§ 93.4.261 - D.P.R. 22 dicembre 2004, n. 340.
Regolamento recante disciplina delle agevolazioni tariffarie, in materia di servizio di trasporto ferroviario di passeggeri e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:22/12/2004
Numero:340


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Regolazione del mercato del trasporto ferroviario
Art. 4.  Agevolazioni tariffarie in materia di trasporto ferroviario passeggeri
Art. 5.  Principi di riequilibrio modale
Art. 6.  Interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci
Art. 7.  Individuazione delle risorse da destinare ai sistemi di incentivazione di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 38 della legge
Art. 8.  Criteri e modalità per la determinazione degli incentivi di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge
Art. 9.  Accesso agli incentivi di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge
Art. 10.  Criteri e modalità per la corresponsione dell'incentivo di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge e decadenza dal diritto di percepire l'incentivo
Art. 11.  Monitoraggio
Art. 12.  Variazione della misura unitaria dell'incentivo di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge
Art. 13.  Contributi alle imprese per investimenti
Art. 14.  Incentivi alle imprese ferroviarie ai sensi del comma 7 dell'articolo 38 della legge
Art. 15.  Progetto di autostrada ferroviaria alpina sulla direttrice Aiton-Orbassano
Art. 16.  Norme di prima attuazione
Art. 17.  Norme finali


§ 93.4.261 - D.P.R. 22 dicembre 2004, n. 340.

Regolamento recante disciplina delle agevolazioni tariffarie, in materia di servizio di trasporto ferroviario di passeggeri e dell'incentivazione del trasporto ferroviario combinato, accompagnato e di merci pericolose, a norma dell'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166.

(G.U. 14 marzo 2005, n. 60)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che demanda al Governo l'adozione di un regolamento per disciplinare il sistema delle agevolazione tariffarie in materia di servizi di trasporto ferroviario, nonchè l'incentivazione del trasporto ferroviario combinato, accompagnato e di merci pericolose e i relativi criteri e modalità per l'erogazione delle connesse contribuzioni pubbliche;

Visto l'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62;

Visto l'articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo 2001, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2001, che approva il Piano generale dei trasporti e della logistica;

Viste le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 gennaio 1997, recante linee guida per il risanamento dell'Azienda F.S., e 18 marzo 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1999;

Visto il Trattato costitutivo della Unione europea;

Visto il Libro bianco recante la politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte, presentato dalla Commissione europea in data 12 settembre 2001;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2003;

Vista l'approvazione della Commissione europea con decisione C(2003) 4538 del 10 dicembre 2003, ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 settembre 2004;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Ambito di applicazione

     1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di incentivazione del trasporto ferroviario di merci, nonchè il sistema delle agevolazioni tariffarie in materia di servizi di trasporto ferroviario di viaggiatori.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) «legge»: la legge 1 agosto 2002, n. 166;

     b) «agevolazione tariffaria»: l'obbligo dell'impresa ferroviaria a rendere un servizio di trasporto a favore di determinate categorie di viaggiatori a condizioni tariffarie agevolate o gratuite;

     c) «impresa ferroviaria»: qualsiasi impresa privata o pubblica avente sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea ed avente titolo ad accedere all'infrastruttura ferroviaria nazionale, la cui attività principale consiste nell'espletamento di servizi di trasporto di merci o di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;

     d) «impresa»: impresa individuale, o in forma societaria, o loro consorzi, costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile, regolarmente costituiti ed aventi sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea, che commissiona treni per il trasporto di merci ai sensi del comma 5 dell'articolo 38 della legge, in conto proprio o di terzi. Ai sensi della decisione della Commissione europea C(2003) 4358 del 10 dicembre 2003 sono incluse, su base di reciprocità, anche le imprese svizzere che operano sul territorio italiano;

     e) «trasporto combinato»: trasporto merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia senza rottura di carico;

     f) «trasporto ferroviario di merci pericolose»: il trasporto di merci, anche in carri tradizionali, classificate dal regolamento internazionale per il trasporto di merci pericolose (RID);

     g) «trasporto accompagnato»: trasporto di merci, caricate su veicoli adibiti al trasporto di merci su strada, mediante carri ferroviari speciali;

     h) «treno completo»: treno commissionato ad un'impresa ferroviaria da un'unica impresa, la cui composizione di carri ferroviari carichi o di carri cisterna per il trasporto di merci pericolose raggiunga almeno il trenta per cento della massima lunghezza ammessa dalla linea origine/destinazione ovvero il trenta per cento della massa trainabile ammessa dal locomotore;

