§ 88.2.101 - D.L. 17 agosto 2005, n. 164.
Disposizioni urgenti in materia di attività cinematografiche [2].


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.2 cinema
Data:17/08/2005
Numero:164


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di attività cinematografiche
Art. 2.  Cinecittà Holding S.p.A.
Art. 3.  Fondazione La Biennale di Venezia
Art. 4.  Disposizioni in materia di beni culturali
Art. 5.  Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 88.2.101 - D.L. 17 agosto 2005, n. 164. [1]

Disposizioni urgenti in materia di attività cinematografiche [2].

(G.U. 18 agosto 2005, n. 191)

 

Art. 1. Disposizioni in materia di attività cinematografiche

     1. All'articolo 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, dopo il comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente:

«8-bis. I decreti ministeriali di cui all'articolo 3, comma 2, all'articolo 8, comma 4, all'articolo 10, comma 4, all'articolo 12, comma 4, ed all'articolo 17, comma 4, nonchè gli atti di cui all'articolo 4, comma 3, ed all'articolo 19, commi 3 e 5, sono adottati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I decreti ministeriali di cui all'articolo 9, comma 3, all'articolo 12, comma 5, all'articolo 19, comma 2, nonchè gli atti del Ministro di cui all'articolo 8, comma 3, ed all'articolo 13, comma 9, sono adottati sentita la Conferenza di cui al primo periodo.».

     2. I decreti ministeriali e gli altri atti di cui all'articolo 27, comma 8-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2004, e successive modificazioni, già adottati alla data del 28 luglio 2005, sono trasmessi nel termine di trenta giorni, ai fini della validità degli atti adottati e dei procedimenti pendenti alla stessa data in base ai medesimi, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per le intese ed i pareri richiesti dal medesimo comma 8-bis [3].

 

          Art. 2. Cinecittà Holding S.p.A.

     1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis (Cinecittà Holding S.p.A.). - 1. Cinecittà Holding S.p.A., istituita ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, è totalmente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro esercita i diritti dell'azionista, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari.

2. Cinecittà Holding S.p.A. presenta annualmente al Ministro, unitamente alle società da essa controllate, un programma di produzione, distribuzione e promozione in Italia e all'estero di opere cinematografiche di lungo e corto metraggio di nazionalità italiana, un programma di attività nei settori dell'esercizio, delle industrie tecniche e dei servizi e di altre attività previste dagli statuti delle singole società controllate, nonchè un programma di attività finanziaria volta al potenziamento del cinema nazionale ed un programma di riconversione e restauro di pellicole e materiali fotocinematografici dei propri archivi. Cinecittà Holding S.p.A. è tenuta, altresì, a presentare un programma di acquisizione e potenziamento di sale cinematografiche per promuovere, in particolare, la programmazione della cinematografia italiana ed europea.».

 

     Art. 3. Fondazione La Biennale di Venezia

     1. Al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 9, comma 1, lettera a), le parole: «il sindaco di Venezia, che assume la vicepresidenza della Fondazione» sono sostituite dalle seguenti: «il sindaco di Venezia, o un suo delegato, che assume la vicepresidenza della Fondazione» e al comma 2, le parole: «lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e c)»;

     b) il comma 5 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente: «5. Nel caso in cui non vi sia partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, al patrimonio della Fondazione o essa sia inferiore al 20 per cento del patrimonio della Fondazione e l'apporto annuo ordinario per la gestione dell'attività della Fondazione da essi assicurato sia inferiore al 7 per cento del totale dei finanziamenti statali, e fino a quando non si raggiungano le predette percentuali, in sostituzione dei componenti di cui al comma 1, lettera d), un componente è designato dal Ministero per i beni e le attività culturali.»;

     c) all'articolo 12, comma 2, le parole: «e gli altri scelti» sono sostituite dalle seguenti: «un membro effettivo designato in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali e l'altro scelto».

 

     Art. 4. Disposizioni in materia di beni culturali

     1. Al decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2-quater, comma 2:

     1) dopo le parole: «indagini eseguite,» sono eliminate le seguenti: «qualifica l'interesse archeologico dell'area, secondo i seguenti livelli di rilevanza archeologica del sito,»;

     2) alla lettera b), le parole: «non monumentali» sono sostituite dalle seguenti: «che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario»;

     3) alla lettera c), le parole da: «di particolare rilevanza» a: «del paesaggio» sono sostituite dalle seguenti: «la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito»;

     b) l'articolo 2-decies è abrogato.

     2. All'articolo 10, comma 3, lettera e), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «e particolari caratteristiche ambientali» sono inserite le seguenti: «ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica» e dopo la parola: «interesse» le parole: «artistico o storico» sono soppresse. Al medesimo articolo 10, comma 4, lettera b), dopo le parole: «le cose di interesse numismatico» sono aggiunte le seguenti: «la cui produzione, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali, non sia caratterizzata da serialità o ripetitivita».

 

     Art. 5. Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee

     1. Per interventi di ristrutturazione del complesso sede del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee di Roma, istituito dall'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, è autorizzato un contributo straordinario di 10 milioni di euro per l'anno 2005.

     2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

     Art. 6. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Non convertito in legge (Comunicato pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2005, n. 243).

[2] Titolo così corretto con Errata corrige pubblicato nella G.U. 22 agosto 2005, n. 194.

[3] Per effetto dell'art. 1 della L. 15 novembre 2005, n. 239, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi, i diritti maturati ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente comma.