§ 80.9.140 - D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968.
Decentramento dei servizi del Ministero dell'interno


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:19/08/1954
Numero:968


Sommario
Art. 1.      L'art. 150 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Il terzo e quarto comma dell'art. 299 del testo unico predetto sono sostituiti dai seguenti
Art. 3.      L'art. 306 del testo unico predetto, successivamente modificato, è sostituito dal seguente
Art. 4.      Il secondo comma dell'art. 320 del testo unico predetto è sostituito dal seguente
Art. 5.      L'art. 332 del testo unico predetto e successive modificazioni è sostituito dal seguente
Art. 6.      L'art. 336 del testo unico predetto, successivamente modificato, è sostituito dal seguente
Art. 7.  [1]
Art. 8.  [2]
Art. 9.  [3]
Art. 10.      Il primo comma dell'art. 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, modificato con il regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1398, è sostituito dal seguente
Art. 11.      L'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, è sostituito dal seguente
Art. 12.      Il terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 18 gennaio 1945, n. 48, concernente la omologazione delle deliberazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e [...]
Art. 13.      Il secondo comma dell'art. 44 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, è sostituito dal seguente
Art. 14.      Il terzo comma dell'art. 25 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, quale risulta dall'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, è sostituito dal seguente
Art. 15.  [4]
Art. 16.  [5]
Art. 17.      I quattro quinti dei fondi stanziati annualmente sia nella parte ordinaria che in quella straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno per l'integrazione dei [...]
Art. 18.      I servizi di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, modificato dal regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e i provvedimenti di [...]
Art. 19.      Sono demandate alla competenza del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza istituito col decreto legislativo 22 marzo 1945, n. 173, tutte le attribuzioni del [...]
Art. 20.      Il personale regolarmente assunto per mansioni impiegatizie o salariali dal soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, passato successivamente al Ministero [...]
Art. 21.      L'art. 9 della legge 27 maggio 1929, n. 848, modificato con l'articolo unico della legge 13 ottobre 1950, n. 846, è sostituito dal seguente
Art. 22.      Gli articoli 24 e 25 del regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, successivamente modificati col decreto Presidenziale 19 maggio 1950, n. 427, sono sostituiti dal seguente
Art. 23.      L'art. 16 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, modificato con l'articolo unico della legge 13 ottobre 1950, n. 847, è sostituito dal seguente
Art. 24.      L'art. 19 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, modificato con l'articolo unico della legge 13 ottobre 1950, n. 847, è sostituito dal seguente
Art. 25.      Il terzo comma dell'art. 35 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, modificato con l'art. 3 del regio decreto 26 settembre 1935, n. 2032, è [...]
Art. 26.      I provvedimenti di cui all'art. 69 del testo unico approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, sono adottati dai prefetti, cui spetta, altresì, di ordinare il [...]
Art. 27.      Il controllo dei rendiconti delle spese e degli assegni di carattere fisso concernenti i servizi di pubblica sicurezza è attribuito al funzionario delegato al riscontro [...]
Art. 28.      L'art. 11 del regolamento 30 novembre 1930, n. 1629, è sostituito dal seguente
Art. 29.      L'art. 2 del regio decreto 21 agosto 1937, n. 1982, è sostituito dal seguente
Art. 30.      L'ultimo comma dell'art. 1 della legge 12 luglio 1938, n. 1487, è sostituito dal seguente
Art. 31.      L'art. 11 della legge 20 marzo 1941, n. 366, è sostituito dal seguente
Art. 32.      La nomina del Collegio medico previsto dall'art. 7, comma quarto, della legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di [...]
Art. 33.      Il terzo comma dell'art. 5 della legge 6 giugno 1952, n. 678, è sostituito dal seguente
Art. 34.      Il secondo comma dell'art. 67 della legge 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente
Art. 35.      E' demandato al prefetto di provvedere
Art. 36.      Le Prefetture sono autorizzate a provvedere, nei limiti dei fondi ad esse accreditati
Art. 37.      Le Prefetture sono autorizzate a provvedere sui fondi ad esse accreditati alla assegnazione, liquidazione e pagamento dell'indennità di alloggio a favore del personale [...]
Art. 38.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 80.9.140 - D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968.