     i) «utente del trasporto»: impresa, come definita ai sensi del presente articolo, per il cui conto viene svolto il trasporto di merci per ferrovia in quanto titolare della proprietà della merce per la quale il trasporto è effettuato;

     l) «grado di bilanciamento del traffico»: il rapporto, su una determinata relazione, valutato su base annua ed espresso in percentuale, fra le unità intermodali ed i carri cisterna per il trasporto di merci pericolose trasportate da ciascuna impresa nel verso di percorrenza meno carico di unità e le unità trasportate nel verso maggiormente carico.

 

     Art. 3. Regolazione del mercato del trasporto ferroviario

     1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, disciplinerà l'accesso dei veicoli stradali, nei giorni festivi e prefestivi, ai terminal ferroviari intermodali, al fine di favorire il trasporto combinato delle merci e il trasporto delle merci pericolose per ferrovia.

 

Capo II

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

 

     Art. 4. Agevolazioni tariffarie in materia di trasporto ferroviario passeggeri

     1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di emanazione della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi del comma 3, le agevolazioni tariffarie per il trasporto ferroviario di passeggeri previste dall'articolo 2 del decreto del Ministro dei trasporti n. 1-T del 3 gennaio 1990 sono soppresse.

     2. A decorrere dalla medesima data le Amministrazioni statali competenti regolano direttamente, mediante convenzioni da stipulare con le imprese ferroviarie, le agevolazioni tariffarie da applicare in relazione a:

     a) categorie sociali meritevoli di tutela, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione ed in conformità con i principi di solidarietà e di sostegno sanciti nella Costituzione;

     b) funzioni o istituzioni di utilità collettiva che rientrano nella competenza dello Stato a norma dell'articolo 117 della Costituzione.

     3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in conformità ai principi di cui agli articoli 73 e 87 del Trattato sull'Unione europea del 7 febbraio 1992, procede ad individuare le categorie dei soggetti beneficiari e l'elenco delle amministrazioni tenute all'applicazione. In sede di prima applicazione può procedere mediante revisione delle previsioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei trasporti n. 1-T del 3 gennaio 1990, di cui al comma 1. Il CIPE provvede altresì a quantificare le risorse da destinare alle Amministrazioni competenti, a valere sul capitolo 1542 (U.P.B. 3.1.2.8 - Ministero economia e finanze) del bilancio di previsione annuale dello Stato.

     4. La previsione delle agevolazioni tariffarie lascia invariati gli obblighi di trasporto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativi alle prestazioni da rendere al viaggiatore beneficiario dell'agevolazione.

     5. Fino alla stipulazione delle convenzioni di cui al presente articolo prosegue l'applicazione delle agevolazioni tariffarie per il trasporto ferroviario di viaggiatori, come regolata con i contratti di servizio o con le convenzioni in vigore.

 

Capo III

DISCIPLINA DELL'INCENTIVAZIONE DEL TRASPORTO FERROVIARIO

 

     Art. 5. Principi di riequilibrio modale

     1. Gli incentivi oggetto del presente Capo sono destinati allo sviluppo di attività imprenditoriali che favoriscano il riequilibrio modale del trasporto delle merci sul territorio italiano.

 

SEZIONE I

Interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci

 

     Art. 6. Interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci

     1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede ad elaborare il Piano per l'istituzione di uno o più sistemi di incentivazione all'utilizzo del trasporto di merci per ferrovia, individuando le risorse necessarie in aggiunta a quelle rese disponibili dall'articolo 38 della legge.

     2. I sistemi di incentivazione di cui al presente articolo rispondono a criteri di non discriminatorietà, equità, trasparenza. La misura dell'incentivazione non può essere superiore alla differenza del valore monetario dei costi esterni imputabili al trasporto di merci su strada e dei costi esterni imputabili al trasporto di merci su ferro, ed entro questi limiti è articolata in modo da massimizzare l'efficacia del sistema di incentivazione che consiste nell'aumento ovvero nel contenimento della riduzione della quota di merci trasportate per ferrovia.

     3. I sistemi di incentivazione di cui al comma 1 incidono su una o più delle seguenti variabili:

     a) tariffe applicate all'utente del trasporto;

     b) livello della qualità dei servizi offerti;

     c) dotazione di beni durevoli utilizzati per la produzione di servizi di trasporto di merci per ferrovia.

