§ 23.5.9 - Legge 19 dicembre 1992, n. 489.
Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno.


Settore:Normativa nazionale
Materia:23. Comunità europee
Capitolo:23.5 leggi comunitarie
Data:19/12/1992
Numero:489


Sommario
Art. 1.  Delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie relative al mercato interno
Art. 2.  Criteri e princìpi direttivi generali della delega legislativa
Art. 3.  Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare
Art. 4.  Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa
Art. 5.  Accelerazione di procedure
Art. 6.  Apparecchiature terminali di telecomunicazioni: criteri di delega
Art. 7.  Tutela giuridica dei programmi per elaboratori: criteri di delega
Art. 8.  Vigilanza su base consolidata degli enti creditizi: criteri di delega
Art. 9.  Acquisizione e detenzione di armi: criteri di delega
Art. 10.  Società: criteri di delega
Art. 11.  Appalti di cui alla direttiva 90/531/CEE
Art. 12.  Strumenti per pesare non automatici: criteri di delega
Art. 13.  Distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano: criteri di delega
Art. 14.  Classificazione dei medicinali per uso umano: criteri di delega
Art. 15.  Etichettatura dei medicinali per uso umano: criteri di delega
Art. 16.  Pubblicità dei medicinali per uso umano: criteri di delega
Art. 17.  Controlli veterinari: criteri di delega
Art. 18.  Produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne: criteri di delega
Art. 19.  Scambi intracomunitari di carni fresche: criteri di delega
Art. 20.  Norme sanitarie applicabili alla produzione ed alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi: criteri di delega
Art. 21.  Animali di razza: criteri di delega
Art. 22.  Piante ornamentali: criteri di delega
Art. 23.  Organismi nocivi ai vegetali: criteri di delega
Art. 24.  Zucchero
Art. 25.  Birra
Art. 26.  Soppressione dei controlli alle frontiere intracomunitarie
Art. 27.  Igiene e sicurezza del lavoro
Art. 28.  Entrata in vigore della legge


§ 23.5.9 - Legge 19 dicembre 1992, n. 489.

Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno.

(G.U. 21 dicembre 1992, n. 299)

 

     Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie relative al mercato interno

     1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992 [1] , decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive delle Comunità europee comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B della presente legge.

     2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, qualora non proponenti.

     3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B della presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'acquisizione, entro venti giorni dalla data di trasmissione, del parere delle commissioni permanenti competenti per materia e, ove necessario, delle osservazioni della commissione parlamentare per le questioni regionali. Decorso tale termine, i decreti sono comunque emanati.

 

          Art. 2. Criteri e princìpi direttivi generali della delega legislativa

     1. In aggiunta agli specifici criteri e princìpi direttivi contenuti nelle direttive da attuare ed a quelli indicati in altre disposizioni della presente legge, i decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai seguenti princìpi e criteri generali:

     a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

     b) nelle materie di competenza delle regioni a statuto speciale e ordinario e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

     c) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

     d) saranno previste, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, salve le norme penali vigenti, norme contenenti le sanzioni penali e amministrative per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, da comminare in via alternativa o congiunta, e della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma fino a lire duecento milioni; le sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689; la pena dell'ammenda sarà comminata per le infrazioni formali; la pena dell'arresto e dell'ammenda per le infrazioni che espongono a pericolo grave o a danno l'interesse protetto;

     e) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

     f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni intervenute entro il termine della delega.

     2. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 91/368/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991, sono abrogate:

     a) con decorrenza dal 31 dicembre 1994, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 673, relative agli articoli 2 e 3 della direttiva 73/361/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1973, modificata dalla direttiva 76/434/CEE della Commissione, del 13 aprile 1976;

     b) con decorrenza dal 31 dicembre 1995, le seguenti disposizioni emanate in attuazione di direttive comunitarie:

     1) decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 593, relativo alle strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) di determinate macchine per cantiere;

     2) decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 594, relativo alle strutture di protezione in caso di caduta oggetti (FOPS) di determinate macchine per cantiere;

     3) decreto legislativo 10 novembre 1991, n. 304, relativo ai carrelli semoventi per movimentazione.

