§ 95.2.58 - Legge 4 maggio 1983, n. 169.
Agevolazioni fiscali per l'ampliamento del mercato azionario e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.2 agevolazioni
Data:04/05/1983
Numero:169


Sommario
Art. 1.      I proventi conseguiti dalle società, con esclusione delle società semplici, nonchè dagli enti indicati dall'art. 2, lettera b), del decreto del Presidente della [...]
Art. 2.      Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano fino al 31 dicembre 1986
Art. 3.      L'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 95.2.58 - Legge 4 maggio 1983, n. 169.

Agevolazioni fiscali per l'ampliamento del mercato azionario e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

(G.U. 11 maggio 1983, n. 127)

 

 

     Art. 1.

     I proventi conseguiti dalle società, con esclusione delle società semplici, nonchè dagli enti indicati dall'art. 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, a seguito di cessioni, effettuate mediante offerta al pubblico, di azioni emesse da società che richiedano la quotazione in borsa o l'ammissione alle negoziazioni nel mercato ristretto entro sei mesi dalla data di chiusura dell'offerta pubblica di acquisto, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito per l'eccedenza rispetto al costo iscritto in bilancio a condizione che tale eccedenza sia accantonata ovvero ne sia stato deliberato l'accantonamento in sede di approvazione del bilancio relativo al periodo di imposta nel quale è avvenuta la cessione. L'accantonamento deve essere effettuato in un apposito fondo denominato con riferimento alla presente legge e l'eccedenza conseguita deve essere destinata esclusivamente ad investimenti, da effettuare entro il terzo periodo di imposta successivo a quello del realizzo, in beni strumentali ammortizzabili.

     L'offerta deve essere effettuata con l'osservanza delle forme previste dall'art. 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come modificato dalla legge di conversione 7 giugno 1974, n. 216.

     Le cessioni di cui al presente articolo non costituiscono realizzo ai fini dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576; tuttavia i fondi istituiti a fronte delle azioni cedute restano tassabili se distribuiti ai soci.

     Se la quotazione non è accordata, ovvero se essa è revocata entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dalla data di ammissione alla quotazione, l'ammontare accantonato del fondo concorre a formare il reddito imponibile del periodo di imposta in cui i predetti eventi si sono verificati. La stessa disposizione si applica se le azioni vengono riacquistate dalla stessa società cedente o acquistate da società da essa controllate o che la controllano. In caso di distribuzione ai soci, la parte dell'ammontare distribuito concorre a formare il reddito imponibile del periodo di imposta in cui è avvenuta la distribuzione.

     In caso di diniego, di revoca della quotazione o di riacquisto o acquisto delle azioni cedute da parte della società cedente e dalle controllate o controllanti, si applicano inoltre gli interessi di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati sull'imposta liquidata in meno per il periodo di imposta nel quale è avvenuta la cessione.

 

          Art. 2.

     Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano fino al 31 dicembre 1986.

 

          Art. 3.

     L'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.