     4. Il Piano di cui al comma 1 è sottoposto alla valutazione della Commissione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.

 

SEZIONE II

Incentivazione del trasporto ferroviario combinato e del trasporto

ferroviario di merci pericolose

 

     Art. 7. Individuazione delle risorse da destinare ai sistemi di incentivazione di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 38 della legge

     1. Per il triennio 2004-2006, le risorse del «Fondo per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose e agli investimenti per le autostrade viaggianti», di cui all'articolo 38, comma 6, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono destinate per il cinquanta per cento agli interventi di cui al comma 5 del medesimo articolo.

     2. Tenuto conto di quanto stabilito al comma 1 e di quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 38 della legge, il venticinque per cento del Fondo di cui al comma 6 dell'articolo 38 della legge stessa, è destinato a contributi per gli investimenti per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per autostrade viaggianti.

     3. Un ammontare non superiore all'uno per cento delle risorse di cui ai commi 1 e 2 è destinato al finanziamento, ai sensi dell'articolo 38, comma 8, della legge, degli incarichi di studio e di consulenza per elaborare studi di settore a supporto della definizione degli interventi dello Stato disciplinati dallo stesso articolo 38 e per l'assistenza tecnica per la gestione delle relative procedure.

     4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'individuazione di modalità operative che consentano di rendere disponibili, nel triennio di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, le risorse di cui al comma 6 dell'articolo 38 della legge, anche mediante convenzioni di finanziamento con istituti di credito, al fine di garantire il perseguimento ottimale delle finalità di cui al medesimo articolo 38.

 

     Art. 8. Criteri e modalità per la determinazione degli incentivi di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge

     1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 5, della legge, la misura del contributo è stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione del limite massimo di risorse a tale scopo destinate dall'articolo 7, comma 1.

     2. La misura degli incentivi di cui al comma 1 non può essere superiore alla differenza del valore monetario dei costi esterni tra il trasporto di merci su strada ed il trasporto di merci su ferro ed è articolata in funzione dell'obiettivo di massimizzare l'effetto di incentivazione al riequilibrio modale prodotto dall'attribuzione dei fondi, con effettiva riduzione dei costi di accesso al trasporto ferroviario per gli utenti del trasporto.

     3. La misura degli incentivi di cui al presente articolo è costituita da un incentivo base e da un incentivo premiante. L'incentivo base è articolato in funzione della tipologia di trasporto, della distanza tra origine e destinazione e del grado di bilanciamento del traffico. L'incentivo premiante consiste nell'assegnazione di una quota di fondi da corrispondere a ciascuna impresa a fronte dell'incremento, valutato annualmente, delle quantità annue di treni-chilometro prodotti dalla stessa, misurato attraverso il raffronto con valori omogenei relativi ad un periodo base.

     4. La quota di risorse destinata agli incentivi di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge è attribuita in via prioritaria, e comunque in misura non inferiore all'ottantacinque per cento, all'attribuzione dell'incentivo base.

     5. Accedono all'attribuzione dell'incentivo i treni-chilometro effettuati per ritorni o riposizionamento delle unità di trasporto intermodale, dei carri cisterna per il trasporto di merci pericolose, nonchè di autocarri, rimorchi e semirimorchi con o senza veicolo trattore.

     6. L'ammontare di risorse da destinare all'incentivo premiante è individuato annualmente, per gli anni 2005 e 2006, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con i limiti previsti dal comma 4.

     7. Non è ammesso il cumulo, per il medesimo trasporto, degli incentivi concessi ai sensi del presente articolo con gli incentivi previsti da altre disposizioni vigenti in Italia, fatte salve le agevolazioni fiscali di tipo generale, nonchè gli altri sistemi di incentivazione previsti dall'articolo 38 della legge.

 

     Art. 9. Accesso agli incentivi di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge

     1. Alle imprese che si impegnano contrattualmente con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con imprese ferroviarie a realizzare un quantitativo minimo annuo di treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose per il triennio 2004-2006, è riconosciuto un contributo in funzione dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano nel triennio di riferimento.

