§ 10.1.1 - R.D. 5 febbraio 1891, n. 99.
col quale, in esecuzione della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (serie 3), si approvano i regolamenti sulle istituzioni pubbliche di beneficienza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.1 beneficenza
Data:05/02/1891
Numero:99


Sommario
Art. 1.      Spetta al Ministero dell'interno, in sede amministrativa, il promuovere per decreto reale, sentito il consiglio di Stato, la dichiarazione se un'opera pia od altro ente morale abbia i caratteri [...]
Art. 2.      Sono istituzioni pubbliche di beneficenza tutte le opere pie già riconosciute tali al momento dell'attuazione della legge 17 luglio 1890, salvo i ricorsi al Ministero dell'interno, il quale, [...]
Art. 3.      Per poter determinare, in caso di dubbio o di contestazione, se una istituzione appartenga ad alcune di quelle indicate dall'art. 2° della legge, gli amministratori o rappresentanti di essa [...]
Art. 4.      Il diritto di sorveglianza attribuito all'autorità politica dall'ultimo comma del citato articolo 2 della legge, comprende la facoltà di procedere ad ispezione od esame degli atti compiuti dalle [...]
Art. 5.      La congregazione di carità deve essere costituita in ogni comune, ancorchè non abbia beni da amministrare, per l'adempimento dei doveri che le incombono a norma di legge
Art. 6.      Il numero dei componenti le congregazioni di carità comprese il presidente, che il consiglio comunale può eleggere scegliendoli fra propri membri, non può essere più della metà di quelli che, in [...]
Art. 7.      Il numero dei componenti la congregazione di carità non può mutare se le variazioni di popolazione residente nel comune non siansi mantenute costanti per un quinquennio, giusta i registri di [...]
Art. 8.      Per gli effetti voluti dall'art. 5 della legge, la congregazione di carità deve pubblicare in copia, entro otto giorni dalla data, a norma dell'art. 34 della legge, la deliberazione di nomina [...]
Art. 9.      Per l'applicazione dei capoversi dell'art. 5 della legge non è richiesta nel benefattore o fondatore la qualità di cittadino. Rimangono ferme però le altre incompatibilità e le esclusioni [...]
Art. 10.      L'incompatibilità per gli impiegati addetti all'amministrazione comunale di cui all'art. 11, lett. b), della legge si applica agli stipendiati addetti ad un ufficio amministrativo del comune nel [...]
Art. 11.      Le congregazioni di carità possono, per l'esercizio di parte delle loro attribuzioni, valersi dell'opera di persone o comitati ed incaricarli dell'erogazione dei sussidi, dell'assistenza e della [...]
Art. 12.  [2]
Art. 13.      L'atto di autorizzazione maritale prescritto dall'art. 12 della legge sarà prodotto dalla congregazione di carità, dall'amministrazione dell'istituto di beneficienza o dal sindaco all'ufficio di [...]
Art. 14.      La revoca dell'autorizzazione maritale deve essere notificata per atto d'usciere alla congregazione di carità od all'amministrazione dell'istituto della quale la donna fa parte. La notificazione [...]
Art. 15.      La rinnovazione ordinaria dei membri elettivi della congregazione di carità e delle altre istituzioni pubbliche di beneficienza, ha luogo nella sessione di autunno, ed ha effetto al primo [...]
Art. 16.      Gli amministratori nominati a tempo rimangono in carica sino a che i loro successori abbiano assunto l'ufficio
Art. 17.      L'interruzione per la rielezione, a termini dell'art. 10 della legge, deve avere la durata della rinnovazione periodica normale. E quindi per le congregazioni di carità è di un anno
Art. 18.      Verificandosi il caso di incompatibilità di cui all'art. 14 della legge, va escluso l'amministratore meno anziano; a pari anzianità di nomina, il più giovane; il nuovo eletto, da quello che già [...]
Art. 19.      Le amministrazioni che per gli atti di fondazione non sono costituite in forma collegiale, ma da uno o due amministratori soltanto, quando non vi si oppongano i rispettivi statuti, debbono [...]
Art. 20.      La dichiarazione delle incompatibilità previste dalla legge è fatta dal prefetto della provincia, udito il consiglio di prefettura. Essa fa decadere dall'ufficio la persona contro la quale viene [...]
Art. 21.      La congregazione di carità e le altre istituzioni pubbliche di beneficenza devono avere un archivio, nel quale saranno tenuti i seguenti registri
Art. 22.      Le amministrazioni stesse devono tenere un esatto elenco, diviso per categorie, secondo la diversa natura dei beni ai quali si riferiscono, delle carte, titoli e documenti relativi ai singoli [...]
Art. 23.      Le amministrazioni devono inoltre tenere un ordinato ed esatto inventario di tutti i beni che costituiscono il patrimonio di ciascuna istituzione da esse rappresentate, secondo le norme [...]
Art. 24.      Sia l'elenco dei titoli, sia l'inventario dei beni devono essere tenuti al corrente
Art. 25.      L'amministrazione d'un istituto di beneficenza di nuova fondazione, entro due mesi dalla data del regio decreto di costituzione in ente morale, deve inviare al prefetto, per la giunta [...]
Art. 26.      Il bilancio prescritto dall'art. 20 della legge sarà da ciascuna amministrazione compilato con riguardo ai proventi ed ai bisogni del nuovo esercizio, e colla scorta dei bilanci e dei conti dei [...]
Art. 27.      Nel compilare i bilanci, le amministrazioni devono indicare i motivi degli aumenti e delle diminuzioni proposti tanto all'entrata che all'uscita, comparativamente ai bilanci del precedente [...]
Art. 28.      Quando un'amministrazione abbia il governo di più istituti eretti in corpo morale ed aventi patrimonio e reddito distinto, deve formare un bilancio per ciascuno di essi
Art. 29.      I bilanci preventivi delle istituzioni mantenute col concorso dello Stato sono trasmessi, ne' modi e termini stabiliti, invece che al prefetto per la giunta provinciale amministrativa, al [...]
Art. 30.      I bilanci degli istituti preveduti nel precedente articolo sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'interno, ancorchè il concorso sia stanziato nel bilancio di altri Ministeri
Art. 31.      Sono delegate ai prefetti le attribuzioni riservate al Ministero dell'interno per gli istituti sovvenzionati a carico dello Stato quando il concorso non ecceda lire 5,000 all'anno, e sempre che [...]
Art. 32.      Sono tesorieri o cassieri propri di una istituzione quelli che gerarchicamente ne dipendono e sono considerati come impiegati della medesima, ricevano o no uno stipendio od un aggio
Art. 33.      Quando il servizio di cassa non sia affidato ad un istituto di credito, o ad una cassa pubblica, il servizio di riscossione va di regola congiunto a quello di cassa
Art. 34.      La deliberazione per la nomina del cassiere o tesoriere o per il conferimento del servizio di cassa ad un istituto o ad una persona che assuma contrattualmente il servizio di cassa e di [...]
Art. 35.      Il tesoriere, assuntore, ed esattore non possono esercitare l'ufficio prima che la nomina sia stata approvata dalla giunta provinciale e finchè non abbiano prestata la cauzione
Art. 36.      Le deliberazioni di nomina o surrogazione de' tesorieri riscuotitori retribuiti e quelle relative alla prestazione e allo svincolo della cauzione devono essere tosto comunicate al prefetto, per [...]
Art. 37.      Tutte le spese relative alla prestazione, alla surrogazione e allo svincolo delle cauzioni sono a carico di chi le ha prestate salvo l'eccezione prescritta dall'art. 45 del regolamento di [...]
Art. 38.      Con istruzioni concordate fra il Ministero dell'interno e quello delle poste e telegrafi potrà essere consentito che le congregazioni di carità e le altre istituzioni di beneficenza affidino [...]
Art. 39.      Non più tardi della fine di marzo d'ogni anno il tesoriere presenta alla rispettiva amministrazione il conto finanziario della propria gestione riferibile all'esercizio scaduto, nelle forme [...]
Art. 40.      Quando vi sieno riscuotitori speciali, il conto predetto comprende anche i risultati delle loro operazioni
Art. 41.      Le amministrazioni interessate deliberano sul conto del tesoriere entro il mese di maggio, ed insieme al proprio conto consuntivo lo trasmettono al prefetto per l'approvazione tutoria
Art. 42.      Il conto consuntivo deve dimostrare il risultato economico della gestione, desunto dalle rendite e spese effettive, e lo stato generale del patrimonio colle sopravvenute variazioni, nella forma [...]
Art. 43.      Nella relazione suddetta l'amministrazione deve
Art. 44.      Approvato che sia il conto consuntivo le amministrazioni ne rimettono, contro ricevuta, una copia al tesoriere
Art. 45.      Le decisioni della giunta provinciale amministrativa in materia di conti, devono essere notificare ai contabili, e dal giorno di questa notificazione decorre il termine utile per ricorrere in [...]
Art. 46.      Oltre le norme sancite nell'art. 32 della legge, le istituzioni pubbliche di beneficenza debbono attenersi a quelle qui appresso indicate, qualora non vi provvedano i loro particolari statuti
Art. 47.      L'ordine del giorno degli affari da trattarsi in ciascuna adunanza sarà comunicato agli amministratori almeno 24 ore avanti il giorno fissato per l'adunanza
Art. 48.      Le votazioni si fanno per appello nominale, od a voti segreti: hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone
Art. 49.      I processi verbali delle deliberazioni debbono essere sempre motivati e contenere il riassunto delle discussioni avvenute intorno ai singoli oggetti discussi. Essi devono fare menzione delle [...]
Art. 50.      I processi verbali delle deliberazioni di qualunque natura prese dall'amministrazione devono essere redatti nel modo indicato dall'articolo 32, n. 2, della legge e trascritti in ordine [...]
Art. 51.      Lo speciale regolamento che ai termini dell'art. 31 della legge deve essere compilato nei casi ivi previsti, dalle congregazione di carità e dalle istituzioni pubbliche di beneficienza, sarà [...]
Art. 52.      I beni immobili, giusta l'articolo 27 della legge, sono, di regola, dati in affitto mediante annuo determinato corrispettivo in denaro. Anche l'esercizio delle farmacie proprie degli istituti di [...]
Art. 53.      Nei luoghi in cui siano in uso forme speciali di coltivazione dei fondi rustici e speciali rapporti fra proprietario e coltivatore (mezzadria, colonia, sistema misto, soccida, enfiteusi) [...]
Art. 54.      Di regola, nei contratti di locazione si pattuisce espressamente: che il conduttore rinunzia a qualunque riduzione di fitto per tutti i casi fortuiti previsti ed imprevisti a norma delle leggi [...]
Art. 55.      L'obbligo di procedere per via di appalto, a norma dell'art. 26 della legge, comprende le provviste occorrenti ai bisogni periodici o giornalieri
Art. 56.      Nei luoghi in cui non sia nelle abitudini l'affitto delle case per appalto, l'autorità tutoria può dare, in via di massima, l'autorizzazione di procedere a trattativa privata, stabilendo la [...]
Art. 57.      Nell'esecuzione dell'articolo 26 della legge si applicano le norme seguenti
Art. 58.      In nessun contratto per forniture o lavori si può pattuire l'obbligo di anticipazioni o di pagamenti in acconto che non siano in ragione alla prestazione eseguita o della materia fornita
Art. 59.      L'amministrazione d'un istituto di beneficienza, per ottenere dall'autorità tutoria la facoltà di procedere per licitazione o trattativa privata, deve dimostrarne il bisogno, la convenienza, la [...]
Art. 60.      L'efficacia legale dei contratti pei quali è prescritta la approvazione tutoria, s'intende subordinata all'approvazione medesima. I capitolati d'appalto dovranno contenere la clausola che, [...]
Art. 61.      Qualora il contratto sia illegalmente deliberato e stipulato e se ne chieda la risoluzione nel caso previsto dall'art. 17 della legge e riguardi lavori, forniture e simili, in pendenza delle [...]
Art. 62.      Tanto per ragioni di speditezza che per la natura stessa dell'atto amministrativo, l'accertamento del danno che la giunta provinciale è chiamata a fare dall'articolo 29 della legge, quando [...]
Art. 63.      Nell'esame e giudizio dei conti e nelle cause di responsabilità ai sensi dell'articolo 30, lett. a e b, della legge, la giunta provinciale in primo grado e la corte dei conti in grado di [...]
Art. 64.      La maggiore utilità che ai sensi dell'art. 28 della legge è condizione per consentire che una somma disponibile sia impiegata in miglioramento del patrimonio attuale, deve risultare da documenti [...]
Art. 65.      Le condizioni alle quali la giunta provinciale, nel caso di dissenso, può consentire l'uso in comune dei locali e la facoltà di valersi degli impiegati dei comuni giusta l'ultimo alinea [...]
Art. 66.      L'approvazione cui sono soggette le deliberazioni indicate nell'art. 36 della legge, tranne i casi in cui deve essere motivata, può aver luogo con la formula da apporre in calce alle [...]
Art. 67.      Per gli effetti della tutela, sotto il nome di deliberazione si intendono compresi i provvedimenti degli amministratori singoli, quando in base allo statuto della istituzione di beneficienza non [...]
Art. 68.      Non è necessaria l'autorizzazione per accettare oblazioni di cose mobili o denaro con la condizione o consenso, espresso o tacito, che siano da distribuire integralmente ai poveri durante [...]
Art. 69.      Prima di autorizzare l'accettazione od il rifiuto dei lasciti di cui all'ultimo comma dell'art. 26 della legge, il prefetto richiede le dichiarazioni dei successibili ex legge volute dall'art. 3 [...]
Art. 70.      Nei casi previsti dall'art. 36, lettera c, della legge, oltre le dichiarazioni sopra menzionate, devono essere uniti
Art. 71.      Nelle deliberazioni per acquisto di beni stabili a titolo corrispettivo, le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono dimostrare
Art. 72.      Nel caso di acquisto di stabile destinato al fine dell'istituzione devonsi inoltre dimostrare le ragioni che lo rendono indispensabile per migliorarne i servizi, e provare la proporzionalità e [...]
Art. 73.      Qualora l'acquisto di stabili debba aver luogo ad un pubblico incanto, l'amministrazione deve osservare le condizioni e le cautele che dalla giunta provinciale amministrativa vengano stabilite
Art. 74.      La trascrizione, ove ne sia il caso, degli atti d'acquisto dev'essere promossa dall'amministrazione, sotto la sua responsabilità, nei modi e termini prescritti dal codice civile
Art. 75.      Per le alienazioni d'immobili l'amministrazione deve dimostrare alla autorità tutoria la necessità o la convenienza del contratto nell'interesse dell'istituto alienante e designare l'impiego che [...]
Art. 76.      Agli effetti dell'articolo 36, lettera c, della legge, sono considerati come trasformazione o diminuzione di patrimonio, e quindi vanno sottoposti alla previa autorizzazione della giunta [...]
Art. 77.      Nell'esercizio della facoltà accordata dall'art. 40 della legge, la giunta provinciale amministrativa procurerà di astenersi da quelle indagini e pratiche le quali possano cagionare spesa [...]
Art. 78.      Il sommario delle deliberazioni della giunta provinciale amministrativa da pubblicare ai sensi dell'articolo 41 della legge, evitando l'eccesso ed il difetto, dev'essere così redatto che [...]
Art. 79.      Il termine utile per la produzione del ricorso al Re in sede amministrativa contro le deliberazioni della giunta provinciale amministrativa, ai sensi dell'art. 42 della legge, è di 30 giorni [...]
Art. 80.      Salvo l'ingerenza dei competenti Ministeri circa l'osservanza di leggi speciali cui siano soggette talune istituzioni pubbliche di beneficienza tutte le istituzioni predette sono sottoposte alla [...]
Art. 81.      La sorveglianza che i consigli comunali sono chiamati ad esercitare sulle istituzioni pubbliche di beneficenza dallo articolo 106 della legge comunale e provinciale, non conferisce ai medesimi [...]
Art. 82.      Per l'attuazione delle disposizioni di che nell'articolo 80, il consigliere di prefettura incaricato della vigilanza di cui all'articolo 44 della legge, riferisce immediatamente al prefetto ogni [...]
Art. 83.      Al predetto consigliere è affidato
Art. 84.      L'invito che l'art. 46 della legge prescrive si faccia alle amministrazioni di uniformarsi alle norme legislative od agli statuti è rivolto per iscritto dal prefetto o sotto prefetto, d'ufficio [...]
Art. 85.      In conformità delle istruzioni che verranno concordate fra il Ministero dell'interno ed i Ministeri delle finanze e del tesoro, ed in occasione delle visite ordinarie o straordinarie agli uffici [...]
Art. 86.      Fra i provvedimenti d'urgenza riservati al governo dall'articolo 46 della legge, è compresa la facoltà di sospendere le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza, quando gravi [...]
Art. 87.      Le proposte di scioglimento devono essere accompagnate da copia autentica della nota d'invio, di che nell'articolo 84, dalle deduzioni o discolpe dell'amministrazione interessata, o dalle [...]
Art. 88.      Quando, nel caso previsto dall'articolo 49 della legge, la congregazione si trovi disciolta, la temporanea gestione della istituzione di beneficienza spetterà alla giunta municipale od al [...]
Art. 89.      La nomina del commissario per la temporanea gestione della disciolta congregazione di carità, nel caso previsto dall'articolo 47, 2° alinea, è, di regola, delegata al prefetto della provincia [...]
Art. 90.      La misura della indennità da corrispondere al commissario nominato agli effetti degli articoli 47 e 48 della legge, è determinata dal prefetto della provincia, in cui l'istituto ha la sua sede, [...]
Art. 91.      Il commissario, incaricato della temporanea gestione, deve formulare le proposte per l'esercizio dell'azione di rivalsa e pel ricupero delle somme a lui corrisposte a titolo d'indennità, [...]
Art. 92.      Il prefetto provvede, ai termini dell'ultima parte dell'articolo 17 della legge, con decreto motivato, udito il consiglio di prefettura, nominando in virtù dell'art. 50 della legge stessa, un [...]
Art. 93.      Quando per atto fra vivi o per disposizione testamentaria sia stabilita un'opera di beneficienza pubblica con designazione delle persone incaricate di amministrarla, gli amministratori stessi od [...]
Art. 94.      Le domande di costituzione in corpo morale di nuove istituzioni pubbliche di beneficenza debbono, per mezzo del prefetto, essere dirette al Re sulla prescritta carta da bollo e fornire con [...]
Art. 95.      Alla domanda, nella quale deve essere indicata la località destinata a sede della nuova istituzione debbono unirsi
Art. 96.      I prefetti comunicano di volta in volta alle amministrazioni interessate i reali decreti di costituzione in corpo morale o di accettazione di lasciti e doni per mezzo dei locali uffici di [...]
Art. 97.      Le congregazioni di carità, nell'interesse della pubblica beneficenza, ed in caso di assoluta mancanza di mezzi per parte degli istituti interessati, debbono anticipare, in seguito ad invito [...]
Art. 98.      I regolamenti interni di amministrazione, che non fossero soggetti ad approvazione tutoria, dovranno essere, entro 15 giorni dalla loro data, trasmessi in copia all'autorità del circondario per [...]
Art. 99.      Le proposte per provocare i provvedimenti di riforma indicati dalla legge debbono avere per i scopo
Art. 100.      La revisione obbligatoria degli statuti e regolamenti è diretta a provocare, con le guarentigie del procedimento stabilito dalla legge ed in conformità dei criteri indicati nel precedente [...]
Art. 101.      Salva la mutazione del fine, ove siavi luogo, e salva l'erogazione delle rendite delle opere pie dotali esuberanti al loro scopo in altro fine di beneficenza, la revisione degli statuti delle [...]
Art. 102.      Per l'attuazione dei sopra indicati provvedimenti le congregazioni di carità, in seguito alle denunzie ricevute a norma dell'articolo 89 della legge o delle notizie altrimenti raccolte, devono [...]
Art. 103.      Tali proposte come pure quelle riferibili all'oggetto degli articoli 90, 91, 92, 93, 94 della legge devono, secondo i casi, essere corredate dei documenti qui appresso indicati, cioè
Art. 104.      Nel deliberare le menzionate proposte, osservate le condizioni prescritte nell'articolo 70 della legge, dovrà aversi cura altresì che l'attuazione delle proposte stesse non induca a dare [...]
Art. 105.      La determinazione della somma alla quale ammonta la rendita agli effetti dell'articolo 56, lettera a, della legge, si fa sulla base delle rendite ordinarie nette accertate sulle risultanze [...]
Art. 106.      Si intendono destinati ad integrare o completare altra forma di beneficienza, ai sensi dell'art. 54 della legge, e quindi non vanno soggetti a concentramento
Art. 107.      Le istituzioni elemosiniere di un comune non concentrate nella congregazione di carità o non raggruppate, devono, secondo l'art. 64 della legge, comunicarsi a vicenda ed inviare alla locale [...]
