§ 95.16.8 - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637.
Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.16 imposta sulle successioni e donazioni
Data:26/10/1972
Numero:637


Sommario
Art. 1.  Oggetto dell'imposta.
Art. 2.  Estensione territoriale dell'imposta.
Art. 3.  Esenzioni.
Art. 4.  Aliquote.
Art. 5.  Soggetti passivi.
Art. 6.  Determinazione dell'imposta.
Art. 7.  Base imponibile.
Art. 8.  Attivo ereditario.
Art. 9.  Beni trasferiti negli ultimi sei mesi.
Art. 10.  Presunzione di appartenenza all'attivo ereditario.
Art. 11.  Beni non compresi nell'attivo ereditario.
Art. 12.  Passività deducibili.
Art. 13.  Debiti risultanti da atti scritti, da provvedimenti giurisdizionali e da titoli di credito.
Art. 14.  Norme relative a particolari categorie di debiti.
Art. 15.  Limiti alla deducibilità dei debiti.
Art. 16.  Dimostrazione dei debiti.
Art. 17.  Spese mediche e spese funerarie.
Art. 18.  Riduzione dell'imposta.
Art. 19.  Detrazione di altre imposte.
Art. 20.  Beni immobili e diritti reali immobiliari.
Art. 21.  Aziende, navi e aeromobili.
Art. 22.  Azioni, obbligazioni e altri titoli, quote sociali.
Art. 23.  Rendite e pensioni.
Art. 24.  Crediti.
Art. 25.  Altri beni.
Art. 26.  Accertamento di maggior valore.
Art. 27.  Determinazione del valore venale per adesione.
Art. 28.  Disposizioni testamentarie.
Art. 29.  Disposizioni testamentarie sottoposte a condizione.
Art. 30.  Disposizioni a favore di nascituri.
Art. 31.  Sostituzione fedecommissaria.
Art. 32.  Presunzione di legato.
Art. 33.  Applicazione e liquidazione dell'imposta.
Art. 34.  Decadenza dell'azione della finanza.
Art. 35.  Ufficio competente.
Art. 36.  Persone obbligate alla dichiarazione.
Art. 37.  Contenuto della dichiarazione.
Art. 38.  Allegati alla dichiarazione.
Art. 39.  Termine per la presentazione della dichiarazione.
Art. 40.  Dichiarazioni irregolari.
Art. 41.  Liquidazione e pagamento dell'imposta principale.
Art. 42.  Pagamento delle imposte complementari e suppletive.
Art. 42 bis.  Pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali.
Art. 43.  Dilazione del pagamento.
Art. 44.  Riscossione in pendenza del giudizio.
Art. 45.  Riscossione coattiva e privilegio.
Art. 46.  Responsabilità degli eredi.
Art. 47.  Rimborso dell'imposta regolarmente percetta.
Art. 48.  Poteri dell'Amministrazione finanziaria.
Art. 49.  Divieti e obblighi a carico di terzi.
Art. 50.  Omissione o tardività della dichiarazione.
Art. 51.  Incompletezza e infedeltà della dichiarazione.
Art. 52.  Tardività del pagamento.
Art. 53.  Altre infrazioni.
Art. 54.  Irrogazione e pagamento delle pene pecuniarie e soprattasse.
Art. 55.  Determinazione dell'imposta.
Art. 56.  Registrazione dell'atto e applicazione dell'imposta.
Art. 57.  Successioni e donazioni anteriori.
Art. 58.  Abrogazione di norme
Art. 59.  Entrata in vigore


§ 95.16.8 - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637.

Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni

(G.U. 11 novembre 1972, n. 292, S.O.)

 

 

TITOLO I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Oggetto dell'imposta.

     L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti dipendenti da successione per causa di morte ed ai trasferimenti a titolo gratuito di beni e diritti per atto tra vivi.

     L'imposta si applica anche nei casi di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta e di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente.

     Agli effetti del presente decreto s'intende per trasferimento anche la costituzione di un diritto reale di godimento.

 

          Art. 2. Estensione territoriale dell'imposta.

     L'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero.

     Se al momento dell'apertura della successione o al momento della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti.

     Agli effetti del comma precedente si considerano esistenti nello Stato:

     1) i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e i diritti reali di godimento ad essi relativi;

     2) le azioni o quote di società costituite nello Stato, o aventi quivi la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa;

     3) le obbligazioni e gli analoghi titoli in serie emessi nello Stato e quelli emessi all'estero che si trovano nello Stato;

     4) i titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato;

     5) i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie quando il debitore, il trattario o l'emittente sia residente nello Stato;

     6) i crediti garantiti su un bene esistente nello Stato fino a concorrenza del valore del bene medesimo, indipendentemente dalla residenza del debitore;

     7) i beni viaggianti nel territorio estero con destinazione nello Stato o vincolati al regime doganale della temporanea esportazione;

     8) gli altri beni che si trovano nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli viaggianti con destinazione all'estero o vincolati al regime doganale della temporanea importazione.

 

          Art. 3. Esenzioni.

     Sono esenti dall'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni e quelli a favore di enti pubblici, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e di ospedali pubblici senza fine di lucro, che abbiano come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità.

     I trasferimenti a favore di enti pubblici, fondazioni o associazioni riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma precedente, sono esenti dall'imposta qualora siano stati disposti per le finalità di cui al comma medesimo.

     Nell'ipotesi di cui al secondo comma l'ente beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dalla data di apertura della successione o dalla data della donazione, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro vendita o cessione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso decade dall'esenzione ed è tenuto al pagamento dell'imposta, con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.

     Per gli enti pubblici esteri e per le fondazioni e associazioni costituite all'estero le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocità.

 

          Art. 4. Aliquote.

     L'imposta è commisurata per scaglioni di valore imponibile con le aliquote crescenti stabilite nella tariffa allegata al presente decreto, previa deduzione delle quote esenti risultanti dalla tariffa stessa.

 

          Art. 5. Soggetti passivi.

     L'imposta è dovuta dagli eredi, dai legatari e dai donatari ed è determinata, per ciascuno di essi, secondo le disposizioni degli artt. 6 e seguenti e dell'art. 55.

 

TITOLO II

Imposta sulle successioni

 

Capo I

Determinazione dell'imposta

 

          Art. 6. Determinazione dell'imposta.

     L'imposta è determinata mediante l'applicazione delle aliquote indicate alla lettera a) della tariffa al valore globale dell'asse ereditario netto. Se vi sono più eredi e legatari l'imposta è ripartita fra loro in proporzione al valore delle rispettive quote o legati.

     Se l'erede o legatario non è coniuge né parente in linea retta del defunto l'imposta di cui al comma precedente è aumentata dell'importo risultante dall'applicazione delle aliquote indicate alla lettera b) della tariffa al valore della quota di eredità o del legato.

     Sono considerati parenti in linea retta anche i genitori e i figli naturali e i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, nonché gli adottanti e gli adottati, gli affilianti e gli affiliati. La parentela naturale, quando il figlio non sia stato legittimato o riconosciuto legalmente, deve risultare nei modi indicati dall'art. 279 del codice civile e dalla legge 19 gennaio 1942, n. 23. Nelle successioni a favore dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili il limite di lire cinquantamila stabilito nell'art. 5 di tale legge è elevato a quaranta milioni di lire [1].

 

          Art. 7. Base imponibile.

     Il valore globale dell'asse ereditario netto è costituito dalla differenza tra il valore venale complessivo dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni del capo II, e l'ammontare complessivo delle passività deducibili, diminuita dall'ammontare degli oneri diversi da quelli indicati nel terzo comma dell'art. 32.

     In caso di fallimento del defunto si tiene conto delle sole attività che pervengono agli eredi a seguito della chiusura del fallimento.

     Il valore delle quote ereditarie è determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano, quello dei legati al netto degli oneri da cui sono gravati.

     Ai soli fini della determinazione delle aliquote il valore globale dell'asse ereditario è maggiorato di un importo pari al valore complessivo di tutte le donazioni, comprese quelle che si presumono tali ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 fatte dal defunto agli eredi e legatari. Il valore delle singole quote o dei singoli legati è maggiorato, agli stessi fini, di un importo pari al valore delle donazioni fatte ai singoli eredi o legatari. Il valore delle donazioni di beni diversi dal denaro o da crediti in denaro è determinato in base al valore venale dei beni medesimi al momento dell'apertura della successione.

