§ 84.1.267 - D.M. 21 gennaio 2008, n. 36.
Recepimento del «Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi».


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.1 disciplina generale
Data:21/01/2008
Numero:36


Sommario
Art. 1.      1. E' recepito il codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente regolamento


§ 84.1.267 - D.M. 21 gennaio 2008, n. 36.

Recepimento del «Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi».

(G.U. 8 marzo 2008, n. 58)

 

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

di concerto con

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI

E LE ATTIVITA' SPORTIVE

e con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

 

     Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69;

     Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio delle comunità europee e successive modificazioni;

     Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 2002, n. 225;

     Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;

     Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112;

     Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292;

     Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 4, 34 e 35;

     Viste le delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 165/06 CSP e 23/07 CSP;

     Visto il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2007, n. 41;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2007, n. 72;

     Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive in data 17 maggio 2007;

     Visti i formali concerti espressi dal Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive e dal Ministero della giustizia in data 27 luglio 2007;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2007;

     Acquisito il parere del Garante dell'Autorità per la protezione dei dati personali reso in data 11 ottobre 2007;

     Rilevata l'importanza dell'adesione su base volontaria di tutti i mezzi d'informazione, indipendentemente dallo strumento utilizzato, che hanno scelto di condividere la responsabilità di vigilare sulla corretta informazione sportiva unitamente agli altri organismi della stampa ed in particolare rappresentati dall'Ordine dei giornalisti, dalla Federazione nazionale della stampa italiana, dall'Unione stampa sportiva italiana e dalla Federazione italiana editori di giornali;

     Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

     Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 in data 30 ottobre 2007 (nota protocollo n. GM/149773/4762/DL/COM del 22 ottobre 2007);

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1.

     1. E' recepito il codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente regolamento.

 

 

Allegato 1

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'INFORMAZIONE SPORTIVA DENOMINATO «CODICE MEDIA E SPORT»

 

     Preambolo.

     Le emittenti televisive e radiofoniche e i fornitori di contenuti firmatari o aderenti alle associazioni firmatarie, l'Ordine dei giornalisti, la Federazione nazionale della stampa italiana, l'Unione stampa sportiva italiana, la Federazione italiana editori di giornali, d'ora in poi indicate come parti;

     Considerata la frequenza con cui in occasione di eventi sportivi, in particolare calcistici, sono avvenuti gravi reati, dalle conseguenze talvolta tragiche, contro l'integrità fisica e la dignità delle persone, oltrechè contro beni di proprietà pubblica e privata;

     Preso atto che questi fenomeni di violenza e di vandalismo hanno creato indignazione e allarme nei cittadini, inducendo il Governo e il Parlamento ad adeguare in senso più rigoroso la disciplina in materia di ordine pubblico durante gli eventi sportivi;

     Rilevato che gli episodi di violenza vedono spesso coinvolte persone di giovane età e minori;

     Ritenuto di dover assicurare secondo le modalità previste dal presente Codice che nell'informazione sportiva, attraverso i diversi mezzi di comunicazione di massa non siano veicolati messaggi di incitazione o di legittimazione nei confronti delle violazioni della legge;

     Ritenuto di dover contribuire a diffondere i valori positivi dello sport che, così come enunciati anche in Codici e Dichiarazioni internazionali pongono l'agonismo sportivo al servizio di un corretto e pacifico sviluppo delle relazioni umane;

     Nel condividere i principi enunciati nella Direttiva comunitaria «Televisione senza frontiere» e nella sua revisione perchè i servizi dei media audiovisivi non contengano alcun incitamento all'odio; nel condividere il divieto di trasmissioni che contengano messaggi di incitamento all'odio o che inducano ad atteggiamenti di intolleranza secondo quanto previsto dal testo unico della radiotelevisione; nel condividere gli atti di indirizzo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sul rapporto tra informazione e rispetto dei diritti fondamentali della persona;

     Consapevoli del contributo che i mezzi di comunicazione di massa, da quelli tradizionali ai nuovi media, anche per l'intreccio dei loro messaggi possono fornire per condannare nei confronti della pubblica opinione, la violenza legata agli eventi sportivi, in particolare quelli calcistici;