 

          Art. 3. Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare

     1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C della presente legge.

     2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, da lui delegato, entro il 31 dicembre 1992, secondo le procedure indicate dall'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il parere del Consiglio di Stato è emesso entro venti giorni dall'invio dello schema del regolamento.

 

          Art. 4. Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa

     1. Le direttive da attuare in via amministrativa sono comprese nell'elenco di cui all'allegato D della presente legge.

     2. I relativi provvedimenti sono emanati entro il 31 dicembre 1992 e comunicati immediatamente in copia integrale al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali.

 

          Art. 5. Accelerazione di procedure

     1. Nell'art. 1, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni".

 

          Art. 6. Apparecchiature terminali di telecomunicazioni: criteri di delega

     1. Per il caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo di attuazione della direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, che abroga, con effetto dal 6 novembre 1992, la direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, recepita nell'ordinamento ai sensi dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, possono essere stabilite nel decreto stesso, oltre a sanzioni amministrative nell'ambito dei criteri fissati dall'art. 2 della presente legge, misure cautelari e di confisca nelle ipotesi previste dall'art. 3, paragrafi 2 e 3, dall'art. 8, paragrafo 1, e dall'art. 11, paragrafo 2, della direttiva 91/263/CEE.

 

          Art. 7. Tutela giuridica dei programmi per elaboratori: criteri di delega

     1. L'attuazione della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) sarà prevista la nullità di disposizioni contrattuali poste in essere in violazione di disposizioni attuative della predetta direttiva;

     b) alla Società italiana degli autori ed editori sarà affidata la tenuta, anche mediante mezzi informatici, di un registro pubblico relativo ai programmi per elaboratore;

     c) saranno previste la facoltatività ed onerosità del deposito dei programmi per elaboratore;

     d) sarà previsto che la duplicazione abusiva a fini di lucro di programmi per elaboratore, nonché l'importazione, la commercializzazione anche mediante locazione e la detenzione per la commercializzazione dei programmi dei quali si sappia o si abbia motivo di ritenere che siano abusivamente duplicati costituiscano delitto punibile anche con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni; le stesse pene saranno previste qualora i fatti di cui sopra concernano mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione o elusione arbitraria dei dispositivi di protezione di un programma per elaboratore.

 

          Art. 8. Vigilanza su base consolidata degli enti creditizi: criteri di delega

     1. L'attuazione della direttiva 92/30/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1992, dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi:

     a) disciplinare il "gruppo creditizio" in conformità delle definizioni ed in armonia con la normativa comunitaria, prevedendone la sottoposizione a forme di vigilanza su base consolidata di ordine informativo, regolamentare ed ispettivo;

     b) contenere il complesso delle esclusioni del consolidamento consentite dall'art. 3, paragrafo 3, della direttiva;

     c) includere nella fattispecie di influenza notevole, di cui all'art. 5, paragrafo 4, della direttiva, ai fini del consolidamento proporzionale anche la detenzione del controllo sull'Assemblea straordinaria delle imprese facenti parte del gruppo;

     d) estendere alla violazione degli obblighi introdotti in base alla direttiva le sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente legislazione nazionale in materia di vigilanza consolidata per le analoghe fattispecie;

     e) stabilire che la Banca d'Italia possa concordare con le autorità competenti di altri Paesi la ripartizione dei compiti in ordine all'esercizio della vigilanza su base consolidata dei gruppi creditizi operanti in più Paesi;

     f) prevedere il recepimento delle norme tecniche con provvedimenti del Ministro del tesoro, del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e della Banca d'Italia, adottati nell'esercizio dei poteri loro attribuiti dalla legge.