Art. 108.      L'avviso prescritto dal primo capoverso dell'articolo 69 della legge circa le proposte formulate d'ufficio dal prefetto, o modificate dal Ministero dell'interno per riforme di istituzioni, [...]
Art. 109.      Il domicilio di soccorso risulta dalla iscrizione, durante il periodo di cinque anni, nel registro di popolazione del comune, eseguita nei modi determinati dalle leggi e dai regolamenti
Art. 110.      Chi invoca il beneficio del domicilio di soccorso deve provare che trovasi in una delle condizioni prescritte nell'art. 72 della legge; e tale prova perciò che concerne il n. 1 dell'articolo [...]
Art. 111.      Chi emigra, anche a tempo indefinito, in paese straniero, conserva nel Regno l'ultimo suo domicilio di soccorso
Art. 112.      Nelle città ove esistono ospedali od istituti destinati a prestar soccorso agli stranieri, le amministrazioni degli ospedali italiani che abbiano ricoverato degli stranieri ai termini dell'art. [...]
Art. 113.  [8]
Art. 114.      L'ammissione di un malato straniero negli spellai del Regno, non avvenuta a richiesta del console della nazione alla quale appartiene, deve essere al più presto possibile notificata al console [...]
Art. 115.      Qualora la cura d'uno straniero si protragga oltre due mesi, l'amministrazione dello ospedale deve darne immediato avviso al console e per mezzo del prefetto o sotto prefetto, al Ministero [...]
Art. 116.      L'amministrazione che, non ostante il referto del medico, trascuri di ordinare la dimissione dell'infermo cronico nei casi in cui possa essere disposta senza danno personale di esso, ovvero [...]
Art. 117.      L'azione popolare, nei limiti e con le condizioni di cui agli articoli 82 e 83 della legge, è fatta valere
Art. 118.      Il ricorso al prefetto di cui all'art. 83 della legge deve contenere l'enunciazione del fatto ed i motivi di diritto sui quali il ricorrente fonda le sue conclusioni, con la dichiarazione che [...]
Art. 119.      L'azione popolare può essere esercitata anche da persona diversa da quella che notificò il ricorso al prefetto
Art. 120.      Il deposito di cui all'art. 83 della legge è fatto presso il tesoriere del comune. Questi dovrà rilasciarne ricevuta indicante il nome del depositante, la somma depositata e la dichiarazione che [...]
Art. 121.      Chiunque può esercitare l'azione popolare, può anche proseguire un'azione popolare, che altri abbia introdotta, profittando degli atti, sentenze e mezzi di prova della causa; ma dovrà fare un [...]
Art. 122.      L'azione popolare non può essere rinunziata, ma può farsi la rinunzia alla lite. La rinunzia deve essere accettata da tutte le parti in causa e dal prefetto
Art. 123.      Nelle cause di azione popolare, il prefetto, quando lo stimi opportuno, invierà gli atti della causa al pubblico ministero perchè questi, ove lo creda conveniente, intervenga in causa per [...]
Art. 124.      Fra gli ospedali tenuti ai termini dell'art. 98 della legge, a fornire il locale ed a lasciare a disposizione della facoltà medico-chirurgica i malati ed i cadaveri occorrenti pei diversi [...]
Art. 125.      Per le controversie di cui all'art. 80 della legge, l'amministrazione interessata dovrà dirigere al prefetto della provincia un reclamo contenente
Art. 126.      La denunzia che i notai devono fare al sindaco locale ai sensi dell'articolo 84 della legge deve esprimere: la data dell'atto, il nome e cognome del disponente, il testo letterale dell'atto [...]
Art. 127.      L'elenco che ai sensi dell'articolo predetto devono i ricevitori del registro trasmettere all'intendenza di finanza dalla quale dipendono, deve essere redatto in doppio esemplare e spedito non [...]
Art. 128.      Le istituzioni pubbliche di beneficenza o le congregazioni di carità, appena ricevuta la denunzia delle donazioni o dei lasciti di cui all'articolo 84 della legge, o ne siano in qualunque altro [...]
Art. 129.      Se si tratta di legato, quando il testatore non abbia disposto che i frutti debbano decorrere dal dì della sua morte ed i beni legati non siano della natura di quelli indicati dagli articoli [...]
Art. 130.      Nel caso di eredità l'ente erede deve subito, specialmente quando non siavi esecutore testamentario nominato dal testatore, far procedere alla apposizione dei suggelli, alla compilazione [...]
Art. 131.      Le notificazioni prescritte dalla legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza e dal presente regolamento, debbono eseguirsi dagli uscieri giudiziari nell'interesse pubblico, e non danno [...]
Art. 132.      Per l'applicazione delle penalità stabilite negli articoli 13, 17, 78, 84, 89 della legge, si osservano le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1865, n. 2721
Art. 133.      Entro il prossimo aprile tutti i consigli comunali, convocati straordinariamente, ove occorra, dai rispettivi prefetti, devono procedere alla nomina del presidente e dei membri della [...]
Art. 134.      Le attuali congregazioni di carità durano in carica fino all'insediamento delle nuove, alle quali dovranno fare la consegna dei titoli, atti, registri e documenti relativi al patrimonio delle [...]
Art. 135.      Alla consegna predetta per le congregazioni di carità che si trovino disciolte provvederà il regio delegato straordinario o commissario incaricato della gestione interinale
Art. 136.      Dell'avvenuta costituzione e consegna verrà dato immediato avviso al prefetto della provincia, al quale sarà in pari tempo comunicata copia del relativo verbale
Art. 137.      Gli amministratori degli istituti pubblici di beneficenza, che fossero incompatibili a sensi degli articoli 11 e 14 della legge, dovranno essere surrogati entro il mese di giugno 1891, secondo [...]
Art. 138.      Le congregazioni di carità e le istituzioni i cui statuti non siano sottoposti a revisione obbligatoria, a' sensi degli articoli 55, 60, 70, 93 e 94 della legge, debbono nel termine di un anno [...]
Art. 139.      Per l'anno 1891 saranno applicati e posti in esecuzione i bilanci preventivi delle congregazioni di carità e delle altre istituzioni pubbliche di beneficenza regolarmente deliberati ed approvati [...]
Art. 140.      Entro un anno dalla pubblicazione del presente regolamento, le congregazioni di carità e le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza debbono procedere all'accertamento delle [...]
Art. 141.      Le congregazioni e le istituzioni predette che non avessero provveduto alla nomina del tesoriere od esattore, e che non si trovassero nelle condizioni previste dall'articolo 22 della legge, [...]
Art. 142.      Per calcolare il termine necessario ad acquistare il domicilio di soccorso, si tiene conto del tempo trascorso prima dell'attuazione della nuova legge
Art. 1.      Ciascuna congregazione di carità e ciascuna istituzione pubblica di beneficenza deve avere un inventario nel quale siano descritti, nei modi stabiliti dal presente regolamento, tutti i beni che [...]
Art. 2.      Quest'inventario comprende tutti i beni che costituiscono la dotazione dell'istituzione e le cose dei terzi ad essa affidate. La parte dell'inventario che comprende la dotazione dell'istituzione [...]
Art. 3.      I beni immobili sono descritti nell'inventario o in appositi registri di consistenza allegati al medesimo, con le seguenti indicazioni
Art. 4.      Le attività e passività, compresi i diritti e le azioni di cui all'art. 418 cod. civ. si descrivono nel detto inventario con le indicazioni seguenti
Art. 5.      Nella classificazione del patrimonio degli istituti di beneficenza nelle diverse categorie sopra indicate, debbono distinguersi i beni fruttiferi dagli infruttiferi
Art. 6.      La valutazione dei fondi rustici e dei fabbricati, in mancanza di recenti perizie, si desume dal prezzo di affitto o dalla rendita conseguita, in media annuale, nell'ultimo quinquennio, [...]
Art. 7.      La rendita del debito pubblico e gli altri titoli garantiti dallo Stato si registrano nello inventario pel valore nominale
Art. 8.      La consegna dei beni immobili ai conduttori o ad agenti responsabili deve risultare dal relativo contratto o da apposito inventario, con descrizione dello stabile, degli infissi, delle scorte, [...]
Art. 9.      L'alienazione d'immobili, di titoli e di altri valori capitali che costituiscono la dotazione dell'istituto, quando la prudenza non richieda di attendere un più proficuo impiego, deve, di [...]
Art. 10.      Tutti gli aumenti, le diminuzioni, le trasformazioni che si verificano nel valore e nella consistenza patrimoniale sì attiva che passiva devono essere notati nella categoria corrispondente [...]
Art. 11.      La comunicazione dell'inventario al prefetto per la giunta provinciale amministrativa, a termini dell'art. 19 della legge, ha luogo, quanto al primo inventario, mediante trasmissione di una [...]
Art. 12.      Quando una stessa amministrazione abbia la rappresentanza e la gestione di altri istituti di beneficenza costituiti con patrimonio e reddito separati, gli inventari, la comunicazione delle [...]
Art. 13.      L'esercizio annuale comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre dell'anno stesso. Però all'effetto di liquidare, esigere o pagare l'importo di operazioni relative al detto periodo, [...]
Art. 14.      L'esercizio abbraccia tutte le operazioni che si verificano durante il periodo che esso comprende e la relativa contabilità distingue quelle che riguardano l'esercizio del bilancio da quelle [...]
Art. 15.      Sono materia del conto dell'esercizio
Art. 16.      Sono materia del conto generale del patrimonio, secondo le variazioni intervenute nel corso dell'anno e risultanti dall'inventario, sia per effetto della gestione del bilancio, sia per qualunque [...]
Art. 17.      Il bilancio preventivo prescritto dall'art. 20 della legge, deve determinare la previsione dell'entrata e della spesa di competenza dell'esercizio cui si riferisce, nonchè l'avanzo o disavanzo [...]
Art. 18.      Il detto avanzo o disavanzo si desume dal risultato del consuntivo precedente, colle variazioni derivanti dal risultato presumibile dell'esercizio in corso
Art. 19.      Le competenze dell'anno sono classificate nel preventivo, tanto per l'entrata che per la spesa, in tre titoli cioè
Art. 20.      Le entrate e le spese effettive si ripartiscono in ordinarie e straordinarie
Art. 21.      Il movimento di capitali comprende le operazioni che importano aumento, diminuzione o trasformazione dei vari beni costituenti la dotazione permanente dell'istituto, comprese le oblazioni, di [...]
Art. 22.      Le partite di giro sono costituite da anticipazioni e relativi rimborsi, da depositi e relative restituzioni, che non alterano i proventi effettivi e le spese della istituzione
Art. 23.      I suddetti titoli sono suddivisi in capitoli come nel modello di bilancio allegato A ed A1; e i capitoli di ripartiscono in articoli
Art. 24.      Il bilancio delle istituzioni che hanno il governo di più enti morali, aventi, ciascuno, esistenza autonoma e patrimonio e reddito distinto, è compilato secondo le norme stabilite nel titolo [...]
Art. 25.      I lasciti e fondi con applicazione determinata, fanno parte, in appositi capitoli, del bilancio dell'ente che li amministra, salvo, ove occorra, di farne dimostrazione particolareggiata in un [...]
Art. 26.      Le entrate debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza difficoltà di spesa di riscossione od altra riduzione qualsiasi; le spese senza riguardo all'entrata che ne possa [...]
Art. 27.      Per le spese si devono tener presenti gli stanziamenti dei bilanci e le risultanze dei conti precedenti, le decisioni tutorie o le disposizioni ministeriali, specialmente per quanto riguardo le [...]
Art. 28.      Le spese di amministrazione da sostenersi in comune devono dividersi in due parti: per la parte che deve rimanere a carico dell'ente cui il bilancio si riferisce, debbono esser comprese fra le [...]
Art. 29.      Le spese di nuove costruzioni o di grandi riparazioni agli stabili devono, di regola, essere stanziate in bilancio nel titolo I "spese effettive straordinarie". Quando però venga dimostrato che [...]
Art. 30.      Per ogni spesa non ordinaria da eseguire in rate annuali dev'essere iscritta la sola parte che scade nell'anno finanziario, salvo stanziare le altre rate nei successivi bilanci fino al totale [...]
Art. 31.      Per sopperire alle deficienze possibili nelle assegnazioni passive del bilancio, si iscrive in apposito capitolo della parte straordinaria un adeguato fondo di riserva. Le prelevazioni di somme [...]
Art. 32.      Nel bilancio si devono esprimere in nota i motivi delle differenze di qualche importanza comparativamente alle previsioni dell'esercizio precedente. Si allegano al bilancio le dimostrazioni ed i [...]
Art. 33.      Il bilancio di previsione è deliberato da ciascuna amministrazione entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce
Art. 34.      Appena deliberato dall'amministrazione il bilancio è spedito al prefetto o sottoprefetto per la giunta provinciale amministrativa, per l'esame e l'approvazione tutoria, giusta l'art. 36, lett. [...]
Art. 35.      Le nuove o maggiori entrate non previste in bilancio che si accertano durante l'anno, devono essere tosto denunciate al prefetto o sottoprefetto per la giunta provinciale, e di esse gli [...]
Art. 36.      Qualunque nuova o maggiore spesa alla quale non si possa far fronte col fondo di riserva di cui all'art. 31, non può essere ammessa che per deliberazione debitamente approvata dalla giunta [...]
Art. 37.      Nessuno storno di fondi da capitolo a capitolo può farsi nei bilanci senza la preventiva autorizzazione della giunta predetta, ai sensi dell'art. 38 della legge
Art. 38.      La cauzione che i tesorieri e riscuotitori speciali retribuiti devono prestare, sarà proporzionata alle riscossioni dell'istituzione al momento in cui essi vengono assunti in servizio. Però deve [...]
Art. 39.      Le cauzioni possono essere prestate mediante
Art. 40.      Le amministrazioni nel deliberare il conferimento del servizio di cassa, o la nomina del tesoriere o dei riscuotitori speciali retribuiti, e nel proporla all'approvazione della giunta [...]
Art. 41.      Qualora la cauzione sia da prestare in tutto od in parte mediante ipoteca sui beni stabili, insieme alla proposta, come sopra motivata, devono essere comunicati alla giunta amministrativa
Art. 42.      In base ai predetti elementi, ed agli altri che può chiederne, la giunta provinciale amministrativa emette le sue determinazioni, curando, nell'interesse dell'istituzione, di rendere agevole e [...]
Art. 43.      Qualora il servizio di esazione e di cassa sia da affidare all'esattore comunale, questi, ove sia necessario, deve prestare un congruo supplemento di cauzione ai termini di legge
Art. 44.      I tesorieri, ed i riscuotitori che cessano dalle rispettive funzioni, per ottenere lo svincolo della cauzione, devono giustificare che l'ultimo conto finanziario è stato approvato e che hanno [...]
Art. 45.      Le spese per prestare e per liberare la cauzione sono a carico di chi la presta, e possono essere sostenute dalla istituzione qualora soltanto il tesoriere o riscuotitore presti gratuitamente [...]
Art. 46.      Nel caso che gli esattori comunali del quinquennio attualmente in corso si rifiutassero di prestare o di aumentare la cauzione pel servizio di tesoreria o di riscossione delle istituzioni di [...]
Art. 47.      Il carico dell'esazione è determinato da ruoli o prontuari od ordini di riscossione annuali o parziali nei quali colla stessa classificazione seguìta nel bilancio, sono registrati i nomi dei [...]
Art. 48.      Per eccezione però i tesorieri o riscuotitori debbono accettare, anche senza previa autorizzazione dell'amministrazione, le somme che i terzi intendano versare a qualsiasi titolo in pro [...]
Art. 49.      Ogni partita d'introito deve risultare da un bollettario, possibilmente unico, a madre e figlia e con numero continuativo, da consegnare a ciascun tesoriere di volta in volta che il bollettario [...]
Art. 50.      I tesorieri e riscuotitori devono, a brevi periodi che saranno determinati nel regolamento interno, rendere conto all'amministrazione delle somme non riscosse alle rispettive scadenze, sia in [...]
Art. 51.      Tutti i pagamenti sono ordinati ed eseguiti per mezzo di mandati tratti con numero d'ordine progressivo ed indicanti: l'istituto in conto del quale si emettono, l'esercizio, il capitolo od [...]
Art. 52.      Prima di rilasciare un mandato di pagamento dev'essere verificata e giustificata la causa legale della spesa; deve essere liquidato il conto, accertato che la somma da pagare sia nei limiti del [...]
Art. 53.      Il conto dei residui è sempre tenuto separato da quello della competenza; nessuna spesa relativa a quelli può essere imputata a questa o viceversa; con un mandato spesso non si possono ordinare [...]
Art. 54.      Il pagamento degli stipendi agli impiegati, delle pensioni, dei fitti o di simili spese d'importo e scadenze fisse ed accertate può farsi in base a ruoli e prospetti di variazioni rilasciati con [...]
Art. 55.      L'emissione ed il pagamento di mandati provvisorii sono vietati
Art. 56.      I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico pel tesoriere
Art. 57.      Chiuso l'esercizio del bilancio, i mandati non pagati s'intendono annullati, e il loro ammontare passa nei residui; salvo il diritto al creditore di chiederne la rinnovazione se ed in quanto il [...]
Art. 58.      Le partite di entrata che si compensano con eguali partite di uscita, come ad esempio il fitto figurativo dei fabbricati ad uso dell'istituto, possono registrarsi, invece che con giro di cassa [...]
Art. 59.      Le somme che, eccedendo i bisogni ordinari devono essere depositate ad interesse a senso dell'art. 23 della legge, sono quelle per le quali si attende l'occasione onde impiegarle stabilmente o [...]
Art. 60.      Gli assuntori del servizio di tesoreria, i tesorieri, ed i riscuotitori speciali hanno obbligo di tenere un giornale di cassa nel quale, con stretto ordine cronologico, senza lacune od [...]
Art. 61.      Lo stato di cassa dei tesorieri e riscuotitori speciali è sottoposto a verifica bimensile, oltre quelle straordinarie per iniziativa dell'amministrazione o dell'autorità politica
Art. 62.      Quando il servizio di cassa è fatto dagli esattori comunali essi devono tenere separati da quelli del comune i conti ed i fondi relativi alle istituzioni di beneficenza
Art. 63.      Quando il servizio di tesoreria venga affidato ad un istituto di credito o di risparmio non saranno applicabili le disposizioni degli art. 61 e 62, ma dovranno essere determinate nel contratto [...]
Art. 64.      Entro il mese di marzo i tesorieri presentano alla rispettiva amministrazione il conto finanziario della propria gestione riferibile all'esercizio scaduto, separatamente per ciascuna istituzione [...]
Art. 65.      Il conto finanziario deve compilarsi seguendo la stessa classificazione e lo stesso ordine del bilancio di previsione e deve dimostrare articolo per articolo
Art. 66.      L'entrata ed uscita per movimento di capitali di cui alla lettera c dell'articolo precedente, deve, di regola, pareggiarsi; iscrivendo, ove occorra, un corrispondente residuo attivo o passivo [...]
Art. 67.      A giustificazione e corredo del conto finanziario presentato, il tesoriere unisce il preventivo ed i mandati coi relativi documenti dell'esercizio, nonchè tutte le altre giustificazioni che gli [...]
Art. 68.      Chiuso l'esercizio finanziario, le differenze verificatesi fra le somme previste e quelle legalmente vincolate allo scopo per il quale erano destinate, si intendono annullate
Art. 69.      Le entrate accertate ma non riscosse, le spese liquidate e legalmente vincolate ma non pagate alla chiusura dell'esercizio, costituiscono rispettivamente i residui attivi e passivi. In nessun [...]
Art. 70.      I residui passivi non pagati entro un quinquennio, pei quali durante lo stesso periodo non sia intervenuta domanda in via giudiziale od amministrativa, s'intendono perenti agli effetti [...]
Art. 71.      Alla eliminazione totale o parziale di crediti che vengano riconosciuti insussistenti per la già avvenuta legale estinzione, o perchè indebitamente od erroneamente liquidati, o perchè [...]
Art. 72.      Le amministrazioni interessate deliberano entro il mese di maggio sul detto conto finanziario e lo spediscono al prefetto per l'approvazione della giunta provinciale amministrativa, insieme al [...]
Art. 73.      Tale conto consuntivo, da redigere secondo il modello D, deve dimostrare
Art. 74.      La comunicazione del conto al tesoriere e la conservazione di esso nell'archivio dell'istituzione è regolato dall'art. 44 del regolamento amministrativo
Art. 75.      I moduli annessi a questo regolamento alle lettere A, A¹, B, C, C¹ , D, relativi al bilancio preventivo, alla verifica di cassa, al conto finanziario del tesoriere ed al conto consuntivo [...]