     2. L'impegno di cui al comma 1 nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà risultare da apposito atto d'obbligo, in forza del quale l'impresa dichiara l'entità del quantitativo minimo, per il triennio di riferimento e distinto per ciascun anno, sia di treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose che l'impresa stessa si impegna ad effettuare, sia delle corrispondenti quantità complessive di treni-chilometro. L'atto d'obbligo regola i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'impresa, specificando gli obblighi che l'impresa è tenuta a rispettare e disciplinando le modalità di dimostrazione e verifica dei predetti obblighi, nonchè le condizioni e modalità di erogazione degli incentivi e i casi di decadenza dal diritto di attribuzione degli incentivi stessi.

     3. La sottoscrizione dell'atto d'obbligo dovrà essere preceduta da apposita istanza di ammissione all'incentivo, redatta in lingua italiana ed a firma del legale rappresentante dell'impresa da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 8, contenente l'indicazione della tipologia di trasporto e corredata dalla seguente documentazione:

     a) certificato di iscrizione dell'impresa presso la Camera di commercio, rilasciato anche ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero presso organismi equivalenti degli Stati membri dell'Unione europea;

     b) dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358. Alle imprese aventi sede legale in uno degli altri Paesi dell'Unione europea, si applica l'articolo 11, comma 3, dello stesso decreto;

     c) dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'impresa circa il rispetto dei contratti di lavoro e delle norme riguardanti la sicurezza sul lavoro;

     d) indicazione del quantitativo di treni completi e dei corrispondenti treni-chilometro per i quali l'impresa intende impegnarsi per ciascuno degli anni del triennio, nonchè descrizione dettagliata dei servizi per i quali l'impresa intende accedere all'erogazione degli incentivi;

     e) copia del contratto stipulato con le imprese ferroviarie, contenente anche gli impegni delle imprese ferroviarie in termini di standard minimi di qualità, con particolare riferimento alla regolarità, alla puntualità e all'affidabilità, che vengono garantiti al contraente, nonchè i correlati sistemi risarcitori da applicare in caso di mancato raggiungimento degli standard;

     f) dichiarazione di aver proceduto alla stipulazione del contratto di cui alla lettera e) previo espletamento di indagine di mercato tra le imprese ferroviarie operative sul mercato;

     g) dichiarazione di non beneficiare di altre forme di incentivazione ai sensi dell'articolo 8;

     h) se l'impresa non è utente del trasporto: dichiarazione dello schema tariffario applicato, con contestuale individuazione delle riduzioni tariffarie che l'impresa si obbliga ad applicare alla clientela quale effetto degli incentivi. Ciascuna impresa è tenuta a destinare a favore dei suoi clienti una riduzione delle tariffe applicate almeno pari all'ammontare degli incentivi percepibili, relativi alla componente dell'incentivo base non legata al grado di bilanciamento, tenendo conto della variazione delle componenti di costo;

     i) dichiarazione con cui l'impresa si obbliga ad attenersi alle prescrizioni, comunitarie e nazionali, previste dalla normativa vigente, in particolare in materia di concorrenza tra imprese; le imprese che siano soggette a un'influenza dominante da parte di un'impresa ferroviaria si obbligano a tenere evidenza contabile separata in relazione alle attività oggetto di incentivazione;

     l) descrizione degli effetti derivanti dall'erogazione degli incentivi, in termini di utilizzo del trasporto per ferrovia in relazione alle quantità di treni completi e di treni-chilometro effettuati negli anni 2002 e 2003 per le tipologie di trasporto incentivate.

     4. Il contratto con le imprese ferroviarie può prevedere anche la facoltà di risoluzione anticipata del rapporto. Tale facoltà potrà essere esercitata, purchè il beneficiario costituisca un nuovo contratto, per il periodo residuo, con altra impresa ferroviaria per la realizzazione del medesimo quantitativo minimo annuo di treni completi e di treni-chilometro di trasporto combinato o di merci pericolose, e previo espletamento dell'indagine di mercato ai sensi del comma 3, lettera f).

 

     Art. 10. Criteri e modalità per la corresponsione dell'incentivo di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge e decadenza dal diritto di percepire l'incentivo

     1. Se per ciascun anno l'impresa ha effettuato una quantità di treni completi e di treni-chilometro superiore a quella definita contrattualmente, l'erogazione dell'incentivo alla fine di ogni anno include anche l'incentivazione delle eccedenze, entro il limite di 1,3 volte rispetto alla quantità annua di treni-chilometro definita contrattualmente, nonchè l'ulteriore contributo relativo al meccanismo premiante, ove spettante.