     2. Ai fini dell'esercizio della delega, restano ferme le disposizioni contenute nella legge 30 luglio 1990, n. 218 e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, per quanto compatibili con la predetta direttiva; a tali disposizioni saranno apportati eventuali aggiustamenti volti ad evitare duplicazioni nei controlli.

 

          Art. 9. Acquisizione e detenzione di armi: criteri di delega

     1. L'attuazione della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi e sentita la commissione consultiva centrale delle armi del Ministero dell'interno, di cui all'art. 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dalla legge 16 luglio 1982, n. 452:

     a) istituire su richiesta dell'interessato la "carta europea d'arma da fuoco", quale documento personale in cui sono indicati i dati identificativi delle armi da fuoco delle categorie B, C, D dell'allegato I della direttiva, comprese quelle da caccia e quelle per uso sportivo, nonché gli estremi delle prescritte autorizzazioni, nulla osta o licenze, di cui il titolare sia in possesso in conformità alle disposizioni di legge o regolamentari in vigore;

     b) prevedere che il rilascio delle autorizzazioni, nulla osta, licenze in materia di armi a favore di cittadini comunitari avvenga alle condizioni previste per i cittadini italiani, ed a quelle di cui ai criteri indicati dalle lettere c) e d);

     c) subordinare l'autorizzazione per l'acquisto di armi da fuoco delle categorie B, C, D dell'allegato I della direttiva a favore di cittadini comunitari anche al preventivo accordo dello Stato di residenza laddove lo Stato di residenza prevede autorizzazione preventiva all'acquisto;

     d) prevedere che il rilascio delle licenze per il trasferimento e per il transito nello Stato, nonché di quelle per il trasferimento verso un altro Stato membro delle Comunità europee di armi comuni da sparo, avvenga con l'osservanza anche delle modalità previste dall'art. 11, paragrafo 2, della direttiva, con esclusione della possibilità di concedere le autorizzazioni di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo e al paragrafo 1 dell'art. 12 della direttiva medesima;

     e) stabilire che il trasferimento o il transito temporaneo nel territorio nazionale e il trasferimento verso un altro Stato membro delle Comunità europee di armi da caccia o sportive per l'esercizio della caccia o per la partecipazione a competizioni sportive, possano essere consentiti anche senza preventiva autorizzazione nei casi e alle condizioni previsti dall'art. 12, paragrafo 2, della direttiva, prevedendo, a tal fine, l'adeguamento delle disposizioni adottate a norma degli articoli 15 e 16 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

     f) prevedere che, salve le norme penali vigenti, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo e nelle relative disposizioni di attuazione sia punita con la reclusione di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

     2. Le disposizioni di esecuzione del decreto legislativo, comprese quelle relative alle modalità di rilascio, aggiornamento e tenuta della carta europea d'arma da fuoco, e quelle per il conseguente adeguamento di disposizioni di attuazione o regolamentari vigenti, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e delle finanze. Le disposizioni di esecuzione relative allo scambio di informazioni fra le competenti autorità degli Stati membri delle Comunità europee e gli organi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

     3. Al primo periodo del sesto comma dell'art. 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'art. 12, comma 8, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono aggiunte, in fine, le parole: "e di sei per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell'art. 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157".

 

          Art. 10. Società: criteri di delega

     1. L'attuazione della direttiva 90/604/CEE del Consiglio, dell' 8 novembre 1990, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) elevare gli importi previsti nell'art. 2435-bis, primo comma, lettere a) e b), del codice civile entro i limiti di cui all'art. 11 della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, come modificato dall'art. 1 della direttiva 90/604/CEE;

     b) disporre che le società le quali si avvalgano dell'esenzione dall'obbligo sancito nell'art. 2427, primo comma, numero 2), del codice civile, prevista dall'art. 2435-bis del codice civile, devono iscrivere l'ammortamento e le svalutazioni, con segno negativo, nelle voci B I e B II dello stato patrimoniale;