§ 10.1.1 - R.D. 5 febbraio 1891, n. 99.

col quale, in esecuzione della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (serie 3), si approvano i regolamenti sulle istituzioni pubbliche di beneficienza. [1]

(G.U. 11 marzo 1891, n. 58)

 

 

Art. unico.

     Sono approvati gli uniti regolamenti, che saranno visti e sottoscritti, d'ordine Nostro, dal ministro dell'interno per la esecuzione della legge 17 luglio 1890, n. 6972 sulle istituzioni pubbliche di beneficienza.

     Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Titolo I

DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA

 

     Art. 1.

     Spetta al Ministero dell'interno, in sede amministrativa, il promuovere per decreto reale, sentito il consiglio di Stato, la dichiarazione se un'opera pia od altro ente morale abbia i caratteri d'istituzione pubblica di beneficenza agli effetti dell'art. 1° della legge 17 luglio 1890.

     Salve le disposizioni della legge predetta, le istituzioni pubbliche di beneficenza sono pure sottoposte alle leggi speciali che regolano talune peculiari forme di erogazione.- Le particolari norme dirette a regolarle sono, in tali casi, determinate per decreto reale, d'accordo fra il Ministero dell'interno ed i Ministeri interessati, sentito, ove sia d'uopo, il parere del consiglio di Stato.

 

          Art. 2.

     Sono istituzioni pubbliche di beneficenza tutte le opere pie già riconosciute tali al momento dell'attuazione della legge 17 luglio 1890, salvo i ricorsi al Ministero dell'interno, il quale, raccolte le opportune informazioni e le proposte della giunta provinciale amministrativa, provvede con decreto reale, sentito il consiglio di Stato.

 

          Art. 3.

     Per poter determinare, in caso di dubbio o di contestazione, se una istituzione appartenga ad alcune di quelle indicate dall'art. 2° della legge, gli amministratori o rappresentanti di essa devono fornire al prefetto della provincia le occorrenti informazioni, corredate dagli atti di fondazione o da altri titoli che valgano a determinarne il carattere.

     Il prefetto, sentito il parere della giunta provinciale amministrativa, invierà gli atti al Ministero dell'interno, al quale spetta di provvedere.

 

          Art. 4.

     Il diritto di sorveglianza attribuito all'autorità politica dall'ultimo comma del citato articolo 2 della legge, comprende la facoltà di procedere ad ispezione od esame degli atti compiuti dalle istituzioni o comitati, di revocarli od annullarli, secondo i casi, nelle forme prescritte dall'art. 52, lettera c, della legge e di fare quant'altro risultasse necessario od opportuno per impedire che si abusi della pubblica fiducia.

     A questo fine gli amministratori o rappresentanti dei comitati o delle istituzioni suddette debbono comunicare al prefetto della provincia copia dell'atto di loro costituzione ed il programma delle operazioni che si propongono di compiere, indicando il periodo di tempo nel quale intendono darvi esecuzione.

     Le collette o questue pubbliche promosse dai detti comitati sono sottoposte alle norme sancite dall'articolo 84 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza.

 

          Art. 5.

     La congregazione di carità deve essere costituita in ogni comune, ancorchè non abbia beni da amministrare, per l'adempimento dei doveri che le incombono a norma di legge.

     Essa dovrà segnatamente promuovere i provvedimenti diretti a fornire di rappresentanza legale i derelitti che ne siano privi, procurare loro assistenza e provvedere ai loro bisogni in caso d'urgenza.

     Allorchè venga dimesso un ricoverato che, per effetto di tale dimissione rimanga privo di legale rappresentanza, i direttori degli stabilimenti indicati nell'art. 262 del codice civile devono darne avviso per iscritto alla competente congregazione di carità ed al procuratore del Re, perchè vi sia provveduto a norma di legge.

 

Titolo II

DEGLI AMMINISTRATORI DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICIENZA

 

          Art. 6.

     Il numero dei componenti le congregazioni di carità comprese il presidente, che il consiglio comunale può eleggere scegliendoli fra propri membri, non può essere più della metà di quelli che, in ragione di popolazione, competono al comune.

     La nomina del presidente ha luogo mediante votazione separata.

     Nelle nomine dei componenti le congregazioni di carità e delle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di beneficienza, dopo due votazioni libere, si procede per ballottaggio.

     I membri delle congregazioni di carità che diventino incompatibili per essere stati nominati od eletti ad alcuno degli uffici preveduti negli art. 6 e 11, lett. b, della legge, hanno diritto di optare entro 15 giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la loro nomina od elezione.

 

          Art. 7.

     Il numero dei componenti la congregazione di carità non può mutare se le variazioni di popolazione residente nel comune non siansi mantenute costanti per un quinquennio, giusta i registri di anagrafe regolarmente tenuti e non trovino altresì la riconferma in un precedente o susseguente censimento generale.

     Nel caso che il numero dei membri della congregazione di carità debba essere aumentato, se ne completa il numero, nel caso che debba essere diminuito, cessano di diritto i meno anziani; ma in questo caso non è ad essi applicabile la interruzione di cui all'art. 10 della legge.

     Avvenendo riunione di comuni si procederà dal nuovo consiglio comunale alla ricostruzione dell'intera congregazione di carità.

 

          Art. 8.

     Per gli effetti voluti dall'art. 5 della legge, la congregazione di carità deve pubblicare in copia, entro otto giorni dalla data, a norma dell'art. 34 della legge, la deliberazione di nomina dell'amministratore aggiunto ed inviarne copia, nello stesso termine, al sindaco del comune ed al prefetto della provincia, insieme all'atto dal quale risulta la liberalità ed alla domanda, qualora vi sia, del benefattore, diretta ad ottenere per sè o per la persona da esso designata il diritto di far parte della congregazione.

     Colle stesse norme si procede per l'ammissione del fondatore o rappresentante d'una istituzione concentrata nella congregazione.

     Quando vengano a mancare, in tutto od in parte, le condizioni per le quali fu deliberata l'ammissione a far parte della congregazione di carità, l'ammissione medesima deve essere revocata.

     La revoca deliberata dalla congregazione di carità deve essere notificata agli interessati coi motivi che la determinarono. Gli interessati hanno 15 giorni di tempo utile per presentare le loro deduzioni. Trascorsi non meno di 15 giorni dalla notificazione, la revoca sarà sottoposta al consiglio comunale per la sua approvazione, ma non diverrà operativa se non abbia pure conseguita l'approvazione della giunta provinciale amministrativa.

 

          Art. 9.

     Per l'applicazione dei capoversi dell'art. 5 della legge non è richiesta nel benefattore o fondatore la qualità di cittadino. Rimangono ferme però le altre incompatibilità e le esclusioni enumerate nelle lettere a), b), c), d), e) dell'art. 11.

 

          Art. 10.

     L'incompatibilità per gli impiegati addetti all'amministrazione comunale di cui all'art. 11, lett. b), della legge si applica agli stipendiati addetti ad un ufficio amministrativo del comune nel quale esiste l'istituzione.

     Non si applica quindi al personale insegnante nelle scuole comunali, ai medici condotti e ad ogni altro stipendiato che non esercita nel comune alcuna funzione amministrativa.

 

          Art. 11.

     Le congregazioni di carità possono, per l'esercizio di parte delle loro attribuzioni, valersi dell'opera di persone o comitati ed incaricarli dell'erogazione dei sussidi, dell'assistenza e della visita dei poveri. Possono pure nominare collettori fiduciari.

     Le norme circa la costituzione, la nomina, il numero e le attribuzioni di detti comitati sono determinate nel rispettivo regolamento interno di amministrazione della congregazione, tenuto conto delle esigenze locali, della importanza della popolazione del comune, della distribuzione di essa nel territorio e di quanto prescrive l'ultimo comma dell'art. 11 della legge. La direzione e la responsabilità delle operazioni compiute dai comitati spettano sempre alla congregazione.

     Le funzioni dei componenti i singoli comitati sono gratuite. Non spetta alcun rimborso di spese ove non siano state autorizzate preventivamente, o siano riconosciute indispensabili all'adempimento del mandato.

 

          Art. 12. [2]

 

          Art. 13.

     L'atto di autorizzazione maritale prescritto dall'art. 12 della legge sarà prodotto dalla congregazione di carità, dall'amministrazione dell'istituto di beneficienza o dal sindaco all'ufficio di prefettura pel circondario capoluogo di provincia ed a quello di sotto prefettura per gli altri circondari, entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'atto di nomina.

     L'ufficio di prefettura o sotto prefettura ne segna tosto ricevuta, e quando riconosca che l'atto presentatogli non è regolare, lo rinvia all'amministrazione mittente, dichiarando sospesi gli effetti della nomina fino all'avvenuta regolarizzazione dell'atto. I motivi della sospensione sono notificati alla donna maritata, la quale è tenuta a porsi in regola entro il termine di due mesi, sotto pena di decadenza.

 

          Art. 14.

     La revoca dell'autorizzazione maritale deve essere notificata per atto d'usciere alla congregazione di carità od all'amministrazione dell'istituto della quale la donna fa parte. La notificazione di quest'atto produce l'immediata decadenza, e da essa decorrono gli effetti giuridici della revoca, la quale deve tosto essere comunicata all'autorità politica del circondario.

     Ove l'autorizzazione non risulti da atto pubblico, deve essere provata mediante atto scritto; autenticato nelle sottoscrizioni da un notaio o da altro pubblico ufficiale, od anche dal sindaco o dal presidente della congregazione di carità.

 

          Art. 15.

     La rinnovazione ordinaria dei membri elettivi della congregazione di carità e delle altre istituzioni pubbliche di beneficienza, ha luogo nella sessione di autunno, ed ha effetto al primo gennaio di ciascun anno; le surrogazioni straordinarie sono deliberate subito che siasi verificata la vacanza ed hanno effetto appena sia stata resa esecutiva la deliberazione.

     L'anno principiato si ha per intero; i componenti nominati in surrogazione durano in carica quanto sarebbero normalmente rimasti in ufficio i surrogati.

     Per le congregazioni di carità la scadenza durante i primi tre anni è determinata dalla sorte, poscia dall'anzianità di nomina.

 

          Art. 16.

     Gli amministratori nominati a tempo rimangono in carica sino a che i loro successori abbiano assunto l'ufficio.

     Nei casi di decadenza, morte, o dimissione d'alcuno dei componenti la congregazione di carità o le amministrazioni d'istituzioni pubbliche di beneficenza deve tosto procedersi alla nomina del successore, e qualora competa al consiglio comunale, mediante convocazione straordinaria.

 

          Art. 17.

     L'interruzione per la rielezione, a termini dell'art. 10 della legge, deve avere la durata della rinnovazione periodica normale. E quindi per le congregazioni di carità è di un anno.

     Per le amministrazioni diverse dalla congregazione di carità, l'eccezione alla regola dell'interruzione, a norma dell'ultimo inciso di detto articolo, s'intende applicabile, ancorchè non espressa, quando l'interruzione non sia conciliabile col sistema ondè ordinata la rappresentanza della istituzione.

 

          Art. 18.

     Verificandosi il caso di incompatibilità di cui all'art. 14 della legge, va escluso l'amministratore meno anziano; a pari anzianità di nomina, il più giovane; il nuovo eletto, da quello che già è in ufficio, e fra gli eletti contemporaneamente, quello che ottenne minor numero di voti da chi ne ebbe di più; ed a parità di suffragi il giovine dal provetto, la sorella dal fratello, la moglie dal marito, la nuora od il genero dal suocero o dalla suocera.

 

          Art. 19.

     Le amministrazioni che per gli atti di fondazione non sono costituite in forma collegiale, ma da uno o due amministratori soltanto, quando non vi si oppongano i rispettivi statuti, debbono provvedere, nella revisione degli statuti medesimi, al modo di assicurare la regolarità degli atti della loro amministrazione, ed alla designazione di uno o più amministratori supplenti, pei casi di mancanza, assenza od impedimento dell'amministratore ed amministratori normali.

     Agli amministratori supplenti sono applicabili le disposizioni degli articoli 9 a 17 inclusivi, 29, 30 e 34 della legge.

 

          Art. 20.

     La dichiarazione delle incompatibilità previste dalla legge è fatta dal prefetto della provincia, udito il consiglio di prefettura. Essa fa decadere dall'ufficio la persona contro la quale viene emessa ed alla quale deve essere notificata.

     La persona colpita d'incompatibilità che continui nell'ufficio assunto non ostante la dichiarazione notificata, sarà a cura dell'amministrazione o del sindaco del comune, ovvero dal prefetto o sottoprefetto, denunziata al procuratore del Re presso il tribunale civile per l'applicazione della relativa penalità pecuniaria, salve le sanzioni del codice penale nei casi di reato e salvo l'esperimento dell'azione popolare di cui all'articolo 82, n. 1, della legge stessa.

 

Titolo III

DELL'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

 

Capitolo I

ARCHIVIO - INVENTARI - BILANCI - CONTI

 

          Art. 21.

     La congregazione di carità e le altre istituzioni pubbliche di beneficenza devono avere un archivio, nel quale saranno tenuti i seguenti registri:

     a) registro di protocollo per la registrazione delle corrispondenze ufficiali, in arrivo ed in partenza, e degli altri atti inerenti alla gestione amministrativa economica e contabile;

     b) rubrica alfabetica divisa per materie, per agevolare la ricerca degli atti;

     c) registro cronologico delle deliberazioni.

     I regolamenti interni, tenute ferme le norme ordinarie della responsabilità devono indicare l'impiegato particolarmente responsabile verso l'amministrazione della tenuta e conservazione dell'archivio.

     I documenti esistenti in archivio, e specialmente i titoli e documenti relativi alla provenienza e consistenza del patrimonio, non possono essere esportati se non per causa legittima, fattane annotazione nei registri, ed osservate le formalità prescritte dal regolamento interno.

     L'impiegato incaricato, a norma del regolamento interno, di ricevere gli atti soggetti a tassa di registro, deve tenere, sotto la particolare sua responsabilità il repertorio degli atti soggetti a registrazione, prescritto dalla legge 14 luglio 1887, n. 4702, sul registro e bollo.

 

          Art. 22.

     Le amministrazioni stesse devono tenere un esatto elenco, diviso per categorie, secondo la diversa natura dei beni ai quali si riferiscono, delle carte, titoli e documenti relativi ai singoli elementi che compongono il patrimonio della istituzione.

     Per le istituzioni concentrate nella congregazione di carità con separazione di patrimonio, e per quelle riunite in gruppi, l'elenco deve essere speciale a ciascuna istituzione.

 

          Art. 23.

     Le amministrazioni devono inoltre tenere un ordinato ed esatto inventario di tutti i beni che costituiscono il patrimonio di ciascuna istituzione da esse rappresentate, secondo le norme stabilite dal regolamento generale di contabilità previsto all'art. 104 della legge.

 

          Art. 24.

     Sia l'elenco dei titoli, sia l'inventario dei beni devono essere tenuti al corrente.

     L'inventario è redatto in due esemplari: uno da conservare nell'archivio della congregazione od istituzione, l'altro da comunicare al prefetto per la giunta provinciale amministrativa, al quale debbono pure essere comunicate nel mese di febbraio le variazioni annuali dell'inventario giusta l'art. 19 della legge.

     Gli inventari e le note di variazione sono autenticati e sottoscritti dal presidente e dal segretario od impiegato incaricato della loro compilazione e vengono riscontrati, in contraddittorio, in occasione di ogni mutamento totale di amministrazione o di mutamento del presidente di essa.

     Tanto l'inventario che le variazioni annuali conservate nell'archivio dell'amministrazione, rimangono a disposizione del sindaco, il quale ha facoltà di procurarsene copia a propria cura e spese del comune.

 

          Art. 25.

     L'amministrazione d'un istituto di beneficenza di nuova fondazione, entro due mesi dalla data del regio decreto di costituzione in ente morale, deve inviare al prefetto, per la giunta provinciale, la copia dell'inventario, secondo le norme prescritte nel precedente articolo.

 

          Art. 26.

     Il bilancio prescritto dall'art. 20 della legge sarà da ciascuna amministrazione compilato con riguardo ai proventi ed ai bisogni del nuovo esercizio, e colla scorta dei bilanci e dei conti dei precedenti esercizi. Esso è deliberato entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

     La forma ed i modi di compilazione del bilancio preventivo sono determinati dal regolamento generale di contabilità.

     Nella compilazione del bilancio le amministrazioni devono tener conto delle decisioni dell'autorità tutoria, di cui all'art. 39 e delle disposizioni ministeriali emanate in applicazione dell'articolo 45 della legge, concernenti la riduzione delle spese di amministrazione e di personale.

     I ricorsi al Re in via amministrativa contro le decisioni dell'autorità tutoria o contro le disposizioni del Ministero, non dispensano le amministrazioni ricorrenti dall'obbligo d'uniformarsi, fino ai definitivi provvedimenti, alle decisioni e disposizioni impugnate, tanto nello stanziamento dei fondi in bilancio, che nella corrispondente erogazione delle spese.

     Il ricorso in sede contenziosa al consiglio di Stato è regolato dalle disposizioni della legge sulle istituzioni di beneficenza e sul consiglio di Stato.

 

          Art. 27.

     Nel compilare i bilanci, le amministrazioni devono indicare i motivi degli aumenti e delle diminuzioni proposti tanto all'entrata che all'uscita, comparativamente ai bilanci del precedente esercizio, e devono dare ragione delle entrate e delle spese nuove.

 

          Art. 28.

     Quando un'amministrazione abbia il governo di più istituti eretti in corpo morale ed aventi patrimonio e reddito distinto, deve formare un bilancio per ciascuno di essi.

     Però le istituzioni concentrate nella congregazione di carità o riunite in gruppi a sensi dell'articolo 61 della legge, mantenendo separati i redditi per la speciale erogazione della beneficenza particolare a ciascuno di esse, possono formare un bilancio unico, coll'indicazione separata delle entrate ed uscite rispettive, secondo la forma stabilita dal regolamento generale di contabilità.

 

          Art. 29.

     I bilanci preventivi delle istituzioni mantenute col concorso dello Stato sono trasmessi, ne' modi e termini stabiliti, invece che al prefetto per la giunta provinciale amministrativa, al Ministero dell'interno, col mezzo della prefettura, per la prescritta approvazione.

     Non costituiscono concorso dello Stato per gli effetti dell'articolo 43 della legge, le somme od assegni, ancorchè continuativi, a carico del bilancio dello Stato per titolo corrispettivo.

 

          Art. 30.

     I bilanci degli istituti preveduti nel precedente articolo sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'interno, ancorchè il concorso sia stanziato nel bilancio di altri Ministeri.

     In questo caso, i detti bilanci debbono essere preventivamente comunicati ai Ministeri medesimi per le loro osservazioni.

