§ 98.1.26648 - Legge 15 dicembre 1990, n. 399 .
Norme sulla circolazione delle trattrici agricole.


Settore:Normativa nazionale
Data:15/12/1990
Numero:399


Sommario
Art. 1.      1. Dopo l'art. 69-bis del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. [...]


§ 98.1.26648 - Legge 15 dicembre 1990, n. 399 [1].

Norme sulla circolazione delle trattrici agricole.

(G.U. 29 dicembre 1990, n. 302)

 

     Art. 1.

     1. Dopo l'art. 69-bis del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, introdotto dall'art. 2 della legge 16 ottobre 1984, n. 719, è inserito il seguente:

     "Art. 69-ter (Circolazione delle trattrici agricole). - 1. Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo portato o semiportato in posizione laterale, anteriore o posteriore, devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

     a) la lunghezza complessiva dell'insieme trattrice-attrezzo non deve superare il doppio di quella della trattrice isolata non zavorrata, fermo restando l'obbligo di iscrizione nella sagoma fissata dagli articoli 32 e 69;

     b) la massa complessiva dell'attrezzo o degli attrezzi portati non deve superare il 30 per cento di quella della trattrice isolata e non zavorrata nei limiti delle masse fissate dall'art. 69;

     c) quali che siano le condizioni di carico della trattrice la massa trasmessa sulla strada dall'asse di guida in condizioni statiche non deve essere inferiore al 20 per cento della trattrice stessa in ordine di marcia;

     d) il bloccaggio tridirezionale degli attacchi di supporto degli attrezzi deve impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione degli stessi rispetto alla trattrice;

     e) le attrezzature semiportate agganciate all'attacco a tre punti posteriore della trattrice agricola debbono essere equipaggiate con una o più ruote liberamente orientabili intorno ad un asse verticale rispetto al piano di appoggio, ovvero essere munite di dispositivi atti a consentire la corretta iscrizione in curva del complesso trattrice-attrezzo.

     2. Gli ingombri a sbalzo derivanti da attrezzature portate o semiportate devono essere dotati di pannelli retroriflettenti e fluorescenti con le caratteristiche colorimetriche e fotometriche di cui al decreto del Ministro dei trasporti 30 giugno 1988, n. 388.

     3. Qualora gli ingombri costituiti da attrezzi portati o semiportati occultino la visibilità dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione della trattrice, questi devono essere ripetuti secondo quanto disposto dal regolamento, ovvero dalle prescrizioni dell'allegato 12 al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212.

     4. Le trattrici agricole con attrezzature di tipo portato o semiportato ancorchè rientranti nei limiti di sagoma di cui al comma 1, devono essere equipaggiate con il dispositivo a luce lampeggiante gialla previsto dal quinto comma dell'art. 76.

     5. Le trattrici agricole equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato che non rientrano nei limiti stabiliti nel comma 1 sono considerate macchine agricole eccezionali e si applicano ad esse le norme di cui all'art. 69-bis.

     6. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 5 è punito ai sensi dell'art. 69.

     7. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila".

     2. Le dimensioni dei pannelli di cui al comma 2 dell'art. 69-ter del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonchè le relative modalità di applicazione e i tempi di attuazione saranno definiti con apposito decreto del Ministro dei trasporti da emanare, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. All'art. 70 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è premesso il seguente comma:

     "Alle trattrici equipaggiate in posizione anteriore con attrezzature di tipo portato o semiportato è fatto divieto di traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste di dispositivo di frenatura".


[1] Abrogata dall'art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.