§ 95.13.7 - Legge 20 dicembre 1959, n. 1102.
Revisione delle aliquote progressive dei diritti erariali sugli spettacoli cinematografici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.13 imposta sugli spettacoli
Data:20/12/1959
Numero:1102


Sommario
Art. 1.      La tabella C allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, concernente i diritti erariali sui pubblici spettacoli è sostituita dalla seguente:
Art. 2.      L'art. 30 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      All'art. 62 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, è aggiunto il seguente comma:
Art. 4.      E' elevata al 75 per cento la quota del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sui giuochi e trattenimenti di qualunque genere e sulle scommesse, devoluta ai Comuni a norma [...]
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 95.13.7 - Legge 20 dicembre 1959, n. 1102.

Revisione delle aliquote progressive dei diritti erariali sugli spettacoli cinematografici.

(G.U. 30 dicembre 1959, n. 314).

 

     Art. 1.

     La tabella C allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, concernente i diritti erariali sui pubblici spettacoli è sostituita dalla seguente:

     1. Diritti erariali sugli spettacoli cinematografici

     Formula per prezzi netti da lire 40 a lire 70:

     Y = 0,1833 X - 2,33 (a)

Prezzi netti

Aliquote (b)

40

5,00

50

6,83

60

8,67

70

10,50

     Formula per prezzi netti da lire 70 a lire 210:

     Y = 0,39295 X - 0,000615091 X2 - 0,0000004375 X3 - 13,84 (a)

Prezzi netti

Aliquote (b)

70

10,50

80

13,44

90

16,23

100

18,86

110

21,36

120

23,69

130

25,88

140

27,91

150

29 ,78

160

31,49

170

33,03

180

34,41

190

35,62

200

36,65

210

37,50

     (a) Nella formula Y indica l'aliquota ed X il prezzo.

     (b) Per i prezzi inferiori a lire 40 si applica l'aliquota minima del 5 per cento

     Formula per prezzi netti da lire 210 a lire 400:

     Y = 0,03947 X + 29,21 (a)

Prezzi netti

Aliquote (b)

210

37, 50

220

37,89

230

38,29

240

38,68

250

39,08

260

39,47

270

39,87

280

40,26

290

40,66

300

41,05

310

41,45

320

41,84

330

42,24

340

42,63

350

43,02

360

43,42

370

43,81

380

44,21

390

44,60

400

45,00

     (a) Nella formula Y indica l'aliquota ed X il prezzo.

     (b) Per i prezzi inferiori a lire 400 si applica l'aliquota massima del 45 per cento.

     Per i prezzi intermedi le aliquote si calcolano in base alle formule di cui sopra. Tali prezzi devono essere, in ogni caso, fissati in lire intere.

     2. Diritti erariali sugli spettacoli cinematografici con avanspettacolo

     Formula per prezzi netti da lire 40 a lire 70:

     Y = 0,1833 X - 2,33 (a)

Prezzi netti

Aliquote (b)

40

5,00

50

6,83

60

8,67

70

10,50

     Formula per prezzi netti da lire 70 a lire 210:

     Y = 0,23628 X - 0,000295595 X2 - 0,0000002232125 X3 - 4,5157 (a)

Prezzi netti

Aliquote (b)

70

10,50

80

12,38

90

14,19

100

15,93

110

17,60

120

19,20

130

20,71

140

22,16

150

23,52

160

24,81

170

26,01

180

27,14

190

28,18

200

29,13

210

30,00

     (a) Nella formula Y indica l'aliquota ed X il prezzo.

     (b) Per i prezzi inferiori a lire 40 si applica l'aliquota minima del 5 per cento.

     Formula per prezzi netti da lire 210 a lire 450:

     Y = 0,03125 X + 23,44 (a)

Prezzi netti

Aliquote (b)

210

30,00

220

30,31

230

30,63

240

30,94

250

31,25

260

31,56

270

31,88

280

32,19

290

32,50

300

32,82

310

33,13

320

33,44

330

33,75

340

34,06

350

34,38

360

34,69

370

35,00

380

35,31

390

35,63

400

35,94

410

36,25

420

36,56

430

36,88

440

37,19

450

37,50

     (a) Nella formula Y indica l'aliquota ed X il prezzo.

     (b) Per i prezzi inferiori a lire 40 si applica l'aliquota minima del 5 per cento.

     (c) Per i prezzi superiori a lire 450 si applica l'aliquota massima del 37,50 per cento.

     Per i prezzi intermedi le aliquote si calcolano in base alle formule di cui sopra. Tali prezzi devono essere in ogni caso, fissati in lire intere.

 

          Art. 2.

     L'art. 30 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, è sostituito dal seguente:

     "Per le tessere nominative gratuite permanenti rilasciate dagli impresari e per ogni invito, autorizzazione o concessione che consenta, comunque, l'ingresso gratuito, sono dovuti per ciascuno spettacolo, i diritti erariali in relazione ai prezzi che risultano stabiliti per i corrispondenti posti od ingressi non gratuiti.

     Nei casi previsti dal comma precedente, alla riscossione dei diritti erariali si provvede, di volta in volta, mediante rilascio di apposito biglietto".

 

          Art. 3.

     All'art. 62 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, è aggiunto il seguente comma:

     "Le tessere e gli ingressi contemplati dai precedenti commi del presente articolo, sono esenti dai diritti erariali".

 

          Art. 4.

     E' elevata al 75 per cento la quota del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sui giuochi e trattenimenti di qualunque genere e sulle scommesse, devoluta ai Comuni a norma dell'art. 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, al netto degli aggi spettanti all'Ente incaricato dell'accertamento, liquidazione, riscossione e riparto dei diritti medesimi, da determinarsi in base a convenzione.

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.