Decentramento dei servizi del Ministero dell'interno

(G.U. 22 ottobre 1954, n. 244)

 

 

     Art. 1.

     L'art. 150 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

     "Le deliberazioni dei Consigli provinciali, che impegnino con principio di spesa continuativa i bilanci futuri, sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

     "Quando i bilanci siano pareggiati con l'applicazione di eccedenze superiori al 300% sul limite massimo della sovrimposta fondiaria sui terreni e sull'aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari, l'approvazione delle deliberazioni suddette è data dalla Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

     "L'approvazione di cui ai due commi precedenti è richiesta anche se trattasi di spese, alle quali, nell'esercizio in corso, si provveda con prelevamenti dal fondo di riserva, con storni di fondi o con nuove o maggiori entrate, a norma degli articoli 317, 318 e 319".

 

          Art. 2.

     Il terzo e quarto comma dell'art. 299 del testo unico predetto sono sostituiti dai seguenti:

     "Le deliberazioni concernenti operazioni di mutuo adottate dai Consigli provinciali sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

     "Quando i bilanci siano pareggiati con l'applicazione di eccedenze superiori al 300% sul limite massimo della sovrimposta fondiaria sui terreni e sulla aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari, l'approvazione delle deliberazioni suddette è data dalla Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa".

 

          Art. 3.

     L'art. 306 del testo unico predetto, successivamente modificato, è sostituito dal seguente:

     "Le deliberazioni del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale relative all'applicazione delle sovrimposte fondiarie devono essere pubblicate per copia all'albo pretorio per otto giorni e, durante lo stesso termine, il bilancio deve essere depositato in segreteria a disposizione del pubblico; la deliberazione del Consiglio provinciale deve essere inserita in sunto nel "Foglio degli annunzi legali della Provincia".

     "Qualsiasi contribuente può reclamare alla Giunta provinciale amministrativa contro le deliberazioni concernenti l'applicazione delle sovrimposte.

     "Il termine per la presentazione del reclamo è di venti giorni, decorrenti dall'ultimo della pubblicazione nell'albo pretorio per le deliberazioni comunali e da quello dell'inserzione nel "Foglio annunzi legali" per quelle provinciali.

     "Le autorizzazioni a sovrimporre alle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati fino al terzo limite sono date, tanto per i comuni quanto per le provincie, dalla Giunta provinciale amministrativa.

     "Spetta, altresì, alla Giunta provinciale amministrativa, di autorizzare, in caso di accertate necessità, la applicazione di eccedenze fino al 400% per i comuni e al 300% per le provincie sul limite massimo della sovrimposta fondiaria sui terreni e sull'aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari. Resta fermo il disposto del secondo comma dell'art. 9 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

     "La Giunta provinciale amministrativa, può infine, in casi eccezionali, autorizzare fino al limite del 50% delle tariffe massime ulteriori aumenti di tutte le imposte e tasse non afferenti a servizi pubblici, esclusa l'imposta di famiglia e quelle sulle industrie, sui commerci, sulle arti e sulle professioni, nonchè l'aumento delle tariffe massime dell'imposta di consumo nei limiti di cui all'ultimo comma dell'art. 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

     "La Giunta provinciale amministrativa esamina la regolarità dei singoli stanziamenti e, previa notificazione dei propri rilievi alle amministrazioni interessate per le eventuali controdeduzioni, decide sui reclami ed apporta al bilancio le modificazioni necessarie per assicurare il pareggio e per garantire l'andamento dei servizi obbligatori, provvedendo nei riguardi delle singole spese a norma degli articoli 314, 320 e 321.

     "Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa sono, a cura delle amministrazioni interessate, pubblicate all'albo pretorio per otto giorni; quelle relative alle provincie sono, inoltre, inserite per sunto nel "Foglio degli annunzi legali".

