§ 80.9.217 - D.P.R. 14 giugno 1967, n. 554.
Soppressione del Comitato permanente per le partecipazioni statali e del Comitato interministeriale per l'E.N.E.L.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:14/06/1967
Numero:554


Sommario
Art. 1.      Sono soppressi il Comitato permanente per le partecipazioni statali istituito con l'art. 4 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, e il Comitato dei Ministri per [...]
Art. 2.      Per l'efficace esercizio del potere di coordinamento di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, il Comitato interministeriale per la programmazione [...]
Art. 3.      Al Ministro per le partecipazioni statali, nell'esercizio della vigilanza sull'I.R.I., sull'E.N.I. e sugli altri enti pubblici controllati, restano attribuite le [...]
Art. 4.      Spettano al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato le attribuzioni di cui al comma seguente, già affidate al Comitato dei Ministri per l'E.N.E.L. dalle [...]


§ 80.9.217 - D.P.R. 14 giugno 1967, n. 554.

Soppressione del Comitato permanente per le partecipazioni statali e del Comitato interministeriale per l'E.N.E.L.

(G.U. 20 luglio 1967, n. 181)

 

 

     Art. 1.

     Sono soppressi il Comitato permanente per le partecipazioni statali istituito con l'art. 4 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, e il Comitato dei Ministri per l'E.N.E.L., istituito con l'art. 1, comma secondo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

     Le attribuzioni dei Comitati di cui al comma primo del presente articolo sono trasferite al Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) salvo quanto disposto dai successivi articoli 3 e 4 del presente decreto.

 

          Art. 2.

     Per l'efficace esercizio del potere di coordinamento di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E. ):

     su proposta del Ministro per le partecipazioni statali:

     a) verifica, in tempo utile per la realizzazione, la conformità al programma economico nazionale dei programmi annuali e pluriennali dell'I.R.I., dell'E.N.I. e degli altri enti pubblici controllati dal Ministero delle partecipazioni statali, ne esamina le modifiche e, periodicamente, lo stato di attuazione;

     b) formula, anche ai fini dell'ordine di priorità delle diverse iniziative, le direttive generali di particolare rilievo per l'attuazione dei programmi stessi.

     I programmi contengono: la indicazione degli investimenti, la loro ripartizione tra i vari settori e le loro localizzazioni nelle principali aree geografiche; la indicazione dei modi di finanziamento degli investimenti previsti; la indicazione dei criteri concernenti gli approvvigionamenti di materie prime e di fonti di energia; la indicazione degli indirizzi attinenti all'occupazione e al lavoro; la indicazione degli indirizzi nel settore commerciale e dei prezzi; la indicazione dell'assetto organizzativo delle partecipazioni azionarie dirette e indirette;

     approva la relazione programmatica, di cui all'art. 10 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

     esprime parere sulle proposte che riguardano aumenti dei fondi di dotazione, apporti al patrimonio o, comunque, contribuzioni dello Stato, a vantaggio dell'I.R.I., dell'E.N.I. o degli altri enti pubblici controllati dal Ministero delle partecipazioni statali.

     Il presidente o il vice presidente del C.I.P.E. possono deferire l'esame preliminare di problemi attinenti alla materia delle partecipazioni statali e di competenza del C.I.P.E. ad un apposito Sottocomitato, chiamando a farne parte, di volta in volta, oltre al Ministro per le partecipazioni statali, gli altri Ministri interessati ai problemi in discussione.

 

          Art. 3.

     Al Ministro per le partecipazioni statali, nell'esercizio della vigilanza sull'I.R.I., sull'E.N.I. e sugli altri enti pubblici controllati, restano attribuite le seguenti competenze:

     comunicare agli enti le deliberazioni attinenti ai programmi e le direttive generali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) ed impartire le direttive necessarie per la loro attuazione;

     convocare i presidenti e i direttori generali degli enti, nonché gli amministratori responsabili delle società controllate, al fine di ottenere notizie sull'andamento delle gestioni;

     controllare l'attuazione dei programmi e delle direttive impartite, richiedendo a tal fine agli enti le necessarie informazioni e notizie;

     autorizzare, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti e di concerto, ove richiesto, con il Ministro per il tesoro, l'assunzione di partecipazioni in nuove società e la cessione o il trasferimento di partecipazioni azionarie.

 

          Art. 4.

     Spettano al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato le attribuzioni di cui al comma seguente, già affidate al Comitato dei Ministri per l'E.N.E.L. dalle disposizioni in vigore. Le predette attribuzioni sono esercitate dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato sulla base delle direttive generali fissate dal C.I.P.E., ai fini del coordinamento con gli obiettivi della programmazione, nell'esercizio dei poteri ad esso trasferiti a norma dell'art. 1 del presente decreto.

     Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato:

     autorizza la costruzione di nuovi impianti di produzione e di ogni nuova linea di trasporto delle imprese autoproduttrici di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4, n. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e delle nuove imprese autoproduttrici, a norma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

     autorizza la costruzione delle centrali a recupero di cui all'art. 4, n. 7, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, a norma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

     autorizza l'E.N.E.L. alla costituzione di società estere o ad assumervi partecipazione, quando le stesse abbiano come esclusivo oggetto l'attività di esportazione e di importazione dell'energia elettrica, a norma dell'art. 1, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670;

     autorizza l'E.N.E.L. a partecipare ad aumenti del capitale azionario delle società di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 728, nonché a dare alle stesse contributi a norma dell'art. 2 del medesimo decreto.

     Al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato è altresì trasferito il potere di approvare la nomina del direttore generale dell'E.N.E.L., ai sensi dell'art. 1, n. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670.

     II Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato svolge una relazione introduttiva ai lavori del C.I.P.E. concernenti l'esercizio da parte di questo delle attribuzioni già spettanti al Comitato dei Ministri per l'E.N.E.L.; comunica all'E.N.E.L. le deliberazioni attinenti ai programmi approvati e le direttive impartite dal C.I.P.E.