 

          Art. 31.

     Sono delegate ai prefetti le attribuzioni riservate al Ministero dell'interno per gli istituti sovvenzionati a carico dello Stato quando il concorso non ecceda lire 5,000 all'anno, e sempre che si tratti di assegno stanziato nel bilancio del Ministero stesso. Simile delegazione può essere fatta, quando il concorso gravi sul bilancio di altri Ministeri, coll'annuenza dei medesimi.

     In caso di constatata necessità, le prelevazioni possono farsi in misura superiore al limite sopra accennato; ma la relativa deliberazione motivata deve essere preventivamente sottoposta all'approvazione della commissione provinciale di beneficenza ed assistenza pubblica[3].

 

          Art. 32.

     Sono tesorieri o cassieri propri di una istituzione quelli che gerarchicamente ne dipendono e sono considerati come impiegati della medesima, ricevano o no uno stipendio od un aggio.

     Sono assuntori del servizio di tesoreria o di cassa quegli enti morali o quei privati che assumono il servizio di tesoreria in forza di contratto, con o senza retribuzione.

     Le istituzioni di beneficenza possono essere, dalla giunta provinciale amministrativa, autorizzate ad avere un tesoriere o cassiere proprio soltanto nei casi di dimostrata convenienza. Ma se il tesoriere o cassiere nominato sia già addetto in tale qualità ad un'altra istituzione di beneficenza, prima di assumere l'ufficio deve ottenere il consenso di quest'ultima, la quale può anche negarlo quando lo reputi pregiudizievole al servizio. In caso di dissenso decide la giunta provinciale amministrativa.

 

          Art. 33.

     Quando il servizio di cassa non sia affidato ad un istituto di credito, o ad una cassa pubblica, il servizio di riscossione va di regola congiunto a quello di cassa.

     La separazione non sarà ammessa se non quando la giunta provinciale amministrativa ne abbia riconosciuta la necessità imposta dalla natura ovvero dalla importanza delle riscossioni.

 

          Art. 34.

     La deliberazione per la nomina del cassiere o tesoriere o per il conferimento del servizio di cassa ad un istituto o ad una persona che assuma contrattualmente il servizio di cassa e di riscossione, ai termini dell'art. 22 della legge, deve contenere l'indicazione dell'ammontare e qualità della cauzione che sarà da esso prestata, secondo le norme del regolamento generale di contabilità.

     Quando il servizio di riscossione e di cassa sia affidato all'esattore comunale, questi deve prestare, ove sia necessario, un supplemento di cauzione ragguagliato alle maggiori somme delle quali gli viene affidato il maneggio per conto dell'istituto pubblico di beneficenza.

     Tali norme si applicano anche ai riscuotitori retribuiti.

 

          Art. 35.

     Il tesoriere, assuntore, ed esattore non possono esercitare l'ufficio prima che la nomina sia stata approvata dalla giunta provinciale e finchè non abbiano prestata la cauzione.

     Qualora sia richiesto supplemento di cauzione ai termini dell'art. 38 del regolamento di contabilità il tesoriere assuntore od esattore che non lo presti nel termine prefissogli decade dall'ufficio. Ove trattasi di esattore comunale provvede il prefetto a norma di legge.

     Tali norme si applicano anche ai riscuotitori retribuiti, ai quali però la giunta provinciale amministrativa potrà accordare un termine prorogabile fino a sei mesi per presentare la cauzione.

 

          Art. 36.

     Le deliberazioni di nomina o surrogazione de' tesorieri riscuotitori retribuiti e quelle relative alla prestazione e allo svincolo della cauzione devono essere tosto comunicate al prefetto, per l'approvazione tutoria di cui all'articolo 36, lettera g, della legge.

 

          Art. 37.

     Tutte le spese relative alla prestazione, alla surrogazione e allo svincolo delle cauzioni sono a carico di chi le ha prestate salvo l'eccezione prescritta dall'art. 45 del regolamento di contabilità.

 

          Art. 38.

     Con istruzioni concordate fra il Ministero dell'interno e quello delle poste e telegrafi potrà essere consentito che le congregazioni di carità e le altre istituzioni di beneficenza affidino alle casse postali il servizio di cassa e di riscossione della rendita pubblica di compendio del loro patrimonio, quando si verifichino le seguenti condizioni:

     a) Che l'entrata ordinaria non risulti superiore alle lire 2,000 annue;

     b) Che per l'indole e lo scopo dell'istituzione, o per gli abituali uffici della congregazione di carità non abbiano luogo frequenti operazioni di pagamento, ovvero per somme minime.

 

          Art. 39.

     Non più tardi della fine di marzo d'ogni anno il tesoriere presenta alla rispettiva amministrazione il conto finanziario della propria gestione riferibile all'esercizio scaduto, nelle forme indicate dal regolamento generale di contabilità.

     Qualora il conto non sia presentato in tempo, o risulti inesatto od irregolare, ed il tesoriere si rifiuti di emendarlo, la giunta provinciale amministrativa, in seguito a denunzia dell'amministrazione interessata od anche d'ufficio, lo fa compilare a spese di esso o di chi di ragione.

 

          Art. 40.

     Quando vi sieno riscuotitori speciali, il conto predetto comprende anche i risultati delle loro operazioni.

 

          Art. 41.

     Le amministrazioni interessate deliberano sul conto del tesoriere entro il mese di maggio, ed insieme al proprio conto consuntivo lo trasmettono al prefetto per l'approvazione tutoria.

 

          Art. 42.

     Il conto consuntivo deve dimostrare il risultato economico della gestione, desunto dalle rendite e spese effettive, e lo stato generale del patrimonio colle sopravvenute variazioni, nella forma prescritta dal regolamento di contabilità.

     Al conto consuntivo si aggiunge la relazione sul risultato morale della gestione ai termini dell'articolo 20 della legge.

 

          Art. 43.

     Nella relazione suddetta l'amministrazione deve:

     1. Far constare del modo onde sono avvenute le riscossioni e le spese;

     2. Esporre la condizione finanziaria e morale della istituzione ed enti dalla medesima amministrati, le difficoltà superate, i criteri seguiti, i miglioramenti creduti opportuni. Al quale effetto saranno passati in esame la qualità delle rendite, i mezzi ed i modi di aumentarne la produttività e di semplificarne l'amministrazione, nonchè la possibilità e la convenienza di mantenere, ridurre o sopprimere alcune spese.

 

          Art. 44.

     Approvato che sia il conto consuntivo le amministrazioni ne rimettono, contro ricevuta, una copia al tesoriere.

     L'originale del conto sarà depositato nell'archivio della amministrazione coi documenti relativi, coi ruoli dell'esercizio chiuso, ed un estratto autentico del decreto di approvazione dell'autorità tutoria. Di tutto si farà constare mediante processo verbale da inserire nel registro delle deliberazioni menzionate nell'art. 21, lett. c, di questo regolamento.

 

          Art. 45.

     Le decisioni della giunta provinciale amministrativa in materia di conti, devono essere notificare ai contabili, e dal giorno di questa notificazione decorre il termine utile per ricorrere in grado d'appello, a norma e per gli effetti di legge, alla corte dei conti.

     Se il tesoriere ricorre in appello alla corte dei conti, l'atto di appello, coi motivi, dev'essere notificato alla congregazione di carità od alla istituzione interessata.

     Per quanto concerne il giudizio sui conti e l'appello alla corte dei conti, sono applicabili le disposizioni della legge e dei regolamenti relativi ai conti comunali.

 

Capitolo II

NORME GENERALI D'AMMINISTRAZIONE

 

          Art. 46.

     Oltre le norme sancite nell'art. 32 della legge, le istituzioni pubbliche di beneficenza debbono attenersi a quelle qui appresso indicate, qualora non vi provvedano i loro particolari statuti.

     Le adunanze sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo nei tempi determinati dagli statuti, le altre ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del presidente, sia per domanda sottoscritta da due almeno degli amministratori o componenti, sia per ordine dell'autorità governativa.

     L'invito ad intervenire alle sedute deve essere scritto, firmato dal presidente. Esso dev'essere consegnato al domicilio degli amministratori tre giorni prima della seduta e, almeno, ventiquattr'ore prima nelle convocazioni d'urgenza; facendo constare della consegna mediante dichiarazione scritta di chi l'ha eseguita, da conservarsi nell'archivio.

 

          Art. 47.

     L'ordine del giorno degli affari da trattarsi in ciascuna adunanza sarà comunicato agli amministratori almeno 24 ore avanti il giorno fissato per l'adunanza.

     In caso di assenza od impedimento del presidente, ne fa le veci il membro più anziano di elezione; in caso di contemporanea elezione quello che ebbe maggior numero di voti, ed a parità di voti il più anziano di età.

 

          Art. 48.

     Le votazioni si fanno per appello nominale, od a voti segreti: hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

     A parità di voti la proposta s'intende respinta.

     Per la validità delle deliberazioni, a termini dell'articolo 32, n. 1, della legge, la maggioranza degli intervenuti è determinata dal numero degli amministratori assegnati dalla legge o dagli statuti alla congregazione di carità od istituzione di beneficienza. Allorchè coloro che compongono l'amministrazione siano in numero dispari, devono essere presenti 3 su 5, 4 su 7, e via dicendo, non computato chi, avendo interesse, giusta l'articolo 15 della legge, non può prender parte alla deliberazione.

 

          Art. 49.

     I processi verbali delle deliberazioni debbono essere sempre motivati e contenere il riassunto delle discussioni avvenute intorno ai singoli oggetti discussi. Essi devono fare menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve, colle quali taluno degli amministratori abbia inteso spiegare, difendere o ricusare il proprio voto.

 

          Art. 50.

     I processi verbali delle deliberazioni di qualunque natura prese dall'amministrazione devono essere redatti nel modo indicato dall'articolo 32, n. 2, della legge e trascritti in ordine cronologico nel registro di cui all'art. 21, lettera c, di questo regolamento. Essi sono segnati con un numero progressivo per ciascun anno.

     Dei verbali delle deliberazioni che non sono soggetti a pubblicazione, non può essere rilasciata copia, consentita lettura o riferito il contenuto senza il consenso dell'amministrazione o dell'autorità governativa. Il rifiuto deve essere dato per iscritto.

 

          Art. 51.

     Lo speciale regolamento che ai termini dell'art. 31 della legge deve essere compilato nei casi ivi previsti, dalle congregazione di carità e dalle istituzioni pubbliche di beneficienza, sarà sottoposto all'approvazione dell'autorità tutoria giusta l'art. 36, lettera f, della legge e determinerà fra l'altro:

     a) il numero, la qualità, lo stipendio di ciascun impiegato e il salario di ciascun inserviente, in una apposita pianta organica;

     b) il divieto di variare il numero e lo stipendio degli impiegati o salariati stabiliti nella detta pianta, senza la previa autorizzazione tutoria;

     c) le attribuzioni e i doveri propri di ogni impiegato o salariato, gli orari e, secondo i casi, le regole per la somministrazione ad essi del vitto e dell'alloggio;

     d) le disposizioni concernenti le licenze, i congedi, le aspettative per motivi di famiglia o di salute, le dimissioni, i collocamenti a riposo, il conseguimento delle indennità o pensioni in rapporto alle condizioni ed alle norme sancite nello statuto organico;

     e) le punizioni disciplinari, ammonizione, ammenda, sospensione, licenziamento, destituzione, tenute presenti le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 1° maggio 1890 sulla giustizia amministrativa.

 

          Art. 52.

     I beni immobili, giusta l'articolo 27 della legge, sono, di regola, dati in affitto mediante annuo determinato corrispettivo in denaro. Anche l'esercizio delle farmacie proprie degli istituti di beneficienza è dato, di regola, in affitto.

 

          Art. 53.

     Nei luoghi in cui siano in uso forme speciali di coltivazione dei fondi rustici e speciali rapporti fra proprietario e coltivatore (mezzadria, colonia, sistema misto, soccida, enfiteusi) l'autorità tutoria potrà regolarne la concessione secondo le consuetudini locali, pel maggiore vantaggio della istituzione proprietaria, sentita l'amministrazione interessata.

 

          Art. 54.

     Di regola, nei contratti di locazione si pattuisce espressamente: che il conduttore rinunzia a qualunque riduzione di fitto per tutti i casi fortuiti previsti ed imprevisti a norma delle leggi civili vigenti; che lo stabile si concede in locazione nello stato in cui trovasi, senza che le servitù continue o discontinue, apparenti o no, possano dar luogo a risarcimento di danni. Si aggiungono inoltre le garanzie necessarie, consentite dalle consuetudini locali, per assicurare la buona conservazione dello stabile, l'integrità delle scorte, il puntuale pagamento del fitto, lo adempimento integrale delle condizioni pattuite.

 

          Art. 55.

     L'obbligo di procedere per via di appalto, a norma dell'art. 26 della legge, comprende le provviste occorrenti ai bisogni periodici o giornalieri.

     Per evidente utilità la giunta provinciale amministrativa può autorizzare annualmente le provviste suddette presso società cooperative; e, in caso di necessità, può anche autorizzare temporaneamente il servizio in economia.

 

          Art. 56.

     Nei luoghi in cui non sia nelle abitudini l'affitto delle case per appalto, l'autorità tutoria può dare, in via di massima, l'autorizzazione di procedere a trattativa privata, stabilendo la misura minima della pigione per la quale può essere stipulato l'affitto.

     Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, su richiesta scritta dei creditori, possono anche disporre che i mandati di pagamento siano estinti dal tesoriere a mezzo di versamento in conto corrente postale a nome del creditore[4].

     In questo caso la ricevuta di versamento nel conto corrente costituisce titolo di scarico per il tesoriere e prova liberatrice a favore dell'ente[5].

 

          Art. 57.

     Nell'esecuzione dell'articolo 26 della legge si applicano le norme seguenti:

     1. Quando si tratti di spese continuative, l'ammontare del contratto si desume dalla ragione composta del prezzo e della durata di esso;

     2. Le opere, le forniture, i lavori di eguale natura debbono formare oggetto di un unico appalto, esclusa ogni artificiale separazione. Quando per effetto di tale separazione l'ammontare complessivo degli appalti che vengono disgiunti sia superiore a lire 500, essa deve essere preventivamente consentita dalla giunta provinciale amministrativa.

 

          Art. 58.

     In nessun contratto per forniture o lavori si può pattuire l'obbligo di anticipazioni o di pagamenti in acconto che non siano in ragione alla prestazione eseguita o della materia fornita.

     Sono eccettuati i contratti con case o stabilimento commerciali od industriali di notoria solidità, i quali non abbiano usanza di assumere l'incarico di lavori o provviste senza anticipazione di parte del prezzo.

     Non possono stipularsi interessi o provvisioni di banca a fornitori od intraprenditori sulle somme di denaro che fossero obbligati ad anticipare per l'esecuzione dei contratti.

     Salvo il patto contrario, autorizzato dalla giunta amministrativa, le spese di asta e di stipulazione di contratto, compreso il registro, sono a carico dell'appaltatore.

 

          Art. 59.

     L'amministrazione d'un istituto di beneficienza, per ottenere dall'autorità tutoria la facoltà di procedere per licitazione o trattativa privata, deve dimostrarne il bisogno, la convenienza, la opportunità. L'autorità tutoria provvede con decisione motivata.

 

          Art. 60.

     L'efficacia legale dei contratti pei quali è prescritta la approvazione tutoria, s'intende subordinata all'approvazione medesima. I capitolati d'appalto dovranno contenere la clausola che, finchè non sono approvati non vincolano l'istituzione nel cui interesse sono stipulati, ma hanno frattanto effetto giuridico rispetto all'altra parte contraente.

     Potrà aggiungersi al capitolato che, laddove l'approvazione non intervenga entro un determinato tempo, anche l'altro contraente debba ritenersi liberato.

 

          Art. 61.

     Qualora il contratto sia illegalmente deliberato e stipulato e se ne chieda la risoluzione nel caso previsto dall'art. 17 della legge e riguardi lavori, forniture e simili, in pendenza delle decisioni del tribunale, le amministrazioni interessate possono provvedere, senza formalità d'incanto, agli acquisti o somministrazioni che formeranno oggetto del contratto impugnato e che non ammettono dilazione.

 

          Art. 62.

     Tanto per ragioni di speditezza che per la natura stessa dell'atto amministrativo, l'accertamento del danno che la giunta provinciale è chiamata a fare dall'articolo 29 della legge, quando manchino gli elementi per determinarlo in modo preciso, potrà essere fatto indicandone la specie e l'ammontare approssimativo.

 

          Art. 63.

     Nell'esame e giudizio dei conti e nelle cause di responsabilità ai sensi dell'articolo 30, lett. a e b, della legge, la giunta provinciale in primo grado e la corte dei conti in grado di appello, pronunziano sulla responsabilità de gli amministratori previa notificazione ai medesimi di presentare in un termine perentorio le loro giustificazioni.

     La decisione deve essere notificata alla persona dichiarata responsabile e diviene titolo esecutivo nei termini, nei modi e per gli effetti stabiliti dalla legge sulla corte dei conti.

 

          Art. 64.

     La maggiore utilità che ai sensi dell'art. 28 della legge è condizione per consentire che una somma disponibile sia impiegata in miglioramento del patrimonio attuale, deve risultare da documenti e da calcoli tecnici esatti che accertino l'aumento della rendita ovvero un aumento di valore o un miglioramento nella condizione del patrimonio.

 

          Art. 65.

     Le condizioni alle quali la giunta provinciale, nel caso di dissenso, può consentire l'uso in comune dei locali e la facoltà di valersi degli impiegati dei comuni giusta l'ultimo alinea dell'art. 31 della legge, riguardano il tempo e modo di usare, da parte delle istituzioni di beneficienza, dei locali ed impiegati, ed i compensi strettamente necessari agli impiegati, nell'intento di conciliare l'interesse dell'istituzione di beneficienza colle esigenze dell'amministrazione comunale.

 

Titolo IV

DELLA TUTELA

 

          Art. 66.

     L'approvazione cui sono soggette le deliberazioni indicate nell'art. 36 della legge, tranne i casi in cui deve essere motivata, può aver luogo con la formula da apporre in calce alle deliberazioni medesime - "Visto per l'approvazione tutoria - il prefetto presidente della giunta provinciale amministrativa".

     Ogni visto porterà la data del giorno in cui l'approvazione viene concessa, ed il numero progressivo del registro delle ordinanze e decisioni tutorie.

     Il rifiuto d'approvazione deve essere motivato.

     Debbono essere pure motivate le ordinanze e le decisioni della giunta predetta che concernono le deliberazioni di cui alle lettere g e h dell'art. 36, oltre a quelle che debbono esserlo per legge.

 

          Art. 67.

     Per gli effetti della tutela, sotto il nome di deliberazione si intendono compresi i provvedimenti degli amministratori singoli, quando in base allo statuto della istituzione di beneficienza non siavi amministrazione collegiale.

 

          Art. 68.

     Non è necessaria l'autorizzazione per accettare oblazioni di cose mobili o denaro con la condizione o consenso, espresso o tacito, che siano da distribuire integralmente ai poveri durante l'esercizio del bilancio, e quindi senza obbligo per l'ente che riceve di destinarle ad aumento del patrimonio.

     In ogni caso della ricevuta oblazione dovrà essere dato immediato avviso alla giunta provinciale per mezzo del prefetto e nei modi regolari si dovrà rendere all'autorità stessa il conto della erogazione.

 

          Art. 69.

     Prima di autorizzare l'accettazione od il rifiuto dei lasciti di cui all'ultimo comma dell'art. 26 della legge, il prefetto richiede le dichiarazioni dei successibili ex legge volute dall'art. 3 del regio decreto 26 giugno 1864, numero 1817.

     Le stesse dichiarazioni di acquiescenza o di opposizione sono dal prefetto richieste, ed unite a corredo degli atti da inviare al Ministero dell'interno per le autorizzazioni concernenti eredità, lasciti di valore superiore alle lire 5000, e per la costituzione in ente morale di nuovi istituti di fondazione testamentaria, ai sensi dell'art. 93 del presente regolamento.