 

          Art. 8. Attivo ereditario. [2]

     L'attivo ereditario è costituito da tutti i beni e i diritti trasferiti per causa di morte, ad esclusione di quelli non soggetti all'imposta ai sensi degli artt. 2 e 3.

     Nell'attivo si considerano compresi denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore complessivo netto dell'asse ereditario detratto un ammontare pari a quello degli scaglioni non assoggettabili a imposta, anche se dichiarati per un importo minore, salvo che siano dichiarati e analiticamente indicati in inventario per il minore importo idoneamente dimostrato.

     Si considera mobilia l'insieme dei mobili destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni, compresi i beni di valore artistico non facenti parte delle collezioni di cui all'art. 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

 

          Art. 9. Beni trasferiti negli ultimi sei mesi.

     Si considerano compresi nell'attivo ereditario i beni e i diritti soggetti ad imposta che siano stati trasferiti a terzi a titolo oneroso negli ultimi sei mesi di vita del defunto.

     La disposizione del precedente comma non si applica per i beni e i diritti la cui produzione o commercio rientra nell'attività propria dell'impresa esercitata dal defunto.

     Dal valore dei beni e diritti di cui al primo comma, determinato secondo le disposizioni del capo II, deve essere detratto l'ammontare:

     a) dei crediti sorti in dipendenza della alienazione o costituzione, purché indicati nella dichiarazione di cui all'art. 36;

     b) delle somme reinvestite nell'acquisto di beni soggetti ad imposta indicati nella dichiarazione o che, anteriormente all'apertura della successione, siano stati rivenduti ovvero siano stati distrutti o perduti per causa non imputabile al defunto;

     c) delle somme impiegate, successivamente al trasferimento, nell'estinzione di passività risultanti da atti aventi data certa anteriore di almeno sei mesi all'apertura della successione, nonché di debiti tributari;

     d) delle somme erogate per spese di malattia nonché per spese per il mantenimento dell'autore della successione e dei familiari a suo carico. Le spese di mantenimento sono detraibili fino a concorrenza di un ammontare massimo mensile di lire un milione per l'autore della successione e di lire cinquecentomila per ogni familiare a carico, computando soltanto i mesi interi intercorsi tra l'alienazione e l'apertura della successione [3].

     Per i conferimenti in società e per le permute, dal valore dei beni conferiti o alienati si detrae quello delle azioni o quote sociali o dei beni ricevuti, sempreché siano stati indicati nella dichiarazione di cui all'art. 36.

     L'Amministrazione finanziaria può provare, secondo le norme del Codice civile, la simulazione degli atti di trasferimento posti in essere anteriormente agli ultimi sei mesi di vita dell'autore della successione. Le scritture private non autenticate si considerano poste in essere nel momento in cui hanno acquistato data certa a norma del Codice civile.

 

          Art. 10. Presunzione di appartenenza all'attivo ereditario.

     Si presumono compresi nell'attivo ereditario, salvo prova contraria:

     1) i titoli di qualsiasi specie indicati nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal defunto;

     2) i beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati presso terzi a suo nome;

     3) le cose mobili indicate come appartenenti al defunto negli elenchi previsti nel terzo comma dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

     Il contenuto di cassette o di plichi intestati a più persone si presume di proprietà comune in parti uguali.

     Le partecipazioni in società di ogni tipo si considerano comprese nell'attivo ereditario anche se per clausola del contratto di società o dell'atto costitutivo o per patto parasociale ne sia previsto a favore di altri soci, compresi quelli divenuti eredi o legatari, il diritto di accrescimento o il diritto di acquisto ad un prezzo inferiore al valore di cui all'art. 22 [4].

 

          Art. 11. Beni non compresi nell'attivo ereditario.

     Non concorrono a formare l'attivo ereditario:

     1) i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando sia provato che egli ne aveva perduto la titolarità, salvo il disposto dell'art. 9. La prova può essere fornita soltanto mediante atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura che abbia acquistato data certa a norma del Codice civile;

     2) le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all'apertura della successione, quando la prova della alienazione sia data con l'atto autentico o la girata autenticata di cui agli artt. 2022 e 2023 del Codice civile, salvo sempre il disposto dell'art. 9;

     3) [5];

     4) le indennità di cui agli artt. 1751 e 2122 del Codice civile;

     5) le indennità corrisposte da istituti ed enti di diritto pubblico in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie;

     6) i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, sino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o transazione;

     7) i crediti che il contribuente dichiari di dubbia esigibilità qualora il contribuente stesso abbia notificato ai debitori l'invito ad assolvere, per suo conto, l'imposta dovuta sui crediti stessi prima del loro pagamento;

     8) i crediti dichiarati inesigibili o di dubbia esigibilità se vengono ceduti allo Stato.

     Non concorrono altresì a formare l'attivo ereditario, se vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, le cose che presentano interesse artistico, storico, documentario, ivi compresi:

     a) le cose che interessano l'archeologia, la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

     b) le cose di interesse numismatico;

     c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe, le incisioni, le pitture, le sculture, le altre opere d'arte originali che, singolarmente considerate o nel loro insieme, abbiano carattere di rarità e di pregio, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'art. 36 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;

     d) le cose indicate nell'art. 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni [6].

     L'erede deve presentare all'Amministrazione per i beni culturali e ambientali l'inventario dei beni di cui al comma precedente che ritenga non debbano essere compresi nell'asse ereditario. L'inventario deve contenere la descrizione particolareggiata dei beni con ogni notizia idonea alla loro identificazione [7].

     Il competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali attesterà per ogni singolo bene compreso nell'inventario l'esistenza delle caratteristiche previste dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, o del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409. La attestazione anzidetta dovrà, a cura dell'erede, essere presentata al competente Ufficio del registro all'atto della presentazione della dichiarazione di successione [8].

     Contro le attestazioni e le certificazioni è ammesso ricorso al Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale decide sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. La decisione va presentata al competente Ufficio del registro entro trenta giorni dalla sua pubblicazione e darà luogo all'eventuale rimborso della maggiore imposta pagata [9].

     L'erede decade dal beneficio fiscale dell'esclusione di imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima che sia decorso un quinquennio dall'apertura della successione. La decadenza comporta, oltre al pagamento delle normali imposte nella misura di tre volte quella normale, anche l'applicazione della pena pecuniaria non riducibile pari a tre volte l'imposta nonché la corresponsione degli interessi moratori previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni [10].

     Il mutamento di destinazione degli immobili senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati, la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie, con applicazione delle stesse sanzioni previste per il caso di alienazione dei beni prima del decorso del quinquennio dall'apertura della successione [11].

     L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione all'Ufficio del registro delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori [12].

 

          Art. 12. Passività deducibili.

     Le passività deducibili sono costituite dai debiti esistenti alla data di apertura della successione e dalle spese per infermità e funerarie.

     La deduzione è ammessa alle condizioni e nei limiti di cui ai successivi articoli.

 

          Art. 13. Debiti risultanti da atti scritti, da provvedimenti giurisdizionali e da titoli di credito.

     Si considerano esistenti alla data di apertura della successione i debiti risultanti da atti scritti che abbiano data certa anteriore a quella di apertura della successione e quelli la cui esistenza per causa anteriore alla data stessa risulti da provvedimenti giurisdizionali divenuti definitivi.

     I debiti risultanti da cambiali o vaglia cambiari si considerano esistenti alla data di apertura della successione se anteriormente alla data stessa siano stati annotati nelle scritture contabili del debitore, regolarmente tenute ed obbligatorie a norma di legge, ovvero, qualora il debitore non sia obbligato alla tenuta di scritture contabili, in quelle del trattario o del prenditore.

     La disposizione del comma precedente vale anche per gli addebitamenti dipendenti da assegni emessi negli ultimi dodici mesi in base a contratti di apertura di credito in conto corrente bancario.