     Consapevoli dei diritti dei giornalisti di avere l'accesso più ampio alle fonti di informazione sportiva che non possono essere sottoposte a indebite restrizioni incompatibili con il diritto di cronaca;

     Nel solco di un'autonoma tradizione di autodisciplina che, a partire dal Codice di Treviso e dalla Carta dei doveri del giornalista, ha consolidato nel tempo il necessario bilanciamento del diritto-dovere dell'informazione con gli altri diritti costituzionalmente garantiti, tra i quali quelli relativi alla sicurezza personale dei cittadini e alla tutela dei minori;

     Considerato che l'incitazione alle violazioni di legge, così come il ricorso alla minaccia e all'ingiuria sono comunque in contrasto con il ruolo pubblico dei mezzi d'informazione così come enunciati dalla legislazione vigente e dalle sue interpretazioni giurisprudenziali;

     Dopo ampio confronto in sede di «Commissione per la elaborazione del Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi», istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive in data 17 maggio 2007 per dare corso a quanto previsto dall'articolo 34, comma 6-bis del decreto legislativo n. 177/2005 così come modificato dalla legge n. 41/2007;

     Sentiti i soggetti associativi e istituzionali interessati alla questione, quali i responsabili della Lega calcio e quelli dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive istituito dal Ministero dell'interno con decreto 1° dicembre 2005 per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive;

     Rilevata la necessità che il Parlamento e il Governo armonizzino l'attuale quadro normativo e regolamentare dei diversi media in materia di ordine pubblico e diritto di informazione relativo agli eventi sportivi;

     Adottano il presente Codice di autoregolamentazione di seguito denominato «Codice media e sport»:

 

Art. 1.

     Principi generali

     1. Ai fini del presente Codice per informazione sportiva si intende quella veicolata dai diversi media a una pluralità di destinatari che tratta sotto forma di cronaca, commento, dibattiti televisivi e radiofonici con ospiti in studio o collegati dall'esterno, eventi sportivi in generale e calcistici in particolare.

     2. Nella diffusione dell'informazione sportiva, qualora realizzata anche al di fuori delle testate giornalistiche, le parti assicurano comunque l'osservanza dei principi della legalità, della correttezza, e del rispetto della dignità altrui, pur nella diversità delle rispettive opinioni.

     3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 2, le parti si impegnano a evitare qualsiasi forma di incitazione o di legittimazione di comportamenti contrari a norme di legge.

     4. Vengono fatti salvi e ribaditi i doveri derivanti dalla legislazione sulla stampa, da quella sulle emittenti radiotelevisive e da quella sull'Ordine dei giornalisti.

 

Art. 2.

     Diritto di informazione sportiva

     1. Il commento degli eventi sportivi dovrà essere esercitato sui diversi media in maniera rispettosa della dignità delle persone, dei soggetti e degli enti interessati, con la chiara distinzione tra il racconto dei fatti e le opinioni personali che si hanno di essi.

     2. Le parti si impegnano in ogni caso a evitare il ricorso a espressioni minacciose od ingiuriose nei confronti di singoli individui o di gruppi di persone quali, ad esempio, atleti, squadre, tifosi avversari, arbitri, giornalisti, forze dell'ordine, soggetti organizzatori di eventi sportivi, etnie, confessioni religiose.

     3. Le parti assicurano una corretta informazione relativamente ai reati commessi in occasione di eventi sportivi, tenuto conto della loro rilevanza sociale.

     4. Nel rispetto della propria autonomia editoriale, le parti si impegnano a stigmatizzare le condotte lesive dell'integrità fisica delle persone, della loro dignità e dei beni di proprietà pubblica e privata verificatesi in occasione di eventi sportivi.

     5. Preso atto che le immagini sono parte essenziale dell'informazione sportiva, nei casi di utilizzo di immagini registrate e di espressioni particolarmente forti e impressionanti, sarà cura del conduttore o del commentatore avvertire gli spettatori facendo presente che le sequenze che verranno diffuse non sono adatte al pubblico dei minori.