     c) consentire alle società indicate nell'art. 2435-bis del codice civile di redigere la nota integrativa in forma abbreviata nei limiti degli esoneri previsti dall'art. 44 della direttiva 78/660/CEE, come sostituito dall'art. 5 della direttiva 90/604/CEE;

     d) prevedere che le società indicate nell'art. 2435-bis del codice civile forniscano nella nota integrativa le notizie richieste dall'art. 2428, secondo comma, numeri 3) e 4), dello stesso codice qualora si eserciti l'opzione prevista dall'art. 46 della direttiva 78/660/CEE, come modificato dall'art. 6 della direttiva 90/604/CEE;

     e) prevedere l'inserimento nella nota integrativa delle informazioni previste dall'art. 2427, primo comma, numero 6), del codice civile in forma globale per tutte le voci interessate;

     f) consentire a tutte le società di pubblicare il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato, oltre che in lire, anche in ECU.

 

          Art. 11. Appalti di cui alla direttiva 90/531/CEE [2]

     [1. Gli articoli 12 e 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, si applicano dal 1993 anche alle procedure di appalto degli enti costituiti in forma di società per azioni di cui alla direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990.

     2. La lettera c) dell'art. 2, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, non si applica.

     3. L'attestazione di cui al capitolo 2 della direttiva 92/13/CEE è rilasciata, fino alla scadenza del quadriennio previsto dall'art. 12, paragrafo 1, della medesima direttiva, da una commissione composta dal persone che fanno o hanno fatto parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici. La commissione è formata da un componente legale, che la presiede, un componente tecnico e un componente amministrativo nominati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, senza oneri per il bilancio dello Stato, ed è indipendente da qualsiasi autorità statale, regionale o locale.

     4. Il decreto legislativo di cui all'art. 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, può recare anche ulteriori disposizioni per l'attuazione della predetta direttiva 92/13/CEE.]

 

          Art. 12. Strumenti per pesare non automatici: criteri di delega

     1. L'attuazione della direttiva 90/384/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) le disposizioni vigenti relative a strumenti metrici anche non considerati dalla predetta direttiva saranno, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rese omogenee a quelle da adottarsi per l'attuazione della direttiva medesima;

     b) le disposizioni che occorrono per eliminare gli ostacoli alla libera circolazione intracomunitaria degli strumenti metrici, eccettuate quelle aventi natura e rilevanza tributaria, potranno essere emanate mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     c) le equipollenze ai bolli metrici nazionali di marchi, bolli o contrassegni applicati in altri Stati membri delle Comunità europee saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

          Art. 13. Distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano: criteri di delega

     1. L'attuazione della direttiva 92/25/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) saranno indicate le quantità minime dei farmaci che i grossisti devono tenere e saranno previste misure dirette ad assicurare la tempestività delle consegne;

     b) sarà adottata una specifica disciplina per il corretto trasporto dei medicinali, con possibilità di rinvio, per le norme tecniche e di dettaglio, a decreti del Ministro della sanità;

     c) saranno previste specifiche disposizioni per l'attività dei depositari di medicinali, da sottoporre ad autorizzazione ministeriale;

     d) sarà disciplinata la distribuzione dei gas medicinali, in correlazione con nuove disposizioni sulle attività di produzione degli stessi gas, che tengano conto della peculiarità di tali prodotti;

     e) le linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione di cui all'art. 10 della predetta direttiva saranno recepite con decreto del Ministro della sanità.

