§ 88.5.10 - Legge 27 novembre 1973, n. 811.
Interventi straordinari per la sistemazione finanziaria degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.5 musica
Data:27/11/1973
Numero:811


Sommario
Art. 1.      In attesa di un organico provvedimento legislativo diretto al riordinamento delle attività musicali anche in rapporto all'ordinamento regionale e alle autonomie locali, da presentare al [...]
Art. 2.      Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate di cui all'articolo precedente sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane [...]
Art. 3.      La determinazione degli importi dei mutui, di cui al precedente articolo, per ciascun ente e istituzione è effettuata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la [...]
Art. 4.      I fondi di cui all'art. 2, lettera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800, e all'art. 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, per l'esercizio 1973, sono ripartiti tra gli enti e le istituzioni per [...]
Art. 5.      Il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Ministero del tesoro accerteranno la situazione economica e patrimoniale e valuteranno la gestione dei singoli enti ed istituzioni a tutto il 31 [...]
Art. 6.      L'onere relativo all'ammortamento dei mutui previsti dall'art. 2 e dall'art. 5 della presente legge, per capitale e per interessi, è a carico dello Stato. I contratti di mutuo sono soggetti al [...]
Art. 7.      Alla copertura dei disavanzi accertati per l'esercizio 1972 e dei disavanzi riconosciuti in sede di approvazione dei bilanci degli enti e istituzioni per l'esercizio 1974 si provvederà con la [...]
Art. 8.      La gestione finanziaria degli enti e delle istituzioni dovrà essere inderogabilmente basata, per l'esercizio 1973, sul pareggio del bilancio nonchè sul blocco del personale a qualunque titolo in [...]
Art. 9.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto [...]


§ 88.5.10 - Legge 27 novembre 1973, n. 811.

Interventi straordinari per la sistemazione finanziaria degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.

(G.U. 27 dicembre 1973, n. 331)

 

     Art. 1.

     In attesa di un organico provvedimento legislativo diretto al riordinamento delle attività musicali anche in rapporto all'ordinamento regionale e alle autonomie locali, da presentare al Parlamento in tempo utile affinchè possa divenire operante per l'esercizio 1974, sono disposti a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate previsti dall'art. 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, gli interventi straordinari di cui ai successivi articoli.

 

          Art. 2.

     Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate di cui all'articolo precedente sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane per l'importo complessivo di L. 30.000.000.000 per le esigenze connesse all'attività d'istituto dell'esercizio 1973, ad integrazione dei fondi stanziati, per lo stesso esercizio, ai sensi dell'art. 2, lettera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800, e dell'art. 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291.

 

          Art. 3.

     La determinazione degli importi dei mutui, di cui al precedente articolo, per ciascun ente e istituzione è effettuata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la commissione centrale per la musica, sulla base della media dei contributi assegnati dallo Stato agli enti e alle istituzioni medesime per i bienni 1967-68, 1969-70 e 1971-72, tenendo conto dei risultati qualitativi e quantitativi accertati per ciascun ente e istituzione.

 

          Art. 4.

     I fondi di cui all'art. 2, lettera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800, e all'art. 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, per l'esercizio 1973, sono ripartiti tra gli enti e le istituzioni per il 25 per cento secondo i criteri di cui al precedente art. 3 della presente legge.

     Il residuo 75 per cento è assegnato, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la commissione centrale per la musica, per far fronte a particolari esigenze degli stessi enti ed istituzioni, prescindendo dai criteri di cui all'art. 22 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

     Sulla quota di cui al precedente comma gravano gli incentivi a favore della nuova produzione nazionale di cui all'art. 24 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

     Le modalità di pagamento stabilite dall'ultimo comma dell'art. 22 della legge 14 agosto 1967, n. 800, si applicano soltanto alla quota di contributo di cui al secondo comma del presente articolo.

 

          Art. 5.

     Il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Ministero del tesoro accerteranno la situazione economica e patrimoniale e valuteranno la gestione dei singoli enti ed istituzioni a tutto il 31 dicembre 1971, determinando l'ammontare dei rispettivi disavanzi.

     Al risanamento dei disavanzi sarà provveduto mediante mutui che gli enti e le istituzioni saranno autorizzati a contrarre con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.

     In detti mutui sarà conglobato l'ammontare delle precedenti operazioni di mutuo autorizzate a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, non ancora estinte.

 

          Art. 6.

     L'onere relativo all'ammortamento dei mutui previsti dall'art. 2 e dall'art. 5 della presente legge, per capitale e per interessi, è a carico dello Stato. I contratti di mutuo sono soggetti al trattamento tributario degli atti stipulati dallo Stato.

     L'ammortamento dei mutui di cui all'art. 2 sarà effettuato nel termine di nove anni, mediante il versamento di rate annuali posticipate, di cui la prima con scadenza 1° dicembre 1974.

     L'ammortamento dei mutui di cui all'art. 5 sarà effettuato nel termine di 19 anni, mediante il versamento di rate annuali posticipate, di cui la prima con scadenza 1° luglio 1974.

 

          Art. 7.

     Alla copertura dei disavanzi accertati per l'esercizio 1972 e dei disavanzi riconosciuti in sede di approvazione dei bilanci degli enti e istituzioni per l'esercizio 1974 si provvederà con la legge di riforma di cui all'art. 1.

 

          Art. 8.

     La gestione finanziaria degli enti e delle istituzioni dovrà essere inderogabilmente basata, per l'esercizio 1973, sul pareggio del bilancio nonchè sul blocco del personale a qualunque titolo in servizio alla data del 31 ottobre 1973.

     In caso di inosservanza del disposto del precedente comma e delle norme di cui all'art. 17 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono disposti, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, lo scioglimento del consiglio di amministrazione, l'esonero del sovrintendente e la nomina di un commissario, il quale assume la gestione dell'ente.

 

          Art. 9.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.