§ 98.1.25971 - Legge 16 ottobre 1984, n. 719 .
Norme per la circolazione di macchine agricole eccezionali.


Settore:Normativa nazionale
Data:16/10/1984
Numero:719


Sommario
Art. 1.      I commi sesto e settimo dell'art. 69 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. [...]
Art. 2.      Dopo l'art. 69 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è aggiunto il [...]


§ 98.1.25971 - Legge 16 ottobre 1984, n. 719 [1].

Norme per la circolazione di macchine agricole eccezionali.

(G.U. 29 ottobre 1984, n. 298)

 

     Art. 1.

     I commi sesto e settimo dell'art. 69 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:

     "Le macchine agricole che, per necessità funzionali, hanno limiti di sagoma e di peso eccedenti quelli stabiliti dagli articoli 32 e 33 del presente testo unico debbono essere munite, per circolare su strada, di speciale autorizzazione rilasciata secondo quanto disposto dall'articolo successivo.

     Chiunque circola su strada pubblica con una macchina agricola che supera i limiti di sagoma e/o di peso stabiliti, senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 800.000".

 

          Art. 2.

     Dopo l'art. 69 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è aggiunto il seguente:

     "Art. 69-bis. — La domanda per l'autorizzazione al transito delle macchine agricole eccezionali deve essere presentata in carta legale:

     1) ai compartimenti ANAS per le strade statali;

     2) ai comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti per le strade di loro competenza;

     3) alle province per la rimanente rete viaria.

     La domanda deve essere corredata della fotocopia del certificato di circolazione o di altro titolo di identificazione descrittivo del mezzo agricolo e deve contenere tutte le indicazioni per individuare l'itinerario prescelto e l'ammissibilità della domanda.

     Gli uffici competenti, entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda, rilasciano su appositi moduli l'autorizzazione al transito prescrivendone condizioni e cautele.

     Le autorizzazioni al transito sono concesse ai richiedenti con validità sino al 31 dicembre di ogni anno.

     L'autorizzazione può essere rinnovata di anno in anno con validità dalla data di presentazione della richiesta di rinnovo.

     I titolari dell'autorizzazione devono accertare direttamente, sotto la propria responsabilità, l'esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo il percorso da essi prescelto nonché, per i veicoli sino a metri 3,20 di larghezza, devono adottare un dispositivo lampeggiante a luce gialla intermittente e drappi rossi delimitanti l'ingombro massimo del veicolo. Per i veicoli eccedenti la sagoma di metri 3,20 in larghezza deve essere anche adottata la scorta tecnica dell'azienda mediante persona che preceda il mezzo in marcia a distanza non inferiore a metri 75, munita di ampio drappo di colore rosso con il quale deve essere segnalata tempestivamente ed efficacemente la presenza e l'ingombro della macchina agricola agli altri utenti della strada.

     In caso di transito durante le ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità il personale di scorta deve essere munito di un efficace dispositivo a luce propria di colore rosso lampeggiante.

     Le macchine agricole eccezionali nella parte posteriore debbono essere munite di un pannello amovibile a strisce alterne bianche e rosse di materiale rifrangente delle dimensioni di centimetri 50 per 50.

     Il conducente della macchina agricola, durante l'effettuazione del transito, deve essere munito dell'autorizzazione da esibire, dietro richiesta, agli organi preposti alla vigilanza stradale".


[1] Abrogata dall'art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.