§ 98.1.26473 - Legge 18 marzo 1988, n. 111 .
Norme sulla istituzione della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle patenti di guida e per la prevenzione [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:18/03/1988
Numero:111


Sommario
Art. 1.      1. Nell'art. 79 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, [...]
Art. 2.      1. Nell'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, [...]
Art. 3.      1. Nel testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dopo l'art. [...]
Art. 4.      1. L'art. 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, [...]
Art. 5.      1. Il terzo comma dell'art. 82 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno [...]
Art. 6.      1. Nell'art. 83 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, i [...]
Art. 7.      1. L'art. 84 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è [...]
Art. 8.      1. L'art. 85 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è [...]
Art. 9.      1. Nell'art. 86 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, [...]
Art. 10.      1. Nell'art. 87 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, i [...]
Art. 11.      1. Nell'art. 88 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, i [...]
Art. 12.      1. Dopo l'art. 88 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, [...]
Art. 13.      1. Nell'art. 91 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, [...]
Art. 14.      1. L'art. 98 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è [...]
Art. 15.      1. Dopo l'art. 98 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, [...]
Art. 16.      1. Dopo l'art. 99 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, [...]
Art. 17.      1. L'art. 132 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è [...]
Art. 18.      1. Dopo l'art. 19 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, [...]
Art. 19.      1. Gli autoveicoli possono essere dotati di un segnalamento mobile plurifunzionale di soccorso che indichi le ragioni della fermata, conforme alle caratteristiche [...]
Art. 20.      1. I veicoli a motore della categoria M 1, di cui all'allegato I del decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 [...]
Art. 21.      1. I veicoli a motore della categoria M 1, di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974, immatricolati prima del 1° gennaio [...]
Art. 22.  [3]
Art. 23.      1.
Art. 24. [1]  
Art. 25.      1. Ai fini previsti dall'art. 132, comma 4, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della [...]
Art. 26.      1. Nell'art. 25 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, [...]
Art. 27.      1. E' demandato al Ministro dei trasporti definire con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le misure tecniche [...]


§ 98.1.26473 - Legge 18 marzo 1988, n. 111 [1].

Norme sulla istituzione della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle patenti di guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale.

(G.U. 11 aprile 1988, n. 84)

 

     Art. 1.

     1. Nell'art. 79 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, le lettere c), d) e g) del primo comma, come sostituito dall'art. 1 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, sono sostituite dalle seguenti:

     "c) anni sedici per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 centimetri cubi che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dai commi dal primo al quinto dell'art. 69 e che non superino la velocità di 40 chilometri all'ora, la cui guida sia consentita con patente per motoveicoli della categoria A, semprechè non trasportino altre persone oltre al conducente;

     d) anni diciotto per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 centimetri cubi che trasportino altre persone oltre al conducente; motoveicoli di cilindrata superiore a 125 centimetri cubi; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera c); macchine operatrici;

     g) anni ventuno per guidare i veicoli di cui alla lettera f), quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone".

     2. Nell'art. 79 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, la lettera b) del terzo comma, come sostituito dall'art. 1 della legge 14 agosto 1974, n. 394, è sostituita dalla seguente:

     "b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantacinque anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato di idoneità psico-fisica a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti".

     3. Nell'art. 79 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, il settimo comma, come sostituito dall'art. 1 della legge 14 agosto 1974, n. 394, è abrogato.

 

          Art. 2.

     1. Nell'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

     "Non si possono guidare autoveicoli o motoveicoli senza avere conseguito la patente di guida rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione è compreso il comune di residenza del richiedente.

     Le patenti di guida conformi al modello comunitario sono distinte nelle seguenti categorie e consentono di guidare su strada i veicoli delle rispettive categorie:

     A) motoveicoli di massa a vuoto sino a 400 kg o di massa complessiva sino a 1300 kg;

     B) motoveicoli, esclusi i motocicli; autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 tonnellate;

     C) autoveicoli, esclusi quelli della categoria D, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio leggero;

     D) autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;

     E) autoveicoli appartenenti alle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati in ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati e autosnodati destinati al trasporto di persone purchè il conducente sia abilitato per autoveicoli della categoria D altri autosnodati purchè il conducente sia abilitato per autoveicoli della categoria C".

