§ 23.1.9 - Legge 8 agosto 1977, n. 572.
Norme di attuazione delle direttive delle Comunità europee concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:23. Comunità europee
Capitolo:23.1 c.e.e.
Data:08/08/1977
Numero:572


Sommario
Art. 1.      Per trattore agricolo o forestale si intende qualsiasi veicolo a motore, a ruote o a cingoli, munito di almeno due assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è [...]
Art. 2.      I Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale sono le autorità nazionali interessate [...]
Art. 3.  [4]
Art. 4.      Per ottenere l'omologazione CEE il costruttore o altro soggetto legalmente abilitato deve presentare domanda al Ministero dei trasporti, osservando le forme e le modalità stabilite con decreto [...]
Art. 5.      Il Ministero dei trasporti rilascia l'omologazione CEE, dopo aver accertato la rispondenza del tipo di trattore alle prescrizioni tecniche, emanate con i decreti di cui al precedente art. 3. In [...]
Art. 6.      Il costruttore o altro soggetto legalmente abilitato, per ciascun trattore costruito conformemente al prototipo omologato, deve compilare e sottoscrivere un certificato di conformità secondo il [...]
Art. 7.      Il costruttore comunica al Ministero dei trasporti ogni sospensione della produzione del trattore omologato nonché ogni successiva modificazione delle indicazioni riportate nella scheda [...]
Art. 8.      Sono vietati la vendita, la messa in commercio o l'uso di trattori nuovi comunque non conformi al prototipo omologato ovvero non accompagnati da certificati di conformità regolarmente rilasciati.
Art. 9.      Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino a quando non saranno completate le prescrizioni tecniche necessarie per procedere alla omologazione CEE, le prescrizioni tecniche [...]
Art. 10.      L'omologazione CEE è a tutti gli effetti equipollente a quella nazionale rilasciata in base alle disposizioni contenute nel testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, [...]


§ 23.1.9 - Legge 8 agosto 1977, n. 572. [1]

Norme di attuazione delle direttive delle Comunità europee concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote.

(G.U. 25 agosto 1977, n. 231)

 

     Art. 1.

     Per trattore agricolo o forestale si intende qualsiasi veicolo a motore, a ruote o a cingoli, munito di almeno due assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati a essere impiegati nell'attività agricola o forestale. Il trattore può essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori.

     La presente legge si applica ai trattori, definiti nel comma precedente, montati su pneumatici, muniti di due assi ed aventi una velocità massima di costruzione compresa tra 6 e 40 chilometri orari [2].

     Per "scheda informativa" e per "scheda di omologazione" si intendono i documenti, i cui modelli sono stabiliti con i decreti previsti dal successivo art. 3, contenenti rispettivamente i dati caratteristici del trattore ovvero gli elementi relativi all'omologazione.

     Per "omologazione CEE" si intende il provvedimento, emanato ai sensi del successivo art. 5, attestante che un tipo di trattore soddisfa alle prescrizioni tecniche di cui al successivo art. 3 nonché alle verifiche previste dalla scheda di omologazione.

     Per "omologazione nazionale" si intende il provvedimento emanato in attuazione della normativa nazionale, anche se alcune prove sono effettuate in conformità delle direttive CEE, come precisato al successivo art. 9.

     Non sussiste la conformità con il prototipo omologato, quando, rispetto alla scheda informativa, sono accertate divergenze non autorizzate a norma della presente legge. Non vi è divergenza quando sono stati rispettati i valori compresi nei limiti massimo e minimo indicati nei decreti attuativi delle prescrizioni tecniche, emanate dai competenti organi delle Comunità europee, ovvero quando in tali decreti attuativi non è stabilito alcun limite.

     Il termine "direttiva" si riferisce alla direttiva del Consiglio dei ministri delle Comunità europee, adottata in data 4 marzo 1974, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote.

     Il termine direttive particolari di cui all'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1980, come modificato per effetto del recepimento della direttiva 2001/3/CE della Commissione dell'8 gennaio 2001 si riferisce a ciascuna direttiva emanata dai competenti organi delle Comunità europee in attuazione della direttiva di cui al precedente comma. [3]

     Con le dizioni "Stati membri" e "commissione" si intendono rispettivamente gli altri Stati membri e la commissione delle Comunità europee.

 

          Art. 2.

     I Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale sono le autorità nazionali interessate all'attuazione della direttiva. Essi curano l'osservanza delle prescrizioni tecniche di cui al successivo art. 3, esercitano il controllo della produzione, anche separatamente, avvalendosi dei propri uffici tecnici e adottano i provvedimenti necessari, dandone immediata comunicazione alle altre amministrazioni interessate.

     I Ministeri di cui al primo comma possono disporre ispezioni, acquisire informazioni o documenti e svolgere qualsiasi accertamento istruttorio e di verifica per controllare che la produzione sia sempre conforme al prototipo omologato, potendo all'uopo attribuire incarichi, in casi specifici, ad enti o istituti pubblici particolarmente qualificati. I controlli potranno essere compiuti in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri.

     In particolare il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, le eventuali contestazioni opposte da un altro Stato membro ad un costruttore in sede di omologazione o di immatricolazione, quando è comunque interessata la libera circolazione della produzione nazionale: a tal fine promuove ogni utile iniziativa per la migliore protezione degli interessi nazionali; il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede allo studio delle prescrizioni tecniche dei trattori agricoli ed alla verifica della loro osservanza in funzione delle peculiari esigenze operative del settore; il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tramite l'Ispettorato del lavoro, vigila sulla applicazione delle norme concernenti la sicurezza del lavoro nell'impiego dei trattori agricoli o forestali e può adottare, in casi di non conformità al prototipo omologato per quanto concerne la sicurezza del lavoro o di sospensione della immatricolazione ai sensi del successivo art. 8, i provvedimenti cautelativi, ivi compresa la sospensione della utilizzazione dei trattori, per assicurare la tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori.

 

          Art. 3. [4]

     Il tipo del trattore ottiene l'omologazione CEE quando è stata preventivamente accertata la sua rispondenza alle prescrizioni tecniche, emanate con uno o più decreti del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri di volta in volta interessati, sentito il parere del Comitato interministeriale costituito con il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile, n. 212.

     Le prescrizioni di cui al comma precedente devono adeguarsi alle disposizioni tecniche approvate dai competenti organi delle Comunità europee.

     Con decreto del Presidente della Repubblica sono stabilite le modalità di coordinamento delle attribuzioni delle amministrazioni preposte alla vigilanza sulla applicazione delle direttive particolari.

 

          Art. 4.

     Per ottenere l'omologazione CEE il costruttore o altro soggetto legalmente abilitato deve presentare domanda al Ministero dei trasporti, osservando le forme e le modalità stabilite con decreto del Ministro per i trasporti.

     La domanda è accompagnata da un elenco tassativo di informazioni o da una scheda informativa i cui modelli figurano nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1980, come modificato per effetto del recepimento della direttiva 2001/3/CE della Commissione dell'8 gennaio 2001, nonché dai documenti citati in detta scheda. [5]

     Nella domanda il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver inoltrato analoga domanda ad altra autorità di uno degli Stati membri.

 

          Art. 5.

     Il Ministero dei trasporti rilascia l'omologazione CEE, dopo aver accertato la rispondenza del tipo di trattore alle prescrizioni tecniche, emanate con i decreti di cui al precedente art. 3. In particolare omologa il tipo di trattore - definito dall'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1980, come modificato per effetto del recepimento della direttiva 2001/3/CE della Commissione dell'8 gennaio 2001, come pure la categoria alla quale appartiene - che è conforme ai dati riportati nella scheda informativa e che soddisfa i controlli previsti dal modello di scheda di omologazione. [6]

     Il Ministero dei trasporti, se accerta che i trattori nuovi, accompagnati dal certificato di conformità di cui al successivo art. 6, non sono conformi al prototipo omologato, prende i provvedimenti necessari per garantire la conformità della fabbricazione al prototipo, potendo procedere anche alla revoca dell'omologazione. In tali casi il Ministero dei trasporti informa tempestivamente le altre amministrazioni interessate nonché gli altri Stati membri.

     Il Ministero dei trasporti informa le autorità competenti degli Stati membri del rilascio dell'omologazione CEE, del rifiuto di concederla, ovvero della sua revoca, entro il termine di un mese dall'adozione del provvedimento.

 

          Art. 6.

     Il costruttore o altro soggetto legalmente abilitato, per ciascun trattore costruito conformemente al prototipo omologato, deve compilare e sottoscrivere un certificato di conformità secondo il modello approvato con la procedura di cui al precedente art. 3.

     I trattori che hanno ottenuto il rilascio della omologazione CEE da uno Stato membro sono ammessi alla vendita e all'uso, sempreché la documentazione di omologazione risulti regolare e sia esibita, ove richiesta, alle amministrazioni interessate. I trattori sono immatricolati sulla base del certificato di conformità.