 

          Art. 14. Classificazione dei medicinali per uso umano: criteri di delega

     1. L'attuazione della direttiva 92/26/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) la classificazione in materia di fornitura di medicinali per uso umano dovrà prevedere tutte le categorie enunciate dall'art. 2 della direttiva, con possibilità di ulteriori distinzioni, compatibili con la disciplina comunitaria;

     b) con riferimento a taluni tipi di medicinali vendibili dietro presentazione di ricetta medica, in relazione alla particolare pericolosità degli stessi, potranno essere stabilite specifiche modalità, sia di compilazione della ricetta, sia di fornitura dei prodotti, per una maggiore tutela della salute pubblica;

     c) in relazione alla nuova disciplina, saranno modificate le disposizioni sulla classificazione contenute nell'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

 

          Art. 15. Etichettatura dei medicinali per uso umano: criteri di delega

     1. L'attuazione della direttiva 92/27/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) sarà esclusa la possibilità di riportare sulle etichette e sui fogli illustrativi diciture diverse da quelle specificate dallo stesso decreto legislativo;

     b) sarà previsto che le confezioni contenenti etichetta e fogli illustrativi conformi alla previgente disciplina possano essere mantenute in commercio, ove non ostino specifici motivi di carattere sanitario, fino alla scadenza dei prodotti;

     c) sarà confermata la possibilità di apportare modifiche alla disciplina sull'etichettatura e sul foglio illustrativo con le modalità previste dall'art. 16 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.

 

          Art. 16. Pubblicità dei medicinali per uso umano: criteri di delega

     1. L'attuazione della direttiva 92/28/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, sulla pubblicità dei medicinali per uso umano sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) la pubblicità presso il pubblico, salvo eccezioni tassativamente indicate, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Ministero della sanità, con procedure e modalità che potranno essere differenziate secondo il tipo di messaggio e il mezzo e che terranno conto dell'eventuale ricorso a forme di autodisciplina;

     b) saranno stabiliti i casi in cui il messaggio dovrà essere sottoposto, prima dell'autorizzazione, al parere della commissione di esperti prevista dall'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, della quale dovrà essere disciplinata la composizione, con la previsione di un numero di membri non superiore a quindici;

     c) sarà confermato il divieto di pubblicità presso il pubblico di medicinali erogati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, fatte salve eventuali campagne di vaccinazione approvate dal Ministero della sanità;

     d) la disciplina della pubblicità presso gli operatori sanitari dovrà contenere norme specifiche sui farmaci vendibili senza presentazione di ricetta medica;

     e) dovranno essere stabilite le condizioni per i contributi finanziari delle aziende farmaceutiche a congressi e convegni scientifici attinenti, anche indirettamente, ai medicinali, con previsione di eventuali autorizzazioni e di relative tariffe per le prestazioni rese dal Ministero della sanità, ai sensi dell'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407;

     f) saranno indicati i requisiti minimi del servizio scientifico da istituire presso ogni azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, ai sensi dell'art. 13 della direttiva;

     g) per i casi di infrazione alla disciplina della pubblicità presso il pubblico e presso operatori commerciali saranno previste, oltre a sanzioni di carattere penale, conseguenze amministrative comprendenti, per i medicinali inclusi nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, la sospensione dal prontuario medesimo per un periodo di tempo da dieci giorni a due anni.

 

          Art. 17. Controlli veterinari: criteri di delega

     1. L'attuazione delle direttive 91/412/CEE della Commissione, del 23 luglio 1991, 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, e 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) stabilire modalità idonee a garantire la salute umana, la sanità e il benessere animale, la salubrità della produzione di origine animale, l'igiene delle strutture zootecniche e dell'ambiente;

     b) prevedere, attraverso la loro semplificazione, procedure di vigilanza e sistemi di controllo razionali, efficaci e tempestivi;

     c) individuare sistemi di controllo più efficaci per il benessere e la protezione degli animali, misure anche più vigorose e sanzioni amministrative e penali in armonia con le disposizioni vigenti in materia nell'ordinamento interno;

     d) individuare, tenuto conto delle funzioni attribuite, criteri e modalità di amministrazione del personale e di riorganizzazione dei servizi pubblici veterinari, sulla base di criteri di perequazione, razionalità ed economicità disponendo ove necessario atti di indirizzo e coordinamento delle regioni.