     Alla mancanza di detta dichiarazione potrà supplirsi con attestazione del sindaco circa il risultato negativo della interpellanza fatta ai successibili.

     La dichiarazione dei successibili ex legge non è necessaria quando la successione sia devoluta per testamento ad una persona estranea alla famiglia del testatore.

 

          Art. 70.

     Nei casi previsti dall'art. 36, lettera c, della legge, oltre le dichiarazioni sopra menzionate, devono essere uniti:

     a) copia autentica dell'atto fra vivi o della disposizione di ultima volontà da cui originano l'eredità, il lascito o il dono;

     b) uno stato attivo e passivo della eredità, l'inventario dei beni costituenti la medesima o la perizia estimativa del lascito o dono di valore indeterminato, quando allo stato degli atti, sia possibile raccogliere gli elementi per redigerli;

     c) la deliberazione d'accettazione da parte dell'amministrazione dell'istituto erede, legatario o donatario;

     d) il voto motivato della giunta provinciale amministrativa sulla convenienza economica per l'istituzione di accettare o rifiutare;

     e) il riassunto patrimoniale dell'istituto, risultante dall'ultimo conto consuntivo.

 

          Art. 71.

     Nelle deliberazioni per acquisto di beni stabili a titolo corrispettivo, le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono dimostrare:

     1) la proprietà nel venditore, merce la produzione dei titoli relativi;

     2) il possesso del medesimo, colla scorta dei certificati catastali o censuari, e in difetto con atti equipollenti;

     3) la sicurezza dell'acquisto, mediante accertamento della situazione ipotecaria e la prova che non esistono altri vincoli sull'immobile acquistato.

     4) il valore dello stabile da acquistare, mediante relazione autentica e giurata de' periti;

     5) la convenienza dell'acquisto, indicando se lo stabile sia destinato in aumento o miglioramento del patrimonio o per l'adempimento del fine proprio dell'istituzione.

 

          Art. 72.

     Nel caso di acquisto di stabile destinato al fine dell'istituzione devonsi inoltre dimostrare le ragioni che lo rendono indispensabile per migliorarne i servizi, e provare la proporzionalità e sufficienza delle rendite e dei mezzi dello istituto al nuovo assetto dei servizi stessi ed alla estensione che verrebbe data al fine dell'istituzione.

     Se l'acquisto è inteso ad aumentare o migliorare il patrimonio, l'amministrazione, ai sensi dell'art. 28 della legge, deve provare la maggiore utilità dello investimento, in confronto dello impiego normale della somma giusta l'articolo stesso.

 

          Art. 73.

     Qualora l'acquisto di stabili debba aver luogo ad un pubblico incanto, l'amministrazione deve osservare le condizioni e le cautele che dalla giunta provinciale amministrativa vengano stabilite.

 

          Art. 74.

     La trascrizione, ove ne sia il caso, degli atti d'acquisto dev'essere promossa dall'amministrazione, sotto la sua responsabilità, nei modi e termini prescritti dal codice civile.

     L'amministrazione deve pure procedere, sotto la propria responsabilità, alla rinnovazione in tempo utile della iscrizione dei privilegi e delle ipoteche spettanti alla istituzione.

     Al 1° gennaio di ogni anno dalle amministrazione deve essere comunicato alla prefettura un elenco delle iscrizioni prese ed ordinate, durante l'anno scaduto, nell'interesse degli istituti da esse amministrati, nonchè un elenco delle iscrizioni che vanno a scadere nell'anno incominciato.

 

          Art. 75.

     Per le alienazioni d'immobili l'amministrazione deve dimostrare alla autorità tutoria la necessità o la convenienza del contratto nell'interesse dell'istituto alienante e designare l'impiego che intende di fare del prezzo di vendita a norma dello articolo 28 della legge.

 

          Art. 76.

     Agli effetti dell'articolo 36, lettera c, della legge, sono considerati come trasformazione o diminuzione di patrimonio, e quindi vanno sottoposti alla previa autorizzazione della giunta provinciale, non solo gli acquisti e le vendite di beni stabili o titoli di rendita e le costituzioni di servitù passive, ma eziandio le permutazioni, le contrattazioni di prestiti e mutui attivi o passivi, le costituzioni di rendita, le concessioni di pegno o di ipoteca, l'impiego in qualsiasi modo di somme disponibili, le riscossioni di capitali e le operazioni congeneri.

 

          Art. 77.

     Nell'esercizio della facoltà accordata dall'art. 40 della legge, la giunta provinciale amministrativa procurerà di astenersi da quelle indagini e pratiche le quali possano cagionare spesa relativamente notevole alla istituzione, quando assolutamente non lo richiedano l'importanza dell'affare e l'interesse dell'istituzione.

 

          Art. 78.

     Il sommario delle deliberazioni della giunta provinciale amministrativa da pubblicare ai sensi dell'articolo 41 della legge, evitando l'eccesso ed il difetto, dev'essere così redatto che fornisca il mezzo di conoscere i termini sostanziali dell'atto soggetto ad approvazione e di apprezzare i principali criteri cui s'informarono le deliberazioni.

 

          Art. 79.

     Il termine utile per la produzione del ricorso al Re in sede amministrativa contro le deliberazioni della giunta provinciale amministrativa, ai sensi dell'art. 42 della legge, è di 30 giorni decorrenti da quello in cui le congregazioni di carità o le amministrazioni di altri istituti di beneficenza avranno avuta legale notificazione delle deliberazioni suddette.

 

Titolo V

DELLA VIGILANZA ED INGERENZA GOVERNATIVA

 

          Art. 80.

     Salvo l'ingerenza dei competenti Ministeri circa l'osservanza di leggi speciali cui siano soggette talune istituzioni pubbliche di beneficienza tutte le istituzioni predette sono sottoposte alla sorveglianza del Ministero dello interno.

     In questo diritto di sorveglianza s'intende compresa la facoltà di richiedere copia di qualunque deliberazione presa dalle amministrazioni delle istituzioni stesse, di provocarne in ogni tempo l'annullamento, di ordinare visite, ispezioni od inchieste sull'andamento morale, disciplinare ed economico degli istituti, di promuovere nelle forme di legge lo scioglimento delle amministrazioni e di denunziarne, occorrendo, i componenti o gli impiegati alla competente autorità giudiziaria e di segnalare alle amministrazioni le mutazioni o riforme che sembrassero indispensabili al migliore adempimento del fine speciale dell'istituto e di quello generale della pubblica beneficenza.

     Competono pure al ministro dell'interno, come autorità politica, le facoltà discrezionali di cui nell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge e nel 1° comma dell'articolo 4 di questo regolamento, circa la vigilanza sui comitati di soccorso e le altre istituzioni temporanee mantenute col contributo di soci o con oblazioni di terzi.

 

          Art. 81.

     La sorveglianza che i consigli comunali sono chiamati ad esercitare sulle istituzioni pubbliche di beneficenza dallo articolo 106 della legge comunale e provinciale, non conferisce ai medesimi od ai loro membri alcun diritto di dare ordini o disposizioni pel servizio o d'intervenire alle adunanze delle amministrazioni degli istituti stessi.

     Il sindaco od un suo delegato, da scegliersi nel seno del consiglio comunale, hanno diritto di esaminare sul luogo tutti gli atti, contratti e registri delle amministrazioni, riferendone nella prima tornata al consiglio.

 

          Art. 82.

     Per l'attuazione delle disposizioni di che nell'articolo 80, il consigliere di prefettura incaricato della vigilanza di cui all'articolo 44 della legge, riferisce immediatamente al prefetto ogni irregolarità od abuso, infrazione, omissione o violazione di legge o statuti, ed in genere ogni fatto anormale che risultasse dall'esame degli atti di gestione, o venisse altrimenti denunziato dalle autorità, dalla pubblica opinione, dalla stampa, da privati, e promuove le opportune verificazioni e fa di ogni cosa relazione al prefetto pei provvedimenti opportuni.

     (Omissis) [6]

     (Omissis) [7]

 

          Art. 83.

     Al predetto consigliere è affidato:

     1) il servizio di statistica delle istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti nella provincia;

     2) la tenuta di un elenco delle congregazioni di carità e delle altre amministrazioni elettive, con la indicazione nominativa dei rispettivi componenti, secondo l'ordine cronologico di nomina e di scadenza, per gli effetti previsti dagli art. 10 e 86 della legge, ed un elenco delle persone aggiunte ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

     3) un elenco delle amministrazioni disciolte, colla data del relativo decreto reale, e coll'indicazione della rappresentanza provvisoria;

     4) un elenco delle cauzioni prestate per il servizio di tesoreria e di riscossione.

 

          Art. 84.

     L'invito che l'art. 46 della legge prescrive si faccia alle amministrazioni di uniformarsi alle norme legislative od agli statuti è rivolto per iscritto dal prefetto o sotto prefetto, d'ufficio o sopra relazione o denunzia, e deve contestare alle amministrazioni stesse le irregolarità, le infrazioni od abusi che, in caso di persistenza, potrebbero dar luogo allo scioglimento.

     Nel detto invito sarà prefisso un termine perentorio entro il quale le amministrazioni debbono regolarizzare la loro azienda e farne constare l'adempimento con apposita deliberazione da trasmettere al prefetto o sotto prefetto.

 

          Art. 85.

     In conformità delle istruzioni che verranno concordate fra il Ministero dell'interno ed i Ministeri delle finanze e del tesoro, ed in occasione delle visite ordinarie o straordinarie agli uffici finanziari governativi, i prefetti potranno incaricare, d'accordo coll'intendente, delle verifiche ed ispezioni ordinate dalla legge od autorizzate dal presente regolamento, gli ispettori finanziari addetti all'intendenza di finanza rispettiva.

     Di simili verifiche ed ispezioni, d'accordo fra i detti Ministeri, potranno essere dal Ministero dell'interno incaricati altresì gli ispettori delle intendenze, e quelli addetti ai Ministeri medesimi.

     Agli ispettori delegati a norma di questo articolo, non spetta una speciale indennità, a meno che sia stata preventivamente riconosciuta la necessità di una trasferta straordinaria.

 

          Art. 86.

     Fra i provvedimenti d'urgenza riservati al governo dall'articolo 46 della legge, è compresa la facoltà di sospendere le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza, quando gravi motivi di interesse dello istituto o di ordine pubblico lo richiedano, finchè sia adottato un provvedimento definitivo.

 

          Art. 87.

     Le proposte di scioglimento devono essere accompagnate da copia autentica della nota d'invio, di che nell'articolo 84, dalle deduzioni o discolpe dell'amministrazione interessata, o dalle ragioni che allo stato delle cose renderebbero inutile od intempestivo l'invito; da una relazione sui fatti che giustificano il proposto provvedimento e dal motivato parere dell'autorità tutoria.

 

          Art. 88.

     Quando, nel caso previsto dall'articolo 49 della legge, la congregazione si trovi disciolta, la temporanea gestione della istituzione di beneficienza spetterà alla giunta municipale od al commissario, ai termini dell'articolo 47 della legge medesima.

     La delegazione di cui al detto articolo 47, primo comma, non dà titolo a rimunerazione.

 

          Art. 89.

     La nomina del commissario per la temporanea gestione della disciolta congregazione di carità, nel caso previsto dall'articolo 47, 2° alinea, è, di regola, delegata al prefetto della provincia col decreto reale che ordina lo scioglimento: può tuttavia essere disposta col decreto stesso, quando ragioni speciali lo richiedano.

     Per quanto è possibile, saranno preferite le persone che accettino l'incarico gratuitamente, sempre però fra coloro che non facciano parte del consiglio comunale. Nel caso che trattisi di incarico gratuito, il prefetto potrà consentire il rimborso delle spese di trasferta ed altre da liquidare su apposita nota.

 

          Art. 90.

     La misura della indennità da corrispondere al commissario nominato agli effetti degli articoli 47 e 48 della legge, è determinata dal prefetto della provincia, in cui l'istituto ha la sua sede, ovvero la sede provinciale, sentito il voto della giunta o delle giunte provinciali competenti.

     Contro il provvedimento del prefetto è ammesso ricorso al Ministero dell'interno.

     Nessun prelevamento può essere ordinato quale acconto d'indennità al commissario a carico della istituzione disciolta senza speciale preventiva autorizzazione della giunta o giunte provinciali amministrative.

     Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai delegati speciali di cui all'articolo 50 della legge.

 

          Art. 91.

     Il commissario, incaricato della temporanea gestione, deve formulare le proposte per l'esercizio dell'azione di rivalsa e pel ricupero delle somme a lui corrisposte a titolo d'indennità, nell'interesse del comune o della istituzione che ne ha fatto l'anticipazione.

     Esso raccoglie i dati e gli elementi necessari per stabilire la responsabilità dell'avvenuto scioglimento ed indica alla giunta provinciale le persone a carico delle quali dovrebbe, a suo avviso, essere posta la spesa.

     La giunta esamina gli atti, assume le occorrenti informazioni, provoca le giustificazioni delle persone tenute responsabili, e procede a norma degli articoli 29 e 30 della legge, a meno che i debitori abbiano pagata la somma dovuta.

     La giunta dovrà deliberare al più tardi entro tre mesi; e contro tale deliberazione è aperta la via del ricorso ai termini del diritto comune amministrativo. Tale diritto di ricorso spetta anche quando la giunta, invitata dal prefetto, non abbia deliberato entro il termine suddetto.

 

          Art. 92.

     Il prefetto provvede, ai termini dell'ultima parte dell'articolo 17 della legge, con decreto motivato, udito il consiglio di prefettura, nominando in virtù dell'art. 50 della legge stessa, un procuratore incaricato di dedurre o far valere giudizialmente la nullità nell'interesse dell'ente.

     Siffatto decreto dovrà essere notificato alla rappresentanza dell'ente prima della notificazione dell'atto di citazione o del primo atto di procedura; o almeno contemporaneamente ad essi.

     Contro il decreto del prefetto è ammesso, per parte dei rappresentanti l'istituzione, o di chiunque altro vi abbia interesse, ricorso in via gerarchica al ministro dell'interno, che decide, udito il consiglio di Stato.

     Nel far valere l'azione o eccezione di nullità, il prefetto è considerato rappresentante dell'istituzione anche agli effetti favorevoli o sfavorevoli della condanna nelle spese giudiziarie.

     Nel caso contemplato dal presente articolo, sono applicabili le disposizioni del secondo capoverso dell'art. 123 del presente regolamento.

 

          Art. 93.

     Quando per atto fra vivi o per disposizione testamentaria sia stabilita un'opera di beneficienza pubblica con designazione delle persone incaricate di amministrarla, gli amministratori stessi od esecutori testamentari ne promuovono la costituzione in ente morale ai termini dell'art. 51 della legge.

     Se manca tale designazione, e gli amministratori od esecutori non possono o non vogliono compiere i relativi uffici, deve provvedervi la congregazione di carità, ed ove questa non lo faccia entro tre mesi, salvo disposizione in contrario, deve provvedere il sindaco, ed in mancanza di questo, il prefetto, in base alla denunzia di cui all'art. 84 della legge.

 

          Art. 94.

     Le domande di costituzione in corpo morale di nuove istituzioni pubbliche di beneficenza debbono, per mezzo del prefetto, essere dirette al Re sulla prescritta carta da bollo e fornire con appositi allegati: l'indicazione voluta dall'art. 51 della legge circa i mezzi coi quali s'intende adempiere allo scopo, tenuto conto dello sviluppo che la istituzione possa ricevere in avvenire sia nelle entrate che nelle spese; e, quando trattasi di fondazione avente un reddito annuo inferiore a L. 5000, o destinata a favore degli abitanti di uno o più comuni che riuniti insieme abbiano meno di 10 mila abitanti, l'indicazione dei motivi pei quali la fondazione dovrebb'essere eccettuata dal concentramento previsto dall'art. 56 della legge, o possa ammettersi la eccezione preveduta dall'art. 60.

 

          Art. 95.

     Alla domanda, nella quale deve essere indicata la località destinata a sede della nuova istituzione debbono unirsi:

     a) l'atto di fondazione;

     b) uno schema di statuto organico;

     c) il voto del consiglio comunale, e se la istituzione interessi più comuni della stessa provincia, quello del consiglio provinciale;

     d) le dichiarazioni di acquiescenza espresse o tacite o le opposizioni dei successibili, quando sono richieste, di cui allo articolo 69 del presente regolamento allorchè trattasi di fondazione testamentaria.

     I prefetti trasmettono questi atti al Ministero dell'interno, aggiungendovi il loro parere sulla convenienza ed opportunità di secondare la domanda, tenendo conto, per ciò che riguarda i mezzi e le condizioni di stabilità del nuovo istituto, delle guarentigie che possono offrire l'influenza e l'autorità del nome e l'operosità della persona o persone che intendono promuovere l'istituzione stessa.

 

          Art. 96.

     I prefetti comunicano di volta in volta alle amministrazioni interessate i reali decreti di costituzione in corpo morale o di accettazione di lasciti e doni per mezzo dei locali uffici di finanza per assicurare la riscossione della tassa, agli effetti della legge 19 luglio 1880, n. 5536, allegato F, sulle concessioni governative.

     Collo stesso metodo deve aver luogo la trasmissione dei decreti di autorizzazione prefettizia ad accettare lasciti o doni che non abbiano valore superiore alla L. 5000.

 

          Art. 97.

     Le congregazioni di carità, nell'interesse della pubblica beneficenza, ed in caso di assoluta mancanza di mezzi per parte degli istituti interessati, debbono anticipare, in seguito ad invito della giunta provinciale amministrativa, i fondi occorrenti:

     a) per la costituzione di nuovi enti morali di pubblica beneficenza, ancorchè promossa d'ufficio;

     b) per il compimento di atti conservativi, o pel ricupero del patrimonio di istituti esistenti.

 

          Art. 98.

     I regolamenti interni di amministrazione, che non fossero soggetti ad approvazione tutoria, dovranno essere, entro 15 giorni dalla loro data, trasmessi in copia all'autorità del circondario per gli effetti di che nell'art. 52 della legge.

 

Titolo VI

DELLE RIFORME NELL'AMMINISTRAZIONE E DELLE MUTAZIONI NEL FINE

 

          Art. 99.

     Le proposte per provocare i provvedimenti di riforma indicati dalla legge debbono avere per i scopo:

     1. l'economia o riduzione di spese d'amministrazione di personale;

     2. la maggiore e più efficace vigilanza e tutela da parte delle competenti autorità;

     3. il più proficuo e sicuro adempimento del fine di ciascuna istituzione, tenuto conto dei mezzi di cui può disporre;

     4. il coordinamento più razionale delle varie forme di beneficenza fra loro e col fine generale e collettivo della beneficenza; e la trasformazione delle istituzioni aventi scopi molteplici a quelli fra essi che presentano maggiore utilità, in proporzione dei mezzi di cui può disporre.

 

          Art. 100.

     La revisione obbligatoria degli statuti e regolamenti è diretta a provocare, con le guarentigie del procedimento stabilito dalla legge ed in conformità dei criteri indicati nel precedente articolo, la riforma di quelle istituzioni le quali, per il vizioso loro ordinamento o per le variate condizioni dei tempi e della beneficenza cui si riferiscono, richiedono di essere riportate al principio pel quale vennero fondate od al fine al quale furono dirette, ovvero riordinate in conformità di quanto è previsto nel capoverso dell'art. 70 della legge.

 

          Art. 101.

     Salva la mutazione del fine, ove siavi luogo, e salva l'erogazione delle rendite delle opere pie dotali esuberanti al loro scopo in altro fine di beneficenza, la revisione degli statuti delle opere pie dotali ordinata dall'articolo 93 della legge, dovrà proporsi l'intento di diminuirne il numero per aumentarne l'entità quando questa sia soverchiamente esigua, e di regolare mediante il concentramento o raggruppamento, l'erogazione delle loro rendite in modo da evitare che più doti profittino indebitamente ad una sola persona, o servano a favorire dei matrimoni inconsulti, ovvero le rendite vadano altrimenti disperse senza un evidente vantaggio della pubblica beneficenza.

 

          Art. 102.

