§ 85.1.10 - D.P.R. 22 maggio 1963, n. 728.
Norme relative alla partecipazione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ad enti e organismi diretti a promuovere la ricerca scientifica pura [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:85. Ricerca scientifica e tecnologica
Capitolo:85.1 ricerca scientifica e tecnologica
Data:22/05/1963
Numero:728


Sommario
Art. 1.      L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è autorizzato ad assumere, nel termine di un anno, le partecipazioni delle imprese ad esso trasferite nel Centro elettrico sperimentale italiano Giacinto [...]
Art. 2.      Fermo il disposto del precedente art. 1 l'ENEL, previa deliberazione del Comitato dei Ministri, è autorizzato a partecipare ad aumenti del capitale azionario delle suddette Società, nonché a [...]
Art. 3.      Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 85.1.10 - D.P.R. 22 maggio 1963, n. 728.

Norme relative alla partecipazione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ad enti e organismi diretti a promuovere la ricerca scientifica pura od applicata.

(G.U. 1 giugno 1963, n. 144).

 

     Art. 1.

     L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è autorizzato ad assumere, nel termine di un anno, le partecipazioni delle imprese ad esso trasferite nel Centro elettrico sperimentale italiano Giacinto Motta, società per azioni, nonché nel Centro sperimentale studi ed esperienze, C.I.S.E., società per azioni, e nella I.S.M.E.S., Istituto sperimentale modelli e strutture, società per azioni, previa modificazione degli statuti degli Enti predetti con esclusione di ogni attività che non abbia per oggetto di promuovere la ricerca scientifica pura od applicata.

 

          Art. 2.

     Fermo il disposto del precedente art. 1 l'ENEL, previa deliberazione del Comitato dei Ministri, è autorizzato a partecipare ad aumenti del capitale azionario delle suddette Società, nonché a dare alle stesse contributi per il raggiungimento degli scopi di ricerca scientifica pura od applicata.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.