§ 93.17.10 - D.P.R. 18 marzo 1983, n. 296.
Norme di attuazione relative all'omologazione parziale CEE di tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto concerne alcuni loro [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.17 veicoli
Data:18/03/1983
Numero:296


Sommario
Art. 1.      Per l'esame del tipo, ai fini del rilascio dell'omologazione CEE ai tipi di trattore agricolo o forestale a ruote per quanto riguarda:
Art. 2.      Ai fini dell'omologazione nazionale del tipo di trattore agricolo o forestale a ruote per quanto riguarda i dispositivi e le caratteristiche di cui al precedente articolo, il costruttore od [...]
Art. 3.      A tutti gli effetti fanno parte integrante del presente decreto i seguenti documenti:
Art. 4.      L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, è abrogato e sostituito dal seguente:


§ 93.17.10 - D.P.R. 18 marzo 1983, n. 296. [1]

Norme di attuazione relative all'omologazione parziale CEE di tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto concerne alcuni loro dispositivi e caratteristiche.

(G.U. 22 giugno 1983, n. 169, S.O.)

 

     Art. 1.

     Per l'esame del tipo, ai fini del rilascio dell'omologazione CEE ai tipi di trattore agricolo o forestale a ruote per quanto riguarda:

     a) l'omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa;

     b) il dispositivo di rimorchio e la retromarcia;

     c) i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento (prove statiche);

     si applicano le prescrizioni indicate negli allegati al presente decreto da 1 a 3.

     Il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento deve equipaggiare trattori agricoli o forestali a ruote aventi le seguenti caratteristiche:

     - altezza minima dal suolo non superiore a 1.000 mm;

     - carreggiata fissa o regolabile di uno degli assi motori non inferiore a 1150 mm;

     - possibilità di essere munito di un dispositivo di accoppiamento polivalente per attrezzature smontabili e di un dispositivo di trazione;

     - massa uguale o superiore a 800 kg, corrispondente al peso a vuoto del trattore in ordine di marcia, senza accessori forniti a richiesta, con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzatura e conducente, nonchè il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento ed i pneumatici della massima dimensione raccomandata dal costruttore.

 

          Art. 2.

     Ai fini dell'omologazione nazionale del tipo di trattore agricolo o forestale a ruote per quanto riguarda i dispositivi e le caratteristiche di cui al precedente articolo, il costruttore od altro soggetto legalmente abilitato ha facoltà ai sensi dell'art. 9 della legge 8 agosto 1977, n. 572, di richiedere l'applicazione delle prescrizioni tecniche indicate negli allegati da 1 a 3.

 

          Art. 3.

     A tutti gli effetti fanno parte integrante del presente decreto i seguenti documenti:

     Allegato 1 - Prescrizioni concernenti l'omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa.

     Allegato 2 - Prescrizioni concernenti il dispositivo di rimorchio e la retromarcia.

     Allegato 3 - Prescrizioni concernenti i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento (prove statiche).

 

          Art. 4.

     L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, è abrogato e sostituito dal seguente:

     "Ai fini dell'omologazione nazionale del tipo di trattore agricolo o forestale a ruote per quanto riguarda le caratteristiche di cui al precedente art. 5, il costruttore od altro soggetto legalmente abilitato ha facoltà, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 agosto 1977, n. 572, di richiedere l'applicazione delle prescrizioni tecniche indicate negli allegati da IV a IX".

 

 

     ALLEGATI [2]

     (Omissis)

 


[1]  A norma dell'art. 1, D.M. 16 settembre 1998, l'espressione “30 km/h” di cui al presente decreto è sostituita dall'espressione “40 km/h”.

[2]  Allegato 3 modificato dal D.M. 18 aprile 2000 e dal D.M. 18 aprile 2000.