     "Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso, anche per il merito, nel termine di venti giorni, al Ministro per l'interno, da parte del prefetto, delle amministrazioni interessate e di qualunque contribuente, ancorchè non abbia preventivamente reclamato contro la deliberazione del comune o della provincia.

     "Per le amministrazioni interessate il termine per il ricorso decorre dalla data di ricevimento della decisione tutoria, per i contribuenti decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione di cui all'ottavo comma.

     "I decreti del Ministro per l'interno sui ricorsi contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa, da adottarsi, nei casi di autorizzazione alle eccedenze delle sovrimposte, di concerto col Ministro per le finanze, previo parere della Commissione centrale per la finanza locale, sono definitivi e contro di essi è ammesso soltanto il ricorso per legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Tutti i termini per il ricorso e per il procedimento innanzi al Consiglio di Stato sono ridotti alla metà.

     "La Sezione pronuncia in Camera di consiglio sugli atti e sulle memorie presentate dalle parti, senza che occorra ministero di avvocato".

 

          Art. 4.

     Il secondo comma dell'art. 320 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

     "Qualora trattasi di stanziamenti che impegnino, con principio di spesa continuativa, i bilanci futuri, le attribuzioni di cui al comma precedente sono deferite, per le provincie che applicano eccedenze superiori al 300% sul limite massimo della sovrimposta fondiaria sui terreni e sull'aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari, alla Commissione centrale per la finanza locale, sentiti il Consiglio provinciale e la Giunta provinciale amministrativa".

 

          Art. 5.

     L'art. 332 del testo unico predetto e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

     "Sono sottoposti all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa, i bilanci dei comuni che non possono conseguire il pareggio economico, nonostante l'applicazione, oltre alla sovrimposta fino al terzo limite ed alle altre eccezionali imposizioni prescritte per raggiungere tale limite, di una eccedenza del 400% sul limite massimo della sovrimposta fondiaria sui terreni e sull'aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari, del 50% sulle tariffe massime di tutte le imposte e tasse non afferenti a servizi pubblici, escluse l'imposta di famiglia e quella sull'industria, sui commerci, sulle arti e sulle professioni, nonchè l'aumento delle tariffe massime delle imposte di consumo nei limiti di cui all'ultimo comma dell'art. 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

     "Alla stessa Commissione è altresì demandata l'approvazione di tutte le variazioni che dovessero essere apportate ai bilanci predetti per far fronte a nuove o maggiori spese obbligatorie, inderogabili ed urgenti, dipendenti da circostanze sopraggiunte dopo l'approvazione del bilancio e non prima prevedibili, nonchè l'approvazione delle spese vincolanti il bilancio oltre l'anno.

     "In sede di approvazione di bilanci, la Commissione ha tutti i poteri indicati nell'art. 306 per assicurare il pareggio e garantire l'andamento dei servizi obbligatori, e può promuovere anche, ove occorra, la costituzione coattiva di consorzi oppure l'aggregazione di comuni ad altri contermini, anche all'infuori dei casi previsti dalla presente legge.

     "Essa può, inoltre, rivedere le tariffe delle imposte ed i regoamenti comunali per la gestione dei beni patrimoniali, i capitolati di appalto ed i regolamenti per i servizi assunti in gestione diretta o tenuti in economia, i regolamenti organici del personale e promuoverne le modificazioni necessarie.

     "Può, infine, in casi eccezionali, autorizzare ulteriori eccedenze delle sovrimposte fondiarie nella misura strettamente indispensabile a conseguire il pareggio del bilancio.

     "Per i comuni con popolazione fino a 20 mila abitanti, che non siano capoluoghi di provincia, le attribuzioni della Commissione centrale per la finanza locale sono demandate alla Giunta provinciale amministrativa.

     "Dei provvedimenti della Commissione centrale per la finanza locale e di quelli della Giunta provinciale amministrativa deve essere trasmessa copia al Ministero delle finanze entro quindici giorni dalla data della loro adozione".