     Per l'attuazione dei sopra indicati provvedimenti le congregazioni di carità, in seguito alle denunzie ricevute a norma dell'articolo 89 della legge o delle notizie altrimenti raccolte, devono deliberare e sottoporre ai voti dei rispettivi consigli le proposte relative:

     a) al concentramento delle istituzioni e dei fondi elemosinieri di cui agli articoli 54 e 56 della legge e delle istituzioni rispetto alle quali concorrano gli estremi previsti dall'art. 57;

     b) al raggruppamento delle istituzioni che rientrino in alcuno dei casi previsti agli articoli 58 e 59;

     c) alla convenienza di costituire e mantenere in amministrazione autonoma quelle delle quali è cenno nell'ultimo alinea dell'art. 59 e dell'art. 60;

     d) alla trasformazione per mancato fine ai sensi dell'art. 70, ed al concentramento, al raggruppamento od alla costituzione con amministrazione autonoma dell'ente a trasformare ai sensi degli articoli dal 57 al 61 della legge.

 

          Art. 103.

     Tali proposte come pure quelle riferibili all'oggetto degli articoli 90, 91, 92, 93, 94 della legge devono, secondo i casi, essere corredate dei documenti qui appresso indicati, cioè:

     a) dell'atto di fondazione dell'istituto nel cui interesse viene fatta la proposta, ed in mancanza di un vero e proprio atto di fondazione, dei titoli equipollenti, possesso di stato, memorie storiche e documenti che diano notizia sicura dell'origine e natura dell'istituto;

     b) delle antiche regole e costituzioni e degli statuti organici e regolamenti;

     c) d'una copia dell'ultimo conto consuntivo approvato e d'un prospetto riassuntivo delle condizioni patrimoniali d'ogni singolo istituto, con l'indicazione degli oneri e pesi di beneficenza e di culto che stanno a suo carico: ove l'istituto possegga lasciti speciali per l'adempimento del proprio o di altro fine qualsiasi anche estraneo alla beneficenza, ne va fatto cenno in apposito elenco da allegare al prospetto, indicando l'atto o titolo costitutivo del lascito, la data e l'ammontare di esso;

     d) della tabella organica del personale stipendiato o salariato a carico dell'istituto;

     e) della deliberazione di proposta secondo i casi espressi dall'art. 62 della legge;

     f) del voto motivato della giunta provinciale amministrativa;

     g) del certificato di pubblicazione e dei reclami che siano stati presentati a termini dell'art. 68 della legge e delle opposizioni od osservazioni che fossero state presentate dagli interessati;

     h) d'una relazione particolareggiata sulle cause che rendono utile o necessario il provvedimento proposto, colla indicazione delle riforme di ordinamento e di scopo cui l'istituto fosse sottoposto dal tempo di sua fondazione in poi.

     Nei casi degli articoli 63 e 66, tali adempimenti verranno fatti a cura del prefetto, osservate le prescrizioni sancite dal successivo art. 69 della legge.

 

          Art. 104.

     Nel deliberare le menzionate proposte, osservate le condizioni prescritte nell'articolo 70 della legge, dovrà aversi cura altresì che l'attuazione delle proposte stesse non induca a dare soverchia estensione ad una forma di beneficenza a scapito delle altre affini o congeneri, ma sia coordinata al fine di mantenere una giusta proporzione fra le varie forme di erogazione, in rapporto ai bisogni delle classi povere locali.

 

          Art. 105.

     La determinazione della somma alla quale ammonta la rendita agli effetti dell'articolo 56, lettera a, della legge, si fa sulla base delle rendite ordinarie nette accertate sulle risultanze dell'ultimo conto approvato.

     La popolazione di ciascun comune, agli effetti dell'indicato articolo, lettera b, e dell'art. 59, lett. c, della legge, si desume dall'ultimo censimento ufficiale.

 

          Art. 106.

     Si intendono destinati ad integrare o completare altra forma di beneficienza, ai sensi dell'art. 54 della legge, e quindi non vanno soggetti a concentramento:

     a) i sussidi per medicinali e vitto agli infermi poveri a domicilio, quando servano a sopperire ad esigenze locali della beneficenza ospedaliera, purchè la regolarità della loro erogazione sia assicurata con apposite disposizioni da inserire negli statuti e regolamenti della istituzione alla quale fanno carico;

     b) i sussidi di latte o di baliatico diretti a completare l'assistenza di brefotrofi, od a provvedere al servizio pei bambini lattanti, purchè l'erogazione proceda in conformità delle disposizioni di legge che regolano questo servizio;

     c) gli assegni o borse di studio, i patrimoni sacri e le speciali sovvenzioni intese ad agevolare gli studenti bisognosi, il compimento degli studi in altro istituto, anche ecclesiastico, diverso da quello che concede gli assegni, il conseguimento d'un diploma professionale o d'un grado accademico in istituti governativi o pareggiati, ovvero abbia per fine di far apprendere un'arte o mestiere;

     d) le quote di assegno o contributo destinate a sussidiare o facilitare l'impianto od il mantenimento di asili o giardini d'infanzia, di presepi, sale di maternità od allattamento annesso a brefotrofi o da questi dipendenti, purchè debitamente approvato dall'autorità tutoria;

     e) ed in genere i fondi che abbiano o siano per avere una delle destinazioni prevedute, in modo dimostrativo, dall'art. 55 della legge.

 

          Art. 107.

     Le istituzioni elemosiniere di un comune non concentrate nella congregazione di carità o non raggruppate, devono, secondo l'art. 64 della legge, comunicarsi a vicenda ed inviare alla locale congregazione di carità uno stato nominativo mensile delle persone da esse beneficate con elemosine o sovvenzioni di qualsiasi natura.

     La stessa comunicazione deve fare la congregazione di carità alle istituzioni elemosiniere locali.

     Nell'elenco si indica, il nome, cognome, paternità, età, stato di famiglia ed il domicilio di soccorso della persona sussidiata, la qualità e l'ammontare della sovvenzione e la data delle singole concessioni.

     Qualora il sussidio sia conceduto in via d'urgenza a persone aventi altrove il domicilio di soccorso, se ne fa cenno nello stato nominativo e se ne dà notizia alla congregazione di carità del comune ove esse hanno, credono di avere o si suppone che abbiano il domicilio di soccorso ai sensi dell'art. 109 di questo regolamento.

     Ciascuna istituzione conserverà nel proprio archivio i predetti elenchi spediti o ricevuti. Terrà pure un elenco riservato a parte dei poveri vergognosi.

 

          Art. 108.

     L'avviso prescritto dal primo capoverso dell'articolo 69 della legge circa le proposte formulate d'ufficio dal prefetto, o modificate dal Ministero dell'interno per riforme di istituzioni, concentramenti e raggruppamenti, viene pubblicato all'albo pretorio e nei luoghi soliti per le affissioni se interessano un solo comune: se interessano più comuni di una o più provincie, la pubblicazione ha luogo nel Bollettino della prefettura nella quale ha sede l'istituzione.

     L'inserzione dell'avviso nel Bollettino della prefettura deve essere fatta nel corso di un mese dalla comunicazione ufficiale delle proposte e modificazioni di cui sopra, e nello stesso termine viene eseguita la pubblicazione dell'avviso nei luoghi indicati nel capoverso precedente.

     Copia autentica della nota ufficiale contenente le proposte e modificazioni, rimarrà per un mese esposta nelle segreterie del comune o dei comuni e provincie interessate, non che in quella dell'istituto cui si riferisce il provvedimento, affinchè chiunque possa averne conoscenza.

     Le osservazioni e i reclami prodotti dagli individui od enti morali nel termine fissato dalla legge, vengono, a cura del prefetto, comunicati tosto con le sue deduzioni al Ministero dell'interno per essere trasmessi al consiglio di Stato.

 

Titolo VII

DEL DOMICILIO DI SOCCORSO

 

          Art. 109.

     Il domicilio di soccorso risulta dalla iscrizione, durante il periodo di cinque anni, nel registro di popolazione del comune, eseguita nei modi determinati dalle leggi e dai regolamenti.

     Esso risulta inoltre dal fatto della dimora, durante il detto periodo, in un comune per causa d'impiego, di famulato, di commercio o dell'esercizio di una professione, arte o mestiere.

 

          Art. 110.

     Chi invoca il beneficio del domicilio di soccorso deve provare che trovasi in una delle condizioni prescritte nell'art. 72 della legge; e tale prova perciò che concerne il n. 1 dell'articolo medesimo, è fornita colla produzione dell'uno o dell'altro fra i documenti seguenti:

     a) estratto d'iscrizione nel registro di popolazione dell'ufficio comunale salvo il diritto del comune di provare che all'iscrizione non ha corrisposto il fatto della dimora effettiva;

     b) documenti legali che provino, durante il detto periodo, la dimora nel comune per causa di impiego, di famulato, di commercio o dell'esercizio di una professione, arte o mestiere;

     c) certificato dal quale risulti l'iscrizione nel registro di anagrafe, prescritto dall'art. 141 della legge sulla pubblica sicurezza, salvo il diritto alla prova contraria preveduta nella lettera a) di questo articolo.

     In mancanza di tali documenti si potrà supplirvi colla produzione di un atto di notorietà ricevuto dal pretore del mandamento, o con altri documenti equipollenti.

     Quando, nei casi d'urgenza, si fa luogo all'assistenza od al soccorso, in conformità degli articoli 76 e 79 della legge, indipendentemente dalla produzione degli atti di cui sopra, si potrà procedere poi ai necessari accertamenti.

     Del sussidio conceduto per ragioni d'urgenza si dà avviso alla congregazione di carità del comune in cui l'indigente ha il domicilio di soccorso giusta l'articolo 107 di questo regolamento.

     Sono dispensati dal fornire in via diretta la prova di cui sopra gl'infermi, i ciechi, i sordomuti, gli affetti da cretinismo od ebetismo, i minorenni ed in genere tutti coloro che per imperfezioni od infermità fisica o morale o per altre ammissibili ragioni non possono somministrarla.

     In tutti questi casi le informazioni occorrenti a determinare il domicilio di soccorso sono assunte d'ufficio.

 

          Art. 111.

     Chi emigra, anche a tempo indefinito, in paese straniero, conserva nel Regno l'ultimo suo domicilio di soccorso.

     Il periodo di dimora mantenuto in un comune o frazione di comune che sia stato soppresso ed aggregato ad altro comune, si ricongiunge al periodo di successiva dimora e si considera utile al compimento del quinquennio per l'acquisto del domicilio in quest'ultimo comune, salvochè, trattandosi di frazione, l'indigente in essa dimorante abbia dichiarato di voler trasferire la sua dimora in altra parte del comune al quale la frazione apparteneva.

 

          Art. 112.

     Nelle città ove esistono ospedali od istituti destinati a prestar soccorso agli stranieri, le amministrazioni degli ospedali italiani che abbiano ricoverato degli stranieri ai termini dell'art. 79 della legge, prima di chiedere al governo il rimborso delle spese di cura ai sensi dell'articolo 77 della legge medesima, devono fare, per mezzo delle autorità locali, le pratiche opportune presso gli istituti che per ragione di nazionalità sarebbero stati obbligati a prestare assistenza e cura ai sudditi esteri indigenti od infermi.

     Non hanno diritto al rimborso quegli ospedali che per i loro statuti sono obbligati ricevere indigenti infermi senza distinzione di nazionalità, a meno che dimostrino l'assoluta mancanza di mezzi disponibili per sopperire a tale spesa.

 

          Art. 113. [8]

     La domanda di rimborso per cura di stranieri deve essere corredata:

     a) della contabilità della spesa in doppio esemplare;

     b) della tabella nosologica comprovante l'indole della malattia che ha reso necessaria la cura, vidimata dal medico curante;

     c) di un esemplare dello statuto, o dell'estratto di esso, nella parte che riguarda le persone che l'istituto ha l'obbligo di ricoverare. Questo documento deve essere unito alla prima contabilità solamente; nelle contabilità successive basta citare la data della prima, quando non siano sopravvenute mutazioni nello statuto;

     d) della dichiarazione che l'istituto non ha fondi disponibili per spese estranee all'adempimento del suo scopo secondo il proprio statuto;

     e) di un attestato del console della Nazione a cui lo straniero appartiene, indicante, per quanto è possibile, le precise generalità del ricoverato (cognome e nome, paternità, età, luogo di nascita e di domicilio, professione) o, in mancanza di tale attestato, di altri titoli equipollenti, come il congedo militare, il passaporto, il libretto di lavoro, ecc.[9].

     Fattosi luogo al rimborso, il Ministero, accertate nelle vie diplomatiche o consolari, le condizioni economiche degli stranieri ricoverati, provvederà per la rivalsa verso i Governi esteri, secondo le convenzioni internazionali.

 

          Art. 114.

     L'ammissione di un malato straniero negli spellai del Regno, non avvenuta a richiesta del console della nazione alla quale appartiene, deve essere al più presto possibile notificata al console medesimo coll'indicazione della infermità che ne rese necessario il ricovero.

     Ove nel luogo stesso o nei dintorni esistano ospedali della nazione del malato o che siano destinati alla cura degli stranieri, l'ammalato può esservi trasportato, previo accordo col console, quando l'ospedale predetto sia pronto ad accoglierlo, e lo stato dell'infermo lo consenta a giudizio del medico curante.

 

          Art. 115.

     Qualora la cura d'uno straniero si protragga oltre due mesi, l'amministrazione dello ospedale deve darne immediato avviso al console e per mezzo del prefetto o sotto prefetto, al Ministero dell'interno pei provvedimenti di sua competenza.

     Laddove il medico curante riconosca cronica la malattia che diede luogo al ricovero, sebbene tale non fosse apparsa al momento dell'ammissione, esso, con apposito referto, deve avvertirne l'amministrazione dello ospedale e questa entro tre giorni deve darne avviso al console ed all'autorità politica della provincia o del circondario per le occorrenti disposizioni di rimpatrio o per quelle altre provvidenze che occorressero senza indugio nell'interesse del pubblico servizio.

 

          Art. 116.

     L'amministrazione che, non ostante il referto del medico, trascuri di ordinare la dimissione dell'infermo cronico nei casi in cui possa essere disposta senza danno personale di esso, ovvero trascuri di promuovere dal regio governo i provvedimenti suaccennati, è tenuta responsabile in proprio, ai sensi dell'art. 29 della legge, delle spese cagionate per l'indebita permanenza dello straniero nell'istituto.

     Potrà tuttavia essere consentita una ulteriore permanenza nello ospedale dello straniero affetto da malattia cronica, quando esso, o le persone interessate, od il console dichiarino di sostenere le spese di mantenimento e cura, fornendo garanzia pel pagamento, e l'ospedale possa sopperirvi senza venir meno al proprio ufficio secondo gli statuti.

 

Titolo VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 117.

     L'azione popolare, nei limiti e con le condizioni di cui agli articoli 82 e 83 della legge, è fatta valere:

     a) con atto di citazione ai termini del codice di procedura civile, quanto l'attore popolare introduca la lite;

     b) con atto di opposizione di terzo, con atto di appello, con ricorso per cassazione o con domanda di rivocazione ai termini dello stesso codice, nei casi e nei termini in cui tali rimedi potrebbero essere esercitati dalla legale rappresentanza dell'ente;

     c) con atto d'intervento in causa, in qualunque grado e stato, ai termini del codice di procedura civile; e con atto di costituzione di parte civile in giudizio penale, nei modi e termini stabiliti dal codice di procedura penale.

     In ogni caso, l'atto introduttivo della lite, ovvero il primo atto di procedura in cui l'azione popolare è fatta valere, debbono contenere l'enunciazione della data del ricorso al prefetto, e l'enunciazione della data del deposito prescritti dall'art. 83. L'originale del ricorso e il certificato dell'eseguito deposito debbono essere consegnati in cancelleria insieme col mandato al procuratore o all'avvocato.

 

          Art. 118.

     Il ricorso al prefetto di cui all'art. 83 della legge deve contenere l'enunciazione del fatto ed i motivi di diritto sui quali il ricorrente fonda le sue conclusioni, con la dichiarazione che egli intende spiegare, o si riserva spiegare l'azione popolare, e dovrà essere firmato dalla parte o da un suo mandatario speciale.

     Il ricorso, mediante rilascio di copia è notificato all'ufficio del prefetto, o all'ufficio del sottoprefetto che lo trasmetterà immediatamente al prefetto.

     Questi, avuta comunicazione del ricorso, provvederà, come per legge ove ne sia il caso e sia di sua competenza, o ne darà comunicazione all'ufficio competente perchè possa provvedervi. In ogni caso darà avviso del ricorso alla legale rappresentanza dell'ente.

 

          Art. 119.

     L'azione popolare può essere esercitata anche da persona diversa da quella che notificò il ricorso al prefetto.

     L'ufficio di prefettura darà, a chiunque ne faccia richiesta, copia autenticata dal prefetto dei ricorsi preannunzianti l'azione popolare. Il richiedente dovrà anticipare, oltre la carta da bollo quanto sia dovuto per spese di copia.

 

          Art. 120.

     Il deposito di cui all'art. 83 della legge è fatto presso il tesoriere del comune. Questi dovrà rilasciarne ricevuta indicante il nome del depositante, la somma depositata e la dichiarazione che il deposito è fatto per esercitare l'azione popolare contro persone o enti che il depositante indicherà.

     Il tesoriere non può ricusare di ricevere il deposito o di rilasciarne ricevuta come sopra.

     Rimane in ogni caso salvo il diritto di eseguire il deposito nella cassa dei depositi e prestiti ai termini delle leggi generali.

     Basterà un solo deposito qualunque sia il numero degli esercenti l'azione popolare, purchè la causa si faccia in contraddittorio degli stessi enti o persone e tutti gli attori abbiano lo stesso procuratore e domiciliatario.

     Insieme col merito, l'autorità giudiziaria pronuncierà sulla restituzione o aggiudicazione del deposito.

 

          Art. 121.

     Chiunque può esercitare l'azione popolare, può anche proseguire un'azione popolare, che altri abbia introdotta, profittando degli atti, sentenze e mezzi di prova della causa; ma dovrà fare un nuovo deposito, salvi i casi seguenti:

     a) che l'attore precedente gli abbia cedute le proprie ragioni sul precedente deposito e rinunziato alla lite;

     b) ovvero che l'attore gli abbia cedute le proprie ragioni, e il cessionario continui nella lite; ma il nuovo attore deve essere anch'egli rappresentato dallo stesso procuratore e domiciliatario.

     L'attore precedente rimane sempre obbligato verso i convenuti per le spese e i danni cui avesse dato luogo, fino ad accettazione della rinunzia dalla lite.

 

          Art. 122.

     L'azione popolare non può essere rinunziata, ma può farsi la rinunzia alla lite. La rinunzia deve essere accettata da tutte le parti in causa e dal prefetto.

     Quando per concordia di tutte le parti abbia luogo la rinunzia alla lite, i procuratori dovranno presentare in cancelleria una scrittura concordata da loro, firmata insieme alle parti e avente il visto del prefetto o per esso del sottoprefetto. In tale scrittura dovrà provvedersi circa le spese della lite e la restituzione o attribuzione del deposito.

     Il prefetto o sottoprefetto prima di apporre il visto dovranno accertarsi che la giunta provinciale amministrativa abbia approvata la transazione della lite.

     Il cancelliere redigerà verbale delle conclusioni concordate. L'avente interesse consegnerà una copia autentica del verbale al custode del deposito, il quale ne farà la restituzione a chi di diritto ai termini del verbale stesso.

 

          Art. 123.

     Nelle cause di azione popolare, il prefetto, quando lo stimi opportuno, invierà gli atti della causa al pubblico ministero perchè questi, ove lo creda conveniente, intervenga in causa per spiegare le sue conclusioni.

     Parimenti la giunta provinciale amministrativa, quando la gravità o le particolari circostanze della causa lo richiedano, può, ai termini degli articoli 44, 46 e 50 della legge, nominare un procuratore ed occorrendo un avvocato perchè, durante il corso della lite tutelino gli interessi dell'istituzione. In tali casi l'ammissione al gratuito patrocinio ha luogo di diritto.