     2. Qualora, a consuntivo di ciascun anno del triennio venga accertato che l'impegno contrattuale assunto dall'impresa non sia stato onorato per almeno il novanta per cento del quantitativo di treni completi e di treni-chilometro complessivi indicato, il diritto all'attribuzione definitiva del contributo decade automaticamente.

     3. Ai soli fini della dimostrazione del raggiungimento della soglia del novanta per cento di cui al comma 2, e dietro presentazione, da parte dell'impresa, di idonea documentazione a supporto, si considerano come effettuati i treni completi e i relativi treni-chilometro non realizzati per cause di forza maggiore e per scioperi.

 

     Art. 11. Monitoraggio

     1. Entro sessanta giorni dalla fine di ciascun mese, l'impresa che ha sottoscritto un atto d'obbligo ai sensi dell'articolo 10, trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una dichiarazione contenente un riepilogo di tutti i treni effettuati, le lettere di vettura comprovanti i treni effettuati, nonchè l'eventuale documentazione ai sensi dell'articolo 10, comma 4, con modalità che saranno definite nell'atto d'obbligo.

     2. E' esclusa l'erogazione di incentivazioni premianti laddove l'incremento delle quantità di trasporto merci sia solo figurativo, in quanto dipendente da operazioni societarie di fusioni o incorporazioni di aziende o rami di azienda. A tale fine le imprese dovranno dichiarare che non sono intervenute, nel periodo di riferimento, operazioni comportanti aumenti solo figurativi delle quantità di trasporto merci.

     3. Le imprese e le imprese ferroviarie hanno l'obbligo di fornire tempestivamente i dati e le informazioni che saranno richiesti dai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

     Art. 12. Variazione della misura unitaria dell'incentivo di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge

     1. Le misure unitarie dell'incentivo base e dell'incentivo premiante stabilite con il decreto di cui all'articolo 8, possono essere modificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora subentrino variazioni degli elementi in base ai quali è determinata la misura degli incentivi stessi. Il medesimo decreto può definire altresì le condizioni e i limiti di riprogrammazione delle quantità di treni completi e di treni-chilometro per il trasporto combinato o di merci pericolose che l'impresa si impegna a realizzare per le annualità residue del contratto.

 

SEZIONE III

Contributi per gli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia

 

     Art. 13. Contributi alle imprese per investimenti

     1. Con il medesimo decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 1, sono individuate le categorie dei beni di investimento per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia per i quali è possibile accedere ai contributi, nei limiti delle risorse definite ai sensi dell'articolo 7. Lo stesso decreto individua altresì la percentuale massima contribuibile del prezzo del bene di investimento, l'ammontare di risorse destinabili alla contribuzione per ciascuna categoria di beni, nonchè un limite per soggetto richiedente e per categoria di beni.

     2. Ai contributi di cui al presente articolo possono accedere le imprese e gli utenti del trasporto come definiti nell'articolo 2, le imprese ferroviarie, le imprese di autotrasporto, le imprese che gestiscono terminal ferroviari intermodali, nonchè le imprese proprietarie di materiale rotabile trainato che acquistano, anche mediante operazioni di leasing finanziario, beni di investimento da destinare ed utilizzare in Italia per lo sviluppo dei servizi di trasporto ferroviario di merci. E' ammesso l'utilizzo dei beni mobili per collegamenti transfrontalieri ed internazionali con partenza o arrivo in Italia. Destinatari dei contributi sono le imprese aventi sede legale in un Paese appartenente all'Unione europea. Tuttavia qualora oggetto della contribuzione siano i locomotori e i carri ferroviari, in ragione della particolare rilevanza imprenditoriale di tale tipologia di beni per gli operatori del settore, il contributo è riconoscibile esclusivamente alle piccole e medie imprese, come definite dall'Allegato 1 del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, ed alle condizioni ed entro i limiti previsti dall'articolo 4 del predetto regolamento. Per le restanti categorie di beni, i contributi di cui al presente articolo non potranno essere superiori al trenta per cento del costo di acquisizione del bene.

     3. I beni per i quali siano stati ottenuti i contributi di cui al presente articolo non possono essere sottratti all'uso previsto ai fini dello sviluppo del trasporto di merci su ferrovia e non possono essere alienati per il numero di anni, a decorrere dalla data di acquisto, indicato nel decreto ministeriale di cui al comma 1.

