§ 57.9.10 - Legge 16 marzo 1987, n. 118.
Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.9 scuole italiane all'estero ed estere in Italia
Data:16/03/1987
Numero:118


Sommario
Art. 1.      1. La Scuola archeologica italiana in Atene, istituita con regio decreto 9 maggio 1909, n. 373, è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico.
Art. 2.      1. La Scuola persegue i seguenti fini:
Art. 3.      1. Sono organi della Scuola:
Art. 4.      1. Il consiglio di amministrazione è nominato per un triennio con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologia e del Ministro per i beni culturali e ambientali [...]
Art. 5.      1. Il consiglio di amministrazione delibera in ordine:
Art. 6.      1. Il consiglio di amministrazione è convocato a Roma dal direttore della Scuola, nella sua qualità di presidente, almeno tre volte l'anno e, comunque, ogni volta che la convocazione venga [...]
Art. 7.      1. Il direttore della Scuola è scelto dal Ministro per i beni culturali e ambientali d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologia tra i docenti universitari [...]
Art. 8.      1. Il consiglio scientifico è composto dal direttore della Scuola, che lo presiede, dai docenti della Scuola di cui all'art. 12, nonchè da uno specializzando, eletto dagli specializzandi [...]
Art. 9.      1. Il consiglio scientifico esercita le seguenti competenze:
Art. 10.      1. La Scuola organizza corsi di specializzazione della durata di tre anni, secondo i principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
Art. 11.      1. La Scuola organizza corsi di perfezionamento nei settori di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della durata di un anno.
Art. 12.      1. I professori universitari di ruolo, appartenenti alla prima fascia, possono presentare al Ministero per i beni culturali e ambientali domanda per l'insegnamento delle discipline relative ai [...]
Art. 13.      1. Il controllo della gestione della Scuola è affidato al collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi e tre supplenti così designati:
Art. 14.      1. Il patrimonio della Scuola è costituito:
Art. 15.      1. Le entrate della Scuola sono costituite:
Art. 16.      1. La Scuola si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi davanti l'autorità giudiziaria, le giurisdizioni amministrative e speciali ed i collegi [...]
Art. 17.      1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 18.      1. I nuovi organi della Scuola sono istituiti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 19.      1. Il contributo dello Stato a favore della Scuola archeologica italiana in Atene è stabilito in annue lire 1.000 milioni a decorrere dal 1987. Dall'anno finanziario 1988 il predetto contributo [...]


§ 57.9.10 - Legge 16 marzo 1987, n. 118.

Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene.

(G.U. 28 marzo 1987, n. 73).

 

     Art. 1.

     1. La Scuola archeologica italiana in Atene, istituita con regio decreto 9 maggio 1909, n. 373, è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico.

     2. La Scuola ha la sede amministrativa in Roma e quella principale di studio in Atene; è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologia e del Ministero per i beni culturali e ambientali, ferme restando le competenze dell'ambasciata d'Italia in Atene, ai sensi dell'art. 37, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 [1].

 

          Art. 2.

     1. La Scuola persegue i seguenti fini:

     a) ricerche e scavi archeologici in Grecia e nelle aree di civiltà ellenica;

     b) specializzazione di studiosi nei seguenti settori:

     1) preistoria e protostoria egea;

     2) archeologia e storia dell'arte greca e romana;

     3) archeologia e storia dell'arte tardo-antica e proto-bizantina;

     4) epigrafia ed antichità greche;

     5) architettura antica;

     c) perfezionamento di studiosi a fine scientifico ed a fine di preparazione a carriere presso amministrazioni pubbliche nei settori di cui alla lettera b);

     d) patrocinio e sostegno per pubblicazioni scientifiche di studi e scavi compiuti in Grecia e nelle aree di civiltà ellenica.

 

          Art. 3.

     1. Sono organi della Scuola:

     a) il consiglio di amministrazione;

     b) il direttore della Scuola;

     c) il consiglio scientifico;

     d) il collegio dei revisori dei conti.

 

          Art. 4.

     1. Il consiglio di amministrazione è nominato per un triennio con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologia e del Ministro per i beni culturali e ambientali ed è composto:

     a) dal direttore della Scuola, che lo presiede;

     b) da un funzionario del Ministero per i beni culturali e ambientali con qualifica non inferiore a dirigente superiore;

     c) da un funzionario del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologia con qualifica non inferiore a dirigente superiore;

     d) da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore;

     e) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, in servizio presso la Direzione generale delle relazioni culturali;

     f) da due esperti particolarmente qualificati in relazione alle finalità della Scuola, scelti uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologia ed uno dal Ministro per i beni culturali e ambientali;

     g) da due componenti del consiglio scientifico, eletti dal consiglio medesimo [2] .

     2. Salvo quanto disposto all'art. 7, comma 1, tutti i membri del consiglio di amministrazione sono rinnovabili alla scadenza per non più di due volte consecutivamente.

 

          Art. 5.