     2. La patente di guida di cui al primo comma dell'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, come modificato dal comma 1, è resa conforme al modello comunitario di cui all'allegato I alla prima direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 4 dicembre 1980, n. 80/1263/CEE, entro il dodicesimo mese successivo alla data di pubblicazione della presente legge.

     3. Nell'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, il comma quarto è sostituito dal seguente:

     "I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A, B e C speciali, anche se trainanti un rimorchio leggero. Le patenti speciali di categoria C possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche in relazione all'esito degli accertamenti di cui al terzo comma dell'art. 81. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare, ove ricorra, quale protesi sia prescritta e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono comunque guidare i veicoli in servizio da piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonchè i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose ovvero al trasporto di più di otto persone oltre il conducente".

     4. Nell'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, il comma ottavo è sostituito dal seguente:

     "Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite le modalità per l'accertamento di tali requisiti e per l'individuazione dei motoveicoli, delle autovetture e degli autoveicoli di cui al comma precedente. Con decreto interministeriale dei Ministri dei trasporti e dell'interno sono altresì stabilite le norme necessarie per evitare i rischi di falsificazione delle patenti di guida".

     5. Nell'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, il comma sedicesimo è abrogato.

 

          Art. 3.

     1. Nel testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dopo l'art. 80-ter, inserito dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è inserito il seguente:

     "Art. 80-quater (Indicazione del gruppo sanguigno nelle patenti di guida). - 1. Le patenti di guida di cui all'art. 80 conformi al modello comunitario debbono contenere l'indicazione completa del gruppo sanguigno di appartenenza del titolare.

     2. Il titolare è tenuto a controllare, all'atto del ritiro della patente, sia nel caso di primo rilascio che in quelli di estensione o duplicato, l'esattezza dell'indicazione contenuta al riguardo nella patente stessa, chiedendone entro dieci giorni la rettifica, in caso di constatato errore, all'ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione".

     2. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro il sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione di quanto disposto con il presente articolo.

     3. La legge 12 dicembre 1962, n. 1702, è abrogata.

 

          Art. 4.

     1. L'art. 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'art. 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e dall'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 394, è sostituito dal seguente:

     "Art. 81 (Requisiti fisici e psichici per la patente di guida). - 1. Non può essere ammesso all'esame per ottenere la patente di guida chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione anatomica o funzionale che impedisca di condurre con sicurezza veicoli a motore.

     2. L'accertamento delle condizioni psico-fisiche, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio medico legale dell'unità sanitaria locale territorialmente competente o da un ispettore medico dell'Ente delle ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della polizia di Stato o da un ispettore medico del Ministero del lavoro, tutti in attività di servizio.

     3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame.

     4. L'accertamento delle condizioni psico-fisiche e psico-tecniche è effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali nei comuni di maggiore importanza, nei riguardi:

     a) dei mutilati e minorati fisici;

     b) di coloro che abbiano superato i 65 anni di età ed abbiano titolo a guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza, autocarri di peso complessivo, a pieno carico, superiore a 3,5 tonnellate, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di cose il cui peso complessivo, a pieno carico, non sia superiore a 20 tonnellate, macchine operatrici;

     c) dei titolari di patente per la guida dei motoveicoli o degli autoveicoli di cui al settimo comma dell'art. 80;

     d) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

     5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dei trasporti, il quale decide avvalendosi del parere degli organi sanitari periferici dell'Ente delle ferrovie dello Stato, fino a che non sarà diversamente disposto ai sensi del sesto comma dell'art. 24 della legge 17 maggio 1985, n. 210.

     6. Di tale parere il Ministro dei trasporti si avvale anche in sede di decisione del ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta dal prefetto ai sensi dell'art. 91, tredicesimo comma, n. 1).