 

          Art. 6.

     L'art. 336 del testo unico predetto, successivamente modificato, è sostituito dal seguente:

     "Le province che, nonostante l'applicazione di eccedenze fino al 300% sul limite massimo della sovrimposta fondiaria sui terreni e sulla aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari, non conseguano il pareggio economico del bilancio, possono essere autorizzate dalla Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa, ad applicare ulteriori aumenti di tributi indispensabili per il pareggio del bilancio stesso".

 

          Art. 7. [1]

 

          Art. 8. [2]

 

          Art. 9. [3]

 

          Art. 10.

     Il primo comma dell'art. 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, modificato con il regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1398, è sostituito dal seguente:

     "In caso di insufficienza dei proventi dell'imposta di soggiorno e del contributo speciale di cura, i comitati e, nel caso previsto all'art. 10, le Amministrazioni comunali possono essere autorizzate dal prefetto, su conforme parere dell'Intendenza di finanza, ad applicare e riscuotere speciali contribuzioni da coloro che, nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo, si giovano degli svaghi e dei trattenimenti in esse organizzati".

 

          Art. 11.

     L'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, è sostituito dal seguente:

     "Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono divise in due classi.

     "Appartengono alla prima classe quelle che esercitano l'assistenza e la beneficenza a favore dei poveri esistenti nel territorio di tutta la Repubblica e quelle che hanno un'entrata annua ordinaria effettiva superiore alle lire trenta milioni.

     "Tutte le altre appartengono alla seconda classe".

 

          Art. 12.

     Il terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 18 gennaio 1945, n. 48, concernente la omologazione delle deliberazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che riguardino modificazioni ai ruoli organici del personale ed alle relative norme regolamentari, è soppresso.

 

          Art. 13.

     Il secondo comma dell'art. 44 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, è sostituito dal seguente:

     "In ogni provincia il prefetto incarica un consigliere di prefettura di vigilare sull'osservanza delle leggi in materia di pubblica assistenza e beneficenza".

 

          Art. 14.

     Il terzo comma dell'art. 25 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, quale risulta dall'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, è sostituito dal seguente:

     "Il prefetto può intervenire in tutti i giudizi nei quali sia interessata la pubblica beneficenza, in qualunque stato e grado si trovino, ed agire anche con qualsiasi mezzo di impugnativa contro le sentenze già pronunciate in tale materia".

 

          Art. 15. [4]

     Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è stanziato annualmente - sino all'esercizio finanziario 1961-62 incluso - un fondo per l'esecuzione del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, e successive proroghe.

     Il Ministero dell'interno dispone il riparto del fondo stesso tra le Province della Repubblica, in relazione alle necessità del servizio.

     Le anticipazioni sulle somme assegnate a ciascuna Provincia sono effettuate dal prefetto in base ad elenchi di spedalità liquide ed esigibili a norma delle disposizioni in vigore.

 

          Art. 16. [5]

     I prefetti trasmettono di volta in volta al Ministero dell'interno le schede degli addebiti relative alle spedalità consumate dagli indigenti presso i nosocomi delle rispettive Province e risultanti dalle schede stesse.

     Il Ministero, entro il 31 luglio di ciascun anno, notifica alle Amministrazioni comunali ed ai rispettivi esattori, tramite le competenti Prefetture, gli importi di cui alle dette schede.

     I prefetti, entro quindici giorni dalla notifica indicata al comma precedente, sono tenuti a comunicare alle Intendenze di finanza l'ammontare complessivo dovuto dai singoli Comuni compresi nelle rispettive Province.

     Gli esattori delle imposte, ad ogni scadenza bimestrale, a cominciare dall'esercizio finanziario successivo, curano il versamento, presso le sezioni di Tesoreria provinciale, di un sesto delle somme dovute da ciascun Comune, versando in meno al Comune stesso l'importo corrispondente.