     1. Il consiglio di amministrazione delibera in ordine:

     a) al bilancio preventivo, alle eventuali variazioni ed al conto consuntivo;

     b) alla stipula di convenzioni con scuole di specializzazione di Università degli studi italiane nel settore archeologico e con istituti di ricerca di diritto pubblico e privato;

     c) alla erogazione di borse di studio secondo le modalità ed i criteri fissati nello statuto di cui all'art. 9.

     2. Il consiglio di amministrazione delibera il regolamento organico e, nel rispetto dei principi della contabilità generale dello Stato, quello per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità della Scuola che devono essere sottoposti all'approvazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologia e del Ministero per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministero del tesoro [3].

     3. Resta in vigore l'art. 8 della legge 18 maggio 1967, n. 394.

 

          Art. 6.

     1. Il consiglio di amministrazione è convocato a Roma dal direttore della Scuola, nella sua qualità di presidente, almeno tre volte l'anno e, comunque, ogni volta che la convocazione venga richiesta dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologia, dal Ministro per i beni culturali ambientali o dalla maggioranza dei consiglieri [4].

     2. Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza di almeno la metà più uno dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

          Art. 7.

     1. Il direttore della Scuola è scelto dal Ministro per i beni culturali e ambientali d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologia tra i docenti universitari di ruolo, appartenenti alla prima fascia, di discipline storico-archeologiche attinenti al mondo greco, sentito il parere del comitato di settore per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Dura in carica per un quadriennio, rinnovabile [5].

     2. Il direttore della Scuola cura l'andamento amministrativo e scientifico della Scuola stessa e ne ha la rappresentanza legale.

     3. Egli è tenuto a presentare annualmente ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologia e per i beni culturali e ambientali una relazione sull'attività scientifica e didattica della Scuola [6].

     4. Oltre allo stipendio in godimento, il direttore percepisce l'assegno di sede ed ogni altro emolumento spettante al personale insegnante con qualifica di direttore di istituto italiano di cultura in servizio all'estero.

     4-bis. Il direttore della Scuola può designare, fra i docenti della Scuola di cui all'art. 12 ed il personale comandato o collocato in aspettativa presso la Scuola stessa, un assistente-direttore, con il compito di coadiuvarlo e di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento [7].

 

          Art. 8.

     1. Il consiglio scientifico è composto dal direttore della Scuola, che lo presiede, dai docenti della Scuola di cui all'art. 12, nonchè da uno specializzando, eletto dagli specializzandi medesimi tra coloro che frequentano i corsi di cui all'art. 10.

     2. Il consiglio scientifico elegge annualmente nel suo seno un docente che collabora col direttore della Scuola nella organizzazione delle attività didattiche.

     3. In sede di prima applicazione, il componente eletto dagli specializzandi va individuato tra gli alunni ammessi alla Scuola prima della data di entrata in vigore della presente legge.

     4. In sede di prima applicazione, il Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologia, su proposta del direttore della Scuola, individua le discipline fondamentali di insegnamento relative ai settori di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) [8].

 

          Art. 9.

     1. Il consiglio scientifico esercita le seguenti competenze:

     a) formula proposte e pareri in ordine alle attività didattiche;

     b) esamina ed approva i piani di studio;

     c) delibera sullo svolgimento di eventuali attività didattiche integrative affidandole a docenti od esperti;

     d) collabora con il direttore della Scuola per ogni questione concernente lo svolgimento ed il coordinamento delle attività didattiche e di scavo.

     2. Il consiglio scientifico elabora lo statuto della Scuola, relativo alla organizzazione didattica dei corsi di specializzazione e di perfezionamento nonchè alla erogazione delle borse di studio agli alunni. Lo statuto, previo parere del consiglio di amministrazione e del Consiglio universitario nazionale, è approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologia e del Ministro culturali e ambientali [9].

     3. Il consiglio scientifico è convocato dal direttore della Scuola, ovvero su richiesta di almeno due dei suoi componenti.

 

          Art. 10.

     1. La Scuola organizza corsi di specializzazione della durata di tre anni, secondo i principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

     2. Per i corsi di specializzazione di cui al comma 1, la Scuola può accettare un numero massimo di otto iscritti per ciascun anno, di cui non più di tre stranieri.

     3. Per il conseguimento dei fini di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), si procede, a favore degli studiosi italiani e stranieri, mediante assegnazione di borse di studio.

     4. L'ammissione alla Scuola avviene per concorso nazionale per titoli ed esami.

     5. Nello statuto della Scuola vengono definiti:

     a) i criteri generali per la valutazione dei titoli, la composizione della commissione, il numero delle prove, le materie di esame e le modalità di svolgimento del concorso nazionale di cui al comma 4;

     b) l'articolazione dei corsi, i quali comprendono comunque la partecipazione ad almeno una delle campagne di scavo annuali programmate;

     c) le materie di insegnamento tenendo conto della disciplina dettata per le scuole di specializzazione operanti nell'ambito delle Università degli studi italiane;

     d) le modalità degli esami e la composizione delle commissioni di cui ai commi 6 e 7.