     Col consenso dell'avvocato generale erariale lo incarico di cui sopra sarà dato preferibilmente, nei luoghi ove siedono avvocature erariali, agli uffici dell'avvocatura erariale.

     Ancorchè il prefetto non abbia costituito procuratore, dovranno al medesimo sempre essere notificate le sentenze emanate in causa, le quali non faranno passaggio in cosa giudicata fino a che, anche di fronte al prefetto, non sieno decorsi i termini per impugnarle.

 

          Art. 124.

     Fra gli ospedali tenuti ai termini dell'art. 98 della legge, a fornire il locale ed a lasciare a disposizione della facoltà medico-chirurgica i malati ed i cadaveri occorrenti pei diversi insegnamenti, sono compresi i manicomi ed ogni altro istituto avente carattere di istituto pubblico di beneficenza diretto alla cura di qualsiasi malattia in genere; od in ispecie.

 

          Art. 125.

     Per le controversie di cui all'art. 80 della legge, l'amministrazione interessata dovrà dirigere al prefetto della provincia un reclamo contenente:

     1. La esposizione del fatto e la enunziazione del titolo su cui fonda la propria domanda di rimborso;

     2. L'indicazione delle eccezioni che l'amministrazione debitrice oppone (se ne opponga) al pagamento, e le repliche che dà l'amministrazione ricorrente;

     3. L'indicazione dei documenti a sostegno del reclamo, i quali devono essere allegati in originale o per copia certificata conforme;

     4. La richiesta dell'ordine di pagamento nella somma che sarà liquidata.

     Il reclamo dovrà, a cura dell'amministrazione ricorrente, essere comunicato per copia all'amministrazione interessata, mediante piego raccomandato spedito per posta con ricevuta di ritorno.

     Il piego dovrà essere spedito legato senza busta e senza fascia, e per modo che il bollo postale debba essere impresso sul foglio nel quale è scritto il ricorso.

     La ricevuta dell'ufficio postale, dalla quale risulta tale comunicazione, sarà pur essa allegata ai documenti uniti al ricorso originale da spedirsi al prefetto.

     Il prefetto invierà il reclamo alla giunta provinciale amministrativa, nel caso di cui alla lett. a), e al Ministero dell'interno nel caso di cui alla lett. b) dell'art. 80 della legge.

     La giunta provinciale amministrativa ed il ministero si pronunceranno sui ricorsi non prima di trenta giorni dalla data della ricevuta della copia del ricorso, rilasciata dal destinatario[10].

     Entro il suddetto termine le amministrazioni interessate potranno presentare all'autorità decidente le loro controdeduzioni al ricorso[11].

     Le deliberazioni della giunta provinciale amministrativa e i decreti del ministro dell'interno conterranno l'ordine di pagamento entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento. Tale notificazione sarà fatta per mezzo dell'ufficio postale nella forma prescritta al secondo capoverso di quest'articolo.

     Quando l'amministrazione debitrice non dia esecuzione all'ordine di pagamento, sarà provveduto a norma di legge, salvi sempre gli effetti dell'ultimo capoverso dell'art. 80.

 

          Art. 126.

     La denunzia che i notai devono fare al sindaco locale ai sensi dell'articolo 84 della legge deve esprimere: la data dell'atto, il nome e cognome del disponente, il testo letterale dell'atto nella parte concernente la liberalità, l'erede o gli eredi universali ed il loro domicilio.

     Se la liberalità riguarda uno o più comuni diversi, il sindaco che riceve la denunzia deve darne comunicazione ufficiale a quello dei comuni interessati affinchè ne sia data partecipazione alla rispettiva congregazione di carità.

 

          Art. 127.

     L'elenco che ai sensi dell'articolo predetto devono i ricevitori del registro trasmettere all'intendenza di finanza dalla quale dipendono, deve essere redatto in doppio esemplare e spedito non oltre 20 giorni dalla data della registrazione dell'atto.

     Entro lo stesso termine i ricevitori del registro faranno direttamente ai sindaci le comunicazioni prescritte dall'art. 27 del regio decreto 19 novembre 1889, n. 6535, (serie 3), in esecuzione dell'art. 81 della legge di sicurezza pubblica.

     Queste ultime comunicazioni devono essere accompagnate da un elenco in due esemplari, uno dei quali sarà dal sindaco restituito al ricevitore con dichiarazione di ricevuta.

     Nei primi 5 giorni di ciascun mese, gl'intendenti trasmettono al prefetto della rispettiva provincia un esemplare degli elenchi loro inviati dai ricevitori nel mese precedente, anche quando vi fossero comprese liberalità in favore di enti che hanno sede o debbano essere istituiti in altra provincia.

     Entro 10 giorni successivi i prefetti devono dare comunicazione di queste ultime liberalità ai prefetti delle provincie nei quali sono compresi i comuni interessati per la occorrente comunicazione ai sindaci rispettivi.

 

          Art. 128.

     Le istituzioni pubbliche di beneficenza o le congregazioni di carità, appena ricevuta la denunzia delle donazioni o dei lasciti di cui all'articolo 84 della legge, o ne siano in qualunque altro modo informate, devono procedere agli atti conservatori per assicurare l'esecuzione della liberalità.

     Se trattasi di donazione fra vivi, l'ente interessato deve tosto trasmettere copia autentica dell'atto alla autorità tutoria per essere autorizzato ad accettare ai sensi dell'art. 36 della legge, e degli art. 1057, 1069 e seguenti del codice civile, curando la trascrizione dell'atto stesso secondo l'art. 1932 del predetto codice, qualora la donazione comprenda immobili od altri beni capaci di ipoteca.

 

          Art. 129.

     Se si tratta di legato, quando il testatore non abbia disposto che i frutti debbano decorrere dal dì della sua morte ed i beni legati non siano della natura di quelli indicati dagli articoli 865, n. 2, ed 866 del codice civile, l'ente legatario deve tosto far notificare all'erede che, salvo disposizione in contrario dell'autorità tutoria, esso chiede il rilascio del legato (art. 863, 864, c.c.).

     Deve poi, ove particolari circostanze lo suggeriscano, chiedere, nei modi di legge, la separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede agli effetti degli articoli 1032 e 2054 e seguenti del codice predetto.

 

          Art. 130.

     Nel caso di eredità l'ente erede deve subito, specialmente quando non siavi esecutore testamentario nominato dal testatore, far procedere alla apposizione dei suggelli, alla compilazione dell'inventario giudiziale ai termini dell'articolo 847 e seguenti del codice di procedura civile, alla denunzia dell'eredità, ai termini dell'art. 79 della legge 13 settembre 1874, n. 2076.

     Se sia necessaria la nomina di un amministratore fino a che l'ente erede non sia autorizzato ad accettare, questi deve invocare dal tribunale il relativo provvedimento ai sensi dell'art. 857 e seguenti del codice civile.

     Il dovere di procedere ad atti conservatori, durante le pratiche per l'accettazione, non rende necessario di prendere possesso dei beni dell'eredità o di assumerne l'amministrazione.

 

          Art. 131.

     Le notificazioni prescritte dalla legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza e dal presente regolamento, debbono eseguirsi dagli uscieri giudiziari nell'interesse pubblico, e non danno quindi luogo all'esazione di alcun diritto od indennità, che vengono iscritti nei rispettivi repertori insieme ai diritti ed alle indennità in materia penale, per effetto del conseguimento del sussidio.

 

          Art. 132.

     Per l'applicazione delle penalità stabilite negli articoli 13, 17, 78, 84, 89 della legge, si osservano le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1865, n. 2721.

 

Titolo IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 133.

     Entro il prossimo aprile tutti i consigli comunali, convocati straordinariamente, ove occorra, dai rispettivi prefetti, devono procedere alla nomina del presidente e dei membri della congregazione di carità giusta l'articolo 6 della legge.

     L'interruzione ordinata dall'art. 10 della legge non avrà effetto che per gli amministratori nominati in esecuzione della legge nuova.

 

          Art. 134.

     Le attuali congregazioni di carità durano in carica fino all'insediamento delle nuove, alle quali dovranno fare la consegna dei titoli, atti, registri e documenti relativi al patrimonio delle congregazioni medesime e delle istituzioni annesse o dipendenti, ed alla loro azienda amministrativa ed economica.

     La stessa disposizione si applica anche ai commissari o delegati straordinari delle congregazioni di carità e delle istituzioni di beneficenza, che al momento della attuazione della legge si trovassero disciolte: i quali continueranno ad esercitare il loro ufficio fino alla costituzione della rispettiva rappresentanza, da nominarsi secondo le norme stabilite dalla nuova legge.

     Il termine di tre e di sei mesi prescritto rispettivamente negli articoli 47 e 49 della legge decorre dal giorno dell'attuazione della legge medesima.

 

          Art. 135.

     Alla consegna predetta per le congregazioni di carità che si trovino disciolte provvederà il regio delegato straordinario o commissario incaricato della gestione interinale.

 

          Art. 136.

     Dell'avvenuta costituzione e consegna verrà dato immediato avviso al prefetto della provincia, al quale sarà in pari tempo comunicata copia del relativo verbale.

 

          Art. 137.

     Gli amministratori degli istituti pubblici di beneficenza, che fossero incompatibili a sensi degli articoli 11 e 14 della legge, dovranno essere surrogati entro il mese di giugno 1891, secondo le norme prescritte dalla legge medesima e dai relativi statuti e regolamenti. Essi però rimangono in carica fino all'insediamento dei loro successori, a meno che, ai termini dell'articolo 14, esistano disposizioni in contrario nel rispettivo statuto e nelle tavole di fondazione.

 

          Art. 138.

     Le congregazioni di carità e le istituzioni i cui statuti non siano sottoposti a revisione obbligatoria, a' sensi degli articoli 55, 60, 70, 93 e 94 della legge, debbono nel termine di un anno dalla pubblicazione del presente regolamento, presentare al prefetto della provincia le proposte occorrenti per coordinare i loro particolari statuti alle disposizioni sancite nell'articolo 32 della legge, mediante articoli addizionali da approvare in appendice agli statuti medesimi, qualora questi già non vi provvedano.

     Negli articoli addizionali si terrà presente soprattutto la necessità di designare l'impiegato capo d'ufficio destinato ad apporre la propria firma, insieme a quella di colui che abbia la rappresentanza dell'ente, alle dichiarazioni, provvedimenti, contratti ed atti in genere emanati dall'amministrazione, e designare altresì l'amministratore incaricato, in mancanza del segretario o di apposito impiegato, della compilazione dei processi verbali delle deliberazioni, nei casi previsti dai numeri 2 e 5 del citato articolo 32.

     Le suddette proposte col voto della giunta provinciale amministrativa saranno inviate al Ministero dell'interno pei provvedimenti dell'articolo 33, lettera c.

 

          Art. 139.

     Per l'anno 1891 saranno applicati e posti in esecuzione i bilanci preventivi delle congregazioni di carità e delle altre istituzioni pubbliche di beneficenza regolarmente deliberati ed approvati nelle forme stabilite dalla precedente legge 3 agosto 1862 e dal relativo regolamento. Le variazioni, però, che occorressero nei detti bilanci dopo l'attuazione della nuova legge, sono soggette alle disposizioni della legge medesima.

 

          Art. 140.

     Entro un anno dalla pubblicazione del presente regolamento, le congregazioni di carità e le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza debbono procedere all'accertamento delle obbligazioni civili che giustifichino il pagamento dei censi, livelli, oneri ed altre prestazioni perpetue d'ogni natura, dei quali fossero gravate e che dovranno essere affrancati ai termini dell'art. 96 della legge.

 

          Art. 141.

     Le congregazioni e le istituzioni predette che non avessero provveduto alla nomina del tesoriere od esattore, e che non si trovassero nelle condizioni previste dall'articolo 22 della legge, devono, entro due mesi dalla pubblicazione di questo regolamento, darne avviso al prefetto, affinchè disponga che la riscossione delle loro entrate sia tosto affidata, quando l'esattore comunale vi si rifiuti, o ad un pubblico istituto di credito, o al tesoriere di un'altra istituzione di beneficenza.

 

          Art. 142.

     Per calcolare il termine necessario ad acquistare il domicilio di soccorso, si tiene conto del tempo trascorso prima dell'attuazione della nuova legge.

 

 

Regolamento di contabilità

 

Titolo I

DEL PATRIMONIO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA

 

Inventario

 

          Art. 1.

     Ciascuna congregazione di carità e ciascuna istituzione pubblica di beneficenza deve avere un inventario nel quale siano descritti, nei modi stabiliti dal presente regolamento, tutti i beni che costituiscono il rispettivo patrimonio.

 

          Art. 2.

     Quest'inventario comprende tutti i beni che costituiscono la dotazione dell'istituzione e le cose dei terzi ad essa affidate. La parte dell'inventario che comprende la dotazione dell'istituzione si divide nelle seguenti categorie:

     Attivo

     a) Fondi rustici;

     b) Scorte rurali vive e morte;

     c) Fabbricati, coll'indicazione e la descrizione degli oggetti d'arte che ne fanno parte;

     d) Censi, livelli, canoni e legati perpetui;

     e) Titoli di debito pubblico emessi o garantiti dallo Stato;

     f) Altri valori pubblici o industriali;

     g) Crediti ipotecari e chirografari;

     h) Oggetti d'arte che non fanno parte degli immobili, ed oggetti preziosi;

     i) Altri oggetti mobili;

     k) Attività diverse patrimoniali;

     l) Capitali esistenti in cassa o in deposito, per effetto di trasformazione di patrimonio;

     m) Rimanenza netta di cassa proveniente da sopravanzi di rendite.

     Passivo

     a) Debiti ipotecari e chirografari;

     b) Censi, livelli, canoni, legati ed altre annualità perpetue;

     c) Pensioni vitalizie;

     d) Passività diverse patrimoniali.

     La parte dell'inventario che comprende le cose dei terzi è costituita dalla categoria seguente:

     Depositi a cauzione o custodia.

 

          Art. 3.

     I beni immobili sono descritti nell'inventario o in appositi registri di consistenza allegati al medesimo, con le seguenti indicazioni:

     a) il luogo, la denominazione, l'estensione, la qualità e la descrizione risultante dal catasto;

     b) la provenienza: se da eredità, legato, acquisto, permuta etc.; i titoli di proprietà: atto o rogito, o le prove del possesso quando manchi il titolo;

     c) il valore capitale e la rendita attuale effettiva o presunta;

     d) le servitù, i pesi, gli oneri diversi dei quali sono gravati, con designazione del possessore o creditore rispettivo;

     e) l'uso speciale a cui sono destinati.

     I diritti, le servitù e le azioni che, per l'art. 415 del cod. civ., si considerano come beni immobili, sono descritti insieme al fondo al quale appartengono; e se non costituiscono una pertinenza di un immobile dell'istituzione, sono descritti a parte.

 

          Art. 4.

     Le attività e passività, compresi i diritti e le azioni di cui all'art. 418 cod. civ. si descrivono nel detto inventario con le indicazioni seguenti:

     a) la denominazione;

     b) l'ammontare in capitale ed in annualità od interesse;

     c) gli atti, ossiano titoli, dai quali risultano costituite od accertate le iscrizioni ipotecarie relative;

     d) la scadenza del capitale dovuto o la cessazione dell'annualità temporanea.

     La mobilia e gli altri oggetti mobili si descrivono con le notizie seguenti:

     a) la indicazione degli stabilimenti o dei locali in cui si trovano;

     b) la designazione secondo la natura e la specie;

     c) la quantità ed il numero per ciascuna specie;

     d) lo stato ed il valore attuale.

 

          Art. 5.

     Nella classificazione del patrimonio degli istituti di beneficenza nelle diverse categorie sopra indicate, debbono distinguersi i beni fruttiferi dagli infruttiferi.

 

          Art. 6.

     La valutazione dei fondi rustici e dei fabbricati, in mancanza di recenti perizie, si desume dal prezzo di affitto o dalla rendita conseguita, in media annuale, nell'ultimo quinquennio, capitalizzata al cento per cinque, previa deduzione delle imposte e sovrimposte e delle spese d'amministrazione ad essi relative.

 

          Art. 7.

     La rendita del debito pubblico e gli altri titoli garantiti dallo Stato si registrano nello inventario pel valore nominale.

     Gli altri valori pubblici ed industriali, al prezzo di borsa del giorno precedente a quello in cui si forma l'inventario o se ne compilano le note di variazione annuale.

     Le pensioni vitalizie si capitalizzano in ragione di cinque o dieci annualità, secondo che il pensionato abbia o no sorpassata l'età di 50 anni.

     Il valore capitale delle altre attività e passività fruttifere, quando non risulti dal titolo costitutivo, si determina sulla base del cento per cinque dell'annualità relativa.

     I beni mobili infruttiferi si inscrivono pel loro valore venale noto o presunto.

     Per le rendite in natura il valore si determina in base al prezzo medio delle mercuriali dei vicini mercati, e le derrate si indicano per qualità e quantità.

 

          Art. 8.

     La consegna dei beni immobili ai conduttori o ad agenti responsabili deve risultare dal relativo contratto o da apposito inventario, con descrizione dello stabile, degli infissi, delle scorte, degli attrezzi ed altri accessori.

     Gli oggetti mobili che si consegnano agli agenti responsabili debbono risultare da speciale inventario da essi firmato, nel quale dovrà essere indicata ogni innovazione successiva in aumento o in diminuzione.

     Il regolamento interno per le congregazioni di carità e per le altre amministrazioni di beneficenza deve determinare le attribuzioni e le garanzie dei detti consegnatari, i registri che debbono tenere ed il modo di render conto della loro gestione.

     Però gli oggetti di valore, titoli di credito e simili, devono esser dati in consegna ai tesorieri o depositati presso istituti di credito.

 

          Art. 9.

     L'alienazione d'immobili, di titoli e di altri valori capitali che costituiscono la dotazione dell'istituto, quando la prudenza non richieda di attendere un più proficuo impiego, deve, di regola, esser tosto seguita da investimento di pari entità in acquisto di titoli del debito pubblico dello Stato, o di altri titoli emessi o garantiti dallo Stato, in affrancazioni di prestazioni passive perpetue od in miglioramenti del patrimonio, nei casi nei quali sia evidente la maggiore utilità di tale impiego, ai sensi degli articoli 28 e 96 della legge.

 

          Art. 10.

     Tutti gli aumenti, le diminuzioni, le trasformazioni che si verificano nel valore e nella consistenza patrimoniale sì attiva che passiva devono essere notati nella categoria corrispondente dell'inventario alla quale si riferiscono.

     Eguali variazioni debbono farsi nell'inventario della mobilia, da tenersi in continua evidenza secondo le consuetudini ed il regolamento interno dell'istituzione.

     Tale inventario deve essere rinnovato integralmente ogni decennio.

 

          Art. 11.

     La comunicazione dell'inventario al prefetto per la giunta provinciale amministrativa, a termini dell'art. 19 della legge, ha luogo, quanto al primo inventario, mediante trasmissione di una copia di esso; ed in seguito con l'invio di una copia delle note annuali delle aggiunte e variazioni, coll'indicazione del valore rispettivo ed un richiamo al numero corrispondente dell'inventario.

     Pei mobili però basta una indicazione sommaria.

 

          Art. 12.

     Quando una stessa amministrazione abbia la rappresentanza e la gestione di altri istituti di beneficenza costituiti con patrimonio e reddito separati, gli inventari, la comunicazione delle varianti e la conservazione dei titoli devono essere fatti separatamente per ciascuna istituzione.

 

Titolo II

DELL'ESERCIZIO ANNUALE

 

          Art. 13.

     L'esercizio annuale comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre dell'anno stesso. Però all'effetto di liquidare, esigere o pagare l'importo di operazioni relative al detto periodo, l'esercizio si protrae fino alla fine di febbraio dell'anno successivo, nel qual giorno l'esercizio stesso è definitivamente chiuso.

 

          Art. 14.

     L'esercizio abbraccia tutte le operazioni che si verificano durante il periodo che esso comprende e la relativa contabilità distingue quelle che riguardano l'esercizio del bilancio da quelle altre che si riferiscono alle variazioni nell'ammontare e nella specie del patrimonio.