     4. Nel caso di acquisizione mediante operazione di leasing finanziario:

     a) la durata del leasing dovrà estendersi per l'intero periodo di non alienabilità del bene, indicato nel decreto di cui al comma 1. Tuttavia potrà prevedersi anche durata inferiore qualora il soggetto beneficiario del contributo si impegni al rinnovo dell'operazione finanziaria, alla scadenza, per il periodo residuo ovvero al riscatto del bene;

     b) l'entità dei canoni anticipati, al netto della quota interessi, non potrà essere inferiore all'importo del contributo.

     5. Non è ammesso il cumulo, per gli stessi beni, dei contributi concessi ai sensi del presente articolo con i contributi previsti da altre disposizioni vigenti in Italia, fatte salve le agevolazioni fiscali di tipo generale.

     6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, i soggetti che intendono accedere ai contributi di cui al presente articolo presentano istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, redatta in lingua italiana ed a firma del legale rappresentante del soggetto imprenditoriale. L'istanza è corredata di:

     a) certificato di iscrizione dell'impresa presso la Camera di commercio, rilasciato anche ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero presso organismi equivalenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonchè idonea documentazione da cui risulti l'espletamento di una delle attività di cui al comma 2;

     b) dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358. Alle imprese aventi sede legale in uno degli altri Paesi dell'Unione europea, si applica l'articolo 11, comma 3, dello stesso decreto;

     c) piano pluriennale di attività, contenente altresì l'indicazione dettagliata degli investimenti programmati per i quali è richiesta la contribuzione ai sensi del presente articolo, nonché le previsioni di utilizzo e di efficacia dei medesimi investimenti ai fini del riequilibrio modale;

     d) indicazione dei costi di acquisizione dei beni per i quali è richiesta la contribuzione, corredata da opportune indagini di mercato.

     7. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati a tutti i soggetti che ne facciano richiesta, alle condizioni e nei limiti stabiliti nel presente articolo. Se le richieste di contributi, per una categoria di beni, risultano superiori alla disponibilità di risorse, i contributi stessi vengono ripartiti tra le singole imprese proporzionalmente alle quantità che sarebbero state assegnate in presenza delle intere somme necessarie. Prima del riparto, le eventuali eccedenze di somme relative alle categorie di beni per le quali le richieste non saturano le disponibilità verranno distribuite alle categorie di beni di cui al periodo precedente, mediante l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La ripartizione delle somme recuperate è effettuata incrementando, per le singole categorie per le quali si sia verificata mancata capienza, il limite massimo per categoria di bene, di quantità proporzionali all'ammontare degli stessi limiti definiti con il decreto di cui al comma 1.

     8. Se, decorsi i termini di cui al comma 6, residuano risorse per i contributi per investimenti ai sensi del presente articolo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con proprio decreto, alla riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di accesso ai contributi.

     9. L'attribuzione dei contributi è disciplinata mediante convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed i soggetti di cui al comma 2. La convenzione regola le modalità di erogazione ed eventuale revoca dei contributi, in relazione allo stato di realizzazione del programma di acquisizione dei beni, alla percentuale di contribuzione a carico dello Stato ed ai vincoli di utilizzo dei beni ed alle relative garanzie, specificando i meccanismi sanzionatori per il caso di totale o parziale mancato utilizzo dei beni stessi, ovvero di cessione anteriore alla scadenza ai sensi di quanto previsto dal comma 3.

 

SEZIONE IV

Incentivazioni alle imprese ferroviarie per il trasporto combinato e accompagnato delle merci.

 

     Art. 14. Incentivi alle imprese ferroviarie ai sensi del comma 7 dell'articolo 38 della legge

     1. Le risorse di cui al comma 7 dell'articolo 38 della legge sono destinate alla copertura del fabbisogno finanziario derivante, per il triennio 2004-2006, da accordi di programma stipulati, per la parte pubblica, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti congiuntamente con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, per la parte privata, da imprese ferroviarie, previo accordo con le imprese di settore.

     2. Gli accordi di programma di cui al presente articolo hanno per oggetto progetti di sviluppo del trasporto combinato accompagnato o non accompagnato finalizzati a ridurre la congestione stradale, a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporti e a potenziare il trasporto combinato, contribuendo ad un sistema di trasporti efficace, efficiente e sostenibile.

