§ 98.1.30319 - D.P.R. 15 dicembre 1962, n. 1670.
Organizzazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.


Settore:Normativa nazionale
Data:15/12/1962
Numero:1670


Sommario
Art. 1.      Spetta al Comitato dei Ministri di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1943, di
Art. 2.      Spetta al Ministro per l'industria ed il commercio di
Art. 3.      Sono organi dell'Ente
Art. 4.      Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell'Ente che lo presiede e da otto consiglieri scelti tra persone aventi particolare competenza tecnica o amministrativa. A uno dei [...]
Art. 5.      Il Consiglio di amministrazione è preposto alla gestione dell'Ente ed inoltre
Art. 6.      In caso di accertate deficienze tali da compromettere il normale funzionamento tecnico-amministrativo dell'Ente oppure di ripetute inosservanze delle direttive del Comitato dei Ministri, con [...]
Art. 7.      Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca il Consiglio di amministrazione ed ha il potere di compiere tutti gli atti non attribuiti alla competenza del Consiglio di [...]
Art. 8.  [5]
Art. 9.      Il Collegio dei revisori esercita il controllo contabile sugli atti di amministrazione dell'Ente in relazione ai bilanci
Art. 10.      Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di amministrazione al quale può proporre l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari e cura l'esecuzione [...]
Art. 11.      Lo statuto dell'Ente è deliberato dal Consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, sentito il [...]
Art. 12.      L'amministratore provvisorio di cui al n. 9) dell'art. 3 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, esercita tutti i poteri degli organi ordinari di amministrazione fino alla costituzione di questi [...]
Art. 13.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 98.1.30319 - D.P.R. 15 dicembre 1962, n. 1670.

Organizzazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

(G.U. 19 dicembre 1962, n. 323)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente la istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

     Visto l'art. 76 della Costituzione;

     Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto coi Ministri per il bilancio e per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Spetta al Comitato dei Ministri di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1943, di:

     1) approvare i programmi annuali e pluriennali dell'Enel che debbono rispondere alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese, assicurando allo stesso il crescente fabbisogno di energia con minimi costi di gestione, prevedere la costruzione di nuovi impianti, la localizzazione degli stessi, lo sviluppo della interconnessione, il relativo finanziamento in relazione alla programmazione generale;

     2) approvare la relazione programmatica da presentare al Parlamento;

     3) dare le direttive per l'attività dell'Enel, specie per quanto riguarda la politica tariffaria da determinare in relazione ai programmi di cui al punto 1);

     4) autorizzare l'Enel alla costituzione di società estere o ad assumervi partecipazione, quando le stesse abbiano come esclusivo oggetto l'attività di esportazione e di importazione dell'energia elettrica con l'Italia;

     5) [1]

     6) approvare la nomina del direttore generale dell'Enel.

 

          Art. 2.

     Spetta al Ministro per l'industria ed il commercio di:

     1) vigilare che l'attività dell'Enel corrisponda ai fini pubblici per cui l'Ente è stato istituito e si svolga in conformità dei programmi approvati e delle direttive date dal Comitato dei Ministri a termini dell'articolo precedente;

     2) disporre ispezioni per accertare il modo in cui si svolge l'attività dell'Ente;

     3) [2]

     4) determinare gli emolumenti del Presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori;

     5) stabilire le modalità per le conferenze previste dal n. 7) dell'art. 3 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

     6) approvare, di concerto col Ministro per il tesoro, i bilanci consuntivi dell'Ente, non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio [3] .

 

          Art. 3.

     Sono organi dell'Ente:

     1) il presidente;

     2) il Consiglio di amministrazione;

     3) il Collegio dei revisori.

 

          Art. 4.

     Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell'Ente che lo presiede e da otto consiglieri scelti tra persone aventi particolare competenza tecnica o amministrativa. A uno dei consiglieri è conferita la qualifica di vice presidente.

     Il presidente, il vice presidente e gli altri componenti il Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, sentito il Consiglio dei Ministri, e durano in carica cinque anni.

     Con le stesse modalità, per il rimanente periodo del mandato in corso, si provvede alla sostituzione dei membri del Consiglio di amministrazione cessati dalla carica per qualsiasi motivo.

