§ 88.2.28 - Legge 14 marzo 1968, n. 318.
Provvedimenti in materia di spettacoli cinematografici


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.2 cinema
Data:14/03/1968
Numero:318


Sommario
Art. 1.      Per le giornate di spettacolo in cui il prezzo d'ingresso non superi il limite stabilito dall'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è concesso [...]
Art. 2.      Per le entrate derivanti da spettacoli teatrali e cinematografici e misti di cinema e varietà, nonchè per le entrate derivanti dagli spettacoli e trattenimenti indicati [...]
Art. 3.      E' elevata al 78 per cento la quota del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sui giuochi e trattenimenti di qualunque genere e sulle scommesse, [...]


§ 88.2.28 - Legge 14 marzo 1968, n. 318. [1]

Provvedimenti in materia di spettacoli cinematografici

(G.U. 8 aprile 1968, n. 91)

 

 

     Art. 1.

     Per le giornate di spettacolo in cui il prezzo d'ingresso non superi il limite stabilito dall'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è concesso agli esercenti di sale cinematografiche, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 37 della stessa legge, l'abbuono dei diritti erariali introitati a norma di legge, sino alla concorrenza di un importo massimo di lire 7.000.

     Sui diritti erariali eventualmente introitati in eccedenza a tale limite sono corrisposti gli abbuoni previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213.

 

          Art. 2.

     Per le entrate derivanti da spettacoli teatrali e cinematografici e misti di cinema e varietà, nonchè per le entrate derivanti dagli spettacoli e trattenimenti indicati ai numeri 2 e 6 della tabella A, allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura del 3 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nella misura dell'1 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1969. A dette aliquote si applica l'addizionale di cui alla legge 15 novembre 1964, n. 1162, e successive disposizioni.

 

          Art. 3.

     E' elevata al 78 per cento la quota del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sui giuochi e trattenimenti di qualunque genere e sulle scommesse, devoluta ai comuni a norma dell'art. 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, modificato dall'art. 4 della legge 20 dicembre 1959, n. 1102, al netto degli aggi spettanti all'ente incaricato dell'accertamento, liquidazione, riscossione e riparto dei diritti medesimi, da determinarsi in base a convenzione.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.