§ 23.5.A - Legge 27 dicembre 1973, n. 942.
Ricezione nella legislazione italiana delle direttive della Comunità economica europea concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:23. Comunità europee
Capitolo:23.5 leggi comunitarie
Data:27/12/1973
Numero:942


Sommario
Art. 1.      I veicoli a motore destinati a circolare su strada con o senza carrozzeria ed i loro rimorchi, esclusi i veicoli che si spostano su rotaia, debbono essere sottoposti, dal Ministero dei trasporti [...]
Art. 2.      La domanda per l'omologazione di cui al precedente art. 1 è presentata dal costruttore, o dal suo legale rappresentante, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile; la domanda non è [...]
Art. 3.      L'omologazione di cui al precedente art. 1 ha luogo in seguito all'esame del tipo di veicolo da parte del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, il quale accerta che il tipo medesimo [...]
Art. 4.      Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, quando ha proceduto all'omologazione, ha la facoltà di controllare, se necessario in reciproca collaborazione con le autorità competenti degli [...]
Art. 5.      I veicoli di cui all'art. 1, ai quali uno Stato membro della CEE abbia rilasciato l'omologazione CEE e la cui documentazione di omologazione risulti depositata presso il Ministero dei trasporti [...]
Art. 6.      Qualora il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile constati che più veicoli, accompagnati da un certificato di conformità, non sono conformi al tipo omologato, può revocare [...]
Art. 7.      Qualora il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile constati che i veicoli appartenenti ad uno stesso tipo, benchè accompagnati da un certificato di conformità regolarmente rilasciato, [...]
Art. 8.      Dall'entrata in rigore della presente legge e fino a quando non saranno completate le prescrizioni tecniche necessarie per procedere all'omologazione CEE, su richiesta dell'interessato, possono [...]
Art. 9.      A richiesta del produttore o del costruttore un dispositivo o un veicolo per quanto riguarda uno o più requisiti può essere omologato, in alternativa a quanto prescritto dall'art. 1, secondo le [...]
Art. 10.      Le prescrizioni tecniche man mano emanate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile in attuazione delle direttive comunitarie possono essere rese obbligatorie con decreto dello stesso [...]
Art. 11.      Le disposizioni della presente legge si applicano anche a singole parti di veicoli e ai dispositivi dei medesimi.
Art. 12.      Dal 1° gennaio 1977, fermo restando ogni altro obbligo previsto dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. [...]


§ 23.5.A - Legge 27 dicembre 1973, n. 942. [1]

Ricezione nella legislazione italiana delle direttive della Comunità economica europea concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

(G.U. 25 gennaio 1974, n. 24)

 

     Art. 1.

     I veicoli a motore destinati a circolare su strada con o senza carrozzeria ed i loro rimorchi, esclusi i veicoli che si spostano su rotaia, debbono essere sottoposti, dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, all'esame del tipo per l'omologazione CEE secondo le prescrizioni tecniche che saranno emanate entro sei mesi dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, con propri decreti, in attuazione delle direttive del Consiglio o della commissione delle Comunità europee concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

 

          Art. 2.

     La domanda per l'omologazione di cui al precedente art. 1 è presentata dal costruttore, o dal suo legale rappresentante, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile; la domanda non è accolta quando risulti che sia stata presentata, per lo stesso tipo di veicolo, richiesta di omologazione presso altro Stato membro della CEE.

 

          Art. 3.

     L'omologazione di cui al precedente art. 1 ha luogo in seguito all'esame del tipo di veicolo da parte del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, il quale accerta che il tipo medesimo soddisfi alle prescrizioni tecniche e alle verifiche richieste.

 

          Art. 4.

     Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, quando ha proceduto all'omologazione, ha la facoltà di controllare, se necessario in reciproca collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri della Comunità, che la produzione sia conforme al prototipo omologato. Lo stesso Ministero, per ogni tipo di veicolo che ha omologato o che ha rifiutato di omologare, informa, entro il termine di un mese, le competenti autorità degli altri Stati membri della CEE inviando la documentazione relativa.

     Per ciascun veicolo costruito conformemente al prototipo omologato viene compilato dal costruttore o dal suo legale rappresentante un certificato di conformità il cui modello è stabilito dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

     Il costruttore o il suo legale rappresentante deve informare il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile della cessazione eventuale della produzione di un tipo di veicolo omologato, nonché di ogni eventuale modifica.

     Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, se ritiene che le modifiche proposte non esigano una modifica del tipo omologato, ne informa il costruttore o il suo legale rappresentante e indirizza alle autorità competenti degli altri Stati membri della CEE, mediante invii raggruppati e periodici, copie della documentazione relativa alle modifiche apportate.

     Qualora il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile constata che una modifica apportata giustifichi nuove verifiche o nuovi collaudi ne informa il costruttore o il suo legale rappresentante e trasmette la nuova documentazione alle autorità competenti degli altri Stati membri della CEE entro il termine di un mese.

     Nel caso in cui l'omologazione del tipo venga modificata ovvero cessi di avere efficacia in seguito alla cessazione della produzione del tipo omologato, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile comunica, entro il termine di un mese, alle autorità competenti degli Stati membri della CEE i numeri di serie dell'ultimo veicolo prodotto conformemente all'omologazione originaria e, se del caso, i numeri di serie del primo veicolo prodotto conformemente alla nuova omologazione.