     L'ammontare degli assegni emessi dal defunto è computato in diminuzione di quello degli accreditamenti effettuati sullo stesso conto a condizione che l'assegno sia stato presentato al pagamento almeno quattro giorni prima dell'apertura della successione e che l'avvenuto pagamento risulti da un estratto, redatto dall'istituto di credito o da un notaio sulla base delle registrazioni operate anche per riassunto nelle scritture contabili obbligatorie dell'istituto, dal quale risulti l'integrale svolgimento del conto nei dodici mesi anteriori all'apertura della successione. L'amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione, in originale o in copia autenticata, degli assegni o di alcuni degli assegni indicati nell'estratto.

 

          Art. 14. Norme relative a particolari categorie di debiti.

     I debiti inerenti all'esercizio di imprese o di attività professionale, ove non risultino nei modi indicati nell'art. 13, sono ammessi in deduzione qualora risultino dalle scritture contabili del debitore, regolarmente tenute ed obbligatorie a norma di legge, ovvero, se il debitore non è obbligato alla tenuta di scritture contabili, da quelle del creditore [13].

     I debiti derivanti da rapporti di lavoro subordinato, compresi quelli relativi a contributi obbligatori, sono deducibili fino alla concorrenza dell'importo dovuto al momento dell'apertura della successione indipendentemente dalla cessazione del rapporto di lavoro.

     I debiti verso lo Stato o gli enti pubblici territoriali e quelli verso enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, esistenti alla data di apertura della successione, nonché i debiti tributari il cui presupposto di fatto si sia verificato anteriormente alla data stessa, sono ammessi in deduzione anche se accertati in data posteriore.

 

          Art. 15. Limiti alla deducibilità dei debiti.

     Non sono ammessi in deduzione i debiti contratti per l'acquisto di beni non compresi nell'attivo ereditario e quelli per i quali sia stata prestata dal defunto garanzia reale su beni non compresi nell'attivo ereditario. Se i detti beni sono soltanto in parte compresi nell'attivo ereditario la deduzione è ammessa in misura proporzionale.

     Per i debiti derivanti da atti posti in essere negli ultimi sei mesi di vita del defunto, che non siano inerenti all'esercizio di impresa, la deduzione è ammessa se e nei limiti in cui il relativo importo sia stato impiegato o erogato nei modi indicati nell'art. 9.

     Per i debiti assunti anteriormente agli ultimi sei mesi di vita del defunto l'amministrazione finanziaria può dimostrare la simulazione del relativo atto.

     I debiti risultanti da scritture private non autenticate si intendono assunti nel momento in cui la scrittura ha acquistato la data certa a norma del codice civile.

 

          Art. 16. Dimostrazione dei debiti.

     La deduzione dei debiti è subordinata alla produzione:

     1) del titolo, in originale o in copia autentica, per i debiti risultanti da atti scritti o da provvedimenti giurisdizionali;

     2) del titolo, in originale o in copia autentica, e di un estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del debitore o del prenditore o trattario, per i debiti cambiari;

     3) di attestazione rilasciata dall'amministrazione creditrice, per i debiti verso pubbliche amministrazioni;

     4) di attestazione rilasciata dall'ispettorato provinciale del lavoro, per i debiti dei datori di lavoro verso i dipendenti.

     Ai fini della deduzione l'esistenza del debito al momento dell'apertura della successione deve essere attestata da una dichiarazione firmata da uno degli eredi nonché dai creditori del defunto o loro aventi causa. Per i debiti di lavoro la dichiarazione può anche essere firmata da uno degli eredi soltanto. Le firme devono essere autenticate.

     Per i debiti verso aziende o istituti di credito deve essere inoltre prodotto un certificato dal quale risultino i rapporti debitori o creditori in atto con il defunto alla data di apertura della successione.

     I documenti previsti nei commi precedenti possono essere prodotti anche successivamente alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 36, ma non oltre tre anni dalla data di apertura della successione.

     Per i debiti risultanti da provvedimenti giurisdizionali e per i debiti di cui al terzo comma dell'art. 14, se il provvedimento definitivo o la liquidazione siano successivi all'apertura della successione, i documenti richiesti ai fini della deduzione devono essere prodotti entro sei mesi dal giorno in cui il provvedimento o la liquidazione sono divenuti definitivi.

     Se la dimostrazione delle passività risulta insufficiente l'Amministrazione finanziaria, anche dopo la scadenza dei termini stabiliti nei commi precedenti, ne richiede l'integrazione. I nuovi documenti devono essere prodotti entro sei mesi dalla richiesta.

 

          Art. 17. Spese mediche e spese funerarie.

     Le spese mediche relative agli ultimi sei mesi di vita del defunto, che non siano già state considerate ai sensi degli artt. 9 e 15, sono ammesse in deduzione quando risultino da regolari quietanze anche di data anteriore all'apertura della successione.

     Le spese funerarie risultanti da regolari quietanze sono deducibili in misura non superiore a due milioni di lire [14].

 

          Art. 18. Riduzione dell'imposta.

     Se due successioni aventi per oggetto gli stessi beni si aprono a distanza di tempo non superiore a cinque anni l'imposta relativa alla seconda è ridotta in funzione inversa del tempo trascorso, in ragione di un decimo per ogni anno o frazione di anno.

     Se in una delle due successioni sono compresi beni non facenti parte dell'altra, la riduzione si applica sulla quota di imposta proporzionale al valore dei beni compresi in entrambe le successioni.

     La riduzione prevista dal presente articolo si applica anche se il precedente trasferimento è avvenuto per donazione.

     È altresì ridotta del cinquanta per cento l'imposta relativa agli immobili di interesse storico, artistico, militare, architettonico e monumentale caduti in successione, sempreché l'assolvimento degli obblighi previsti per la loro conservazione e protezione risulti da certificazione del competente organo dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali. La disposizione si applica alle successioni apertesi a partire dal 1° dicembre 1981 [15].

     L'erede deve presentare all'Amministrazione per i beni culturali e ambientali l'inventario dei beni di cui al comma precedente che ritenga possano usufruire della riduzione d'imposta. L'inventario deve contenere la descrizione particolareggiata dei beni con ogni notizia idonea alla loro identificazione [16].

     Il competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali attesterà per ogni singolo bene compreso nell'inventario l'esistenza delle caratteristiche previste dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, o dal D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409. L'attestazione anzidetta dovrà, a cura dell'erede, essere presentata al competente Ufficio del registro all'atto della presentazione della dichiarazione di successione [17].

     Contro le attestazioni e le certificazioni è ammesso ricorso al Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale decide sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. La decisione va presentata al competente Ufficio del registro entro trenta giorni dalla sua pubblicazione e darà luogo all'eventuale rimborso della maggiore imposta pagata [18].

     L'accertamento positivo delle caratteristiche di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, comporta la sottoposizione del bene o dei beni al vincolo previsto per i beni culturali dichiarati [19].

     L'erede decade dal beneficio fiscale della riduzione di imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima che sia decorso un quinquennio dall'apertura della successione. La decadenza comporta, oltre al pagamento delle normali imposte nella misura di tre volte quella normale, anche l'applicazione della pena pecuniaria non riducibile pari a tre volte l'imposta nonché la corresponsione degli interessi moratori previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni [20].

     Il mutamento di destinazione degli immobili senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati, la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie, con applicazione delle stesse sanzioni previste per il caso di alienazione dei beni prima del decorso del quinquennio dall'apertura della successione [21].

     L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione all'Ufficio del registro delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori [22].

 

          Art. 19. Detrazione di altre imposte.

     Dall'imposta determinata a norma degli articoli precedenti si detraggono:

     a) l'imposta comunale sugli incrementi di valore liquidata in dipendenza dell'apertura della successione per ciascun immobile trasferito, fino a concorrenza della parte dell'imposta di successione proporzionale al valore dell'immobile stesso;

     b) le intere imposte pagate a uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione e in relazione ai beni esistenti nello stesso Stato, nel caso di attivo ereditario netto globale non eccedente i cento milioni di lire; un terzo di tali imposte, se l'attivo ereditario netto globale supera tale limite, sempre fino a concorrenza della parte dell'imposta di successione proporzionale al valore dei beni siti nello stesso Stato. Rimane salva l'applicazione dei trattati o atti internazionali regolanti la reciprocità di trattamento [23].

 

Capo II

Valore venale

 

          Art. 20. Beni immobili e diritti reali immobiliari.

     Il valore venale dei beni immobili compresi nell'attivo ereditario è determinato avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo, alle divisioni e alle perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data di apertura della successione, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche o condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, ovvero agli elementi di valutazione forniti dai comuni [24].