 

          Art. 18. Produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne: criteri di delega

     1. L'attuazione della direttiva 92/5/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) prevedere idonee garanzie a tutela della salute;

     b) prevedere l'idoneità tecnica delle strutture di produzione;

     c) stabilire le modalità di collaborazione dei servizi sanitari e veterinari competenti in base alle leggi regionali ai fini degli accertamenti dell'idoneità degli stabilimenti;

     d) prevedere che eventuali norme integrative e di esecuzione siano emanate mediante regolamento o atto amministrativo;

     e) prevedere le deroghe di cui all'art. 9, paragrafi 1, 2 e 3, del testo della direttiva 77/99/CEE allegato alla predetta direttiva 92/5/CEE, per gli stabilimenti che fabbricano prodotti a base di carne non aventi struttura e capacità di produzione industriale, secondo i seguenti criteri:

     1) per l'individuazione degli opifici oggetto di deroga dovrà farsi riferimento alla quantità di materia prima carnea lavorata in un anno, da individuarsi nel limite massimo di cinquecento tonnellate; tale limite è ridotto del 50 per cento per gli stabilimenti destinati alla lavorazione di paste farcite con carne, piatti cucinati, preparazioni gastronomiche e simili in cui la materia prima carnea costituisca semplicemente un ingrediente e non la componente essenziale del prodotto;

     2) gli opifici di cui al numero 1) dovranno comunque essere in possesso dei requisiti strutturali di cui agli allegati A e B della citata direttiva 77/99/CEE, ad esclusione dei seguenti:

     2.1) requisiti indicati dall'allegato B, capitolo I

     2.2) requisiti indicati dall'allegato A, capitolo I, punto 2, lettera g), per quanto riguarda i rubinetti, e punto 11, per sostituirvi gli armadi agli spogliatoi;

     2.3) requisiti indicati dall'allegato A, capitolo I, punto 3, relativamente ai locali di magazzinaggio delle materie prime e dei prodotti finiti; in tal caso, tuttavia, lo stabilimento, qualora vi vengano effettuati magazzinaggi, dovrà disporre di locali o dispositivi per il magazzinaggio se del caso refrigerati, di cui almeno uno per le materie prime e uno per i prodotti finiti;

     f) prevedere l'esclusione dall'applicazione della citata direttiva 77/99/CEE, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, della medesima, per la preparazione o il magazzinaggio di prodotti a base di carne o di altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano nei negozi per la vendita al minuto o nei laboratori artigiani che effettuino la vendita in locali contigui a quelli di produzione.

 

          Art. 19. Scambi intracomunitari di carni fresche: criteri di delega

     1. L'attuazione delle direttive 91/497/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, e 91/498/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) per l'individuazione degli stabilimenti di macellazione e dei laboratori di sezionamento a ridotta capacità operativa oggetto della deroga di cui agli articoli 4 e 13 del testo della direttiva 64/433/CEE, allegato alla predetta direttiva 91/497/CEE, dovrà farsi riferimento, per gli stabilimenti di macellazione ad una quantità di capi suini abbattuti non inferiore a sessanta unità alla settimana e per i laboratori di sezionamento ad una quantità di materia prima carnea non inferiore alle sei tonnellate alla settimana, semprechè siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 13, secondo capoverso, della citata direttiva 64/433/CEE;

     b) per l'individuazione dell'ambito locale di commercializzazione relativo agli stabilimenti di macellazione e ai laboratori di sezionamento a ridotta capacità operativa, dovrà farsi riferimento al mercato nazionale, purché il trasporto venga effettuato con mezzi adeguati a garantire il perfetto stato di conservazione delle carni.

 

          Art. 20. Norme sanitarie applicabili alla produzione ed alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi: criteri di delega

     1. L'attuazione della direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) prevedere idonee garanzie a tutela della salute umana;

     b) prevedere la emanazione di un regolamento di esecuzione ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     c) stabilire le modalità di collaborazione con il Ministero della sanità dei servizi sanitari e veterinari competenti, ai sensi delle leggi regionali, ai fini dell'accertamento dell'idoneità dei centri di spedizione e dei centri di depurazione.