     7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dagli aspiranti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.

     8. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità, sono stabiliti:

     a) i requisiti psico-fisici e psico-tecnici per conseguire e confermare le patenti di guida;

     b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;

     c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4 nonchè, sempre in questa ipotesi, un ingegnere appartenente al ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con altresì l'intervento, ove richiesto dall'interessato, di un medico di sua fiducia.

     9. Il decreto di cui al comma 8 è emanato previo parere, per gli aspetti relativi ai portatori di handicap, di un apposito comitato tecnico istituito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità. Il comitato ha anche il compito di fornire alle commissioni mediche locali informazioni sul continuo progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida di veicoli a motore da parte dei portatori di handicap".

     2. In attesa della adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'art. 16 della presente legge, restano ferme le disposizioni attuative di cui all'ultimo comma dell'art. 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62.

     3. Il comitato tecnico di cui al comma 9 dell'art. 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è istituito entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. L'onere relativo al funzionamento del comitato, valutato in lire 10 milioni in ragione d'anno, fa carico allo stanziamento iscritto al capitolo 1554 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1987 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

 

          Art. 5.

     1. Il terzo comma dell'art. 82 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è abrogato.

 

          Art. 6.

     1. Nell'art. 83 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

     "A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida.

     L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purchè al suo fianco si trovi, in funzione d'istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore, la quale deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità.

     Per gli aspiranti all'ottenimento della patente per la guida di motoveicoli non si applicano le norme di cui al comma precedente.

     Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida debbono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica P. Tale contrassegno è sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta scuola guida. Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di applicazione saranno determinate con decreto del Ministro dei trasporti".

     2. Nel comma quinto del citato art. 83 le parole da: "per la stessa categoria", fino a: "comma nono" sono sostituite dalle parole: "ai sensi del comma secondo, è punito con la sanzione amministrativa da lire quattrocentomila a lire ottocentomila". Nel comma sesto dello stesso art. 83 le parole: "per la stessa categoria di veicoli" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del comma secondo".

 

          Art. 7.

     1. L'art. 84 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

     "Art. 84 (Autoscuole). - 1. Le scuole per l'istruzione e la formazione dei conducenti e per l'educazione stradale sono denominate autoscuole.

     2. Restano fermi gli attuali compiti delle province in materia di autorizzazione e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole.

     3. L'autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche o a società aventi o meno personalità giuridica. Il titolare dell'autorizzazione o, in caso di società o ente, il legale rappresentante deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei riguardi dell'amministrazione provinciale.

     4. L'autorizzazione è rilasciata a chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istituto medio di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria o istruttore di guida. Per le persone giuridiche i requisiti del presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.

     5. L'autorizzazione non può essere concessa ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

     6. L'autorizzazione può essere negata alle persone indicate nell' art. 1 della citata legge n. 1423 del 1956.

     7. L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti sulla base di apposita qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora più autoscuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro d'istruzione automobilistica, riconosciuto dall'amministrazione provinciale secondo norme fissate con decreto del Ministro dei trasporti, le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, possono essere adeguatamente ridotte.

     8. L'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:

     a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;

     b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dall'amministrazione provinciale;

     c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'amministrazione provinciale ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.

     9. L'autorizzazione è revocata quando:

     a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;

     b) venga meno l'attrezzatura tecnica dell'autoscuola;

     c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

     10. Con riferimento ai commi 2 e 7 del presente articolo il regolamento conterrà i requisiti di idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami nonchè la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida.

     11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza autorizzazione è punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 2.500.000. Nella sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.000.000 incorre chi, non occasionalmente, insegna teoria o istruisce alla guida senza essere a ciò abilitato ed autorizzato".

     2. I compiti delle province in materia di autorizzazione e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di appositi regolamenti redatti nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge e dei criteri generali stabiliti dal Ministro dei trasporti per la vigilanza tecnica sull'insegnamento e per la limitazione numerica delle autoscuole in relazione alla popolazione, all'indice della motorizzazione e all'estensione del territorio.