     Qualora i ruoli delle sovrimposte comunali non offrano la necessaria disponibilità, le Intendenze di finanza provvedono affinché il carico suindicato sia, in tutto od in parte, imputato ai ruoli della imposta comunale.

     In caso di inadempienza da parte degli esattori, le Intendenze applicano a loro carico le sanzioni stabilite a norma di legge.

 

          Art. 17.

     I quattro quinti dei fondi stanziati annualmente sia nella parte ordinaria che in quella straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ai sensi della legge 3 giugno 1937, n. 847, della legge 8 aprile 1940, n. 377, e del decreto legislativo 22 marzo 1945, n. 173, vengono dal Ministero ripartiti, nei primi due mesi dell'esercizio finanziario, tra le province, affinché i prefetti li distribuiscano fra gli enti comunali di assistenza.

     Il residuo quinto resta a disposizione del Ministero per fronteggiare successive esigenze inerenti all'integrazione dei bilanci degli enti predetti.

     Del contributo assegnato, in via ordinaria, dal prefetto sarà da ciascuna amministrazione tenuto conto nel provvedere agli adempimenti di cui all'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99.

 

          Art. 18.

     I servizi di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, modificato dal regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e i provvedimenti di ricovero degli inabili a proficuo lavoro, di cui all'articolo 154 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, sono attribuiti al prefetto. All'uopo, in ciascun esercizio finanziario saranno disposti dal Ministero dell'interno congrui accreditamenti a favore delle Prefetture, sui competenti capitoli di bilancio.

     I servizi concernenti le istruzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di pertinenza della Divisione 2 - Sezione 2 - delle Prefetture, giusta la tabella allegato 1 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, nonchè quelli riguardanti l'assistenza post-bellica di pertinenza degli uffici di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 15 maggio 1946, che vengono soppressi, sono assegnati ad una Divisione della prefettura, che assumerà la denominazione di Divisione 5 - Assistenza pubblica.

 

          Art. 19.

     Sono demandate alla competenza del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza istituito col decreto legislativo 22 marzo 1945, n. 173, tutte le attribuzioni del Comitato provinciale per l'assistenza post-bellica di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 15 maggio 1946.

     Il testo del n. 3 dell'art. 7 del predetto decreto legislativo è sostituito dal seguente:

     "Di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio provinciale fra esperti in materia di assistenza e beneficenza o tra persone che ne siano particolarmente benemerite. Uno dei membri effettivi deve essere scelto fra le persone appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 del decreto legislativo 31 luglio 1945, n. 425".

     All'art. 7 dello stesso decreto legislativo è aggiunto il seguente comma:

     "Un impiegato di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non superiore al 9° , designato dal prefetto, esercita le funzioni di segretario del Comitato".

     Le disposizioni di cui all'art. 3 lett. f), ed all'art. 13 dello stesso decreto legislativo sono abrogate.

 

          Art. 20.

     Il personale regolarmente assunto per mansioni impiegatizie o salariali dal soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, passato successivamente al Ministero dell'interno, alle dipendenze della direzione generale dell'assistenza pubblica, e tuttora in servizio presso uffici del Ministero dell'interno, nonchè quello regolarmente assunto dalla stessa Direzione generale dopo il 1° marzo 1947 per esigenze di attività assistenziali, che non sia stato ancora sistemato nei ruoli speciali transitori o non abbia titolo per esservi collocato, rimane alle dipendenze del Ministero dell'interno.

     L'amministrazione di detto personale è trasferita alla Direzione generale degli affari generali e del personale.

 

          Art. 21.

     L'art. 9 della legge 27 maggio 1929, n. 848, modificato con l'articolo unico della legge 13 ottobre 1950, n. 846, è sostituito dal seguente:

     "Gli istituti ecclesiastici e gli enti di culto di qualsiasi natura non possono acquistare beni immobili, né accettare donazioni, eredità o legati senza essere autorizzati.