 

Art. 3.

     Conduzione delle trasmissioni radiofoniche e televisive

     1. Le emittenti ed i fornitori di contenuti assicurano che i conduttori delle trasmissioni di informazione sportiva abbiano adeguata conoscenza del presente codice, nonchè delle disposizioni normative soprarichiamate e delle regole che disciplinano l'esercizio di ciascuna delle discipline sportive oggetto delle trasmissioni loro affidate.

     2. In caso di violazione delle disposizioni del presente Codice, da chiunque commesse nel corso di trasmissioni radiofoniche o televisive di informazione e di commento sportivo in diretta, inclusi ospiti, membri del pubblico, interlocutori telefonici o via internet, il conduttore dissocia con immediatezza l'emittente e il fornitore di contenuti dall'accaduto, e ricorre ai mezzi necessari - fino alla eventuale disposizione di una pausa della trasmissione, o la sospensione di un collegamento, o l'allontanamento del responsabile - per ricondurre il programma entro i binari della correttezza.

     3. Nel caso di trasmissioni registrate, le emittenti e i fornitori di contenuti si impegnano a procedere al preventivo controllo del contenuto delle stesse, escludendo dalla messa in onda episodi che costituiscano violazioni del presente Codice.

     4. Le emittenti e i fornitori di contenuti si impegnano comunque, in caso di violazione del Codice a diffondere nella prima edizione successiva del programma in cui è stata commessa la violazione, o in altra trasmissione della medesima emittente, un messaggio nel quale l'editore e l'emittente e i fornitori di contenuti stessi si dissociano dall'accaduto esprimendo la loro deplorazione.

     5. Le emittenti e i fornitori di contenuti si riservano di valutare l'idoneità dei soggetti che si sono resi responsabili di violazioni alle disposizioni del presente Codice a partecipare ulteriormente a trasmissioni di informazione o di approfondimento sportivo, tenuto conto della gravità e delle eventuali reiterazioni della violazione, oltrechè del comportamento tenuto dall'interessato successivamente alla stessa.

     6. Le emittenti e i fornitori di contenuti si impegnano a realizzare, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di trattamento dei dati personali, misure atte, se del caso, a rendere individuabili i soggetti che si collegano telefonicamente, in audio o in audiovideo, alle trasmissioni.

 

Art. 4.

     Promozione dei valori dello sport

     1. Con particolare attenzione nei confronti dei giovani e dei minori e quale contributo alla loro crescita culturale, civile e sociale, le parti si impegnano a diffondere i valori positivi dello sport e lo spirito di lealtà connesso a tali valori negli specifici contenitori degli avvenimenti sportivi, anche mediante campagne formative concordate e attuate con le istituzioni nazionali e locali.

 

Art. 5.

     Vigilanza

     1. Il controllo del rispetto del presente Codice è affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali violazioni riguardanti i giornalisti vengono segnalate dall'Autorità delle comunicazioni all'Ordine professionale di appartenenza.

 

Art. 6.

     Sanzioni e impegni

     1. Nei casi di violazione del presente Codice si applicano ai soggetti di cui all'articolo 34, comma 3 del Testo unico della Radiotelevisione le sanzioni richiamate dall'articolo 35, comma 4-bis dello stesso Testo unico.

     2. Delle sanzioni è data notizia alle amministrazioni pubbliche competenti per gli eventuali provvedimenti collegati alla erogazione di misure a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva.

     3. Delle sanzioni è data notizia al CONI, alle Federazioni sportive, alle Leghe e all'Unione Stampa Sportiva per gli eventuali provvedimenti di competenza in materia di accesso agli stadi.

     4. Per le imprese televisive locali e per le imprese radiofoniche locali l'adesione al presente codice, costituisce requisito di ammissibilità ai contributi di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni e integrazioni.

     5. Per i giornalisti eventualmente coinvolti le sanzioni sono quelle decise dall'Ordine professionale.