     Il valore della proprietà gravata da diritti di usufrutto, uso o abitazione è costituito dalla differenza tra il valore dell'immobile e quello dell'usufrutto, uso o abitazione.

     Il valore dell'usufrutto, dell'uso o dell'abitazione è determinato a norma del successivo art. 23, assumendo come annualità l'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse.

     Il valore del diritto dell'enfiteuta è pari al ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, alla differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta per l'affrancazione. Il valore del diritto del concedente è pari alla somma o al valore dei beni dovuti dall'enfiteuta per l'affrancazione.

 

          Art. 21. Aziende, navi e aeromobili.

     Il valore venale dell'azienda è costituito dal valore complessivo dei beni che la compongono, compreso l'avviamento, al netto delle passività risultanti da scritture contabili regolarmente tenute e obbligatorie a norma di legge o da atti aventi data certa ai sensi del Codice civile.

     Il valore venale delle navi o delle imbarcazioni e degli aeromobili, che non facciano parte di un'azienda, è desunto dai prezzi mediamente praticati sul mercato per beni della stessa specie di nuova costruzione, tenendo conto del tempo trascorso dall'acquisto e dello stato di conservazione.

     Il caso di usufrutto o di uso dei beni indicati nei commi precedenti si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 20.

 

          Art. 22. Azioni, obbligazioni e altri titoli, quote sociali.

     Il valore venale delle azioni, obbligazioni e altri titoli ammessi alla quotazione di borsa è quello che risulta, secondo i listini della borsa più vicina, dalla ultima quotazione maggiorata dei dietimi eventualmente maturati ovvero, se più recente, dall'ultimo prezzo di compenso. Se nel semestre precedente l'apertura della successione non vi sia stata quotazione né prezzo di compenso si applicano le disposizioni del comma successivo.

     Per le azioni non ammesse alla quotazione di borsa e per le quote di società non azionarie il valore venale è determinato avendo riguardo alla situazione patrimoniale della società. Per le obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso non ammessi alla quotazione si ha riguardo al tasso di interesse e alla solvibilità dell'emittente.

     In caso di usufrutto si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 20.

 

          Art. 23. Rendite e pensioni.

     Il valore venale della rendita è costituito:

     a) dal ventuplo dell'annualità, se la rendita è perpetua o a tempo indeterminato;

     b) dal valore attuale dell'annualità calcolato al saggio legale di interesse, ma in nessun caso superiore al ventuplo della annualità, se la rendita è a tempo determinato;

     c) dall'ammontare che si ottiene moltiplicando l'annualità per il coefficiente, applicabile secondo la tabella allegata al presente decreto, in relazione all'età della persona alla cui morte deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia.

     Il valore della rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di più persone, che debba cessare con la morte di una qualsiasi di esse, è determinato a norma della lettera c) del comma precedente, tenendo conto dell'età del meno giovane dei beneficiari. Se la rendita o pensione è costituita congiuntamente a favore di più persone con diritto di accrescimento fra loro, il valore è determinato tenendo conto dell'età del più giovane dei beneficiari.

     La rendita o pensione a tempo determinato, con clausola di cessazione per effetto della morte del beneficiario prima della scadenza, è valutata a norma della lettera b) del primo comma, ma il suo valore non può superare quello determinato a norma della lettera c) con riferimento alla durata massima della rendita o pensione.

     Le disposizioni del secondo e del terzo comma si applicano con riferimento alla persona alla cui morte deve cessare la corresponsione della rendita o della pensione se tale persona è diversa dal beneficiario.

 

          Art. 24. Crediti.

     Il valore venale dei crediti è costituito dal loro importo senza tenere conto degli interessi non ancora maturati.

     Per i crediti infruttiferi che scadano almeno dopo un anno dalla data del trasferimento il valore è costituito dal loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse.

 

          Art. 25. Altri beni.

     Per i beni e i diritti diversi da quelli contemplati negli articoli precedenti si assume come valore venale quello indicato nella dichiarazione presentata a norma dell'art. 36.

 

          Art. 26. Accertamento di maggior valore.

     L'Amministrazione finanziaria, qualora ritenga che i beni e i diritti di cui agli artt. 20, 21 e 22 abbiano un valore venale superiore a quello dichiarato dal contribuente, provvede alla rettifica.

     Ai fini del comma precedente l'Amministrazione tiene conto anche degli accertamenti relativi ad altre imposte e può procedere ad accessi, ispezioni e verifiche a norma dell'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

     L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale e deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, nonché il criterio seguito dall'Ufficio per la determinazione del valore venale attribuito ai beni o diritti medesimi, secondo le indicazioni di cui ai precedenti artt. 20, 21 e 22 [25].

     L'avviso è notificato, nei modi stabiliti per le notificazioni in materie di imposte sui redditi, dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli Uffici del registro o da messi comunali. Il contribuente può ricorrere secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.

     Non sono sottoposti a rettifica il valore degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a settantacinque volte il reddito dominicale risultante in catasto, e, per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, né i valori della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma dell'art. 20. Ai fini della disposizione del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per le successioni aperte e per le donazioni poste in essere dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti previsti dagli artt. 87 e 88 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. La disposizione non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria [26].

     I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte possono essere modificati, in caso di sensibili divergenze dai valori di mercato, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le modifiche hanno effetto per le successioni aperte e per le donazioni poste in essere dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto [27].

 

          Art. 27. Determinazione del valore venale per adesione.

     Prima che la rettifica di cui all'articolo precedente sia divenuta definitiva il valore venale dei beni e dei diritti di cui agli artt. 20, 21 e 22 può essere determinato con l'adesione di tutti gli eredi e legatari mediante redazione di apposito atto scritto, datato e sottoscritto dal titolare dell'ufficio o da un funzionario da lui delegato e dai contribuenti o da chi li rappresenta, nel quale devono essere indicati, a pena di nullità, il valore dichiarato, quello accertato e quello determinato con l'atto stesso. I contribuenti hanno diritto di avere copia dell'atto di adesione.

     Quando l'imponibile è stato definito con la adesione del contribuente, questi non può ricorrere contro la rettifica; se il ricorso è stato già proposto il giudizio si estingue.

 

Capo III

Norme particolari per le successioni testamentarie

 

          Art. 28. Disposizioni testamentarie.

     Nelle successioni testamentarie l'imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente, nonché agli eventuali accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari purché risultino da atto pubblico o da scrittura privata autenticata.

 

          Art. 29. Disposizioni testamentarie sottoposte a condizione.

     Se l'istituzione di erede è sottoposta a condizione risolutiva l'imposta si applica con le aliquote proprie dell'erede istituito, salvo procedere, nel caso di avveramento della condizione, all'applicazione dell'imposta nei confronti dell'erede subentrante.

     Se l'istituzione di erede è sottoposta a condizione sospensiva, l'imposta si applica con le aliquote proprie di quello degli eventuali successibili che è soggetto alla imposta minore, salvo procedere al recupero della maggiore imposta qualora l'eredità venga devoluta a persona diversa per effetto dell'avveramento o del mancato avveramento della condizione.

     Per il legato sottoposto a condizione sospensiva l'imposta si applica come se il legato non fosse stato disposto, salvo applicare l'imposta sul legato se la condizione si verifica; per quello sottoposto a condizione risolutiva l'imposta si applica nei confronti del legatario, salvo procedere all'applicazione dell'imposta nei confronti dell'erede in caso di avveramento della condizione.

     Quando l'avveramento o il mancato avveramento della condizione rende necessario procedere nuovamente all'applicazione dell'imposta, questa si applica in base al valore che i beni avevano al momento della apertura della successione.

 

          Art. 30. Disposizioni a favore di nascituri.

     Le disposizioni testamentarie a favore di nascituri si considerano sottoposte a condizione sospensiva, considerando come chiamato un solo nascituro tra quelli soggetti ad aliquota minore.

     L'imposta deve essere riliquidata alla nascita di ogni nuovo erede o legatario o quando, essendo divenuta impossibile la nascita, l'imposta già liquidata risulti diversa da quella effettivamente dovuta.

 

          Art. 31. Sostituzione fedecommissaria.