     3. Per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari di scuola guida, riconosciuti idonei come istruttori dal Ministero dei trasporti da almeno cinque anni, possono accedere all'esame di insegnante se in possesso di un titolo di studio di livello immediatamente inferiore a quello prescritto.

 

          Art. 8.

     1. L'art. 85 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

     "Art. 85 (Esame di idoneità). - 1. Per ottenere la patente di guida occorre sostenere due prove d'esame consistenti in:

     a) per la patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B:

     1) prova di teoria concernente:

     1-a) conoscenza ragionata delle norme di circolazione e della segnaletica stradale;

     1-b) nozioni sulle cause più frequenti di incidenti stradali, sulle cautele da osservare, sulla responsabilità civile e penale e sulle garanzie assicurative;

     1-c) nozioni di pronto soccorso finalizzate all'assistenza alle vittime di incidenti stradali, nonchè agli effetti derivanti dall'uso di bevande alcooliche, di farmaci, di psicofarmaci, di sostanze stupefacenti e da particolari condizioni fisiche e psichiche;

     1-d) nozioni fondamentali sugli elementi del veicolo essenziali per la sicurezza stradale e per la protezione degli occupanti;

     2) prova pratica di guida, cui si può essere ammessi dopo il superamento della prova di teoria, concernente abilità alla guida, padronanza del veicolo e corretto comportamento in circolazione;

     b) per la patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D ed E, oltre a quanto previsto alla lettera a):

     1) conoscenza ragionata delle specifiche norme concernenti la circolazione dei veicoli per i quali viene richiesta l'abilitazione alla guida;

     2) conoscenza del funzionamento e della manutenzione sia degli elementi del veicolo essenziali per la sicurezza stradale e per la protezione degli occupanti, che di tutti gli altri dispositivi e parti che hanno un interesse particolare per la sicurezza.

     2. Gli esami, compresi quelli relativi alla revisione della patente di guida, sono effettuati da dipendenti appartenenti al ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

     3. Gli esami per il conseguimento delle patenti A e B non limitate a veicoli espressamente adattati, sono effettuati anche da dipendenti di altri ruoli della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione all'uopo abilitati, secondo le disposizioni vigenti.

     4. Gli esami per la patente di guida dei veicoli a motore della categoria C, compresi quelli per la revisione, possono essere effettuati anche dal personale di ruolo di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, già abilitato alla data di entrata in vigore della presente legge a seguito di apposito corso di qualificazione professionale. Detto personale, per conservare le attribuzioni previste dall'abilitazione posseduta, dovrà frequentare appositi corsi di aggiornamento con esame-colloquio finale.

     5. Gli esami sono effettuati secondo direttive e modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti sulla base delle direttive CEE e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.

     6. L'esame di coloro che hanno frequentato un'autoscuola può svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dalla competente amministrazione provinciale idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.

     7. Le prove d'esame sono pubbliche.

     8. Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida; la prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che risulti che il titolare sia in possesso dei requisiti morali indicati nell'art. 82, comma primo.

     9. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese.

     10. Gli esami possono essere sostenuti entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per un volta soltanto, una delle due prove d'esame".

     2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i risultati conseguiti durante lo svolgimento della prova di esame di cui all' art. 85 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, dovranno essere riportati su un'apposita scheda predisposta dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione indicante le modalità in cui si sostanzia la prova stessa.

     3. Al fine di poter guidare motoveicoli della categoria A negli Stati membri della CEE ovvero per poter ivi eventualmente ottenere la successiva conversione della patente italiana in patente valida per la guida di motoveicoli della categoria A, i titolari di patente nazionale valida per la guida di motoveicoli della categoria A, conseguita prima della data di entrata in vigore della presente legge, che siano residenti in Italia e che ne facciano richiesta ad un ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, possono ottenere, dopo aver superato un esame di abilità alla guida di motocicli, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Ministero dei trasporti, un certificato di idoneità.

