§ 53.4.19 - D.P.R. 10 febbraio 1981, n. 212.
Norme di attuazione relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto concerne alcuni loro [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:53. Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo:53.4 sicurezza degli impianti e dei dispositivi
Data:10/02/1981
Numero:212


Sommario
Art. 1.      Per l'esame del tipo, ai fini del rilascio dell'omologazione CEE ai tipi di trattore agricolo o forestale a ruote per quanto riguarda
Art. 2.      Ai fini dell'omologazione nazionale del tipo di trattore agricolo o forestale a ruote per quanto riguarda i dispositivi e le caratteristiche di cui al precedente articolo, il costruttore o altro [...]
Art. 3.      A tutti gli effetti fanno parte integrante del presente decreto i seguenti documenti


§ 53.4.19 - D.P.R. 10 febbraio 1981, n. 212. [1]

Norme di attuazione relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto concerne alcuni loro dispositivi e caratteristiche.

(G.U. 16 maggio 1981, n. 133 - S.O.).

 

Art. 1.

     Per l'esame del tipo, ai fini del rilascio dell'omologazione CEE ai tipi di trattore agricolo o forestale a ruote per quanto riguarda:

     a) velocità massima e piattaforme di carico;

     b) retrovisori;

     c) campo di visibilità e tergicristalli;

     d) sterzo;

     e) soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata;

     f) frenatura;

     g) sedili per accompagnatore;

     h) livello sonoro all'orecchio del conducente;

     i) dispositivi di protezione in caso di capovolgimento;

     l) misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel;

     m) sedile del conducente;

     n) installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa,

     si applicano le prescrizioni indicate negli allegati al presente decreto da 1 a 12.

     I trattori agricoli o forestali a ruote possono essere muniti di una o più piattaforme di carico conformemente alle prescrizioni dell'allegato 1; il carico massimo ammissibile non può superare l'80% del peso a vuoto del trattore in ordine di marcia.

     Il livello sonoro all'orecchio del conducente, misurato conformemente alle prescrizioni dell'allegato 8 non deve superare i seguenti limiti:

     90 dB (A) misurati nelle condizioni previste dal capo I dell'allegato 8

     o

     86 db (A) misurati nelle condizioni previste dal capo II dell'allegato 8.

     Durante un periodo transitorio che terminerà ad una data che sarà fissata dai competenti organi Comunitari, tali limiti sono aumentati di 6 db (A) per le prove effettuate nelle condizioni previste al punto 3.2.1.1. del capo I dell'allegato 8 ed al punto 3.2.1.1. del capo II dell'allegato 8.

     Durante lo stesso periodo il livello sonoro all'orecchio del conducente per i trattori agricoli o forestali a ruote senza cabina misurato conformemente alle prescrizioni dell'allegato 8, non deve superare i seguenti limiti:

     96 db (A) misurati nelle condizioni previste dal capo I dell'allegato 8

     o

     92 db (A) misurati nelle condizioni previste dal capo II dell'allegato 8.

     Il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento deve equipaggiare i trattori agricoli o forestali a ruote aventi le seguenti caratteristiche:

     - altezza minima del suolo non superiore a 1000 mm,

     - carreggiata fissa o regolabile di uno degli assi motori non inferiore a 1150 mm,

     - possibilità di essere munito di un dispositivo di accoppiamento polivalente per attrezzature smontabili e di un dispositivo di trazione,

     - massa compresa tra 1,5 e 6 tonnellate, corrispondente al peso a vuoto del trattore in ordine di marcia, senza accessori forniti a richiesta, con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzatura e conducente, nonché il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento ed i pneumatici della massima dimensione raccomandata dal costruttore [2].

     I trattori agricoli o forestali a ruote, aventi carreggiata non inferiore a 1.250 millimetri, possono essere equipaggiati con il sedile dell'accompagnatore. [3]

 

     Art. 2.

     Ai fini dell'omologazione nazionale del tipo di trattore agricolo o forestale a ruote per quanto riguarda i dispositivi e le caratteristiche di cui al precedente articolo, il costruttore o altro soggetto legalmente abilitato ha facoltà, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 agosto 1977, n. 572, di richiedere l'applicazione delle prescrizioni tecniche indicate negli allegati da 1 a 12.

