§ 94.1.607 - L. 9 dicembre 1977, n. 956.
Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI).


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:09/12/1977
Numero:956


Sommario
Art. 1.      La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) stabilita all'articolo 4 del protocollo sullo statuto della BEI annesso all'accordo ratificato e [...]
Art. 2.      La conversione in lire degli importi predetti espressi in unità di conto sarà fatta utilizzando i tassi risultanti dalla decisione del consiglio dei governatori del 18 marzo 1975, applicabili [...]
Art. 3.      Per i versamenti delle somme dovute alla BEI il Ministero del tesoro potrà avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi
Art. 4.      I prestiti obbligazionari emessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e dalla Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) [...]
Art. 5.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1977 in lire 13.600.000.000, si provvede quanto a L. 8.000.000.000 a carico del fondo speciale di cui [...]
Art. 6.      E' accordata la garanzia dello Stato per il rischio di cambio rispetto a quello vigente al momento della stipula e dell'erogazione dei mutui, per la parte eccedente il 5 per cento, sui prestiti [...]


§ 94.1.607 - L. 9 dicembre 1977, n. 956.

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI).

(G.U. 2 gennaio 1978, n. 1).

 

 

Art. 1.

     La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) stabilita all'articolo 4 del protocollo sullo statuto della BEI annesso all'accordo ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e modificato con legge 27 dicembre 1973, n. 876, è aumentata di 270 milioni di unità di conto, da versarsi per il 10 per cento, pari a 27 milioni di unità di conto, in conformità alla decisione adottata il 10 luglio 1975 dal consiglio dei governatori della Banca stessa.

     Metà di tale quota, pari a 13.500.000 unità di conto, sarà corrisposta nell'anno finanziario 1977 e il residuo ammontare di 13.500.000 unità di conto sarà corrisposto in quattro rate semestrali consecutive di uguale importo, di cui la prima scadrà il 30 aprile 1978.

 

     Art. 2.

     La conversione in lire degli importi predetti espressi in unità di conto sarà fatta utilizzando i tassi risultanti dalla decisione del consiglio dei governatori del 18 marzo 1975, applicabili alla data di ciascun versamento in base alle apposite comunicazioni fatte dalle istituzioni comunitarie al Ministero del tesoro.

 

     Art. 3.

     Per i versamenti delle somme dovute alla BEI il Ministero del tesoro potrà avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi.

 

     Art. 4.

     I prestiti obbligazionari emessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e dalla Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) sono assimilati, ai fini dell'ammissione di diritto alle quotazioni di borsa, ai titoli garantiti dallo Stato, ai sensi dell'articolo 11 della legge 20 marzo 1913, n. 272.

     A tutti i trasferimenti dei titoli emessi dalla BEI dalla CECA e dell'EURATOM sono estese le agevolazioni tributarie previste dalle leggi 31 ottobre 1961, n. 1231 e 16 agosto 1962, n. 1333. Tali titoli sono equiparati, agli effetti tributari a quelli emessi dallo Stato e da enti pubblici italiani allo scopo di finanziare progetti di sviluppo economico e sociale. Ad essi si applicano i benefici previsti dall'ultimo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.

     Ai fini della presente legge, per trasferimenti si intendono tutti i mutamenti che intervengono in Italia, e tra cittadini italiani, nella titolarità giuridica dei titoli anzidetti.

 

     Art. 5.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1977 in lire 13.600.000.000, si provvede quanto a L. 8.000.000.000 a carico del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 e quanto a L. 5.600.000.000 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del citato Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.

     All'onere relativo all'anno finanziario 1978, valutato in L. 7.000.000.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 6.

     E' accordata la garanzia dello Stato per il rischio di cambio rispetto a quello vigente al momento della stipula e dell'erogazione dei mutui, per la parte eccedente il 5 per cento, sui prestiti in valuta estera da contrarsi con la Banca europea per gli investimenti (BEI), per il raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 130 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, esclusi i territori meridionali di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 876.

     I prestiti di cui al precedente comma e le relative condizioni e modalità, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge o di statuto, su domanda degli interessati, con decreto del Ministro per il tesoro, sentita la Banca d'Italia.

     Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabilite le norme di attuazione per la rivalsa agli enti interessati degli eventuali oneri di cambio concernenti i prestiti contratti con la Banca europea per gli investimenti.

     Per l'attuazione delle precedenti disposizioni nonché di quelle previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, il Ministero del tesoro si avvarrà dell'Ufficio italiano dei cambi ed i rapporti che ne deriveranno saranno regolati da apposita convenzione.

     Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia statale prevista dalla presente legge graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.