§ 93.17.A - Legge 25 novembre 1975, n. 707.
Prescrizioni particolari relative alle caratteristiche di sicurezza dei veicoli.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.17 veicoli
Data:25/11/1975
Numero:707


Sommario
Art. 1.      Gli autoveicoli indicati nell'art. 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, debbono essere muniti [...]
Art. 2.      Gli pneumatici destinati agli autoveicoli, ai filoveicoli, ai motoveicoli nonchè ai rimorchi di autoveicoli debbono essere di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e debbono recare gli [...]
Art. 3.      Gli indicatori di direzione, prescritti dall'art. 45, comma settimo, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno [...]
Art. 4.      I veicoli a motore che debbono essere muniti di tergicristallo ai sensi dell'art. 48, comma terzo, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente [...]
Art. 5.      Gli autoveicoli ed i motoveicoli debbono essere muniti di dispositivo antifurto, tale da impedire il funzionamento del motore o tale da assicurare il bloccaggio di un organo essenziale del [...]
Art. 6.      Negli autoveicoli e nei motoveicoli i comandi per la guida debbono essere disposti in modo da consentire una agevole e sicura manovra e da evitare, per quanto possibile, il rischio di manovre [...]
Art. 7.      I motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli ed i rimorchi di autoveicolo debbono essere costruiti ed equipaggiati in maniera da ridurre, per i loro occupanti e per gli altri utenti della [...]
Art. 8.      Il Ministro per i trasporti stabilisce, con propri decreti, le caratteristiche degli attacchi e delle cinture di sicurezza di cui all'art. 1, dei dispositivi per la trasparenza del parabrezza di [...]
Art. 9.      Il Ministro per i trasporti stabilisce, con propri decreti, le caratteristiche costruttive degli autobus in relazione all'uso al quale essi sono destinati, in applicazione anche della legge 15 [...]
Art. 10.      Qualora una o più delle esigenze di sicurezza previste nella presente legge siano oggetto di direttive del consiglio o della commissione della Comunità economica europea, in vigore in Italia, [...]
Art. 11.      Il Ministro per i trasporti stabilisce con propri decreti le caratteristiche e le modalità di approvazione degli pneumatici di cui all'art. 2, nonchè le condizioni ed i limiti di impiego dei [...]
Art. 12.      I veicoli delle forze armate e dei Corpi armati dello Stato, del Corpo dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato nonchè le autoambulanze, qualora abbiano speciali caratteristiche [...]
Art. 13.      A partire da due anni dalla data di pubblicazione dei decreti previsti dall'art. 11 tutti i veicoli di nuova immatricolazione debbono essere muniti di pneumatici di tipo approvato.
Art. 14.      Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e di equipaggiamento, stabilite nei precedenti articoli e nei decreti relativi ed [...]
Art. 15.      Il Ministro per i trasporti può, con propri decreti, apportare modifiche alle caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonchè fissare i requisiti di [...]
Art. 16.      Il primo comma dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, è sostituito dai seguenti:
Art. 17.      Per l'accertamento delle violazioni delle norme previste dalla presente legge, per la contestazione delle medesime, per la notificazione dei relativi accertamenti, per l'oblazione e per la [...]


§ 93.17.A - Legge 25 novembre 1975, n. 707. [1]

Prescrizioni particolari relative alle caratteristiche di sicurezza dei veicoli.

(G.U. 3 gennaio 1976, n. 2)

 

     Art. 1.

     Gli autoveicoli indicati nell'art. 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, debbono essere muniti di idonei attacchi per l'applicazione di cinture di sicurezza, in corrispondenza dei posti previsti; per gli autobus detta prescrizione si applica limitatamente ai posti anteriori.

     Gli autoveicoli debbono essere equipaggiati di cinture di sicurezza limitatamente ai posti anteriori.

     Le cinture di sicurezza debbono essere di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e debbono recare gli estremi dell'approvazione.

 

          Art. 2.

     Gli pneumatici destinati agli autoveicoli, ai filoveicoli, ai motoveicoli nonchè ai rimorchi di autoveicoli debbono essere di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e debbono recare gli estremi dell'approvazione.

 

          Art. 3.

     Gli indicatori di direzione, prescritti dall'art. 45, comma settimo, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, debbono emettere luce lampeggiante arancione in avanti, lateralmente e all'indietro.