     L'autorizzazione, salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo, è concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere del Consiglio di Stato, quando si tratta di acquisto a titolo oneroso di immobili, il cui valore sia superiore a lire 25 milioni ovvero di accettazione di donazioni, eredità o legati che comprendano beni immobili di valore superiore a lire 25 milioni.

     Negli altri casi, l'autorizzazione è concessa con decreto del prefetto della provincia nella quale ha sede l'istituto ecclesiastico o l'ente di culto, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 21 giugno 1896, n. 218, e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361.

     Per i trasferimenti di beni immobili di cui all'art. 29, lett. b), ultimo comma, del Concordato, l'autorizzazione è concessa con decreto del prefetto, anche se il valore sia superiore alle lire 25 milioni".

 

          Art. 22.

     Gli articoli 24 e 25 del regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, successivamente modificati col decreto Presidenziale 19 maggio 1950, n. 427, sono sostituiti dal seguente:

     "Il Ministro per l'interno, udito il Consiglio di Stato, provvede con proprio decreto, concedendo o negando l'autorizzazione:

     1) quando si tratti di vendita a trattativa privata di beni immobili o mobili per un valore eccedente le lire 15 milioni;

     2) quando si tratti di vendita di beni a licitazione privata per un valore eccedente le lire 20 milioni;

     3) quando si tratti di vendita a pubblici incanti per un valore eccedente le lire 30 milioni;

     4) quando si tratti di alcuno degli altri atti o contratti indicati nell'art. 13 della legge, se il valore eccede le lire 30 milioni, eccettuato il caso che si compiano in forza di disposizioni tassative di legge o di sentenza passata in cosa giudicata.

     Negli altri casi l'autorizzazione è data dal prefetto".

 

          Art. 23.

     L'art. 16 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, modificato con l'articolo unico della legge 13 ottobre 1950, n. 847, è sostituito dal seguente:

     "Gli istituti indicati nell'art. 13 non possono acquistare beni immobili, né accettare donazioni, eredità o legati senza preventiva autorizzazione.

     L'autorizzazione è concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere del Consiglio di Stato, quando si tratti di acquisti a titolo oneroso di immobili il cui valore sia superiore alle lire 25 milioni, ovvero di accettazione di donazioni, eredità o legati che comprendano beni immobili di valore superiore a lire 25 milioni.

     Negli altri casi, l'autorizzazione è concessa con decreto del prefetto della provincia nella quale ha sede l'ente, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 21 giugno 1896, n. 218, e nel relativo regolamento, approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361.

     L'autorizzazione è chiesta con domanda del legale rappresentante dell'ente, diretta al Ministero dell'interno o al prefetto, secondo le rispettive competenze, e corredata dei documenti necessari e del riassunto dello stato patrimoniale dell'ente stesso.

     La domanda è presentata alla Prefettura, la quale, qualora si tratti di autorizzazione spettante alla competenza ministeriale, trasmette gli atti al Ministero dell'interno, previa la relativa istruttoria".

 

          Art. 24.

     L'art. 19 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, modificato con l'articolo unico della legge 13 ottobre 1950, n. 847, è sostituito dal seguente:

     "Il Ministro per l'interno, udito il Consiglio di Stato, provvede con proprio decreto, concedendo o negando l'autorizzazione:

     1) quando si tratti di vendita a trattativa privata di beni per un valore eccedente le lire 15 milioni;

     2) quando si tratti di vendita a licitazione privata di beni per un valore eccedente le lire 20 milioni;

     3) quando si tratti di vendita a pubblici incanti di beni per un valore eccedente le lire 30 milioni;

     4) quando si tratti di alcuno degli altri atti o contratti indicati nel capoverso dell'articolo precedente per un valore eccedente le lire 30 milioni, eccettuato il caso che si compiano in forza di disposizioni tassative di legge o di sentenza passata in cosa giudicata.

     Negli altri casi l'autorizzazione è data dal prefetto".

 

          Art. 25.

