§ 42.1.e - Legge 1 luglio 1966, n. 507.
Norme sui bilanci dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.).


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.1 disciplina generale
Data:01/07/1966
Numero:507


Sommario
Art. 1.      L'art. 2, n. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, è sostituito dal seguente
Art. 2.      L'art. 5, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, è sostituito dal seguente


§ 42.1.e - Legge 1 luglio 1966, n. 507.

Norme sui bilanci dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.).

(G.U. 12 luglio 1966, n. 170).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 2, n. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, è sostituito dal seguente:

     "6) approvare, di concerto col Ministro per il tesoro, i bilanci consuntivi dell'Ente, non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio".

 

          Art. 2.

     L'art. 5, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, è sostituito dal seguente:

     "3) delibera il bilancio preventivo almeno tre mesi prima dell'inizio del relativo esercizio finanziario, nonchè le successive variazioni e ne dà comunicazione al Ministro per l'industria e commercio. Allo stesso Ministro presenta il bilancio consuntivo anche agli effetti del comma ottavo dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643".