§ 82.5.14 - D.M. 3 luglio 2009, n. 125.
Regolamento recante modifiche al regolamento adottato con decreto interministeriale 28 febbraio 1991, n. 96, recante norme per l'iscrizione al [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:82. Pubblici registri
Capitolo:82.5 registro delle imprese
Data:03/07/2009
Numero:125


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 1 del decreto interministeriale 28 febbraio 1991, n. 96, recante norme per l'iscrizione al registro nazionale


§ 82.5.14 - D.M. 3 luglio 2009, n. 125. [1]

Regolamento recante modifiche al regolamento adottato con decreto interministeriale 28 febbraio 1991, n. 96, recante norme per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese operanti nel settore degli armamenti.

(G.U. 24 agosto 2009, n. 195)

 

     IL MINISTRO DELLA DIFESA

     di concerto con

     IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

     e

     IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

     Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

     Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185 e successive modificazioni, concernente: «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento», e in particolare gli articoli 3 e 4;

     Vista la legge 17 giugno 2003, n. 148, concernente: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonchè modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2005, n. 93, recante il regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, in materia di esportazione e transito dei materiali di armamento;

     Visto il decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero 28 febbraio 1991, n. 96, recante norme per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese operanti nel settore degli armamenti;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'articolo 2, comma 1;

     Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche al citato decreto interministeriale n. 96 del 1991 e, in particolare, all'articolo 1, commi 2 e 3, concernenti le domande per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese, istituito a norma dell'articolo 3 della citata legge n. 185 del 1990 e successive modificazioni;

     Acquisito ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 196, il parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 24 aprile 2008;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 22 settembre 2008 e del 15 dicembre 2008;

     Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 24 marzo 2009;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 1 del decreto interministeriale 28 febbraio 1991, n. 96, recante norme per l'iscrizione al registro nazionale

     delle imprese operanti nel settore degli armamenti

     1. All'articolo 1, del decreto interministeriale 28 febbraio 1991, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 2, la parola: «indicate», è sostituita dalla parola: «indicati»;

     b) al comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera: «d-bis) l'elenco dei proprietari delle imprese, dei soci e degli azionisti, solo se gli stessi siano proprietari di azioni in numero non inferiore all'1% del capitale sociale»;

     c) al comma 3, lettera a), dopo le parole: «variazione relativa», sono inserite le seguenti: «alla proprietà,»;

     d) al comma 3, lettere b), c) e d), dopo le parole: «il titolare o i legali rappresentanti», sono inserite le seguenti: «, i proprietari delle imprese, i soci e gli azionisti, solo se gli stessi siano proprietari di azioni in numero non inferiore all' 1% del capitale sociale,».

 

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2009 Ministeri istituzionali - registro n. 8, foglio n. 91


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.