 

          Art. 9.

     1. Nell'art. 86 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

     "Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonchè macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui al secondo comma dell'art. 80 e precisamente:

     a) della categoria A, per la guida delle macchine agricole indicate dall'art. 79, primo comma, lettera c);

     b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole nonchè delle macchine operatrici.

     Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al primo comma che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti A e B speciali, previste dal quarto comma dell'art. 80".

 

          Art. 10.

     1. Nell'art. 87 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, i commi primo e terzo sono abrogati.

     2. I commi secondo e quarto del medesimo art. 87 sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

     "Le patenti di guida valevoli per le categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche per la guida dei veicoli della categoria B e per quella dei veicoli delle categorie B e C".

     "La patente di guida per veicoli delle categorie A, B e C speciali, rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla carta di circolazione".

     3. Le patenti di guida, valevoli per la categoria B o superiore, conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono valide anche per la guida dei motoveicoli della categoria A.

 

          Art. 11.

     1. Nell'art. 88 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

     "La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A e B speciali rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella per autoveicoli delle categorie C e D sono valide per cinque anni.

     Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, può stabilire termini di validità più ridotti per determinate categorie di patenti anche in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti, all'età dei conducenti o ai loro requisiti psico-fisici, psico-tecnici ed attitudinali, determinando altresì in quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della patente".

 

          Art. 12.

     1. Dopo l'art. 88 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è inserito il seguente articolo:

     "Art. 88-bis (Patenti speciali). - 1. Ogni qualvolta negli articoli del presente testo unico ed in quelli del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, si fa riferimento alla patente della categoria F, questa va intesa, secondo i casi, come patente delle categorie A, B o C speciali, per la guida dei veicoli adattati in relazione alla particolare mutilazione o menomazione posseduta dal suo titolare.

     2. Ogni qualvolta negli articoli del presente testo unico ed in quelli del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, si fa riferimento alla patente A o B rilasciata a mutilati o minorati fisici, questa va intesa, secondo i casi, come patente delle categorie A, B o C speciali, senza adattamento del veicolo".

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 88-bis del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alla fattispecie prevista nella legge 9 aprile 1986, n. 97.

 

          Art. 13.

     1. Nell'art. 91 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 2 della legge 9 luglio 1967, n. 572, il comma tredicesimo è sostituito dal seguente:

     "La patente è revocata dal prefetto:

     1) quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti;

     2) quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 82, comma primo;

     3) quando il titolare, sottoposto ad esame di idoneità ai sensi dell'art. 89, risulti non più idoneo;

     4) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero".

 

          Art. 14.

     1. L'art. 98 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

     "Art. 98 (Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri). 1. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente o il loro permesso, purchè non siano residenti in Italia da oltre un anno.

     2. Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati dallo Stato estero non siano conformi ai modelli stabiliti in convenzioni internazionali in cui l'Italia abbia aderito, essi debbono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un documento equipollente. Resta salvo quanto stabilito in particolari convenzioni internazionali.

     3. I conducenti muniti di patente o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero nel quale, per la guida di determinati veicoli, è prescritto altresì il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente o del permesso rilasciati dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorità competente dello Stato ove è stata rilasciata la patente.

     4. Il divieto alla guida in Italia con patente estera può essere stabilito nelle ipotesi e con i criteri di cui al terzo e sesto comma dell'art. 91; qualora il conducente si trovi ancora in Italia, i documenti vengono ritirati e conservati fino alla scadenza del periodo di sospensione o finchè il conducente non lasci il territorio nazionale, se tale partenza ha luogo prima della scadenza del periodo di sospensione.

     5. Analoga interdizione alla guida è disposta, nelle ipotesi e con i criteri di cui al settimo comma dell'art. 91, in base a sentenza dell'autorità giudiziaria.

     6. I relativi provvedimenti di sospensione sono segnalati dall'autorità competente allo Stato che ha rilasciato la patente ed annotati, ove possibile, sul documento di guida.