     Il terzo comma dell'art. 35 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, modificato con l'art. 3 del regio decreto 26 settembre 1935, n. 2032, è sostituito dal seguente:

     "Il numero dei componenti di ogni fabbriceria è determinato nell'apposito regolamento. Può essere determinato anche separatamente, con decreto del Ministro per l'interno, se si tratti di chiese cattedrali o dichiarate monumento nazionale, o con decreto del prefetto, sentito l'ordinario diocesano, negli altri casi".

 

          Art. 26.

     I provvedimenti di cui all'art. 69 del testo unico approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, sono adottati dai prefetti, cui spetta, altresì, di ordinare il pagamento degli assegni eventualmente dovuti agli uffici amministrativi diocesani, agli economi spirituali, nonchè ai rettori di chiese. Dei provvedimenti è data comunicazione alla Corte dei conti.

 

          Art. 27.

     Il controllo dei rendiconti delle spese e degli assegni di carattere fisso concernenti i servizi di pubblica sicurezza è attribuito al funzionario delegato al riscontro amministrativo regionale presso la Prefettura del capoluogo di regione.

     Detto funzionario, accertata la regolarità degli atti, ne cura l'inoltro alla ragioneria centrale del Ministero dell'interno, dandone comunicazione, distintamente per ogni capitolo di spesa, alla Direzione generale della pubblica sicurezza.

 

          Art. 28.

     L'art. 11 del regolamento 30 novembre 1930, n. 1629, è sostituito dal seguente:

     "Allo scadere della ferma e di ogni rafferma le guardie, le guardie scelte e i sottufficiali, che abbiano tenuto regolare condotta, data prova di adeguata capacità e che siano stati riconosciuti da un medico militare fisicamente idonei a continuare il servizio, possono essere ammessi a contrarre successive rafferme di anni tre ciascuna, fino a che non abbiano compiuto il 21° anno di servizio utile per la pensione, dopo di che le rafferme sono annuali".

     Gli articoli 12 e 359 del regolamento predetto sono sostituiti dal seguente:

     "Le domande di rafferma, scritte su carta semplice, debbono essere presentate, almeno sessanta giorni prima della scadenza del vincolo in corso, al Comando del reparto, che deve istruirle e trasmetterle al prefetto della provincia.

     Qualora il prefetto riconosca i richiedenti in possesso dei requisiti indicati nell'art. 11 del presente regolamento, concede loro la rafferma.

     Qualora, invece, le guardie, le guardie scelte ed i sottufficiali non risultassero di regolare condotta o avessero riportato, durante la rafferma in corso punizioni disciplinari superiori alla camera o sala di punizione semplice o agli arresti semplici, i prefetti trasmetteranno gli atti al Ministero per le sue determinazioni, esprimendo motivato parere.

     Il Ministero, tenendo presenti i documenti individuali dei richiedenti, ove non li ritenga meritevoli della concessione della rafferma, può disporre che siano trattenuti in servizio in via di esperimento senza vincoli di rafferma per un periodo non inferiore ai mesi sei e non superiore ai dodici, al termine dei quali adotterà le sue definitive decisioni.

     Il tempo trascorso senza rafferma a titolo di esperimento non è computato agli effetti degli aumenti di paga o di stipendio.

     La rafferma viene contratta con apposito verbale in carta semplice, redatto dal Comando del reparto, e, per gli agenti che prestano servizio fuori dalla sede del Comando stesso, dal funzionario capo dell'ufficio di pubblica sicurezza cui l'agente è addetto.

     Il prefetto provvede, a favore del personale dipendente, cui sia stata concessa la rafferma, al pagamento dei relativi premi".

 

          Art. 29.

     L'art. 2 del regio decreto 21 agosto 1937, n. 1982, è sostituito dal seguente:

     "I progetti relativi all'impianto ed all'ampliamento dei mercati all'ingrosso qualora importino una spesa superiore ai 300 milioni di lire, sono approvati con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per l'industria e commercio e per l'agricoltura e foreste, sentito il Consiglio superiore di sanità.

