§ 1.4.30 - D.L. 3 luglio 2003, n. 158.
Disposizioni urgenti per garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.4 disciplina generale
Data:03/07/2003
Numero:158


Sommario
Art. 1.  Limiti per la temperatura degli scarichi termici delle centrali termoelettriche
Art. 2.  Progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 1.4.30 - D.L. 3 luglio 2003, n. 158.

Disposizioni urgenti per garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza.

(G.U. 4 luglio 2003, n. 153)

 

 

     Art. 1. Limiti per la temperatura degli scarichi termici delle centrali termoelettriche

     1. Al fine di garantire la produzione di energia elettrica e la disponibilità di potenza in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, i limiti relativi alla temperatura degli scarichi termici di cui alla nota 1 della tabella 3, allegato 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, relativamente all'esercizio delle centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW, per un periodo di 75 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono così modificati:

     a) per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 37 5C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3,5 5C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione;

     b) per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 37 5C;

     c) per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte ed a valle del punto di immissione non deve superare i 4 5C; su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare i 2 5C;

     d) per i laghi, la temperatura dello scarico non deve superare i 30 5C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 5C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione.

 

          Art. 2. Progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

     1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati dalle disposizioni di cui all'articolo 1 presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle attività produttive ed alle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle regioni interessate dagli scarichi termici di cui allo stesso articolo 1, in misura non inferiore al 3,5 per cento dell'incremento di produzione ottenuto per effetto delle disposizioni di cui al presente decreto.

 

          Art. 3. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.