     7. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire ventimila a lire cinquantamila".

 

          Art. 15.

     1. Dopo l'art. 98 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è inserito il seguente articolo:

     "Art. 98-bis (Conversione di patenti di guida rilasciate da Stati esteri). - 1. I titolari di patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro della Comunità economica europea, che abbiano acquisito la residenza anagrafica in Italia, possono ottenere, a richiesta e dietro consegna della patente, la patente per la guida di autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'art. 85. La patente sostituita è restituita, da parte dell'autorità italiana che ha rilasciato la nuova patente, all'autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata. Le stesse disposizioni si applicano per il certificato di abilitazione professionale, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a sè stante.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a condizione di reciprocità, anche ai titolari di patenti di guida rilasciate da Paesi terzi, fatto salvo quanto stabilito in accordi internazionali.

     3. Il rilascio di patente in sostituzione di una patente di altro Stato avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti psico-fisici, con i criteri della conferma di validità, e morali stabiliti rispettivamente dagli articoli 81 e 82.

     4. L'accertamento dei requisiti psico-fisici non è richiesto qualora si dimostri che il rilascio della patente da sostituire, emessa da uno Stato membro della CEE, è stato subordinato al possesso di requisiti psico-fisici equivalenti a quelli previsti dalla normativa vigente. In questa ipotesi alla nuova patente non può essere accordata una validità che vada oltre il termine stabilito per la patente da sostituire.

     5. Nel caso in cui è richiesta la sostituzione, ai sensi dei precedenti commi, di patente rilasciata da uno Stato estero, già in sostituzione di una precedente patente italiana, è rilasciata una nuova patente di categoria non superiore a quella originaria, per ottenere la quale il titolare sostiene l'esame di idoneità.

     6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente o altro prescritto documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, non più in corso di validità, si applicano le sanzioni previste per chi guida senza essere munito della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale.

     7. A coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno, guidano con patente o altro necessario documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, scaduti di validità, ovvero a coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con i documenti di cui sopra in corso di validità, si applicano le sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta di validità.

     8. Nei casi di cui ai commi 6 e 7, i documenti sono ritirati immediatamente da chi accerta l'infrazione e sono inviati alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, la quale provvede a restituirli allo Stato che li ha rilasciati, ovvero se ancora in corso di validità, sono trasmessi all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, presso cui l'interessato dichiari di voler richiedere la conversione in documento abilitativo italiano".

 

          Art. 16.

     1. Dopo l'art. 99 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è inserito il seguente articolo:

     "Art. 99-bis (Adeguamento della normativa sulle patenti di guida alle norme internazionali). - 1. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, può disporre, ai sensi del punto 6 dell'allegato I alla prima direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 4 dicembre 1980, n. 80/1263/CEE, l'eliminazione della foto dalla patente, nonchè l'adozione di un modello di patente idoneo a consentire l'annotazione e l'elaborazione dei dati in esso inseriti.

     2. In caso di eliminazione della foto la patente deve essere accompagnata, durante la guida, da un valido documento di identità personale".

     2. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad adeguare alle norme contenute nella presente legge e nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali in materia, con propri decreti, gli articoli da 470 a 507 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, di concerto con il Ministro della sanità per gli articoli da 470 a 485. In tali decreti si avrà particolare riguardo alle esigenze di facilitare la mobilità dei portatori di handicap, tenendo conto in particolare che l'efficienza alla guida deve essere valutata con l'uso di eventuali apparecchi di protesi, ausili ed adattamenti tecnici del veicolo e che fra le minorazioni debbono essere comprese anche quelle somatiche. In sede di predisposizione dei decreti si dovrà altresì tener conto degli elementi forniti dal comitato tecnico di cui al comma 9 dell'art. 81 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale come sostituito dal comma 1 dell'art. 4 della presente legge.

     3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti emana i decreti relativi all'attuazione dell'allegato II e, di concerto con il Ministro della sanità, dell'allegato III alla prima direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 4 dicembre 1980, n. 80/1263/CEE.

