§ 53.4.21 - D.P.R. 21 luglio 1982, n. 673.
Attuazione delle direttive (CEE) n. 73/361 relativa alla attestazione e al contrassegno di funi metalliche, catene e ganci e n. 76/434 per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:53. Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo:53.4 sicurezza degli impianti e dei dispositivi
Data:21/07/1982
Numero:673


Sommario
Art. 1.      I mezzi di sollevamento possono essere immessi sul mercato solo se muniti di una attestazione e di un contrassegno conformi alle disposizioni dell'allegato al presente decreto, il quale ne forma [...]
Art. 2.      Ai fini del presente art. 1
Art. 3.      Il presente decreto non si applica ai mezzi di sollevamento già in uso ovvero destinati ad essere impiegati a bordo di navi, per le ferrovie e per il relativo materiale rotabile, per le [...]
Art. 4.      Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al precedente art. 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quarantamila a lire un [...]
Art. 5.      Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, adegua al progresso tecnico i dati tecnici di [...]
Art. 6.      Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato vigila sulla applicazione del presente decreto ed esercita il controllo nei confronti dei costruttori, degli importatori e dei loro [...]
Art. 7.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 53.4.21 - D.P.R. 21 luglio 1982, n. 673. [1]

Attuazione delle direttive (CEE) n. 73/361 relativa alla attestazione e al contrassegno di funi metalliche, catene e ganci e n. 76/434 per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva n. 73/361.

(G.U. 23 settembre 1982, n. 263).

 

Art. 1.

     I mezzi di sollevamento possono essere immessi sul mercato solo se muniti di una attestazione e di un contrassegno conformi alle disposizioni dell'allegato al presente decreto, il quale ne forma una parte integrante.

     Il contrassegno deve contenere almeno:

     a) il nominativo o la ditta o la denominazione sociale del costruttore o del suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea;

     b) gli estremi della relativa attestazione. Gli elementi di cui alla precedente lettera a) possono essere espressi in codice ovvero con il marchio distintivo dell'impresa, purché siano stati preventivamente depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     All'atto dell'offerta e della vendita al consumatore diretto le attestazioni ed i contrassegni previsti dal presente decreto devono essere espressi in lingua italiana. Il contrassegno deve essere apposto su ogni fune metallica o su un tratto di catena o su ogni gancio. Il tratto di catena corrisponde alla lunghezza massima di un metro lineare ovvero al numero massimo di venti maglie se inferiori al metro lineare.

 

     Art. 2.

     Ai fini del presente art. 1:

     a) per mezzi di sollevamento si intendono le funi metalliche, le catene a maglie in tondino di acciaio ed i ganci destinati ad operazioni di sollevamento o di trasporto;

     b) con il termine "attestazione" si intende una dichiarazione del costruttore, o del suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea, nella quale vengono fornite le indicazioni e certificati i requisiti specificati nell'allegato e relativi rispettivamente alle funi metalliche, alle catene e ai ganci dei mezzi di sollevamento;

     c) con la locuzione "contrassegno" si intendono i simboli apposti o comunque collegati in modo leggibile, indelebile ed inamovibile con i mezzi di sollevamento. Il simbolo può consistere in un marchio di fabbricazione ovvero in una piastrina o in un anello solidamente fissato.

 

     Art. 3.

     Il presente decreto non si applica ai mezzi di sollevamento già in uso ovvero destinati ad essere impiegati a bordo di navi, per le ferrovie e per il relativo materiale rotabile, per le funicolari e teleferiche e corrispondenti cabine o seggiovie.

     E' fatto salvo quanto previsto e disposto dall'art. 171, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

 

     Art. 4.

     Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al precedente art. 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quarantamila a lire un milione per ogni fune o catena di lunghezza non superiore ad un metro, nonché per ogni gancio, fino ad un massimo di lire tre milioni. I relativi proventi sono devoluti allo Stato.

     All'accertamento e alla contestazione provvedono gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ed i funzionari degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     Tali uffici sono competenti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al primo comma del presente articolo e per l'applicazione delle relative sanzioni accessorie, secondo le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 5.

     Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, adegua al progresso tecnico i dati tecnici di cui all'allegato, relativi all'attestazione ed al contrassegno delle funi metalliche, delle catene e dei ganci di cui al presente decreto.

 

     Art. 6.

     Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato vigila sulla applicazione del presente decreto ed esercita il controllo nei confronti dei costruttori, degli importatori e dei loro mandatari.

     Le spese occorrenti per le attività ispettive, di controllo e per gli accertamenti tecnici sono a carico dei costruttori, degli importatori e dei loro mandatari, secondo le tariffe e le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

     Art. 7.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

ALLEGATO

 

     1. Disposizioni generali.

     1.1. Ogni tratto di fune metallica e di catena ed ogni gancio devono essere provvisti di marcatura o, se questa non è possibile, di una piastrina o di un anello solidamente fissato, recanti l'indicazione del costruttore o del suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea nonché gli estremi della relativa attestazione (vedi i punti 2.1, 3.1 e 4.1).

     1.2. Il costruttore, o il suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea, certifica, mediante la relativa attestazione, che ogni tratto di fune metallica e catena ed ogni gancio sono conformi ai requisiti indicati nelle attestazioni (vedi i punti 2.1, 3.1 e 4.1).

     2. Disposizioni relative alle funi metalliche.

     2.1. Il costruttore, o il suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea, deve rilasciare per ogni fune metallica un'attestazione contenente almeno le seguenti indicazioni:

     1) nome ed indirizzo del costruttore o del suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea;

     2) diametro nominale;

     3) massa nominale per metro lineare;

     4) tipo di avvolgimento (normale, parallelo incrociato) e senso di avvolgimento (destrorso o sinistrorso);

     5) preformato o no;

     6) costruzione (composizione e tipo della fune, numero dei trefoli, numero dei fili per ogni trefolo, natura e composizione dell'anima, se in acciaio);

     7) classe(i) di resistenza dei fili;

     8) carico di rottura minimo della fune (carico che deve essere raggiunto nella prova di trazione fino a rottura) se la fune è stata sottoposta ad una prova di trazione fino a rottura, indicare tutti i dati di questa prova;

     9) protezione della superficie: se la fune è galvanizzata, indicare il grado di galvanizzazione o la qualità.

     In caso di applicazione di un altro procedimento di protezione, indicarne i particolari;

     10) se i fili non sono in acciaio al carbonio, indicare le specifiche;

     11) se la fune è stata fabbricata secondo una norma d'uso nazionale o internazionale, indicare questa norma;

     12) se sono state effettuate delle prove sui fili e/o sulla fune, indicare le norme o le specifiche osservate; se sono state effettuate prove non conformi ad una norma o specifica, indicarle in dettaglio;

     13) se la costruzione o la composizione della fune richiedono una manutenzione e/o una sorveglianza speciali, dare le relative indicazioni;

     14) firma del responsabile conformemente al punto 1);

     15) qualifica del firmatario nella società industriale oppure del mandatario riconosciuto dal fabbricante;

     16) località e data.

     3. Disposizioni relative alle catene a maglie in tondino di acciaio.

 

 

    Diametro nominale del      Dimensioni minime

          tondino

            (mm)               delle cifre (mm)

fino ad 8 compreso            2

oltre 8 e fino a 12,5         3

compreso

oltre 12,5 e fino a 26        4,5

compreso

oltre 26                      6

 

 

     3.1. Per ogni catena, il costruttore o il suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea devono rilasciare una attestazione contenente almeno le seguenti indicazioni:

     1) nome e indirizzo del costruttore, o del suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea;

     2) caratteristiche della catena non calibrata:

     lunghezza esterna nominale della maglia, larghezza esterna nominale della maglia, diametro nominale del tondino ed indicazione della tolleranza sul diametro: allegare uno schizzo quotato di almeno due maglie consecutive, indicando le dimensioni;

     3) caratteristiche della catena calibrata:

     lunghezza esterna nominale della maglia, larghezza nominale esterna della maglia, diametro nominale del tondino, passo nominale, nonché indicazione delle tolleranze per tutte queste dimensioni;

     allegare uno schizzo quotato di almeno due maglie consecutive, indicando le dimensioni;

     4) massa nominale per metro lineare;