 

          Art. 4.

     I veicoli a motore che debbono essere muniti di tergicristallo ai sensi dell'art. 48, comma terzo, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, debbono essere altresì muniti di dispositivo lavavetro e di dispositivo di disappannamento e di sbrinamento, atti ad assicurare la trasparenza del parabrezza.

 

          Art. 5.

     Gli autoveicoli ed i motoveicoli debbono essere muniti di dispositivo antifurto, tale da impedire il funzionamento del motore o tale da assicurare il bloccaggio di un organo essenziale del veicolo.

 

          Art. 6.

     Negli autoveicoli e nei motoveicoli i comandi per la guida debbono essere disposti in modo da consentire una agevole e sicura manovra e da evitare, per quanto possibile, il rischio di manovre intempestive. I detti comandi debbono essere facilmente identificabili.

 

          Art. 7.

     I motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli ed i rimorchi di autoveicolo debbono essere costruiti ed equipaggiati in maniera da ridurre, per i loro occupanti e per gli altri utenti della strada, il pericolo in caso di incidente.

     In particolare, debbono rispondere alle prescrizioni di carattere generale di cui appresso:

     non debbono esservi all'esterno del veicolo ornamenti od altri oggetti che, presentando spigoli o sporgenze non indispensabili, siano suscettibili di costituire un pericolo per gli altri utenti della strada;

     l'interno del veicolo deve essere realizzato in maniera da ridurre le conseguenze di bruschi contatti degli occupanti contro le pareti anteriori e laterali, contro il tetto e contro i sedili;

     i sedili debbono presentare caratteristiche di sufficiente robustezza e di adeguato appoggio, nonchè essere solidamente ancorati al veicolo;

     il dispositivo di guida deve essere realizzato in maniera da attenuare per il conducente le conseguenze di un urto frontale;

     le porte debbono essere assicurate alla struttura del veicolo in modo da ridurre la possibilità di apertura intempestiva ed involontaria anche in caso di incidente;

     l'interno del veicolo deve essere munito di adeguata protezione che eviti danno agli occupanti a seguito di spostamenti del carico;

     la struttura del veicolo deve essere tale da assorbire, almeno parzialmente, l'energia d'urto in qualsiasi direzione in caso di incidente e tale comunque da lasciare all'interno uno spazio minimo di sopravvivenza;

     la disposizione e la realizzazione degli organi del veicolo, nonchè il suo equipaggiamento, debbono essere tali da ridurre i rischi d'incendio e le conseguenze relative.

 

          Art. 8.

     Il Ministro per i trasporti stabilisce, con propri decreti, le caratteristiche degli attacchi e delle cinture di sicurezza di cui all'art. 1, dei dispositivi per la trasparenza del parabrezza di cui all'art. 4, dei dispositivi antifurto, di cui all'art. 5, nonchè le modalità tecniche da osservare in ottemperanza alle prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7.

     Le norme oggetto dei predetti decreti dovranno essere in armonia con le raccomandazioni ed i regolamenti emanati in materia dall'ufficio europeo delle Nazioni Unite, commissione economica per l'Europa.

     In ciascuno dei predetti decreti saranno stabilite le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità del veicolo e dei dispositivi alle norme del decreto stesso, nonchè le modalità della relativa apposizione.

 

          Art. 9.

     Il Ministro per i trasporti stabilisce, con propri decreti, le caratteristiche costruttive degli autobus in relazione all'uso al quale essi sono destinati, in applicazione anche della legge 15 febbraio 1974, n. 38, nonchè in armonia con le raccomandazioni e i regolamenti emanati in materia dall'ufficio europeo delle Nazioni Unite, commissione economica per l'Europa.

 

          Art. 10.

     Qualora una o più delle esigenze di sicurezza previste nella presente legge siano oggetto di direttive del consiglio o della commissione della Comunità economica europea, in vigore in Italia, queste ultime vanno applicate, salva la facoltà prevista dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1973, numero 942.

 

          Art. 11.

     Il Ministro per i trasporti stabilisce con propri decreti le caratteristiche e le modalità di approvazione degli pneumatici di cui all'art. 2, nonchè le condizioni ed i limiti di impiego dei pneumatici ricostruiti.