     4. Il secondo comma dell'art. 471 del regolamento di cui al comma 2 è abrogato.

 

          Art. 17.

     1. L'art. 132 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

     "Art. 132 (Guida in stato di ebbrezza). - 1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche o di sostanze stupefacenti.

     2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila. Accertata l'infrazione viene immediatamente ritirata la patente al trasgressore ed inviata senza indugio, unitamente ad una copia del processo verbale, al prefetto che l'ha rilasciata. Il prefetto, entro quarantotto ore dal ricevimento, può disporre la sospensione della patente fino a tre mesi, ovvero provvede alla restituzione al trasgressore, salvi ulteriori accertamenti in base ai quali disporre successivamente la sospensione stessa. In caso di più violazioni nel corso di un anno la sospensione è disposta, con la medesima procedura, fino a sei mesi.

     3. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.

     4. In caso di incidente o quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli ufficiali, funzionari ed agenti di cui all'art. 137 hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, della sanità e dell'interno.

     5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolometrico superiore ai limiti che verranno stabiliti con apposito decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dei trasporti, l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

     6. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 4, il conducente è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila. Se il fatto è commesso in caso di incidente stradale, le dette pene si applicano congiuntamente.

     7. In caso di incidente o quando si ha ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in uno stato di ebbrezza derivante dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli ufficiali, funzionari e agenti di cui al citato art. 137, salvo l'obbligo di cui all'art. 96, quarto comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, possono provvedere all'immediato accompagnamento del conducente presso uno dei centri di cui all'art. 90 della stessa legge al fine di fare eseguire gli accertamenti del caso. Il referto sanitario positivo deve essere tempestivamente rimesso al pretore per gli eventuali provvedimenti di competenza".

     2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4 dell'art. 132 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dal presente articolo, valutato in lire 500 milioni in ragione d'anno, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2632 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1987 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     4. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui all'art. 90 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, ove venga accertato lo stato di ebbrezza derivante dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ordina che il guidatore sia sottoposto a visita medica ai sensi dell'art. 89 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e può disporre in via cautelare la sospensione della patente di guida fino all'esito dell'esame di revisione.

     5. Nell'art. 91, terzo comma, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dopo le parole: "La patente" sono inserite le seguenti: "oltre che nei casi previsti dall'art. 132"; la lettera h) è soppressa.

 

          Art. 18.

     1. Dopo l'art. 19 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è inserito il seguente articolo:

     "Art. 19-bis (Adeguamento della segnalazione stradale alle norme internazionali). - 1. In attesa delle disposizioni che al riguardo saranno emanate in sede di riforma del codice della strada, il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro dei trasporti, ciascuno nell'ambito delle materie attribuite dal codice stesso, sono autorizzati ad adeguare con propri decreti gli articoli da 25 a 159 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, alle norme contenute nelle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in materia, fissando altresì i criteri dell'uniforme pianificazione cui debbono attenersi gli enti cui spetta l'apposizione della segnaletica stradale".

 

          Art. 19.

     1. Gli autoveicoli possono essere dotati di un segnalamento mobile plurifunzionale di soccorso che indichi le ragioni della fermata, conforme alle caratteristiche determinate da un decreto del Ministro dei trasporti, che deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. I conducenti degli autoveicoli possono esporre il segnalamento in quei casi di fermata dovuti a situazioni di difficoltà e di emergenza indicate nel decreto del Ministro dei trasporti di cui al comma 1.

 

          Art. 20.

     1. I veicoli a motore della categoria M 1, di cui all'allegato I del decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, immatricolati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori.

     2. I veicoli a motore della categoria M 1, di cui all' allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974, immatricolati a partire dal 1° gennaio 1978, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Le cinture di sicurezza di cui ai commi 1 e 2 devono essere del tipo approvato, recare il marchio di omologazione ai sensi del relativo decreto del Ministro dei trasporti 28 dicembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 29 marzo 1983, e avere le configurazioni indicate nei punti 3.1.1 e 3.1.2 dell'allegato I al decreto medesimo.