     3. Può essere ammesso alla stipulazione di un accordo di programma un progetto che risponda a una delle seguenti tipologie:

     a) azione di trasferimento modale, finalizzata al trasferimento di merci dal trasporto interamente su gomma al trasporto combinato mediante l'attivazione di nuovi servizi ovvero mediante lo sviluppo di servizi già esistenti;

     b) azione innovativa mirante a superare le barriere strutturali presenti nel mercato nazionale del trasporto combinato e ad aumentare l'efficienza della catena del medesimo trasporto, in riferimento ad uno o più dei seguenti aspetti: logistica, tecnologia, metodi, attrezzature, prodotti o servizi forniti;

     c) azione innovativa volta a migliorare la cooperazione al fine di ottimizzare in modo strutturale i metodi e le procedure di lavoro nella catena del trasporto combinato, tenuto conto delle esigenze logistiche.

     4. I progetti di cui al presente articolo possono accedere alla stipulazione dell'accordo di programma purchè:

     a) non comportino distorsioni di concorrenza fra servizi di trasporto alternativi al solo trasporto su strada, in misura contraria all'interesse generale sia nazionale sia comunitario. A tale fine, l'intensità dell'aiuto deve essere proporzionale all'obiettivo da conseguire mediante il progetto;

     b) siano finalizzati ad un trasferimento tra modi reale, misurabile, sostenibile;

     c) consistano in azioni che, sulla base di previsioni realistiche, risultino economicamente valide successivamente al periodo di validità dell'accordo di programma.

     5. La selezione dei progetti è effettuata, previa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di un invito a presentare offerte ai fini di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da una Commissione nominata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, costituita da rappresentanti dei Ministeri competenti ai sensi del comma 1. L'invito a presentare offerte indica i casi di esclusione dalla partecipazione alla selezione previsti dalla normativa vigente e contiene ulteriori specificazioni di quanto disposto dal presente articolo, ai fini del procedimento di selezione dei progetti. La selezione tiene conto dei benefici ambientali previsti in conseguenza dei progetti proposti, nonchè del contributo dei progetti stessi alla riduzione della congestione stradale e allo sviluppo del trasporto combinato. Nel procedimento di selezione dei progetti, la Commissione di cui al presente comma può avvalersi dell'assistenza di uno o più soggetti esterni alle Amministrazioni procedenti. L'avvenuta selezione degli accordi è oggetto di pubblicità notizia nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

     6. Ciascuna impresa ferroviaria interessata presenterà un fascicolo di descrizione del progetto, contenente almeno le seguenti informazioni:

     a) obiettivo del progetto e individuazione delle imprese coinvolte;

     b) descrizione dell'attività nella quale il progetto consiste, con l'indicazione, anche, delle caratteristiche qualitative del servizio;

     c) descrizione del segmento di mercato di riferimento; indicazione dell'utenza potenziale del servizio e dei prezzi che saranno applicati;

     d) previsioni economico-finanziarie del progetto: introiti, costi, redditività;

     e) dimostrazione della necessità di co-finanziamento pubblico e indicazioni relative alle altre fonti di finanziamento;

     f) descrizione degli effetti previsti dal punto di vista:

     1) trasportistico, con l'indicazione degli effetti in termini di sviluppo del trasporto combinato anche in rapporto alla concorrenza tra i diversi modi, ai sensi di quanto previsto dal comma 4, lettera a);

     2) ambientale, con particolare riferimento alla riduzione della congestione stradale in conseguenza della realizzazione del progetto;

     3) eventuali ulteriori effetti che possano derivare dalla realizzazione del progetto.

     7. I fondi per gli accordi di programma selezionati ai sensi del comma 5 sono assegnati in funzione dei treni-chilometro prodotti sul territorio nazionale dall'impresa ferroviaria sottoscrivente, nel triennio di riferimento. Il contributo finanziario complessivo nazionale e comunitario per i servizi oggetto dei predetti accordi non può comunque essere superiore al trenta per cento per il primo anno, al venticinque per cento per il secondo e al venti per cento per il terzo, in rapporto all'importo totale delle spese necessarie alla realizzazione dei progetti, che possono comprendere tra l'altro:

     a) i costi di locazione, leasing o ammortamento delle unità di trasporto combinato;

     b) i costi di locazione, leasing o ammortamento e dell'adeguamento necessario per realizzare il progetto, in riferimento al materiale rotabile;

     c) le spese di investimento e i costi di locazione, leasing o ammortamento del materiale atto a consentire il trasbordo tra la ferrovia e gli altri modi;

     d) i costi di utilizzo delle infrastrutture ferroviarie;

     e) le spese relative all'applicazione commerciale di tecniche, tecnologie o materiali preventivamente testati e approvati, in particolare la tecnologia dell'informazione dei trasporti;

     f) i costi relativi alla formazione del personale e alla diffusione dei risultati del progetto, nonchè i costi delle misure d'informazione e di comunicazione adottate per rendere noti all'industria dei trasporti interessata i nuovi servizi di trasporto combinato predisposti.