     Nel caso previsto dall'art. 692 del codice civile l'imposta è applicata nei confronti dell'istituito su un valore pari a quello dell'usufrutto sui beni che formano oggetto della sostituzione fedecommissaria.

     Alla morte del primo chiamato, ferma restando l'imposta applicata nei confronti dell'istituito, si procede all'applicazione dell'imposta nei confronti del sostituito in base al valore dei beni alla data di apertura della successione.

     Quando la devoluzione non ha luogo si procede a nuova liquidazione dell'imposta nei confronti dell'istituito in base al valore della piena proprietà dei beni alla data di apertura della successione, deducendo l'imposta precedentemente pagata.

 

          Art. 32. Presunzione di legato.

     Il riconoscimento, contenuto nel testamento, che determinati beni intestati al defunto o da lui posseduti o che si presumono di sua proprietà ai sensi del presente decreto appartengono ad un terzo, è considerato legato a favore di questo se non sia dimostrato che al momento dell'apertura della successione i beni già gli appartenevano.

     Il riconoscimento di debito contenuto nel testamento è considerato legato quando l'esistenza del debito non sia dimostrata nei modi indicati nell'art. 16.

     L'onere a carico dell'erede o del legatario è considerato legato a favore del beneficiario.

 

Capo IV

Accertamento, liquidazione e riscossione

 

          Art. 33. Applicazione e liquidazione dell'imposta.

     L'imposta è applicata e liquidata dalla amministrazione finanziaria in base alle dichiarazioni presentate a norma dell'art. 36.

     L'amministrazione procede successivamente al controllo delle dichiarazioni e all'applicazione e liquidazione delle maggiori imposte applicabili in conseguenza delle rettifiche di valore di cui all'art. 26 o dell'accertamento dell'esistenza di beni o diritti non dichiarati o di errori od omissioni nella precedente liquidazione.

     In caso di omessa presentazione della dichiarazione l'imposta è applicata e liquidata d'ufficio.

     Per i beni di cui all'art. 25, che non siano stati dichiarati, il valore venale è determinato d'ufficio, salvo il ricorso del contribuente.

     La liquidazione è notificata a tutti coloro che hanno presentato o sottoscritto la dichiarazione. In caso di omessa presentazione della dichiarazione la liquidazione d'ufficio può essere notificata ad uno degli eredi.

     È principale l'imposta liquidata in base alla dichiarazione o d'ufficio in caso di omessa presentazione della dichiarazione. L'imposta applicata successivamente è suppletiva, se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio in sede di liquidazione, complementare in ogni altro caso.

 

          Art. 34. Decadenza dell'azione della finanza.

     Se la dichiarazione è stata presentata l'imposta deve essere liquidata con avviso notificato, a pena di decadenza, nel termine di tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione o da quella in cui è divenuto definitivo l'accertamento di maggior valore.

     In caso di omessa presentazione della dichiarazione la decadenza si verifica con il decorso di cinque anni dalla data di apertura della successione. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta in caso di presentazione volontaria della dichiarazione.

 

          Art. 35. Ufficio competente.

     Competente a ricevere la dichiarazione ed a procedere all'accertamento ed alla liquidazione e riscossione dell'imposta è l'ufficio del registro nella cui circoscrizione era l'ultima residenza del defunto.

     Se l'ultima residenza del defunto non è nota o era all'estero la competenza è attribuita all'ufficio del registro di Roma.

     L'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta delle dichiarazioni presentate.

 

          Art. 36. Persone obbligate alla dichiarazione.

     La dichiarazione deve essere presentata dagli eredi, dai legatari, dai loro tutori e curatori, dai curatori dell'eredità e dagli esecutori testamentari, ovvero, nella ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 1, da coloro che succedono in conseguenza della dichiarazione di morte presunta o conseguono il possesso temporaneo dei beni dell'assente.

     La dichiarazione deve essere presentata anche se il defunto era nullatenente, quando in vita egli abbia fatto donazioni a favore degli eredi, sia pure presunte ai sensi della legge sull'imposta di registro, o negli ultimi sei mesi anteriori all'apertura della successione abbia posto in essere trasferimenti di cui all'art. 9.

     Per le successioni legittime devolute al coniuge o a parenti in linea retta, nelle quali non siano compresi beni immobili o diritti reali immobiliari, i chiamati sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione se il valore globale dell'asse ereditario lordo non è superiore a cinquanta milioni di lire [28].

     Qualora si verifichino sopravvenienze ereditarie in dipendenza delle quali vengano a cessare le condizioni previste dal precedente comma, gli eredi sono tenuti a presentare la dichiarazione.

     Quando i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione sono più di uno, la dichiarazione non si considera omessa se è presentata o sottoscritta da uno solo di essi.

 

          Art. 37. Contenuto della dichiarazione.

     La dichiarazione deve essere sottoscritta dall'obbligato o da un suo rappresentante legale o negoziale ed essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze.

     Dalla dichiarazione devono risultare:

     a) le generalità e l'ultima residenza del defunto;

     b) le generalità e la residenza degli eredi e legatari ed il loro grado di parentela col dante causa;

     c) la descrizione analitica dei beni che, ai sensi del presente decreto, si considerano compresi nell'asse ereditario, con l'indicazione dei rispettivi valori;

     d) gli estremi degli atti di trasferimento di beni posti in essere dal defunto negli ultimi sei mesi di vita, con l'indicazione dei relativi corrispettivi;

     e) gli estremi degli atti di donazione eventualmente posti in essere dal defunto nei confronti degli eredi o legatari;

     f) gli estremi dell'iscrizione a ruolo di liti pendenti per crediti litigiosi, con l'indicazione delle generalità e la residenza dei debitori;

     g) le generalità e la residenza dei debitori per i crediti ritenuti di dubbia esigibilità;

     h) i mezzi di prova prodotti a giustificazione delle singole passività;

     i) i mezzi di prova del reimpiego o del consumo delle somme realizzate a seguito di alienazione di beni o di accensione di passività poste in essere dal defunto negli ultimi sei mesi di vita.

 

          Art. 38. Allegati alla dichiarazione.

     Alla dichiarazione debbono essere allegati:

     1) il certificato di morte o la copia della sentenza dichiarativa dell'assenza o della morte presunta;

     2) il certificato di stato di famiglia del defunto nonché degli eredi e legatari che siano in rapporto di parentela con lui;

     3) la copia autentica degli atti di ultima volontà, dai quali è regolata la successione;

     4) la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, dalla quale risulti l'eventuale accordo delle parti per la integrazione dei diritti di legittima lesi;

     5) l'estratto catastale degli immobili;

     6) un certificato dei pubblici registri contenente l'indicazione degli elementi di individuazione delle navi e degli aeromobili;

     7) la copia autentica degli eventuali inventari di tutela o di eredità beneficiata o di procedura fallimentare o redatti in seguito ad apposizione di sigilli disposta dall'autorità giudiziaria o di verbali di apertura di cassette di sicurezza e simili;

     8) la copia autentica della dichiarazione di rinunzia all'eredità o al legato;

     9) la copia dell'eventuale invito di cui al n. 7) dell'art. 11 autenticata dal notificatore.

     I certificati di morte e di stato di famiglia possono essere sostituiti dalle dichiarazioni di cui all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

 

          Art. 39. Termine per la presentazione della dichiarazione.

     La dichiarazione deve essere presentata entro sei mesi dalla data dell'apertura della successione.

     Il termine decorre:

     a) per i tutori, curatori ed esecutori testamentari, dal giorno in cui hanno avuto legale notizia della loro nomina;

     b) nel caso previsto nel secondo comma dell'art. 7, dalla data di chiusura del fallimento;

     c) nel caso di dichiarazione di assenza o di morte presunta, dalla data di immissione nel possesso dei beni ovvero, qualora non vi sia stata anteriore immissione nel possesso dei beni, dalla data in cui è divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta;

     d) dalla data in cui si è avverato un diverso evento che dà luogo alla devoluzione dell'eredità o del legato ovvero all'applicazione dell'imposta in misura diversa da quella già liquidata;

     e) dalla data in cui si è verificata la sopravvenienza prevista nel quinto comma dell'art. 36.