 

          Art. 21.

     1. I veicoli a motore della categoria M 1, di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974, immatricolati prima del 1° gennaio 1978, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Le cinture di sicurezza di cui al comma 1 possono essere, a scelta dell'utente, del tipo a tre punti, munite o meno di riavvolgitore, oppure del tipo subaddominale. Le cinture stesse devono essere del tipo approvato e recare il marchio di omologazione ai sensi del regolamento n. 16, della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

     3. [2].

     4. Sono esenti dall'obbligo dell'adozione delle cinture di sicurezza le automobili di interesse collezionistico iscritte negli appositi registri.

 

          Art. 22. [3]

 

          Art. 23.

     1. [4].

     2. [5].

     3. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il conducente ed i passeggeri occupanti i posti anteriori dei veicoli della categoria M 1 hanno l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza.

     4. [1].

     5. Le caratteristiche della cintura di sicurezza e dei sistemi di tenuta, le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione ed i controlli dovranno essere in armonia con i regolamenti emanati in materia dall'Ufficio europeo delle Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa.

     6. Qualora le caratteristiche e le modalità di cui al comma 5 siano oggetto di direttive del Consiglio e della Commissione delle Comunità europee recepite in Italia, queste ultime vengono applicate, salva la facoltà prevista dall'art. 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942.

     7. [2].

     8. [1].

 

          Art. 24. [1]

 

          Art. 25.

     1. Ai fini previsti dall'art. 132, comma 4, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 17 della presente legge, il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e della sanità, stabilisce, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure per la rilevazione, da parte degli organi competenti, degli incidenti stradali dovuti all'uso di sostanze alcooliche.

 

          Art. 26.

     1. Nell'art. 25 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 37, la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

     "e) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi i 550 chilogrammi, capaci di sviluppare su strada piana una velocità massima fino a 80 chilometri all'ora, con esclusione della sovralimentazione per i motori a benzina sia a due che a quattro tempi, e motore con massimo due cilindri dotato di cilindrata totale non superiore a 300 centimetri cubi per motori a benzina a due tempi od a 450 centimetri cubi per motori a benzina a quattro tempi, e non superiore a 800 centimetri cubi per motori Diesel. Deve inoltre essere assicurato che nel veicolo il vano di carico sia separato dal vano cabina attraverso una paratia facente parte della struttura e pertanto inamovibile senza pregiudizio della resistenza strutturale della scocca e idonea a tutelare la sicurezza dei due occupanti la cabina. Il vano di carico, se chiuso, deve essere sprovvisto di finestrature laterali e con una capienza non inferiore a 1,6 metri cubi e, se a cielo aperto, con una superficie utile di carico non inferiore a 1,6 metri quadrati. Detti veicoli, qualora superino anche uno dei limiti stabiliti per le caratteristiche sopra indicate, sono considerati autoveicoli".

 

          Art. 27.

     1. E' demandato al Ministro dei trasporti definire con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le misure tecniche necessarie a garantire che il limite di velocità di cui all'art. 25 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 37, e come da ultimo modificato dall'art. 26 della presente legge, sia verificato e rispettato in ogni condizione, per cui i quadricicli devono essere costruiti ed equipaggiati in modo da impedire modifiche tecniche che possano comportare una variazione della velocità massima consentita. Nel medesimo decreto saranno definite le misure tecniche necessarie a garantire la destinazione dei quadricicli al solo trasporto merci secondo le norme di cui all'art. 25 del predetto testo unico.


[1]  Abrogata dall'art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

[2]  Comma abrogato dall'art. 10-ter del D.L. 24 giugno 1989, n. 238.

[3]  Comma abrogato dall'art. 10-ter del D.L. 24 giugno 1989, n. 238.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 10-ter del D.L. 24 giugno 1989, n. 238.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 10-ter del D.L. 24 giugno 1989, n. 238.