§ 93.17.9 - D.P.R. 11 gennaio 1980, n. 76.
Disposizioni di carattere generale relative alla omologazione C.E.E. di trattori agricoli o forestali a ruote e norme di attuazione delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.17 veicoli
Data:11/01/1980
Numero:76


Sommario
Art. 1.      La "scheda informativa" è il documento predisposto dal costruttore che accompagna la domanda di omologazione C.E.E. di un tipo di trattore agricolo o forestale a ruote ed il cui modello figura [...]
Art. 2.      La "scheda di omologazione" è il documento rilasciato al costruttore dal Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., attestante che un tipo di trattore agricolo o forestale a ruote è [...]
Art. 3.      Il "certificato di conformità" è il documento mediante il quale il costruttore o altro soggetto dal medesimo legalmente abilitato dichiara che un esemplare di trattore agricolo o forestale a [...]
Art. 4.      Nelle more dell'emanazione di tutte le prescrizioni tecniche previste dalla scheda di omologazione, il Ministero dei trasporti, qualora il tipo di trattore agricolo o forestale a ruote soddisfi [...]
Art. 5.      Per l'esame del tipo, ai fini del rilascio dell'omologazione C.E.E. ai tipi di trattore agricolo o forestale a ruote per quanto riguarda:
Art. 6.  [3]


§ 93.17.9 - D.P.R. 11 gennaio 1980, n. 76. [1]

Disposizioni di carattere generale relative alla omologazione C.E.E. di trattori agricoli o forestali a ruote e norme di attuazione delle prescrizioni tecniche concernenti taluni loro elementi e caratteristiche. [2]

(G.U. 21 marzo 1980, n. 80)

 

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

 

     Art. 1.

     La "scheda informativa" è il documento predisposto dal costruttore che accompagna la domanda di omologazione C.E.E. di un tipo di trattore agricolo o forestale a ruote ed il cui modello figura nell'allegato I al presente decreto.

 

          Art. 2.

     La "scheda di omologazione" è il documento rilasciato al costruttore dal Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., attestante che un tipo di trattore agricolo o forestale a ruote è conforme ai dati riportati nella scheda informativa e soddisfa ai controlli previsti nella stessa scheda di omologazione il cui modello figura nell'allegato II.

 

          Art. 3.

     Il "certificato di conformità" è il documento mediante il quale il costruttore o altro soggetto dal medesimo legalmente abilitato dichiara che un esemplare di trattore agricolo o forestale a ruote è costruito conformemente al prototipo omologato C.E.E. ed il cui modello figura nell'allegato III.

 

          Art. 4.

     Nelle more dell'emanazione di tutte le prescrizioni tecniche previste dalla scheda di omologazione, il Ministero dei trasporti, qualora il tipo di trattore agricolo o forestale a ruote soddisfi ai controlli effettuati in conformità alle singole prescrizioni tecniche già adottate, in applicazione dell'art. 9 della legge 8 agosto 1977, n. 572 e su richiesta dell'interessato, rilascia la scheda di omologazione compilata per la sola parte relativa ai controlli effettuati in conformità alle predette prescrizioni.

 

Capo II

ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE DI CUI

ALLA DIRETTIVA PARTICOLARE N. 74/151/CEE

 

          Art. 5.

     Per l'esame del tipo, ai fini del rilascio dell'omologazione C.E.E. ai tipi di trattore agricolo o forestale a ruote per quanto riguarda:

     a) il peso massimo autorizzato a pieno carico;

     b) l'alloggiamento e il montaggio delle targhe posteriori di immatricolazione;

     c) i serbatoi di carburante liquido;

     d) la zavorratura;

     e) il segnalatore acustico;

     f) il livello sonoro ammissibile ed il dispositivo di scappamento (silenziatore),

     si applicano le prescrizioni indicate negli allegati da IV a IX.

 

          Art. 6. [3]

     Ai fini dell'omologazione nazionale del tipo di trattore agricolo o forestale a ruote per quanto riguarda le caratteristiche di cui al precedente art. 5, il costruttore od altro soggetto legalmente abilitato ha facoltà, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 agosto 1977, n. 572, di richiedere l'applicazione delle prescrizioni tecniche indicate negli allegati da IV a IX.

 

 

     ALLEGATI [4]

     (Omissis)

 


[1] L'art. 23 del D.M. 19 novembre 2004 ha sostituito le disposizioni contenute nel presente decreto con effetto dal 1° luglio 2005.

[2] A norma dell'art. 1 del D.M. 16 settembre 1998, l'espressione “30 km/h” di cui al presente decreto è sostituita con l'espressione “40 km/h”.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 18 marzo 1983, n. 296.

[4] Allegati modificati dall'art. 1 del D.M. 2 agosto 1999, dall'art. 1 del D.M. 20 dicembre 1999, dall'art. 6 del D.M. 5 febbraio 2001, sostituiti dall'art. 1 del D.M. 27 giugno 2002, e ulteriormente modificati dal D.M. 4 dicembre 2006.