     Per le eredità accettate con beneficio d'inventario, il termine per la presentazione della dichiarazione decorre dalla scadenza di quello stabilito per la formazione dell'inventario, e, quando questo sia compiuto prima di tale scadenza, dalla data della sua chiusura. La dichiarazione deve in ogni caso essere presentata non oltre un anno dalla data dell'apertura della successione.

     La disposizione del precedente comma non si applica se, entro il termine di sei mesi dall'apertura della successione non sia fatta, nei modi prescritti dall'art. 484 del codice civile, la dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario.

     Nei trasferimenti a favore di enti per i quali l'accettazione dell'eredità o del legato sia subordinata a preventiva autorizzazione, sempreché la relativa domanda sia stata presentata entro un anno dall'apertura della successione, il termine per la presentazione della dichiarazione decorre dalla data in cui è pervenuta all'ente notizia legale della concessa autorizzazione.

     Nei trasferimenti a favore di enti non ancora costituiti o non ancora riconosciuti, sempreché sia stata presentata domanda di riconoscimento entro un anno dalla data di apertura della successione, il termine per la presentazione della dichiarazione decorre dalla data in cui è pervenuta all'ente legale notizia del riconoscimento.

 

          Art. 40. Dichiarazioni irregolari.

     Se la dichiarazione manca delle indicazioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 37 o non è corredata dalla documentazione richiesta ai nn. da 1) a 8) dell'art. 38, l'ufficio, dopo averla ricevuta, deve notificare al dichiarante invito a provvedere alla sua regolarizzazione entro venti giorni dalla notifica stessa.

     La dichiarazione si considera come non presentata ove non sia regolarizzata nel detto termine.

 

          Art. 41. Liquidazione e pagamento dell'imposta principale.

     Entro due mesi dalla presentazione della dichiarazione l'ufficio comunica al contribuente l'ammontare dell'imposta dovuta, invitandolo a pagarlo entro trenta giorni.

     Per gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e gli esecutori testamentari, che alla scadenza del termine fissato per la dichiarazione non siano nel possesso dei beni ereditari, il termine di cui al precedente comma è elevato a novanta giorni.

     Se il contribuente non provvede al pagamento, l'ufficio, con avviso notificato, gli assegna un ulteriore termine di sessanta giorni per il pagamento.

     Trascorso un anno dall'apertura della successione, senza che gli enti indicati nel quinto e nel sesto comma dell'art. 39 abbiano chiesto l'autorizzazione o il riconoscimento, l'imposta da essi eventualmente dovuta diviene esigibile e deve essere pagata nel termine stabilito nel terzo comma.

     Se con gli enti di cui al precedente comma concorrono alla successione altri eredi o legatari, per questi ultimi resta fermo il termine stabilito nel terzo comma per il pagamento dell'imposta sulle loro quote di beni o sui legati.

     Il contribuente anche prima di effettuare il pagamento ha facoltà di conoscere i criteri seguiti nella liquidazione dell'imposta, facendosi all'uopo rilasciare dall'ufficio copia della liquidazione.

     Il diritto a riscuotere l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.

 

          Art. 42. Pagamento delle imposte complementari e suppletive.

     Il pagamento delle imposte complementari e suppletive deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è avvenuta la notificazione della relativa liquidazione.

     Si applica il settimo comma dell'art. 41.

 

          Art. 42 bis. Pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali. [29]

     Gli eredi e i legatari possono cedere allo Stato a scomputo totale o parziale dell'imposta di successione, delle relative imposte ipotecarie e catastali, degli interessi, soprattasse e pene pecuniarie, i beni indicati negli artt. 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 , e successive modificazioni e integrazioni, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'art. 36 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 , nonché le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione.

     La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti e corredata da idonea documentazione, deve essere sottoscritta a pena di nullità da tutti gli eredi o dal legatario, e presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali ed al competente Ufficio del registro, nei termini previsti dai precedenti artt. 41 e 42 per il pagamento delle imposte di successione.

     L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara l'interesse dello Stato ad acquisire il bene. Per le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga ad epoca inferiore al cinquantennio, l'interesse dello Stato alla loro acquisizione è dichiarato dal competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

     Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita una apposita Commissione nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali, da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Nella proposta di cessione l'interessato può chiedere di essere sentito dalla Commissione, personalmente o a mezzo di un suo delegato.

     La proposta di cessione interrompe i termini per il pagamento dell'imposta.

     Il Ministero per i beni culturali e ambientali, ricevuta la proposta di cessione, è tenuto a informarne gli enti pubblici territoriali nella cui circoscrizione trovansi i beni culturali offerti in cessione per acquisirne il parere. Su richiesta degli enti interessati, la Commissione di cui al quarto comma è integrata da un rappresentante, con voto consultivo, per ciascuno degli enti richiedenti.

     Qualora l'Amministrazione dello Stato non intenda acquisire il bene offerto in cessione il Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede con proprio decreto ai sensi del precedente quarto comma.

     L'interessato può revocare la propria proposta di cessione all'atto dell'audizione presso la Commissione, ovvero nei quindici giorni successivi, con atto notificato al Ministero per i beni culturali e ambientali.

     Il decreto di cui al quarto comma è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro i due mesi successivi dalla data di notifica del decreto, il proponente notifica al Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena di decadenza, la propria accettazione.

     Nel caso di cessione di beni mobili, i beni devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notifica dell'accettazione. La consegna comporta il trasferimento della proprietà dei beni allo Stato.

     Nel caso di cessione di beni immobili il trasferimento dei beni allo Stato ha effetto dalla data di notifica della dichiarazione di accettazione. Il decreto di cui al quarto comma e la dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento sui registri immobiliari.

     Ai fini dell'estinzione del debito tributario, gli eredi devono produrre al competente Ufficio del registro, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di accettazione, le copie autentiche dell'accettazione stessa e del decreto recante l'indicazione del valore dei beni ceduti.

     Qualora il valore dei beni ceduti superi l'importo dell'imposta e degli accessori, al cedente non compete alcun rimborso per la differenza; ove il valore dei beni ceduti sia inferiore all'importo dell'imposta e degli accessori, il cedente è tenuto al pagamento della differenza.

     Qualora la cessione non abbia luogo, l'erede è tenuto al pagamento dell'imposta e degli interessi moratori previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 , e successive modificazioni, senza applicazione di penalità. Il Ministero per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione all'Ufficio del registro della mancata cessione; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori .

 

          Art. 43. Dilazione del pagamento.

     Al contribuente può essere concesso di eseguire il pagamento dell'imposta, delle soprattasse e pene pecuniarie e degli interessi a rate annuali posticipate.

     La dilazione non può tuttavia estendersi oltre il decimo anno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

     Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi a scalare nella misura del cinque per cento annuo, decorrenti dalla data stabilita per il pagamento dell'imposta se la dilazione è concessa prima della scadenza dei termini stabiliti nell'art. 41 o, negli altri casi, dalla data in cui viene stipulato il relativo atto.

     La dilazione può essere concessa a condizione che il contribuente presti idonea garanzia mediante ipoteca o cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa, o fideiussione rilasciata da un istituto o azienda di credito o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata.

     Le garanzie ipotecarie si considerano idonee quando il valore dei beni sui quali gravano sia superiore di almeno un terzo all'importo da dilazionare, maggiorato dell'ammontare dei crediti garantiti da eventuali ipoteche di grado anteriore gravanti sugli stessi beni.

     Il contribuente ha in ogni caso diritto di ottenere la dilazione quando offre di costituire ipoteca su tutti i beni e diritti ereditari gravati dall'imposta da dilazionare.

     Salva l'applicazione delle sanzioni stabilite per i ritardi nel pagamento, il contribuente decade dal beneficio della dilazione quando non provvede al pagamento delle rate scadute entro sessanta giorni dalla notificazione di apposito avviso da parte dell'ufficio. È tuttavia in facoltà dell'amministrazione finanziaria di concedere una nuova dilazione.

 

          Art. 44. Riscossione in pendenza del giudizio.

     Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a meno che si tratti:

     a) di imposta complementare, nel qual caso l'ufficio procede, dopo la decisione di primo grado, alla riscossione della metà della maggiore imposta e, dopo la decisione di secondo grado, alla riscossione dell'intera imposta ancora dovuta;

     b) di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo la decisione della Commissione centrale o della corte d'appello.

     Il pagamento delle imposte di cui al comma precedente, delle relative soprattasse e degli interessi deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

     Le pene pecuniarie sono riscosse dopo che la decisione della controversia è divenuta definitiva.

 

          Art. 45. Riscossione coattiva e privilegio.

     Per la riscossione coattiva dell'imposta, delle soprattasse e delle pene pecuniarie si applicano le disposizioni degli artt. da 5 a 29 e 31 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

     Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal Codice civile.

     Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data dell'apertura della successione o, in caso di dilazione del pagamento, dal giorno di scadenza dell'ultima rata ovvero dal giorno in cui si è verificata la decadenza prevista dall'art. 34.

 

          Art. 46. Responsabilità degli eredi.

     Gli eredi sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta complessivamente dovuta.

     L'erede che ha accettato l'eredità con beneficio d'inventario risponde dell'imposta nei limiti previsti dall'art. 490 del codice civile.

     L'ammontare complessivo delle imposte di successione e di trascrizione, dei diritti catastali e delle relative penali, in nessun caso può ripetersi in cifra superiore al valore dei beni sui quali le tasse, soprattasse, diritti e penali si riferiscono, al netto delle passività deducibili.

 

          Art. 47. Rimborso dell'imposta regolarmente percetta.

     Deve essere rimborsata:

     1) l'imposta relativa a beni per i quali si sono verificati l'evizione o lo spoglio in forza di sentenza passata in giudicato per causa preesistente all'apertura della successione;

     2) l'imposta riscossa in conseguenza di dichiarazione giudiziale di assenza o di morte presunta, quando lo scomparso faccia ritorno;

     3) l'imposta che risulti percetta in più per la mutata devoluzione ereditaria;

     4) l'imposta relativa a beni pervenuti al defunto a seguito di atti dichiarati nulli ovvero annullati, risoluti, rescissi o revocati successivamente alla data di apertura della successione;

     5) l'imposta pagata da enti ai quali sia stata negata l'autorizzazione ad accettare l'eredità o il legato;

     6) l'imposta pagata da eredi e legatari qualora l'ente ottenga tardivamente il riconoscimento legale;

     7) l'imposta eventualmente riscossa in più nell'ipotesi di fallimento di cui al secondo comma dell'art. 7;

     8) l'imposta pagata in più nei casi di passività dimostrate e riconosciute successivamente alla liquidazione.

     Il rimborso dell'imposta e dell'eventuale soprattassa deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento o, se posteriore, da quello in cui ne sia stato definitivamente acquisito il diritto.

     La domanda di rimborso deve essere presentata all'ufficio del registro competente ai sensi dell'art. 35, che deve rilasciarne ricevuta. Trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione, la domanda si considera respinta.

 

          Art. 48. Poteri dell'Amministrazione finanziaria.

     Ai fini dell'accertamento e della riscossione l'ufficio del registro, oltre ad avvalersi delle facoltà indicate negli artt. 9, 13, 15 e 26, può richiedere informazioni ai pubblici ufficiali e agli impiegati dello Stato e degli enti ed uffici pubblici, che sono obbligati a comunicare tutti i dati e le notizie di cui siano in possesso.

     Il servizio di vigilanza sulle aziende di credito, su richiesta del Ministro per le finanze, controlla l'esattezza delle attestazioni e degli estratti di cui al quarto comma dell'art. 13 e al terzo comma dell'art. 16.

 

          Art. 49. Divieti e obblighi a carico di terzi.

     È fatto divieto agli impiegati dello Stato e degli enti pubblici territoriali e ai pubblici ufficiali di compiere atti del loro ufficio relativi a trasferimenti per causa di morte quando non sia stata presentata la dichiarazione di cui all'art. 36 ovvero non sia stata dichiarata dall'interessato l'inesistenza dell'obbligo di presentarla ai sensi del quarto comma dello stesso articolo. Il divieto non opera per le citazioni e gli scritti defensionali, o comunque prodotti davanti a giudici o ad arbitri, nonché per i provvedimenti giurisdizionali e per i lodi arbitrali; tuttavia i giudici e gli arbitri devono comunicare al competente ufficio del registro, entro trenta giorni da quando ne sono venuti a conoscenza, le notizie relative al trasferimento risultante dagli atti del processo, sempreché non sia decorso il termine di cui all'art. 34, secondo comma.

     I debitori del defunto e i detentori di beni che gli appartenevano non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, legatari o loro aventi causa se, trattandosi di crediti o beni compresi nell'asse ereditario ai fini del presente decreto, non sia stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione con l'indicazione dei crediti e beni medesimi. Il divieto non opera quando gli eredi o legatari dichiarino per iscritto di essere esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione a norma del quarto comma dell'art. 36; in tal caso il debitore o detentore è tenuto a trasmettere all'ufficio copia conforme della dichiarazione resagli dagli interessati.

     Nell'ipotesi di cui al n. 7) dell'art. 11 il debitore, sempreché l'imposta non sia stata già pagata dal creditore, è tenuto a pagare l'imposta calcolata sull'importo del credito prima di assolvere il proprio debito.

     Le aziende e gli istituti di credito, le società, gli enti e le ditte che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualunque specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture, né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non sia stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione.

     I concessionari di cassette di sicurezza non possono aprirle senza aver prima apposto la loro firma, con indicazione della data e dell'ora dell'apertura, su apposito registro tenuto dai concedenti in forma cronologica e senza fogli o spazi in bianco. Quando vi siano più concessionari di una cassetta o, comunque, più persone che abbiano la facoltà di aprirla, colui che la apre deve firmare sul registro una dichiarazione attestante che, per quanto è a sua conoscenza, gli altri sono tuttora in vita. Dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari la cassetta può essere aperta solo alla presenza di un funzionario dell'amministrazione finanziaria e sarà redatto l'inventario del contenuto. Il giorno e l'ora dell'apertura della cassetta dovrà essere comunicato, a cura del concedente, con almeno un giorno feriale di anticipo, all'ufficio del registro nella cui circoscrizione l'inventario deve essere redatto.

 

Capo V

SANZIONI

 

          Art. 50. Omissione o tardività della dichiarazione.

     Per l'omissione o per il ritardo della presentazione della dichiarazione si applica la pena pecuniaria da una a tre volte l'imposta.

     La pena pecuniaria è ridotta ad un quarto, con un minimo di ottomila lire, se il ritardo non supera i trenta giorni e sempreché non sia stata ancora notificata la liquidazione d'ufficio [30].

 

          Art. 51. Incompletezza e infedeltà della dichiarazione.

     Se la dichiarazione non comprende tutti i beni e i diritti che costituiscono l'attivo ereditario si applica, qualora l'imponibile complessivo superi di oltre un quarto quello dichiarato, la pena pecuniaria da metà a due volte la maggiore imposta dovuta.

     La pena è raddoppiata se l'imponibile è superiore al doppio di quello dichiarato ed è ridotta ad un sesto del massimo se il contribuente non ha proposto ricorso.

     La sanzione stabilita nel primo comma si applica anche se il valore venale di beni o diritti di cui agli artt. 20, 21 e 22, indicati nella dichiarazione, è definitivamente determinato, a norma dell'art. 26, in misura superiore di oltre un quarto a quello dichiarato. La pena pecuniaria è raddoppiata se il valore definitivamente determinato è superiore al doppio di quello dichiarato ed è ridotta ad un sesto del massimo se l'accertamento è divenuto definitivo perché il contribuente non ha proposto ricorso o vi ha aderito, ai sensi dell'art. 27, prima della decisione della Commissione tributaria di primo grado.

     Se l'attestazione di sussistenza di debiti prevista nell'art. 16 non è conforme a verità coloro i quali l'hanno sottoscritta sono tenuti in solido al pagamento di una pena pecuniaria da una a sei volte la maggiore imposta dovuta.

 

          Art. 52. Tardività del pagamento.

     Se l'imposta viene pagata dopo la scadenza dei termini stabiliti si applica una soprattassa pari al venti per cento dell'imposta stessa.

 

          Art. 53. Altre infrazioni.

     Il contribuente che dichiari di non possedere, rifiuti di esibire o sottragga comunque all'ispezione scritture contabili obbligatorie a norma di legge, soggette ad ispezione ai sensi dell'art. 26, è punito con la pena pecuniaria da lire un milione duecentomila a sei milioni [31].