     5) metodo di saldatura delle maglie;

     6) valore del carico di prova applicato all'intera catena dopo il trattamento termico;

     7) carico minimo di rottura della catena (carico che deve essere raggiunto durante la prova a trazione fino a rottura);

     8) allungamento totale minimo a rottura espresso in percento:

     indicazione della lunghezza del campione o del numero di maglie;

     9) caratteristiche del materiale della catena (per es.: classe internazionale della catena o, eventualmente, specifica dell'acciaio della catena);

     10) tipo di trattamento termico effettuato;

     11) se la catena è stata prodotta secondo una norma di uso nazionale o internazionale, indicare questa norma;

     12) se sono state effettuate prove sulla catena, indicare le norme o specifiche in esse osservate. Se sono state effettuate prove non conformi ad una norma o specifica, indicarle in dettaglio con i loro risultati;

     13) se le proprietà della catena richiedono un trattamento, una manutenzione ed una sorveglianza speciali, dare indicazioni od istruzioni in proposito;

     14) firma del responsabile conformemente al punto 1);

     15) qualifica del firmatario nella società industriale oppure del mandatario riconosciuto dal fabbricante;

     16) località e data.

     3.2. Le catene fabbricate in conformità ad una norma d'uso nazionale od internazionale devono portare i marchi di qualità conformemente alla norma in questione, apposti in modo da risultare leggibili ed indelebili. I marchi di qualità devono essere apposti su ciascun tratto di catena: occorre almeno un marchio per ciascun metro o per ogni venti maglie (scegliere il minore di questi intervalli).

     I marchi devono avere le seguenti dimensioni:

     4. Disposizioni relative ai ganci.

     4.1. Il costruttore, o il suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea, deve fornire per ogni partita di ganci o, a richiesta dell'utente per ogni gancio, un'attestazione contenente almeno le seguenti indicazioni:

     1) nome e indirizzo del costruttore o del suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea;

     2) se l'attestazione riguarda un lotto di ganci, indicare il numero dei ganci del lotto;

     3) tipo del gancio;

     4) caratteristiche dimensionali:

     allegare uno schizzo quotato del gancio con le dimensioni principali;

     5) il carico di prova massimo che può essere applicato al gancio senza dar luogo ad una deformazione permanente dopo aver tolto il carico di prova stesso; la deformazione permanente misurata dall'apertura del gancio non potrà mai superare 0,25%;

     6) carico per effetto del quale il gancio si apre o si aprirà in modo da non poter più sostenere il carico; il carico massimo di rottura deve essere indicato in caso di fabbricazione tale per cui il gancio si rompe o si romperà piuttosto che lasciar sfuggire il carico a seguito della sua apertura;

     7) caratteristiche del materiale del gancio (ad es.: classe internazionale del gancio o, eventualmente, specifica dell'acciaio del gancio);

     8) tipo di trattamento termico effettuato durante la fabbricazione del gancio;

     9) se il gancio è stato fabbricato secondo una norma d'uso nazionale o internazionale, indicare questa norma e contrassegnare il gancio conformemente ad essa;

     10) se il gancio è stato sottoposto a prove, indicare le norme o specifiche in esse osservate. Se sono state effettuate prove non conformi ad una norma o specifica, indicarle in dettaglio (in caso di lotti, indicare il numero di campioni) ed i risultati;

     11) se le proprietà del gancio richiedono un trattamento, una manutenzione e/o una sorveglianza speciali, dare le relative indicazioni ed istruzioni;

     12) firma del responsabile conformemente al punto 1);

     13) qualifica del firmatario nella società industriale oppure del mandatario riconosciuto dal fabbricante;

     14) località e data.

     4.2. I ganci fabbricati in conformità ad una norma d'uso nazionale od internazionale devono portare i marchi di qualità conformemente alla norma in questione, apposti in modo da risultare leggibili ed indelebili.

 


[1] Abrogato, relativamente alle disposizioni riguardanti gli artt. 2 e 3 della direttiva del Consiglio CEE n. 73/361 del 19 novembre 1973, dall'art. 2 della L. 19 dicembre 1992, n. 489, con effetto a decorrere dal 31 dicembre 1994.