§ 87.6.13 - D.Lgs. 23 gennaio 2006, n. 28.
Attribuzione all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di competenze sul registro dei revisori contabili, a norma [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:87. Società
Capitolo:87.6 revisione e controlli contabili
Data:23/01/2006
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Disposizioni generali
Art. 2.  Commissione centrale per i revisori contabili
Art. 3.  Modalità di tenuta del registro del tirocinio
Art. 4.  Modalità di presentazione della domanda di esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili
Art. 5.  Modalità di tenuta del registro dei revisori contabili
Art. 6.  Regolamento per l'aggiornamento
Art. 7.  Verifica dei requisiti
Art. 8.  Contributi
Art. 9.  Disposizioni transitorie
Art. 10.  Abrogazioni
Art. 11.  Entrata in vigore


§ 87.6.13 - D.Lgs. 23 gennaio 2006, n. 28. [1]

Attribuzione all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di competenze sul registro dei revisori contabili, a norma dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 2005, n. 34.

(G.U. 6 febbraio 2006, n. 30)

 

Art. 1. Disposizioni generali

     1. Il registro dei revisori contabili ed il registro del tirocinio, istituiti presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, sono tenuti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, attraverso un separato sistema informatico centralizzato, accessibile anche a livello locale per l'utilizzazione dei dati, senza oneri per le pubbliche amministrazioni individuate con successivo decreto del Ministero della giustizia, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

     2. Nella tenuta del registro dei revisori contabili e del registro del tirocinio è assicurata l'autonomia degli stessi rispetto agli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

 

     Art. 2. Commissione centrale per i revisori contabili

     1. La Commissione centrale per i revisori contabili, istituita presso il Ministero della giustizia, ferme restando le funzioni e le competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, ha sede ed opera presso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

 

     Art. 3. Modalità di tenuta del registro del tirocinio

     1. La domanda per l'iscrizione nel registro del tirocinio di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, è presentata dal tirocinante, anche in forma digitale, al Ministero della giustizia per il tramite del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Le modalità di presentazione in forma digitale delle domande e dei relativi allegati avviene mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato, registrato e trasmesso in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.

     2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili acquisisce la documentazione di cui all'articolo 7, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e la trasmette, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, alla Commissione centrale per i revisori contabili.

     3. Il Consiglio nazionale comunica all'interessato il provvedimento di accoglimento o di rigetto, adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99.

     4. Su richiesta scritta del tirocinante, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili rilascia, per il tramite degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e previo accesso al sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1, l'attestato di iscrizione nel registro del tirocinio, anche in forma digitale, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.

     5. La relazione di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, nonchè le comunicazioni di cui agli articoli 10, comma 8-ter, 11, comma 1, 12, comma 1, e 13, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, sono presentate al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che entro trenta giorni le trasmette alla Commissione centrale per i revisori contabili.

     6. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti trasmette al tirocinante la comunicazione relativa all'attestazione di compiuto tirocinio di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, con le stesse modalità di cui al comma 4.

 

     Art. 4. Modalità di presentazione della domanda di esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili

     1. La domanda per l'ammissione all'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, è indirizzata alla commissione esaminatrice presso il Ministero della giustizia, per il tramite del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

 

     Art. 5. Modalità di tenuta del registro dei revisori contabili

     1. La domanda di iscrizione al registro dei revisori contabili, di cui agli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, è presentata, anche in forma digitale, al Ministero della giustizia per il tramite del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Le modalità di presentazione in forma digitale delle domande e dei relativi allegati avviene mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato, registrato e trasmesso in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.

     2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ricevuta la documentazione di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, richiede alla Procura della Repubblica presso il tribunale del circondario ovvero del distretto in cui il revisore ha il proprio domicilio, gli accertamenti in ordine alle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, acquisendo, con riferimento al richiedente ovvero agli amministratori della società, il certificato del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a misure di prevenzione e trasmette le domande ed i documenti allegati alla Commissione centrale per i revisori contabili entro trenta giorni dalla data di ricezione della documentazione.

     3. Il provvedimento di iscrizione nel registro dei revisori contabili, ovvero il provvedimento che nega l'iscrizione, adottato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, è comunicato all'interessato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

     4. Su richiesta scritta del revisore, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili rilascia, per il tramite degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e previo accesso al sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1, l'attestato di iscrizione nel registro dei revisori contabili, anche in forma digitale, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.

 

     Art. 6. Regolamento per l'aggiornamento

     1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, sarà adottato il regolamento per la formazione continua degli iscritti nel registro dei revisori contabili.

 

     Art. 7. Verifica dei requisiti

     1. Salvi i poteri e le competenze della Commissione centrale per i revisori contabili, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili verifica periodicamente la permanenza dei requisiti di cui agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nonchè la sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 40, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e provvede a darne tempestiva comunicazione alla Commissione centrale per i revisori contabili.

 

     Art. 8. Contributi

     1. I contributi di cui agli articoli 6 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e di cui all'articolo 8 della legge 13 maggio 1997, n. 132, sono riscossi mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che ne terrà distinta contabilità, al fine della rendicontazione annuale al Ministero della giustizia che vigila sulla riscossione. Entro la fine di ogni bimestre di ciascun anno il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili versa i contributi riscossi nel bimestre precedente, al netto delle quote di competenza di cui al comma 2, mediante accredito sul conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo 3525 dell'entrata del bilancio dello Stato, capo XI.

     2. Il Ministero della giustizia, sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, definisce l'ammontare dei contributi di cui agli articoli 6 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e dell'articolo 8 della legge 13 maggio 1997, n. 132, e determina, salvo conguaglio, la quota di competenza del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili a copertura delle spese relative allo svolgimento dei compiti previsti dal presente decreto, risultanti dal bilancio di previsione approvato entro il 31 gennaio dell'anno di competenza.

 

     Art. 9. Disposizioni transitorie

     1. Fino al 31 dicembre 2007, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti dal presente decreto al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonchè per l'attività di segreteria della Commissione centrale per i revisori contabili, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali si avvalgono di una congiunta unità organizzativa. Fino alla stessa data gli attestati di iscrizione di cui al comma 4 dell'articolo 3 ed al comma 4 dell'articolo 5 sono rilasciati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dal Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, per il tramite degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e dei Collegi dei ragionieri, previo accesso al sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1.

     2. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo, la quota di competenza di cui all'articolo 8, comma 2, è determinata sulla base dell'ammontare dei contributi riscossi nell'anno precedente, accertati a consuntivo e certificati dal Ministero della giustizia.

     3. Le quote dei contributi di cui all'articolo 8, comma 2, erogate negli anni 2006 e 2007, sono ripartite in misura paritaria tra il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali.

     4. Per l'anno 2007 la riscossione dei contributi di cui all'articolo 8, comma 1, avverrà tramite conto corrente postale intestato al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed al Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali.

 

     Art. 10. Abrogazioni

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni con esso incompatibili.

 

     Art. 11. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2006.


[1] Abrogato dall'art. 43 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, con la decorrenza ivi prevista.