 

          Art. 5.

     I veicoli di cui all'art. 1, ai quali uno Stato membro della CEE abbia rilasciato l'omologazione CEE e la cui documentazione di omologazione risulti depositata presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, sono ammessi all'immatricolazione sulla base del certificato di conformità.

     Tuttavia questo certificato non impedisce il rifiuto dell'immatricolazione per i veicoli che non sono conformi al prototipo omologato. La conformità al prototipo omologato viene a mancare quando, rispetto all'omologazione, sono state constatate divergenze non autorizzate a norma del precedente art. 4 dalle autorità competenti dello Stato membro che ha concesso l'omologazione.

 

          Art. 6.

     Qualora il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile constati che più veicoli, accompagnati da un certificato di conformità, non sono conformi al tipo omologato, può revocare l'omologazione di cui ai precedenti articoli, informandone le competenti autorità degli Stati membri della CEE con la precisazione dei motivi che hanno determinato l'adozione del provvedimento.

 

          Art. 7.

     Qualora il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile constati che i veicoli appartenenti ad uno stesso tipo, benchè accompagnati da un certificato di conformità regolarmente rilasciato, compromettono la sicurezza della circolazione stradale può, per un periodo massimo di sei mesi, rifiutare l'immatricolazione o vietarne la vendita, la messa in circolazione o l'uso.

     Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ne informa immediatamente le competenti autorità degli Stati membri e la commissione delle Comunità, precisando i motivi della sua decisione.

 

          Art. 8.

     Dall'entrata in rigore della presente legge e fino a quando non saranno completate le prescrizioni tecniche necessarie per procedere all'omologazione CEE, su richiesta dell'interessato, possono trovare applicazione, in sostituzione di quelle concernenti l'omologazione nazionale o l'approvazione dei tipi di dispositivi previste, rispettivamente, dagli articoli 53 e 78 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, le prescrizioni tecniche man mano emanate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile in attuazione delle direttive comunitarie.

     Analogamente il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile riterrà validi per il riconoscimento, in Italia, del tipo di veicolo o di dispositivi che abbia già ottenuto l'omologazione nazionale presso altro Stato membro della CEE, i controlli già effettuati dalle competenti autorità di quello Stato in applicazione delle prescrizioni tecniche comunitarie già emanate.

 

          Art. 9.

     A richiesta del produttore o del costruttore un dispositivo o un veicolo per quanto riguarda uno o più requisiti può essere omologato, in alternativa a quanto prescritto dall'art. 1, secondo le prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite, commissioni economiche per l'Europa, accettate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

 

          Art. 10.

     Le prescrizioni tecniche man mano emanate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile in attuazione delle direttive comunitarie possono essere rese obbligatorie con decreto dello stesso Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, anche prima che siano completate le prescrizioni tecniche necessarie per procedere all'omologazione CEE, in sostituzione di quelle concernenti l'omologazione nazionale o l'approvazione dei tipi di dispositivi previste, rispettivamente, dagli articoli 53 e 78 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

 

          Art. 11.

     Le disposizioni della presente legge si applicano anche a singole parti di veicoli e ai dispositivi dei medesimi.

 

          Art. 12.

     Dal 1° gennaio 1977, fermo restando ogni altro obbligo previsto dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, gli autoveicoli e, se muniti di cabine, gli altri veicoli a motore con più di due ruote, per circolare su strada, devono essere dotati di un dispositivo retrovisore esterno, collocato sul lato sinistro conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 216 e 217 del regolamento di esecuzione del predetto testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 [2] .

     Dal 1° gennaio 1977, i veicoli di nuova costruzione di tipo già omologato o comunque già approvato, che rientrano nelle categorie e nei casi previsti dai decreti del Ministro per i trasporti di attuazione, a norma della presente legge, delle direttive comunitarie 71/127 CEE e 70/221 CEE, per essere immessi in circolazione, devono essere muniti di retrovisori e di dispositivi di protezione posteriore in conformità alle prescrizioni tecniche contenute nei decreti medesimi [3] .

     Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i trasporti, saranno emanate le disposizioni per l'applicazione, nei casi richiamati al precedente secondo comma, di un dispositivo di protezione posteriore ai veicoli con targa nazionale comunque in circolazione al 1° gennaio 1977 [4] .

     Chiunque circoli con uno dei veicoli soggetti agli obblighi del precedente comma e non rispondenti agli obblighi stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000 a lire 50.000.

     Per l'accertamento delle violazioni delle norme previste dalla presente legge, per la contestazione delle medesime, per la notificazione dei relativi accertamenti, per l'oblazione e per la devoluzione del provento delle oblazioni e delle condanne, si osservano le norme del titolo IX del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393, modificate dalla legge 3 maggio 1967, n. 317.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

[2] Comma così sostituito dall'art. 16 della L. 25 novembre 1975, n. 707.

[3] Comma aggiunto dall'art. 16 della L. 25 novembre 1975, n. 707.

[4] Comma aggiunto dall'art. 16 della L. 25 novembre 1975, n. 707.