     Le norme, oggetto dei predetti decreti, dovranno essere in armonia con le raccomandazioni ed i regolamenti emanati in materia dall'ufficio europeo delle Nazioni Unite, commissione economica per l'Europa.

     In ciascuno dei predetti decreti saranno stabilite le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei pneumatici alle norme dei decreti stessi, nonchè le modalità della relativa apposizione.

 

          Art. 12.

     I veicoli delle forze armate e dei Corpi armati dello Stato, del Corpo dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato nonchè le autoambulanze, qualora abbiano speciali caratteristiche costruttive in relazione al loro impiego, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai precedenti articoli.

     Le disposizioni contenute negli articoli 1, 4, 5, 6, 7 e 9 si applicano ai veicoli di nuovo tipo che vengono omologati ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ed ai veicoli di nuova costruzione riconosciuti idonei alla circolazione ai sensi del primo comma dell'art. 54 del suddetto testo unico, a partire da un anno dalla data di pubblicazione dei relativi decreti previsti agli articoli 8 e 9.

     La disposizione dell'art. 3 si applica per i veicoli nuovi che saranno immatricolati dopo un anno dalla data di pubblicazione della presente legge.

 

          Art. 13.

     A partire da due anni dalla data di pubblicazione dei decreti previsti dall'art. 11 tutti i veicoli di nuova immatricolazione debbono essere muniti di pneumatici di tipo approvato.

     A partire da quattro anni dalla data di pubblicazione dei decreti previsti dall'art. 11, tutti i pneumatici prodotti e posti in commercio debbono essere di tipo approvato.

 

          Art. 14.

     Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e di equipaggiamento, stabilite nei precedenti articoli e nei decreti relativi ed accertate dall'ufficio della motorizzazione civile in sede di visita e prova ovvero in sede di omologazione del tipo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a L. 150.000.

     (Omissis) [2].

     (Omissis) [3].

     A partire dal termine indicato nel secondo comma dell'art. 13:

     chiunque produce o mette in commercio pneumatici di tipo non rispondente alle suddette norme è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda di L. 500.000;

     chiunque mette in commercio pneumatici che, pur rispondendo alle norme dei decreti suddetti, non sono muniti dei contrassegni in essi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di L. 100.000.

 

          Art. 15.

     Il Ministro per i trasporti può, con propri decreti, apportare modifiche alle caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonchè fissare i requisiti di idoneità per l'accettazione di tutte le targhe di immatricolazione previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

     Le targhe di cui al precedente comma, poste in distribuzione a partire da due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno avere il fondo a caratteristiche rifrangenti.

 

          Art. 16.

     Il primo comma dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, è sostituito dai seguenti:

     "Dal 1° gennaio 1977, fermo restando ogni altro obbligo previsto dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, gli autoveicoli e, se muniti di cabine, gli altri veicoli a motore con più di due ruote, per circolare su strada, devono essere dotati di un dispositivo retrovisore esterno, collocato sul lato sinistro conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 216 e 217 del regolamento di esecuzione del predetto testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

     Dal 1° gennaio 1977, i veicoli di nuova costruzione di tipo già omologato o comunque già approvato, che rientrano nelle categorie e nei casi previsti dai decreti del Ministro per i trasporti di attuazione, a norma della presente legge, delle direttive comunitarie 71/127 CEE e 70/221 CEE, per essere immessi in circolazione, devono essere muniti di retrovisori e di dispositivi di protezione posteriore in conformità alle prescrizioni tecniche contenute nei decreti medesimi.

     Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i trasporti, saranno emanate le disposizioni per l'applicazione, nei casi richiamati al precedente secondo comma, di un dispositivo di protezione posteriore ai veicoli con targa nazionale comunque in circolazione al 1° gennaio 1977".

 

          Art. 17.

     Per l'accertamento delle violazioni delle norme previste dalla presente legge, per la contestazione delle medesime, per la notificazione dei relativi accertamenti, per l'oblazione e per la devoluzione del provento delle oblazioni e delle condanne, si osservano le norme del titolo IX del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificate dalla legge 3 maggio 1967, n. 317.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

[2] Comma abrogato dall'art. 10 ter del D.L. 24 giugno 1989, n. 238.

[3] Comma abrogato dall'art. 10 ter del D.L. 24 giugno 1989, n. 238.