     8. Le imprese ferroviarie che sottoscrivono un accordo di programma ai sensi del presente articolo si obbligano a tenere evidenza contabile separata in relazione alle attività oggetto dell'accordo. Le medesime imprese provvedono, qualora ai fini dell'erogazione dei servizi oggetto dell'accordo abbiano necessità di avvalersi di servizi prodotti da soggetti terzi, ad individuare i fornitori dei predetti servizi mediante procedura di selezione ovvero mediante idonea indagine di mercato.

 

     Art. 15. Progetto di autostrada ferroviaria alpina sulla direttrice Aiton-Orbassano

     1. A valere sulle risorse di cui al comma 7 dell'articolo 38 della legge è finanziato, in via prioritaria, l'accordo di programma attuativo del progetto sperimentale di autostrada ferroviaria alpina sulla direttrice Aiton-Orbassano, in adempimento di quanto definito nel vertice italo-francese di Perigueux del 27 novembre 2001, ed alle condizioni e secondo le modalità ivi previste.

 

     Art. 16. Norme di prima attuazione

     1. Per le imprese che sottoscrivono l'atto d'obbligo di cui all'articolo 9, gli incentivi di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge sono erogati, per i treni-chilometro effettuati dal 1° gennaio 2004 alla data della stipula dell'atto d'obbligo subordinatamente alla sussistenza di contratti con le imprese ferroviarie per il relativo servizio nel periodo di riferimento, nonchè alla dimostrazione dei treni completi e dei corrispondenti treni-chilometro effettivamente realizzati.

     2. Per le imprese che non siano in grado di fornire la dimostrazione di cui al comma 1 relativa ai treni completi e treni-chilometro, per il periodo dal 1° gennaio 2004 alla data di stipulazione dell'atto d'obbligo, l'ammissione ai benefici è limitata al periodo di riferimento effettivamente considerato dall'atto d'obbligo sottoscritto.

     3. Ai contributi di cui all'articolo 13 sono ammessi gli investimenti concernenti anche beni acquistati dal 1° gennaio 2004 alla data di entrata in vigore del presente regolamento, semprechè risultino rispettate le condizioni e verificati i requisiti stabiliti nel medesimo articolo 13.

     4. Agli incentivi di cui al comma 7 dell'articolo 38 della legge sono ammessi anche i treni-chilometro relativi a progetti selezionati, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, la cui esecuzione abbia già avuto inizio a partire dal 1° gennaio 2004, semprechè risultino verificate le condizioni di cui all'articolo 14.

 

     Art. 17. Norme finali

     1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua il monitoraggio periodico dei risultati dello sviluppo del trasporto merci su ferrovia, proponendo correttivi ed innovazioni della manovra di sostegno al sistema del trasporto ferroviario, anche in relazione alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 1. In caso di rinnovazioni o integrazioni dei benefici di cui all'articolo 38, commi 5 e 7, della legge, il presente regolamento sarà sottoposto ai relativi adeguamenti.

     2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte e delle informazioni rese dalle imprese e dalle imprese ferroviarie ai fini dell'assegnazione degli incentivi di cui al presente decreto; a tale fine il medesimo Ministero può acquisire informazioni presso ogni altra Amministrazione pubblica, nonchè effettuare verifiche, ispezioni e controlli anche mediante accesso diretto alle sedi delle predette imprese e imprese ferroviarie, e può altresì acquisire, anche presso terzi, la documentazione inerente alle attività oggetto di incentivazione. Qualora dall'attività di controllo, comunque effettuata, sia accertata la non veridicità delle informazioni prodotte dalle imprese, queste ultime decadono dai benefici ottenuti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

     3. Le disposizioni di cui al presente regolamento, riferite alle imprese aventi sede in altri Stati dell'Unione europea, si applicano ove compatibili alle imprese aventi sede in Svizzera, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2.