     Il presidente, il vice presidente e gli altri componenti il Consiglio di amministrazione che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste dal n. 5) dell'art. 3 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono dichiarati decaduti dalla carica qualora entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina non sia cessata la situazione di incompatibilità.

 

          Art. 5.

     Il Consiglio di amministrazione è preposto alla gestione dell'Ente ed inoltre:

     1) attua i programmi approvati dal Comitato dei Ministri in conformità delle direttive del Comitato stesso;

     2) delibera sui programmi da sottoporre all'approvazione del Comitato dei Ministri, formando il piano per il finanziamento degli stessi;

     3) delibera il bilancio preventivo almeno tre mesi prima dell'inizio del relativo esercizio finanziario, nonchè le successive variazioni e ne dà comunicazione al Ministro per l'industria e commercio. Allo stesso Ministro presenta il bilancio consuntivo anche agli effetti del comma ottavo dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 [4] ;

     4) delibera sugli impegni di spesa che esso non deleghi ad altri organi od uffici;

     5) delibera l'emissione di obbligazioni;

     6) delibera sulle eventuali concessioni di cui al n. 5) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, agli enti che ne abbiano fatto richiesta;

     7) delibera sull'assunzione del direttore generale e del personale direttivo;

     8) delibera sugli altri argomenti che lo statuto attribuisce alla sua competenza.

     Il Consiglio delibera a maggioranza dei componenti e per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza di almeno sei componenti compreso il presidente.

 

          Art. 6.

     In caso di accertate deficienze tali da compromettere il normale funzionamento tecnico-amministrativo dell'Ente oppure di ripetute inosservanze delle direttive del Comitato dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, sentito il Consiglio dei Ministri, l'amministrazione dell'Ente può essere sciolta.

     In tal caso i poteri del presidente e del Consiglio di amministrazione sono esercitati da un amministratore straordinario che viene nominato nello stesso decreto di scioglimento degli organi ordinari di amministrazione.

     Entro sei mesi dalla nomina dell'amministratore straordinario deve essere ricostituito il Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 7.

     Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca il Consiglio di amministrazione ed ha il potere di compiere tutti gli atti non attribuiti alla competenza del Consiglio di amministrazione.

     Egli delega, per il caso di sua assenza o di impedimento, il vice presidente a rappresentarlo.

     Può delegare, altresì, sentito il Consiglio di amministrazione, al vice presidente ed a singoli componenti il Consiglio compiti di carattere permanente o la trattazione di affari specifici.

 

          Art. 8. [5]

     Il collegio dei revisori è composto di cinque membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente e due supplenti e dura in carica cinque anni.

     Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Consiglio dei Ministri.

     Due dei membri effettivi sono designati rispettivamente dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

     I componenti del collegio dei revisori che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste al n. 5) dell'art. 3 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono dichiarati decaduti dalla carica qualora, entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, non sia cessata la situazione d'incompatibilità.

 

          Art. 9.

     Il Collegio dei revisori esercita il controllo contabile sugli atti di amministrazione dell'Ente in relazione ai bilanci.

     Riferisce sull'azione di controllo al Ministro per l'industria ed il commercio e al Ministro per il tesoro.

 

          Art. 10.

     Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di amministrazione al quale può proporre l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso; sovraintende all'attività di tutti gli uffici dell'Ente raggruppati in servizi cui sono preposti i direttori centrali; esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 11.

     Lo statuto dell'Ente è deliberato dal Consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, sentito il Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 12.

     L'amministratore provvisorio di cui al n. 9) dell'art. 3 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, esercita tutti i poteri degli organi ordinari di amministrazione fino alla costituzione di questi ultimi. Compie tutti gli atti necessari all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ente.

     Alla fine del suo mandato presenta una relazione al Ministro per l'industria ed il commercio.

     Si applica all'amministratore provvisorio la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 4 del presente decreto.

 

          Art. 13.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 


[1] Numero abrogato dall'art. 21 della L. 9 gennaio 1991, n. 9.

[2] Numero abrogato dall'art. 21 della L. 9 gennaio 1991, n. 9.

[3] Numero così sostituito dall'art. 1 della L. 1 luglio 1966, n. 507.

[4] Numero così sostituito dall'art. 2 della L. 1 luglio 1966, n. 507.

[5] Articolo così modificato dall'art. 1 della L. 18 febbraio 1974, n. 40.