§ 95.2.46 - Legge 10 novembre 1970, n. 868.
Agevolazioni tributarie a favore delle università e degli istituti di istruzione universitaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.2 agevolazioni
Data:10/11/1970
Numero:868


Sommario
Art. 1.      Le entrate delle università degli studi e degli istituti di istruzione universitaria, derivanti da tasse, soprattasse, corrispettivi per esercitazioni e frequenza in [...]
Art. 2.      Le somme erogate, anche mediante titoli azionari e obbligazionari, da enti o privati, a titolo di liberalità, a favore delle università e degli istituti di istruzione [...]
Art. 3.      Le università e gli istituti di istruzione universitaria sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile e da eventuali sovrimposte erariali e degli enti locali, oltre che [...]
Art. 4.      Sono esenti dalle imposte di registro e di successione, compresa quella sull'asse ereditario globale netto, e da quelle ipotecarie, le liberalità, a qualsiasi titolo [...]
Art. 5.      Le università e gli istituti di istruzione universitaria versano direttamente in tesoreria le ritenute effettuate, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile (categoria [...]
Art. 6.      Le disposizioni previste dai precedenti articoli e quelle previste dal terzo comma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, si applicano, oltre che alle [...]
Art. 7.      Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche alle situazioni e alle posizioni non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente [...]


§ 95.2.46 - Legge 10 novembre 1970, n. 868.

Agevolazioni tributarie a favore delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

(G.U. 30 novembre 1970, n. 303)

 

 

     Art. 1.

     Le entrate delle università degli studi e degli istituti di istruzione universitaria, derivanti da tasse, soprattasse, corrispettivi per esercitazioni e frequenza in laboratori e biblioteche, contributi e diritti scolastici di qualunque natura, pagati dagli studenti, nonché da sovvenzioni, contributi ed assegni di enti o privati, a qualsiasi titolo erogati, sono esenti dalla imposta generale sull'entrata e dall'imposta di bollo.

 

          Art. 2.

     Le somme erogate, anche mediante titoli azionari e obbligazionari, da enti o privati, a titolo di liberalità, a favore delle università e degli istituti di istruzione universitaria, sono detraibili dal reddito dichiarato, agli effetti tributari, dagli enti o dai privati anzidetti, fino alla concorrenza del 10 per cento dello stesso reddito dichiarato.

     La medesima agevolazione tributaria si applica anche nel caso in cui enti o privati donino alle predette istituzioni universitarie materiale di loro produzione.

     E' abrogato il secondo comma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

 

          Art. 3.

     Le università e gli istituti di istruzione universitaria sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile e da eventuali sovrimposte erariali e degli enti locali, oltre che per i contributi e gli assegni dello Stato, anche per le sovvenzioni e gli assegni erogati a loro favore da enti o da privati.

 

          Art. 4.

     Sono esenti dalle imposte di registro e di successione, compresa quella sull'asse ereditario globale netto, e da quelle ipotecarie, le liberalità, a qualsiasi titolo disposte, da enti o da privati, per finalità di istituto, a favore delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

     Del beneficio di cui al precedente comma usufruiscono anche le liberalità, poste in essere da enti o privati, per la istituzione di posti di professore di ruolo, oppure di assistente ordinario, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 63 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 13-bis, sub art. 1, della legge 24 giugno 1950, n. 465.

 

          Art. 5.

     Le università e gli istituti di istruzione universitaria versano direttamente in tesoreria le ritenute effettuate, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile (categoria C/2) e della imposta complementare e addizionale, sulle competenze e gli assegni di qualsiasi natura corrisposti al dipendente personale.

 

          Art. 6.

     Le disposizioni previste dai precedenti articoli e quelle previste dal terzo comma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, si applicano, oltre che alle università e agli istituti di istruzione universitaria, anche agli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici, ai consorzi universitari, alle opere e alle fondazioni universitarie, nonché alle altre istituzioni universitarie di assistenza e agli istituti scientifici speciali legalmente riconosciuti e sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 7.

     Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche alle situazioni e alle posizioni non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge.