§ 93.7.5 - Legge 29 dicembre 1969, n. 1042.
Disposizioni concernenti la costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.7 metropolitane
Data:29/12/1969
Numero:1042


Sommario
Art. 1.  Competenza per la costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane.
Art. 2.  Approvazione del piano dei trasporti e dei progetti; procedure espropriative
Art. 3.  Contributo statale
Art. 4.  Norme relative alla stipulazione dei mutui
Art. 5.  Emissione di obbligazioni
Art. 6.  Garanzia dello Stato
Art. 7.  Contributi di miglioria
Art. 8.  Agevolazioni fiscali
Art. 9.  Autorizzazione di spesa
Art. 10.  Copertura finanziaria
Art. 11.  Disposizioni finali
Art. 12.  Disposizione transitoria per il comune di Roma


§ 93.7.5 - Legge 29 dicembre 1969, n. 1042.

Disposizioni concernenti la costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane

(G.U. 15 gennaio 1970, n. 12)

 

 

     Art. 1. Competenza per la costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane.

     Per ferrovia metropolitana si intende un sistema di trasporto rapido di massa di alta capacità e frequenza, con sede propria, che può svolgersi nel territorio di un solo comune o di più comuni confinanti e comunque costituenti col comune più popolato un solo complesso urbano ovvero un unico comprensorio caratterizzato da insediamenti urbani, industriali e sociali comuni o interdipendenti.

     La costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane sono di competenza dei comuni o dei consorzi, da costituirsi a tale scopo a norma dell'art. 157 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, a seconda che la ferrovia si svolga nell'ambito del territorio di un solo comune o di più comuni confinanti.

     Ferma restando la facoltà dei comuni o dei consorzi di cui al comma precedente di assumere direttamente il servizio, mediante una azienda speciale, ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, la concessione per l'esercizio potrà essere accordata solo a favore di enti pubblici o di consorzi di enti pubblici, ovvero di società a prevalente capitale pubblico.

 

          Art. 2. Approvazione del piano dei trasporti e dei progetti; procedure espropriative

     I comuni o i consorzi di cui al secondo comma del precedente art. 1 presentano un piano dei trasporti pubblici del comprensorio per il miglior coordinamento delle linee metropolitane con le ferrovie e con gli altri modi di trasporto. Il piano è approvato dalla Regione o, qualora essa non sia costituita, dai provveditorati regionali alle opere pubbliche, previo parere dei comitati regionali per la programmazione economica.

     I progetti di massima e i progetti esecutivi di costruzione di ferrovie metropolitane - corredati dei piani finanziari e del piano di cui al precedente comma - e le relative varianti sono approvati dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentita la commissione di cui all'art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, integrata da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, da un rappresentante della Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali e da un rappresentante del comune o del consorzio di cui al secondo comma dell'art. 1 interessato, nonchè da un esperto in costruzioni di impianti fissi metropolitani, da un esperto di materiale rotabile metropolitano e da un esperto dell'esercizio nominati dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

     Il parere favorevole della commissione indicata nel comma precedente sostituisce ogni altro intervento consultivo di qualsiasi altra autorità. L'approvazione dei progetti di massima equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e di indifferibilità delle opere approvate.

     Non appena sia intervenuta l'approvazione del progetto di massima, il comune o il consorzio di cui al secondo comma dell'art. 1, ovvero la società o l'ente concessionario, potrà occupare in via di urgenza ed espropriare le aree interessanti il progetto, che debbono comprendere anche quelle necessarie per l'istituzione dei parcheggi di corrispondenza e dei necessari interscambi.

     Per le espropriazioni e per la costituzione di servitù si applicano le norme degli articoli 57, 59, e 60 del testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e dell'art. 13, secondo, terzo e quarto comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

     I fabbricati comunque interessati dalle opere di costruzione della ferrovia sono sottoposti a vincolo fino a tre anni dopo la data di apertura al pubblico esercizio dei singoli tronchi della ferrovia medesima, per l'esecuzione delle opere di sottomurazione e rinforzo.

 

          Art. 3. Contributo statale

     Per la realizzazione di ferrovie metropolitane in comuni od agglomerati di comuni con popolazione complessiva non inferiore a 400 mila abitanti, potrà essere accordato dallo Stato un contributo annuale per anni trenta non superiore al 6 per cento delle spese necessarie per la costruzione della linea e per la provvista del materiale rotabile e di esercizio, riconosciute ammissibili dalla commissione di cui al precedente art. 2, il contributo sarà concesso, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro, su domanda del comune o del consorzio di cui al secondo comma dell'art. 1 interessato ovvero del concessionario, corredata del progetto di massima e della relazione finanziaria.

     Il contributo sarà liquidato per quote non inferiori ad un decimo, in proporzione ai lavori eseguiti ed all'approvvigionamento del materiale rotabile e di esercizio, e potrà essere messo a disposizione del comune o del consorzio di cui al secondo comma dell'art. 1 ovvero, col consenso del concedente, a disposizione del concessionario, per operazioni finanziarie.

 

          Art. 4. Norme relative alla stipulazione dei mutui

     Gli enti locali, ovvero gli enti e le società concessionari, che abbiano ottenuto il contributo ai sensi della presente legge, possono contrarre mutui della durata massima di 30 anni con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, con l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con l'Istituto mobiliare italiano, con le casse di risparmio, con i monti di credito su pegno di prima categoria ed i loro istituti finanziari, con le sezioni opere pubbliche degli istituti di credito fondiario e degli istituti di credito di diritto pubblico con gli enti e gli istituti di assicurazione e di previdenza i quali sono tutti autorizzati a concederli, anche in deroga alle loro disposizioni statutarie e alle norme che regolano le loro operazioni ordinarie.

     Gli enti medesimi potranno, altresì, previa autorizzazione con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, contrarre, per la costruzione di ferrovie metropolitane, mutui con la Banca europea per gli investimenti anche per il tramite degli istituti di credito di cui al primo comma del presente articolo. Nei limiti dell'importo dell'investimento complessivo risultante dal piano finanziario, dedotto il valore attuale del contributo statale al tasso previsto dal piano finanziario medesimo, i conseguenti impegni assunti dagli enti suddetti con la Banca europea per gli investimenti potranno essere garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi, mediante decreto del Ministro per il tesoro.

     Per i mutui da contrarre dai comuni e dai consorzi di cui al secondo comma dell'art. 1 per la costruzione di linee metropolitane non si applicano le condizioni e limitazioni previste dagli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

 

          Art. 5. Emissione di obbligazioni

     Gli enti locali, ovvero gli enti e le società concessionari, che abbiano ottenuto il contributo previsto dalla presente legge, sono autorizzati, anche in deroga all'art. 2410 del codice civile, ad emettere obbligazioni, da ammortizzare in un periodo non superiore ad anni trenta.

     L'emissione è subordinata all'approvazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che può autorizzare la quotazione presso le borse italiane delle obbligazioni stesse.

     Gli istituti di credito e le banche di cui alle lettere a), b), d), ed e) dell'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, sono autorizzati, anche in deroga alle disposizioni statutarie, ad assumere le obbligazioni stesse.

 

          Art. 6. Garanzia dello Stato

     I mutui contratti e le obbligazioni emesse ai sensi del primo comma dell'art. 4 e dell'art. 5 della presente legge sono garantiti dallo Stato per l'intero importo dell'investimento complessivo per la realizzazione delle opere risultanti dal piano finanziario, dedotto il valore attuale del contributo statale al tasso previsto dal piano finanziario medesimo.

     In relazione alla garanzia prestata dallo Stato a termine del precedente comma si applicano le norme dell'art. 2 della legge 8 aprile 1954, n. 144.

     Le obbligazioni emesse dagli istituti di credito indicati al primo comma dell'art. 4 della presente legge in contropartita di mutui accordati per la costruzione di ferrovie metropolitane sono garantite dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

     La garanzia dello Stato prevista dalla presente legge diventa automaticamente operante, su richiesta del creditore o del rappresentante comune degli obbligazionisti, dopo sessanta giorni dalle singole scadenze rateali risultanti dai contratti di mutuo o dai titoli obbligazionari, qualora il debitore non abbia soddisfatto gli impegni assunti.

     A seguito dei pagamenti effettuati al creditore o agli obbligazionisti, il Ministero del tesoro è surrogato nei diritti che questi avevano nei confronti del debitore.

     I titoli dei prestiti obbligazionari che usufruiscono della garanzia statale a termini del presente articolo sono equiparati ai titoli di Stato per gli effetti di cui all'art. 18, n. 5, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse di risparmio e dei monti di pietà di prima categoria, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225.

     Gli eventuali oneri derivanti dall'operatività della garanzia statale di cui al presente articolo saranno imputati, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, ad una gestione separata del "Fondo centrale di garanzia per le autostrade", istituito con l'art. 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, con le modalità previste dall'articolo medesimo.

     A tale scopo la dotazione del "Fondo" sarà integrata nei modi previsti dal successivo art. 9.

     Per la gestione separata prevista dal settimo comma del presente articolo il comitato amministrativo del "Fondo", che assumerà la denominazione di "Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane", è integrato con un rappresentante degli enti locali o degli enti o società concessionari, designato dagli enti medesimi a seguito di apposita riunione.

 

          Art. 7. Contributi di miglioria

     I contributi di miglioria applicati in dipendenza dell'esecuzione delle opere dovranno essere interamente destinati all'ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari contratti, derogando, per quanto concerne la quota di spettanza dello Stato, a quanto disposto dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 8. Agevolazioni fiscali

     Tutti gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge, ivi compresi le convenzioni per le concessioni e i contratti relativi alla costruzione ed all'esercizio delle linee di ferrovie metropolitane; i contratti di appalto e di fornitura per la costruzione, manutenzione e gestione delle ferrovie metropolitane; i contratti di finanziamento, consolidamento, estinzione e revoca dei finanziamenti stessi; l'emissione delle obbligazioni ed i relativi interessi, nonchè tutti gli atti di cessione del contributo statale, sono esenti da tasse, imposte e tributi presenti e futuri spettanti sia all'erario sia agli enti locali. Gli onorari notarili e gli emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari sono ridotti ad un quarto.

     Sono altresì esenti dall'imposta generale sull'entrata l'energia elettrica occorrente per l'illuminazione e la segnalazione delle ferrovie metropolitane, i contributi dello Stato, nonchè ogni provento derivante dall'esercizio delle ferrovie predette.

     Sono esenti dalle imposte e sovrimposte sui terreni e sui redditi agrari gli immobili destinati al compendio delle ferrovie metropolitane.

     L'energia elettrica occorrente per l'illuminazione e la segnalazione delle ferrovie metropolitane è esente dalla imposta di consumo.

     L'imposta di bollo sulle cambiali emesse dalle imprese concessionarie è stabilita nella misura fissa di lire 100 per ogni 100.000 lire, qualunque sia la loro scadenza.

     In luogo delle imposte, tasse e tributi, sarà corrisposta all'erario dello Stato una quota fissa d'abbonamento annuo in ragione di centesimi 5 per ogni 1.000 lire dei costi delle costruzioni.

     Le documentazioni, le formalità, gli atti e i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento del "Fondo centrale di garanzia" per la gestione separata di cui al settimo comma dell'art. 6 della presente legge, le somme affluenti al fondo medesimo ed i relativi interessi maturati, i pagamenti effettuati e le quietanze, sono esenti da tasse, imposte ed oneri tributari di qualsiasi genere, presenti e futuri, ivi inclusi le imposte dirette, i tributi locali e l'imposta generale sull'entrata.

 

          Art. 9. Autorizzazione di spesa

     Per la concessione dei contributi statali, di cui al precedente art. 3, è autorizzato il limite di impegno di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1969 al 1976. Gli stanziamenti per il pagamento dei suddetti contributi saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile nell'anno 1969 per lire 1.500 milioni; nell'anno 1970 per lire 3.000 milioni; nell'anno 1971 per lire 4.500 milioni; nell'anno 1972 per lire 6.000 milioni; nell'anno 1973 per lire 7.500 milioni; nell'anno 1974 per lire 9.000 milioni; nell'anno 1975 per lire 10.500 milioni; dall'anno 1976 all'anno 1998 per lire 12.000 milioni; nell'anno 1999 per lire 10.500 milioni; nell'anno 2000 per lire 9.000 milioni; nell'anno 2001 per lire 7.500 milioni; nell'anno 2002 per lire 6.000 milioni; nell'anno 2003 per lire 4.500 milioni; nell'anno 2004 per lire 3.000 milioni; nell'anno 2005 per lire 1.500 milioni.

     Il "Fondo centrale di garanzia" di cui agli articoli 6 e seguenti della legge 28 marzo 1968, n. 382, è integrato, per la gestione separata di cui al settimo comma dell'art. 6 della presente legge, con la somma di lire 24.000 milioni, ripartita in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1969 al 1976. I relativi stanziamenti saranno iscritti negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni suddetti.

 

          Art. 10. Copertura finanziaria

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4.500 milioni per l'anno finanziario 1969 ed in lire 6.000 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 11. Disposizioni finali

     Restano fermi i poteri di vigilanza spettanti all'amministrazione governativa sui pubblici servizi di trasporto a trazione meccanica, in base alle leggi vigenti.

     I programmi di esercizio e le tariffe saranno determinati nei modi previsti per gli altri trasporti pubblici urbani, ancorché la sede della ferrovia metropolitana cada in territori di più comuni.

     Sono abrogate tutte le norme contrarie o incompatibili con la presente legge.

 

          Art. 12. Disposizione transitoria per il comune di Roma

     Per il comune di Roma resta in vigore la legge 24 dicembre 1959, n. 1145, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle disposizioni concernenti la costruzione di un primo gruppo di opere della linea di ferrovia metropolitana da piazza Risorgimento al Flaminio, Termini, S. Giovanni e Osteria del curato.