruolo dei Ministeri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per i beni culturali e ambientali. In luogo del comando di uno dei predetti dipendenti di ruolo potrà essere richiesto che venga collocato in aspettativa con assegni, con il suo consenso, un professore universitario, con le modalità di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni.

     3. Il comando o l'aspettativa, che può avere la durata di tre anni e può essere riconfermato, sarà disposto con decreto del Ministro competente, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Nel decreto che dispone il comando o l'aspettativa sarà fissato l'ammontare dell'indennità da corrispondere per il servizio all'estero.

 

          Art. 9.

     Il controllo della gestione della Scuola è affidato al Collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti così designati:

     a) due revisori effettivi ed uno supplente dal Ministro per la pubblica istruzione, scelti fra i funzionari amministrativi del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

     b) un revisore effettivo ed uno supplente dal Ministro per il tesoro, scelti tra funzionari della carriera direttiva della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.

     Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

     I revisori dei conti durano in carica per un triennio e alla scadenza possono essere confermati.

 

          Art. 10.

     Il patrimonio della Scuola è costituito:

     a) dai beni mobili ed immobili;

     b) dalle liberalità destinate ad incremento del patrimonio della Scuola;

     c) dalle eccedenze di bilancio destinate, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, ad incremento del patrimonio.

 

          Art. 11.

     Le entrate della Scuola sono costituite:

     a) dalle rendite patrimoniali;

     b) dal contributo annuo a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione;

     c) da contributi di Amministrazioni pubbliche e da liberalità di Enti e privati non destinate ad incremento del patrimonio;

     d) dagli introiti della vendita di pubblicazioni;

     e) dagli introiti derivanti da ogni altra attività della Scuola.

 

          Art. 12.

     La Scuola può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi davanti l'autorità giudiziaria, le giurisdizioni amministrative e speciali ed i Collegi arbitrali.

 

          Art. 13.

     All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 11 della presente legge si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2531 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1967 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

 

          Art. 14.

     L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

     Il bilancio preventivo deve essere deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'esercizio di cui trattasi e deve essere inviato, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti, al Ministero della pubblica istruzione, entro il 30 novembre successivo ai fini della dovuta approvazione.

     Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 31 marzo dell'anno seguente all'esercizio finanziario cui si riferisce e deve essere inviato, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti, al Ministero della pubblica istruzione, entro il 30 aprile successivo, per l'approvazione definitiva.

     I conti consuntivi della Scuola dall'esercizio 1949-50 in poi sono soggetti, per l'approvazione definitiva, alle norme stabilite dalla presente legge.

 

          Art. 15.

     Le norme contenute nel regio decreto 9 maggio 1909, n. 373, regio decreto 18 gennaio 1914, n. 260, regio decreto-legge 14 marzo 1938, n. 481, legge 27 ottobre 1951, n. 1342, restano in vigore in quanto compatibili con la presente legge.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 31 gennaio 1992, n. 121.