     6. Alla fine di ogni anno di corso lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico sulle attività di formazione svolte in quell'anno per il passaggio all'anno di corso successivo.

     7. Superati tutti gli esami, il corso si conclude con un esame finale di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta che dimostri la preparazione scientifica e le capacità del candidato.

     8. Il diploma di fine corso rilasciato dalla Scuola è equiparato ad ogni effetto ai diplomi di specializzazione rilasciati dalle Università degli studi italiane.

 

          Art. 11.

     1. La Scuola organizza corsi di perfezionamento nei settori di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della durata di un anno.

     2. Per i corsi di perfezionamento di cui al comma 1 la Scuola può accettare un numero massimo di tre iscritti con le modalità di cui all'art. 10, commi 3 e 4.

     3. A fine corso la Scuola rilascia un attestato di frequenza.

 

          Art. 12.

     1. I professori universitari di ruolo, appartenenti alla prima fascia, possono presentare al Ministero per i beni culturali e ambientali domanda per l'insegnamento delle discipline relative ai corsi di cui agli articoli 10 e 11.

     2. Il comitato di settore per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, nell'ambito delle domande all'uopo presentate, formula terne di professori per ciascuna disciplina. Il direttore della Scuola propone la nomina dei docenti, scegliendoli tra coloro che sono designati nelle predette terne.

     3. La nomina è disposta dal Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologia. L'incarico ha durata triennale [10].

 

          Art. 13.

     1. Il controllo della gestione della Scuola è affidato al collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi e tre supplenti così designati:

     a) un revisore effettivo ed uno supplente nominati dal Ministro del tesoro e scelti tra i funzionari della carriera direttiva della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata;

     b) un revisore effettivo ed uno supplente nominata dal Ministro per i beni culturali e ambientali e scelti fra i funzionari amministrativi del Ministero per i beni culturali e ambientali, con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata;

     c) un revisore effettivo ed uno supplente nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologia e scelti fra i funzionari amministrativi del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologia, con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata [11] .

     2. Il collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologia e del Ministro per i beni culturali e ambientali, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa 1.

     3. Il collegio dei revisori dei conti è presieduto dal rappresentante del Ministero del tesoro.

     4. I revisori dei conti durano in carica per un triennio e alla scadenza possono essere confermati.

 

          Art. 14.

     1. Il patrimonio della Scuola è costituito:

     a) dai beni mobili ed immobili;

     b) dalle liberalità destinate ad incremento del patrimonio;

     c) dalle eccedenze del bilancio destinate, con deliberazione del consiglio di amministrazione, ad incremento del patrimonio.

 

          Art. 15.

     1. Le entrate della Scuola sono costituite:

     a) dalle rendite patrimoniali;

     b) dal contributo annuo a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali;

     c) da contributi di amministrazioni pubbliche e da liberalità di enti e privati non destinate ad incremento del patrimonio;

     d) dagli introiti della vendita di pubblicazioni;

     e) dagli introiti derivanti da ogni altra attività della Scuola.

 

          Art. 16.

     1. La Scuola si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi davanti l'autorità giudiziaria, le giurisdizioni amministrative e speciali ed i collegi arbitrali.

 

          Art. 17.

     1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

     2. Il bilancio preventivo deve essere deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'esercizio di cui trattasi e, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti, deve essere inviato, entro il 30 novembre successivo, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologia ed al Ministero per i beni culturali e ambientali, ai fini della dovuta approvazione, e per conoscenza al Ministero del tesoro [12].

     3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 31 marzo dell'anno seguente all'esercizio finanziario cui si riferisce e, unitamente alla relazione del dei revisori dei conti, deve essere inviato, entro il 30 novembre successivo, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologia e al Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'approvazione definitiva, e per conoscenza al Ministero del tesoro [13].

 

          Art. 18.

     1. I nuovi organi della Scuola sono istituiti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Fino all'istituzione dei nuovi organi restano in carica gli organi esistenti.

 

          Art. 19.

     1. Il contributo dello Stato a favore della Scuola archeologica italiana in Atene è stabilito in annue lire 1.000 milioni a decorrere dal 1987. Dall'anno finanziario 1988 il predetto contributo è determinato con la procedura prevista dall'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

     2. All'onere di cui al comma 1 si provvede: quanto a lire 730 milioni a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2116 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario 1987 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi e, quanto a lire 270 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2102 del medesimo stato di previsione per l'anno 1987 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 31 gennaio 1992, n. 121.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 31 gennaio 1992, n. 121.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 31 gennaio 1992, n. 121.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 31 gennaio 1992, n. 121.

[5] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 31 gennaio 1992, n. 121.

[6] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 31 gennaio 1992, n. 121.

[7] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 31 gennaio 1992, n. 121.

[8] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 31 gennaio 1992, n. 121.

[9] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 31 gennaio 1992, n. 121.

[10] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 31 gennaio 1992, n. 121.

[11] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 31 gennaio 1992, n. 121.

[12] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 31 gennaio 1992, n. 121.

[13] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 31 gennaio 1992, n. 121.