 

     Art. 3.

     A tutti gli effetti fanno parte integrante del presente decreto i seguenti documenti:

     Allegato 1. - Prescrizioni concernenti la velocità massima e le piattaforme di carico;

     Allegato 2. - Prescrizioni concernenti i retrovisori;

     Allegato 3. - Prescrizioni concernenti il campo di visibilità ed i tergicristalli;

     Allegato 4. - Prescrizioni concernenti lo sterzo;

     Allegato 5. - Prescrizioni concernenti la soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata;

     Allegato 6. - Prescrizioni concernenti la frenatura;

     Allegato 7. - Prescrizioni concernenti i sedili per accompagnatore;

     Allegato 8. - Prescrizioni concernenti il livello sonoro all'orecchio del conducente;

     Allegato 9. - Prescrizioni concernenti i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento;

     Allegato 10. - Prescrizioni concernenti le misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel;

     Allegato 11. - Prescrizioni concernenti il sedile del conducente;

     Allegato 12. - Prescrizioni concernenti l'installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa.

 

 

ALLEGATO 1

Prescrizioni concernenti la velocità massima e le piattaforme di carico. [4]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO 2

Prescrizioni concernenti i retrovisori. [5]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO 3

Prescrizioni concernenti il campo di visibilità ed i tergicristalli

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO 4

Prescrizioni concernenti lo sterzo. [6]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO 5

Prescrizioni concernenti la soppressione dei disturbi radioelettrici

provocati dai motori ad accensione comandata. [7]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO 6

Prescrizioni concernenti la frenatura. [8]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO 7

Prescrizioni concernenti i sedili per accompagnatore. [9]

 

     Eventuali sedili per accompagnatori devono essere conformi alla norma EN 15694:2009

 

 

ALLEGATO 8

Prescrizioni concernenti il livello sonoro all'orecchio del conducente [10]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO 9

Prescrizioni concernenti i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento. [11]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO 10

Prescrizioni concernenti le misure da adottare

contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO 11

Prescrizioni concernenti il sedile del conducente. [12]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO 12

Prescrizioni concernenti l'installazione dei dispositivi

di illuminazione e segnalazione luminosa. [13]

 

     (Omissis)

 

 


[1] Per effetto dell'art. 1 del D.M. 16 settembre 1998, l'espressione "30 km/h" di cui al presente decreto deve essere sostituita dall'espressione "40 km/h".

[2] Tratto così modificato dall'art. 1 del D.M. 27 aprile 1993.

[3] Comma inserito dall'art. 7 della L. 17 febbraio 1986, n. 39.

[4] Allegato già modificato dall'art. 8 della L. 17 febbraio 1986, n. 39, annullato e sostituito dall'art. 5 del D.M. 5 agosto 1991 modificato dall'art. 1 del D.M. 28 ottobre 1999 e ulteriormente modificato dall'art. 4 del D.M. 20 febbraio 2012.

[5] Allegato modificato dall'art. 1 del D.M. 20 ottobre 1999.

[6] Allegato annullato e sostituito dall'art. 4 del D.M. 5 agosto 1991 e ora modificato dall'art. 1 del D.M. 20 ottobre 1999.

[7] Allegato sostituito dagli allegati da I a IX al D.M. 20 febbraio 1996 come modificati dall'art. 4 del D.M. 5 febbraio 2001.

[8] Allegato modificato dall'art. 1 del D.M. 23 dicembre 1997.

[9] Allegato modificato dall'art. 1 del D.M. 5 febbraio 2001 e così sostituito dall'art. 1 del D.M. 7 aprile 2011.

[10] Allegato modificato dal D.M. 4 dicembre 2006.

[11] Allegato modificato dall'art. 1 del D.M. 18 aprile 2000.

[12] Allegato annullato dall'art. 5 del D.M. 8 gennaio 1987, annullato e sostituito dall'art. 8 del D.M. 5 agosto 1991 e ora modificato dall'art. 1 del D.M. 18 aprile 2000.

[13] Allegato modificato dall'art. 1 del D.M. 18 aprile 2000 e dal D.M. 4 dicembre 2006.