     In caso di inottemperanza alle richieste fatte dagli Uffici del registro ai sensi dell'art. 48 si applica la pena pecuniaria da sessantamila a un milione duecentomila lire [32].

     I creditori o i loro aventi causa che rifiutano di sottoscrivere l'attestazione di cui all'art. 16 o di rilasciare le dichiarazioni previste dallo stesso articolo o di consegnare al contribuente i titoli delle passività ovvero non permettono che ne sia fatta copia autentica sono puniti con la pena pecuniaria da lire centoventimila a un milione ottocentomila, fermo restando il diritto del contribuente al risarcimento del danno subito. I trasgressori sono tenuti in proprio al pagamento dell'imposta eventualmente dovuta, con le relative penalità, salvo regresso verso il contribuente [33].

     Ogni violazione degli obblighi e dei divieti stabiliti nel presente decreto è punita, se non sia stato diversamente disposto, con la pena pecuniaria da sessantamila a trecentomila lire [34].

 

          Art. 54. Irrogazione e pagamento delle pene pecuniarie e soprattasse.

     L'Ufficio del registro procede alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse mediante notifica al contribuente di avviso motivato. Se è dovuta anche l'imposta, la sanzione può essere irrogata con lo stesso avviso.

     Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tenere conto della gravità del danno o del pericolo cagionato all'erario e della personalità dell'autore della violazione, desunta dai suoi precedenti e dalle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale.

     Le sanzioni devono essere irrogate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per la applicazione e la liquidazione dell'imposta cui si riferiscono. Se non è dovuta l'imposta la decadenza si verifica con il decorso di cinque anni dal giorno in cui è avvenuta l'infrazione.

     Le pene pecuniarie e le soprattasse devono essere pagate entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso, ovvero, se è stato proposto ricorso, dalla notificazione della decisione della commissione centrale o della sentenza della corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata.

 

TITOLO III

IMPOSTA SULLE DONAZIONI

 

          Art. 55. Determinazione dell'imposta.

     Per le donazioni l'imposta è determinata mediante l'applicazione delle aliquote indicate alla lettera a) della tariffa al valore complessivo netto dei beni e dei diritti che formano oggetto di tutte le disposizioni comprese in uno stesso atto ed è ripartita fra gli aventi causa in proporzione al valore dei beni e dei diritti attribuiti a ciascuno.

     Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 6 l'imposta è aumentata dell'importo risultante dall'applicazione delle aliquote indicate alla lettera b) della tariffa al valore dei beni e dei diritti attribuiti a ciascun avente causa.

     Si applicano le disposizioni degli artt. 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26,27, 30, 31 e 47.

 

          Art. 56. Registrazione dell'atto e applicazione dell'imposta.

     Gli atti di donazione sono soggetti a registrazione in termine fisso secondo le disposizioni sull'imposta di registro relativa agli atti pubblici.

     Per la liquidazione e riscossione dell'imposta, per le sanzioni e per il contenzioso si applicano, salvo il disposto degli artt. da 1 a 5 e dell'articolo precedente, le norme relative all'imposta di registro.

 

TITOLO IV

Disposizioni finali e transitorie

 

          Art. 57. Successioni e donazioni anteriori.

     Per le successioni aperte e le donazioni fatte anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non sia già intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile, l'amministrazione finanziaria può consentire che il valore medesimo sia definito in via amministrativa con una riduzione fino al sessanta per cento del valore presunto, purché l'imposta calcolata sul valore così ridotto non risulti inferiore a quella che sarebbe dovuta ai sensi del presente decreto sul complessivo valore presunto.

 

          Art. 58. Abrogazione di norme

     Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, del R.D.L. 4 maggio 1942, n. 434 e delle successive leggi modificative e integrative, quelle che stabiliscono esenzioni o agevolazioni non contemplate nel presente decreto e tutte le altre disposizioni non compatibili con le norme del presente decreto.

     A partire dalla stessa data cessa di avere applicazione l'addizionale all'imposta sulle successioni e donazioni istituita con il D.L. 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, e successive modificazioni.

     Dall'abrogazione disposta dal primo comma sono escluse le esenzioni ed agevolazioni a favore dei titoli di Stato, garantiti dallo Stato od equiparati.

 

          Art. 59. Entrata in vigore

     Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973 e si applica alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire da tale data.

 

 

TARIFFA [35]

 

Imposta sulle successioni e donazioni

Aliquote e percentuali per scaglioni

 

VALORE IMPONIBILE

a) Aliquota sul valore globale dell'asse ereditario netto

b) Aliquote sulle quote di eredità e sulle donazioni

(scaglioni in milioni di lire)

 

Fratelli e sorelle e affini in linea retta

Altri parenti fino al quarto grado e affini fino al terzo grado

Altri soggetti

oltre

5

fino a

60

-

-

3

6

"

60

"

120

-

3

5

8

"

120

"

200

3

6

9

12

"

200

"

400

7

10

13

18

"

400

"

800

10

15

19

23

"

800

"

1.500

15

20

24

28

"

1.500

"

3.000

22

24

26

31

"

3.000

"

 

27

25

27

33

 

 

TABELLA

Valori attuali dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie riferiti all'annualità di una lira e calcolato al saggio di interesse del 5%

Età del beneficiario (anni compiuti)

Valore del diritto

da 0 a 20

19

da 21 a 30

18

da 31 a 40

17

da 41 a 45

16

da 46 a 50

15

da 51 a 53

14

da 54 a 56

13

da 57 a 60

12

da 61 a 63

11

da 64 a 66

10

da 67 a 69

9

da 70 a 72

8

da 73 a 75

7

da 76 a 78

6

da 79 a 82

5

da 83 a 86

4

da 87 a 92

3

da 93 a 99

2

 


[1] Importo così elevato dall'art. 4 della L. 17 dicembre 1986, n. 880.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L. 17 dicembre 1986, n. 880.

[3] Gli mporti di cui alla presente lettera sono stati così elevati dall'art. 6 della L. 17 dicembre 1986, n. 880.

[4] Comma aggiunto dall'art. 25 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69.

[5] Numero soppresso dall'art. 4 della L. 2 agosto 1982, n. 512.

[6] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 2 agosto 1982, n. 512.

[7] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 2 agosto 1982, n. 512.

[8] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 2 agosto 1982, n. 512.

[9] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 2 agosto 1982, n. 512.

[10] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 2 agosto 1982, n. 512.

[11] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 2 agosto 1982, n. 512.

[12] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 2 agosto 1982, n. 512.

[13] Comma così modificato dall'art. 7 della L. 17 dicembre 1986, n. 880.

[14] Importo così elevato dall'art. 4 della L. 17 dicembre 1986, n. 880.

[15] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 2 agosto 1982, n. 512.

[16] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 2 agosto 1982, n. 512.

[17] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 2 agosto 1982, n. 512.

[18] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 2 agosto 1982, n. 512.

[19] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 2 agosto 1982, n. 512.

[20] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 2 agosto 1982, n. 512.

[21]  Comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, L. 2 agosto 1982, n. 512.

[22] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 2 agosto 1982, n. 512.

[23] L’importo di cui alla presente lettera è stato così elevato dall'art. 4 della L. 17 dicembre 1986, n. 880.

[24] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 6 dicembre 1977, n. 914.

[25] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 6 dicembre 1977, n. 914.

[26] Comma aggiunto dall'art. 8 della L. 17 dicembre 1986, n. 880 e così modificato dall'art. 1 del D.M. 11 novembre 1989.

[27] Comma aggiunto dall'art. 8 della L. 17 dicembre 1986, n. 880.

[28] Importo così elevato dall'art. 4 della L. 17 dicembre 1986, n. 880.

[29] Articolo inserito dall'art. 6 della L. 2 agosto 1982, n. 512.

[30] Importo elevato dall'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così, nuovamente, dall'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[31] Gli importi di cui al presente comma sono stati così elevati dall'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[32] Gli importi di cui al presente comma sono stati così elevati dall'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[33] Gli importi di cui al presente comma sono stati così elevati dall'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[34] Gli importi di cui al presente comma sono stati così elevati dall'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[35] Tariffa sostituita dall'art. 32 della L. 2 dicembre 1975, n. 576 e ulteriormente così sostituita dall'art. 1 della L. 17 dicembre 1986, n. 880.