 

          Art. 21. Animali di razza: criteri di delega

     1. L'attuazione della direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) migliorare le condizioni di allevamento e di produzione degli animali di razza, attraverso la istituzione di libri genealogici o registri anagrafici;

     b) istituire nuovi libri genealogici o nuovi registri anagrafici per specie che si riveleranno di interesse zootecnico;

     c) prevedere il riconoscimento delle associazioni di allevatori od enti che tengano i libri genealogici o registri anagrafici;

     d) prevedere i criteri di iscrizione o di registrazione degli animali da compagnia nei relativi libri genealogici o registri anagrafici;

     e) prevedere i criteri di ammissione alla riproduzione di animali di razza ed all'impiego di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi;

     f) prevedere il certificato per la commercializzazione di animali di razza, nonché di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi;

     g) rispettare la libertà di commercializzazione all'interno dei Paesi comunitari degli animali di razza, nonché di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi, evitando qualsiasi discriminazione in relazione alla provenienza degli stessi, fatti salvi i motivi di ordine sanitario.

 

          Art. 22. Piante ornamentali: criteri di delega

     1. L'attuazione della direttiva 91/682/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) individuare presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una autorità unica e centrale responsabile per le prestazioni concernenti la qualità;

     b) individuare organismi abilitati responsabili della conservazione del germoplasma con previsione di eventuali tariffe;

     c) prevedere un controllo ufficiale, effettuato almeno per sondaggio, destinato ad accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dalla direttiva stessa ed applicate le relative misure sanzionatorie;

     d) prevedere che i fornitori autorizzati di materiali di moltiplicazione o di piante ornamentali vengano abilitati a garantire che i loro prodotti rispondano alle condizioni prescritte.

 

          Art. 23. Organismi nocivi ai vegetali: criteri di delega

     1. L'attuazione della direttiva 91/683/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) individuare presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una autorità fitosanitaria unica e centrale per la protezione dei vegetali al fine del coordinamento e dei contatti relativi alle questioni fitosanitarie;

     b) articolare e razionalizzare in ogni regione organicamente i servizi fitosanitari regionali ai fini dell'applicazione delle nuove procedure fitosanitarie nell'ambito del Mercato interno;

     c) regolamentare le attività da espletare da parte degli uffici competenti dell'autorità centrale e dei servizi fitosanitari regionali ai fini: del rilascio del "passaporto delle piante"; della libera circolazione dei vegetali; della costituzione delle zone protette; della registrazione dei produttori; dei controlli nei luoghi di produzione e nelle fasi di commercializzazione; della definizione del sistema sanzionatorio per gli inadempimenti.

 

          Art. 24. Zucchero

     1. All'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) nel comma 1, le parole: "in quantità superiore a chilogrammi 10" sono sostituite dalle seguenti: "in quantità superiore a chilogrammi 50"; le parole: "dello zucchero, dello zucchero invertito, del glucosio e del levulosio, del melasso ed altre sostanze zuccherine" sono sostituite dalle seguenti: "del saccarosio, escluso lo zucchero a velo, del glucosio e isoglucosio"; le parole: "a madre e tre figlie" sono sostituite dalle seguenti: "a madre e due figlie";

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Delle due figlie, la prima deve essere inviata, a cura del venditore o dello spedizioniere, all'ufficio per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio. L'invio può avvenire a mezzo di raccomandata o recapito manuale, e deve avvenire non oltre il giorno successivo, non festivo, al rilascio. La seconda figlia accompagna la merce e deve essere consegnata dal trasportatore a chi riceve il prodotto. La madre è trattenuta dal venditore o spedizioniere.";

     c) nei commi 3 e 4, la parola: "speditore" è sostituita dalla seguente: "spedizioniere";

     d) nel comma 7, le parole: "di sostanze zuccherine" sono sostituite dalle seguenti: "dei prodotti sopramenzionati".