 

          Art. 7.

     Il costruttore comunica al Ministero dei trasporti ogni sospensione della produzione del trattore omologato nonché ogni successiva modificazione delle indicazioni riportate nella scheda informativa.

     Qualora una siffatta modificazione non esiga una variazione della scheda di omologazione esistente o la compilazione di una nuova scheda di omologazione, il Ministero dei trasporti informa il costruttore e trasmette alle competenti autorità degli altri Stati membri, anche mediante elenchi raggruppati o periodici, le copie delle modificazioni apportate alle schede informative già diffuse.

     Quando una modificazione apportata alla scheda informativa giustifichi nuove verifiche e nuove prove ed esiga, di conseguenza, una modificazione della scheda di omologazione esistente o la compilazione di una nuova scheda di omologazione, il Ministero dei trasporti provvede ad informarne il costruttore e a trasmettere alle competenti autorità degli altri Stati membri i nuovi documenti, entro un mese dalla loro compilazione.

     Nel caso in cui una scheda di omologazione sia modificata o sostituita ovvero la produzione del tipo omologato sia sospesa, il Ministero dei trasporti comunica, entro un mese, alle autorità competenti degli altri Stati membri i numeri di serie dell'ultimo trattore prodotto secondo la scheda originaria e, se del caso, i numeri di serie del primo trattore prodotto conformemente alla nuova scheda o alla scheda modificata.

 

          Art. 8.

     Sono vietati la vendita, la messa in commercio o l'uso di trattori nuovi comunque non conformi al prototipo omologato ovvero non accompagnati da certificati di conformità regolarmente rilasciati.

     Il Ministero dei trasporti, qualora constati che i trattori nuovi appartenenti ad uno stesso tipo, anche se accompagnati da un certificato di conformità regolarmente rilasciato, compromettono la sicurezza della circolazione stradale ovvero la sicurezza sul lavoro, può sospendere l'immatricolazione per un periodo massimo di sei mesi. Tale provvedimento è emanato anche su richiesta dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale. In particolare, in caso di sospensione dell'immatricolazione per motivi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il provvedimento è adottato su conforme avviso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     Il Ministero dei trasporti informa immediatamente gli altri Stati membri e la commissione del provvedimento adottato, precisandone i motivi.

     Al termine del periodo di sei mesi l'immatricolazione è concessa solo se il trattore e la documentazione di accompagnamento sono stati regolarizzati.

     Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può chiedere la sospensione del provvedimento previsto dal secondo comma del presente articolo.

 

          Art. 9.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino a quando non saranno completate le prescrizioni tecniche necessarie per procedere alla omologazione CEE, le prescrizioni tecniche emanate in attuazione delle direttive comunitarie particolari possono essere applicate, su richiesta dell'interessato, in sostituzione di quelle concernenti l'omologazione nazionale o l'approvazione dei tipi di dispositivi previste rispettivamente dagli articoli 72 e 78 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

     Ai fini dell'omologazione nazionale sono validi in Italia i controlli effettuati da altro Stato membro, purché corredati dalla relativa documentazione, prodotta dall'interessato, per accertare il rispetto delle disposizioni tecniche di cui al precedente art. 3.

     Le prescrizioni tecniche di cui al precedente art. 3 possono essere rese obbligatorie prima che siano completate le prescrizioni tecniche necessarie per procedere alla omologazione CEE. In tal caso le prescrizioni di cui all'art. 3 sostituiscono quelle concernenti l'omologazione nazionale o l'approvazione dei tipi di dispositivi previsti, rispettivamente, dagli articoli 72 e 78 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

 

          Art. 10.

     L'omologazione CEE è a tutti gli effetti equipollente a quella nazionale rilasciata in base alle disposizioni contenute nel testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista. L'art. 23 del D.M. 19 novembre 2004 ha sostituito le disposizioni contenute nella presente legge con effetto dal 1° luglio 2005.

[2]  Comma sostituito dall'art. 6 della L. 17 febbraio 1986, n. 39 e così modificato dall'art. 1 del D.M. 16 settembre 1998.

[3]  Comma così modificato dall'art. 2 del D.M. 27 giugno 2002.

[4]  Articolo così sostituito dall'art. 11 della L. 17 febbraio 1986, n. 39.

[5]  Comma così sostituito dall'art. 2 del D.M. 27 giugno 2002.

[6]  Comma così modificato dall'art. 2 del D.M. 27 giugno 2002.