     Negli altri casi sono approvati con decreto del prefetto, sentiti il Consiglio provinciale di sanità, la Camera di commercio, industria e agricoltura e l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura".

 

          Art. 30.

     L'ultimo comma dell'art. 1 della legge 12 luglio 1938, n. 1487, è sostituito dal seguente:

     "Il giudizio sull'idoneità delle opere di cui sopra spetta al Ministro per l'interno, sentito l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, qualora il relativo importo superi i 300 milioni, e negli altri casi al prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità".

 

          Art. 31.

     L'art. 11 della legge 20 marzo 1941, n. 366, è sostituito dal seguente:

     "Le deliberazioni ed i progetti relativi alla costruzione, all'ampliamento ed alla trasformazione degli impianti e stabilimenti per la cernita e l'utilizzazione dei rifiuti solidi urbani sono soggetti all'approvazione del prefetto.

     Qualora si tratti di comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti ovvero che siano capoluoghi di provincia o sedi di stazioni di soggiorno, di cura o di turismo, deve essere dal prefetto sentito, il parere del Consiglio provinciale di sanità e della Camera di commercio industria e agricoltura.

     Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso in cui i servizi siano gestiti in concessione da privati imprenditori".

 

          Art. 32.

     La nomina del Collegio medico previsto dall'art. 7, comma quarto, della legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, è attribuita al prefetto qualora si tratti di assunzione di invalidi presso enti locali, a termini dell'art. 9 della legge medesima.

 

          Art. 33.

     Il terzo comma dell'art. 5 della legge 6 giugno 1952, n. 678, è sostituito dal seguente:

     "Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione riguardanti il bilancio preventivo e quelle che importino impegni di spesa ultra quinquennale sono approvati dal prefetto, sentiti l'intendente di finanza e l'Ente provinciale per il turismo".

 

          Art. 34.

     Il secondo comma dell'art. 67 della legge 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

     "Il canone da pagarsi al comune viene determinato dal prefetto, sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura".

 

          Art. 35.

     E' demandato al prefetto di provvedere:

     a) alla liquidazione e al pagamento delle fatture riguardanti le installazioni dei collegamenti telefonici urbani, a carico dell'Amministrazione dell'interno, e le trasformazioni o il trasloco di quelli esistenti, nei limiti delle autorizzazioni ministeriali;

     b) alla liquidazione e al pagamento delle fatture relative alla energia elettrica consumata per il funzionamento degli impianti radiotelegrafonici, a carico dell'Amministrazione stessa;

     c) alla liquidazione ed al pagamento dei compensi da corrispondere al personale addetto agli uffici telegrafici e telefonici per il servizio straordinario svolto in dipendenza di esigenze di ordine pubblico in genere.

     Per tali servizi verranno disposti in favore delle Prefetture appositi accreditamenti sui competenti capitoli di bilancio.

 

          Art. 36.

     Le Prefetture sono autorizzate a provvedere, nei limiti dei fondi ad esse accreditati:

     a) alla manutenzione ordinaria delle caserme demaniali in uso alle forze di polizia;

     b) alla stipulazione dei contratti ed al pagamento delle spese per la fornitura dell'acqua nelle caserme demaniali e di proprietà privata, qualora tale onere non sia a carico dei locatori.

 

          Art. 37.

     Le Prefetture sono autorizzate a provvedere sui fondi ad esse accreditati alla assegnazione, liquidazione e pagamento dell'indennità di alloggio a favore del personale delle forze di polizia.

 

          Art. 38.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


[1]  Articolo soppresso dall'art. 4 della L. 8 gennaio 1979, n. 3. La Corte costituzionale, con sentenza 24 luglio 1981, n. 149, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 35 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso D.P.R. 465/1997.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 35 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso D.P.R. 465/1997.

[4]  Articolo così modificato dall'art. 2 della L. 8 luglio 1957, n. 579.

[5]  Articolo così modificato dall'art. 3 della L. 8 luglio 1957, n. 579.