 

          Art. 25. Birra

     1. La lettera c) del primo comma dell'art. 4 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituita dalla seguente:

     "c) aggiungere alla birra additivi, salvo quelli autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 5, primo comma, lettera g), e dell'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;".

     2. Il primo comma dell'art. 19 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

     "La birra importata dai Paesi extracomunitari deve corrispondere alle caratteristiche e ai requisiti stabiliti dalla presente legge".

 

          Art. 26. Soppressione dei controlli alle frontiere intracomunitarie

     1. A decorrere dal 1 gennaio 1993, fatte salve le disposizioni emanate in attuazione di norme comunitarie, è abrogata ogni altra disposizione normativa che preveda controlli di merci a causa del loro attraversamento di frontiera intracomunitaria.

 

          Art. 27. Igiene e sicurezza del lavoro

     1. Le disposizioni dell'art. 1, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, come modificato dall'art. 5 della presente legge, si applicano anche alle direttive in materia di igiene e sicurezza del lavoro indicate nell'art. 43 della legge e comprese nell'allegato A della legge stessa.

 

          Art. 28. Entrata in vigore della legge

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Allegato A (Art. 1, comma 1)

     Elenco delle direttive oggetto della delega legislativa

     Direttiva 90/384/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

     Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE.

     Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.

     Direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature per terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento delle loro conformità.

     Direttiva 91/368/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.

     Direttiva 91/412/CEE della Commissione, del 23 luglio 1991, che stabilisce i princìpi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari.

     Direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi.

     Direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca.

     Direttiva 91/497/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, che modifica e codifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, onde estenderla alla produzione ed immissione sul mercato di carni fresche.

     Direttiva 91/498/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche.

     Direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE.

     Direttiva 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

     Direttiva 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

     Direttiva 91/682/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali.

     Direttiva 91/683/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali.

     Direttiva 92/5/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, che modifica e aggiorna la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e modifica la direttiva 64/433/CEE.

     Direttiva 92/25/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante la distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano.

     Direttiva 92/26/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente la classificazione in materia di fornitura dei medicinali per uso umano.

     Direttiva 92/27/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente l'etichettatura ed il foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano.

     Direttiva 92/28/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.

 

     Allegato B (Art. 1, commi 1 e 3)

     Elenco delle direttive oggetto della delega legislativa per le quali si richiede il parere delle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia sugli schemi dei relativi decreti legislativi

     Direttiva 90/604/CEE del Consiglio, dell' 8 novembre 1990, che modifica la direttiva 78/660/CEE sui conti annuali e la direttiva 83/349/CEE sui conti consolidati per quanto riguarda le deroghe a favore delle piccole e medie società, nonché la pubblicazione dei conti in ECU.

     Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

     Direttiva 92/30/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1992, relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi.

 

     Allegato C (Art. 3, comma 1)

     Elenco delle direttive da attuare in via regolamentare

     Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura.

     Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini.

     Direttiva 91/69/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai Paesi terzi, integrandovi gli animali delle specie ovina e caprina.

     Direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile.

     Direttiva 91/495/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento.

     Direttiva 91/670/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'accettazione reciproca delle licenze per l'esercizio di funzioni nel settore dell'aviazione civile.

     Direttiva 92/11/CEE del Consiglio, del 3 marzo 1992, che modifica la direttiva 89/396/CEE relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.

 

     Allegato D (Art. 4, comma 1)

     Elenco delle direttive da attuare in via amministrativa

     Direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

     Direttiva 92/7/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali.

     Quattordicesima Direttiva 92/78/CEE della Commissione, del 18 febbraio 1992, che adegua al processo tecnico gli allegati III, IV, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.


[1] Il termine di cui al presente comma è stato differito dall' art. 6 della L. 22 febbraio 1994, n. 146 di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della medesima legge.

[2] Articolo abrogato dall'art. 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza di cui all'art. 257 dello stesso D.Lgs. 163/06.