 

          Art. 15.

     Sono materia del conto dell'esercizio:

     a) le entrate accertate e scadute dal 1° gennaio al 31 dicembre;

     b) le spese accertate e scadute nello stesso periodo di tempo;

     c) le esazioni dei tesorieri e riscuotitori speciali, ed i pagamenti effettuati durante l'esercizio, calcolato a norma dell'art. 13.

 

          Art. 16.

     Sono materia del conto generale del patrimonio, secondo le variazioni intervenute nel corso dell'anno e risultanti dall'inventario, sia per effetto della gestione del bilancio, sia per qualunque altra causa, il valore degli immobili, crediti, mobili ed altre attività e le passività patrimoniali.

 

Titolo III

DEL BILANCIO DI PREVISIONE

 

          Art. 17.

     Il bilancio preventivo prescritto dall'art. 20 della legge, deve determinare la previsione dell'entrata e della spesa di competenza dell'esercizio cui si riferisce, nonchè l'avanzo o disavanzo degli esercizi precedenti.

 

          Art. 18.

     Il detto avanzo o disavanzo si desume dal risultato del consuntivo precedente, colle variazioni derivanti dal risultato presumibile dell'esercizio in corso.

 

          Art. 19.

     Le competenze dell'anno sono classificate nel preventivo, tanto per l'entrata che per la spesa, in tre titoli cioè:

     I. Entrate e spese effettive;

     II. Movimento di capitali;

     III. Partite di giro.

 

          Art. 20.

     Le entrate e le spese effettive si ripartiscono in ordinarie e straordinarie.

     Sono ordinarie le entrate e le spese che hanno carattere permanente e sogliono riprodursi ogni anno; sono straordinarie tutte le altre.

     Fra le entrate ordinarie non possono essere annoverati i sussidi e le oblazioni di mera liberalità, se non quando sono garantiti da una azione creditoria, ovvero, tenuto conto della carità pubblica, hanno altrimenti carattere di stabilità.

     Sì nelle spese ordinarie che nelle straordinarie si distinguono quelle dipendenti da oneri o gestione patrimoniale, quelle di amministrazione e quelle di beneficenza.

 

          Art. 21.

     Il movimento di capitali comprende le operazioni che importano aumento, diminuzione o trasformazione dei vari beni costituenti la dotazione permanente dell'istituto, comprese le oblazioni, di lasciti o doni destinati ad essere capitalizzati e gli avanzi delle rendite quando ne sia stato deliberato l'impiego ad aumento di patrimonio. Tale movimento deve, in via normale, pareggiarsi fra le entrate e le uscite.

 

          Art. 22.

     Le partite di giro sono costituite da anticipazioni e relativi rimborsi, da depositi e relative restituzioni, che non alterano i proventi effettivi e le spese della istituzione.

 

          Art. 23.

     I suddetti titoli sono suddivisi in capitoli come nel modello di bilancio allegato A ed A1; e i capitoli di ripartiscono in articoli.

     L'enumerazione dei detti capitoli non esclude che altri se ne possano aggiungere, specialmente per quanto riguarda l'esercizio della beneficenza, secondo la diversa indole delle istituzioni.

     La divisione dei capitoli deve essere fatta in modo da comprendere entrate e spese della stessa indole. La giunta provinciale amministrativa, nell'esercizio delle facoltà concessele dall'art. 38 della legge, può regolarla con istruzioni in via di massima, o con disposizioni particolari di ufficio o sull'istanza dell'amministrazione interessata.

 

          Art. 24.

     Il bilancio delle istituzioni che hanno il governo di più enti morali, aventi, ciascuno, esistenza autonoma e patrimonio e reddito distinto, è compilato secondo le norme stabilite nel titolo terzo, capitolo primo del regolamento amministrativo.

 

          Art. 25.

     I lasciti e fondi con applicazione determinata, fanno parte, in appositi capitoli, del bilancio dell'ente che li amministra, salvo, ove occorra, di farne dimostrazione particolareggiata in un allegato al bilancio stesso.

     Il metodo medesimo deve essere eseguito pei diversi fondi elemosinieri concentrati nella congregazione di carità, quando abbiano destinazioni speciali.

 

          Art. 26.

     Le entrate debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza difficoltà di spesa di riscossione od altra riduzione qualsiasi; le spese senza riguardo all'entrata che ne possa derivare.

     L'amministrazione dovrà curare che la scadenza delle entrate ordinarie, come fitti, interessi, rette di ricoverati e simili coincidano coi periodi dell'anno solare, ma quanto ai fitti dei fondi urbani e rustici potrà attenersi alle consuetudini locali.

 

          Art. 27.

     Per le spese si devono tener presenti gli stanziamenti dei bilanci e le risultanze dei conti precedenti, le decisioni tutorie o le disposizioni ministeriali, specialmente per quanto riguardo le spese d'amministrazione, a senso degli articoli 31, 39, 45 della legge.

 

          Art. 28.

     Le spese di amministrazione da sostenersi in comune devono dividersi in due parti: per la parte che deve rimanere a carico dell'ente cui il bilancio si riferisce, debbono esser comprese fra le spese ordinarie o straordinarie: per la parte a carico degli altri enti consorziati debbono essere comprese nelle partite di giro.

     La quota da porsi a carico di ciascuna istituzione è determinata dalla giunta provinciale amministrativa, e per le istituzioni che interessano più d'una provincia, dal Ministero dell'interno, secondo la misura del rispettivo interesse.

 

          Art. 29.

     Le spese di nuove costruzioni o di grandi riparazioni agli stabili devono, di regola, essere stanziate in bilancio nel titolo I "spese effettive straordinarie". Quando però venga dimostrato che siano per produrre un reale aumento immediato o prossimo di patrimonio, e semprechè siasene precedentemente ottenuta speciale autorizzazione dalla giunta amministrativa ai termini dell'art. 28 della legge, (n. 3), la parte della spesa corrispondente a tale aumento verrà inscritta nel titolo II, "movimento di capitali".

 

          Art. 30.

     Per ogni spesa non ordinaria da eseguire in rate annuali dev'essere iscritta la sola parte che scade nell'anno finanziario, salvo stanziare le altre rate nei successivi bilanci fino al totale esaurimento della somma così ripartita.

 

          Art. 31.

     Per sopperire alle deficienze possibili nelle assegnazioni passive del bilancio, si iscrive in apposito capitolo della parte straordinaria un adeguato fondo di riserva. Le prelevazioni di somme da questo fondo e la loro iscrizione al capitolo deficiente è fatta per dodicesimi in ciascun mese o frazione di mese, previa regolare deliberazione dell'amministrazione. Copia di tale deliberazione deve essere comunicata al prefetto per notizia della giunta provinciale amministrativa.

     In caso di constatata necessità, le prelevazioni possono farsi in misura superiore al limite sopra accennato; ma la relativa deliberazione motivata deve essere preventivamente sottoposta all'approvazione della commissione provinciale di beneficenza ed assistenza pubblica. [12]

 

          Art. 32.

     Nel bilancio si devono esprimere in nota i motivi delle differenze di qualche importanza comparativamente alle previsioni dell'esercizio precedente. Si allegano al bilancio le dimostrazioni ed i particolari necessari a giustificare le maggiori o le nuove previsioni di entrate o di spese del bilancio stesso.

 

          Art. 33.

     Il bilancio di previsione è deliberato da ciascuna amministrazione entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

 

          Art. 34.

     Appena deliberato dall'amministrazione il bilancio è spedito al prefetto o sottoprefetto per la giunta provinciale amministrativa, per l'esame e l'approvazione tutoria, giusta l'art. 36, lett. a, della legge.

     Se prima che incominci l'esercizio finanziario il bilancio non sia stato dalla giunta provinciale amministrativa approvato in tutto od in parte, per la parte non approvata l'amministrazione può regolare le spese sull'ultimo preventivo approvato, nella misura di un dodicesimo della somma stanziata, per ciascun mese o frazione di mese.

     Per bilanci delle istituzioni sussidiate a carico dello Stato si seguono le speciali disposizioni sancite negli articoli 29, 30, 31 del regolamento amministrativo per la esecuzione della legge.

 

          Art. 35.

     Le nuove o maggiori entrate non previste in bilancio che si accertano durante l'anno, devono essere tosto denunciate al prefetto o sottoprefetto per la giunta provinciale, e di esse gli amministratori non possono valersi per accrescere le assegnazioni passive del bilancio, senza autorizzazione della giunta medesima.

 

          Art. 36.

     Qualunque nuova o maggiore spesa alla quale non si possa far fronte col fondo di riserva di cui all'art. 31, non può essere ammessa che per deliberazione debitamente approvata dalla giunta amministrativa, alla quale si devono indicare i mezzi per sopperire al nuovo o maggiore impegno.

 

          Art. 37.

     Nessuno storno di fondi da capitolo a capitolo può farsi nei bilanci senza la preventiva autorizzazione della giunta predetta, ai sensi dell'art. 38 della legge.

 

Titolo IV

DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE, DI CASSA E DEI DEPOSITI

 

Capitolo I

DELLE CAUZIONI DEI TESORIERI

 

          Art. 38.

     La cauzione che i tesorieri e riscuotitori speciali retribuiti devono prestare, sarà proporzionata alle riscossioni dell'istituzione al momento in cui essi vengono assunti in servizio. Però deve nel contratto stipularsi l'obbligo di aumentare la cauzione in proporzione al possibile aumento delle entrate, delle riscossioni e dei versamenti.

 

          Art. 39.

     Le cauzioni possono essere prestate mediante:

     a) vincolo su certificati nominativi di rendita dello Stato, ragguagliata al prezzo medio di borsa del semestre precedente;

     b) deposito in numerario, cartelle dello Stato od altri fondi pubblici garantiti, valutati colle norme indicate nella lettera a, da farsi presso la cassa dei depositi e prestiti od altro istituto di credito o risparmio designato come all'art. 23 della legge;

     c) obbligazioni formali rilasciate, a favore dell'istituzione, da istituti di credito di notoria solvenza;

     d) ipoteca sopra determinati beni stabili, il cui valore libero superi almeno d'un terzo la somma fissata per cauzione;

     e) ovvero, in parte coll'uno ed in parte coll'altro degli indicati mezzi cumulativamente.

     Quando si tratti di riscossioni di piccola entità, la cauzione dei riscuotitori retribuiti potrà coll'autorizzazione della giunta provinciale amministrativa, essere versata in contante presso il cassiere dell'istituzione, od essere gradatamente formata colle ritenute sull'aggio.

 

          Art. 40.

     Le amministrazioni nel deliberare il conferimento del servizio di cassa, o la nomina del tesoriere o dei riscuotitori speciali retribuiti, e nel proporla all'approvazione della giunta amministrativa, devono indicare:

     a) la natura e l'ammontare della cauzione da prestare;

     b) l'aggio o compenso che sia da attribuire al tesoriere o riscuotitore;

     c) l'ammontare annuo e la speciale natura delle entrate ordinarie dell'istituzione e sue dipendenze;

     d) la somma che normalmente può trovarsi in cassa, tenuta presente la disposizione dell'art. 23 della legge;

     e) infine, la natura e l'entità delle riscossioni ad essi affidate ed il tempo entro il quale sono obbligati a versare in cassa le somme riscosse.

     Le disposizioni contenute nelle lettere d) ed e) di questo articolo si applicano anche alla nomina dei riscuotitori e collettori gratuiti: quella contenuta nella lettera e) non è applicabile ai tesorieri retribuiti.

 

          Art. 41.

     Qualora la cauzione sia da prestare in tutto od in parte mediante ipoteca sui beni stabili, insieme alla proposta, come sopra motivata, devono essere comunicati alla giunta amministrativa:

     a) i titoli comprovanti la proprietà dei beni in chi presta la cauzione o ne consente il vincolo in favore di esse;

     b) una stima giurata del valore attuale dei beni;

     c) i documenti che comprovino la libertà dei beni stessi, o dai quali risulti che hanno ancora una parte libera di valore superiore all'ammontare della cauzione, in relazione all'art. 39, lett. d).

 

          Art. 42.

     In base ai predetti elementi, ed agli altri che può chiederne, la giunta provinciale amministrativa emette le sue determinazioni, curando, nell'interesse dell'istituzione, di rendere agevole e meno dispendiosa l'opera di detti agenti.

     Questi non possono essere assunti in servizio prima che la giunta siasi pronunziata favorevolmente, e finchè la cauzione non sia effettivamente prestata.

 

          Art. 43.

     Qualora il servizio di esazione e di cassa sia da affidare all'esattore comunale, questi, ove sia necessario, deve prestare un congruo supplemento di cauzione ai termini di legge.

 

          Art. 44.

     I tesorieri, ed i riscuotitori che cessano dalle rispettive funzioni, per ottenere lo svincolo della cauzione, devono giustificare che l'ultimo conto finanziario è stato approvato e che hanno eseguito il versamento a saldo d'ogni loro debito. La relativa deliberazione di svincolo deve essere approvata dalla giunta provinciale amministrativa.

 

          Art. 45.

     Le spese per prestare e per liberare la cauzione sono a carico di chi la presta, e possono essere sostenute dalla istituzione qualora soltanto il tesoriere o riscuotitore presti gratuitamente l'opera sua, con obbligo di continuarla per non meno di due anni.

 

          Art. 46.

     Nel caso che gli esattori comunali del quinquennio attualmente in corso si rifiutassero di prestare o di aumentare la cauzione pel servizio di tesoreria o di riscossione delle istituzioni di beneficenza, si provvederà al servizio medesimo con tesorieri o riscuotitori interinali.

 

Capitolo II

DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI

 

          Art. 47.

     Il carico dell'esazione è determinato da ruoli o prontuari od ordini di riscossione annuali o parziali nei quali colla stessa classificazione seguìta nel bilancio, sono registrati i nomi dei debitori, l'oggetto del debito, le rate da esigere e le rispettive scadenze, con un margine per notarvi a suo tempo la somma esatta, la data ed il numero della relativa quietanza.

 

          Art. 48.

     Per eccezione però i tesorieri o riscuotitori debbono accettare, anche senza previa autorizzazione dell'amministrazione, le somme che i terzi intendano versare a qualsiasi titolo in pro dell'istituzione, rilasciandone ricevuta, colla clausola "salvo i diritti dell'istituto" quando non si tratti di dono od elargizione incondizionata; nel qual caso il tesoriere o riscuotitore indicherà il titolo pel quale si asserisce di voler fare il versamento e comunicherà per iscritto, nel termine di ventiquattro ore, all'amministrazione, il fatto dell'avvenuta esazione.

     Tali doni ed elargizioni devono essere pubblicati in modo visibile, nel luogo e tempo determinati dall'amministrazione.

 

          Art. 49.

     Ogni partita d'introito deve risultare da un bollettario, possibilmente unico, a madre e figlia e con numero continuativo, da consegnare a ciascun tesoriere di volta in volta che il bollettario precedente è esaurito.

     Ove esistano speciali riscuotitori, anche essi ricevono il loro bollettario, che devono ripresentare all'amministrazione in un periodo di tempo che non può eccedere i cinque giorni, insieme alla prova del versamento effettuato presso il tesoriere.

 

          Art. 50.

     I tesorieri e riscuotitori devono, a brevi periodi che saranno determinati nel regolamento interno, rendere conto all'amministrazione delle somme non riscosse alle rispettive scadenze, sia in tutto che in parte.

 

          Art. 51.

     Tutti i pagamenti sono ordinati ed eseguiti per mezzo di mandati tratti con numero d'ordine progressivo ed indicanti: l'istituto in conto del quale si emettono, l'esercizio, il capitolo od articolo del bilancio cui la spesa è imputata, l'oggetto della spesa, la somma da pagare, in tutte lettere ed in cifre, il creditore o creditori, la data di emissione.

 

          Art. 52.

     Prima di rilasciare un mandato di pagamento dev'essere verificata e giustificata la causa legale della spesa; deve essere liquidato il conto, accertato che la somma da pagare sia nei limiti del fondo stanziato e ne sia fatta l'imputazione al capitolo relativo, alla competenza dell'esercizio, e, separatamente, ai residui.

 

          Art. 53.

     Il conto dei residui è sempre tenuto separato da quello della competenza; nessuna spesa relativa a quelli può essere imputata a questa o viceversa; con un mandato spesso non si possono ordinare pagamenti imputabili cumulativamente ai residui ed alla competenza dell'esercizio.

 

          Art. 54.

     Il pagamento degli stipendi agli impiegati, delle pensioni, dei fitti o di simili spese d'importo e scadenze fisse ed accertate può farsi in base a ruoli e prospetti di variazioni rilasciati con le cautele di cui ai precedenti articoli.

     I mandati coi quali si ordina il pagamento dei suddetti ruoli o prospetti sono emessi soltanto alla scadenza del debito, essendo vietati i mandati annuali complessivi.

 

          Art. 55.

     L'emissione ed il pagamento di mandati provvisorii sono vietati.

 

          Art. 56.

     I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico pel tesoriere:

     a) se non sono muniti delle firme del presidente e di quello fra i membri della amministrazione che sopraintende al servizio cui si riferisce il mandato, o in difetto, del membro anziano, e del ragioniere dove esiste;

     b) se non sono entro il limite del fondo stanziato nel relativo capitolo del bilancio;

     c) se non sono muniti di regolare quietanza del titolare del mandato o di un suo legale procuratore.

     La disposizione della lettera a) non è applicabile alle amministrazioni rappresentate da un solo amministratore, nel quale caso basta la sua firma e quella del ragioniere dove esiste.

 

          Art. 57.

     Chiuso l'esercizio del bilancio, i mandati non pagati s'intendono annullati, e il loro ammontare passa nei residui; salvo il diritto al creditore di chiederne la rinnovazione se ed in quanto il suo credito non sia prescritto.

 

          Art. 58.

     Le partite di entrata che si compensano con eguali partite di uscita, come ad esempio il fitto figurativo dei fabbricati ad uso dell'istituto, possono registrarsi, invece che con giro di cassa fittizio, mediante scritturazione all'attivo ed al passivo dei conti rispettivi; ed in tal caso a cura dell'amministrazione ne viene data comunicazione al tesoriere per le corrispondenti annotazioni nei ruoli e prontuari delle entrate e delle spese, senza che su tali somme gli spetti alcun aggio di riscossione.

 

          Art. 59.

     Le somme che, eccedendo i bisogni ordinari devono essere depositate ad interesse a senso dell'art. 23 della legge, sono quelle per le quali si attende l'occasione onde impiegarle stabilmente o che, se destinate alla spesa, superino il bisogno di due o più mesi, secondo l'indole e l'importanza dell'istituto, e la possibilità di ritirarle prontamente dalla cassa dell'istituto di credito che le tiene in deposito.

     Apposite istruzioni saranno date per regolare il deposito delle somme medesime nelle casse postali di risparmio.

 

          Art. 60.

     Gli assuntori del servizio di tesoreria, i tesorieri, ed i riscuotitori speciali hanno obbligo di tenere un giornale di cassa nel quale, con stretto ordine cronologico, senza lacune od abrasioni, registrano ogni riscossione ed ogni pagamento sia definitivo o momentaneamente pendente, sia di uno o di altro esercizio aperto, sia di qualunque istituzione alla stessa amministrazione soggetta.

     Il detto giornale dev'essere comunicato per estratto a brevi periodi o, giornalmente, per le aziende importanti, alle rispettive amministrazioni: per le altre basterà prescrivere che il giornale di cassa sia presentato giornalmente o a brevi periodi al presidente o ad altro membro dell'amministrazione da esso delegato, per il visto di chiusura.

 

          Art. 61.

     Lo stato di cassa dei tesorieri e riscuotitori speciali è sottoposto a verifica bimensile, oltre quelle straordinarie per iniziativa dell'amministrazione o dell'autorità politica.

     La verifica deve consistere nella effettiva materiale ricognizione delle somme, dei titoli e valori esistenti in cassa, seguìta da accertamento di quello che dovrebbe trovarsi al dato istante mercè esatto riscontro del giornale generale di cui all'articolo precedente e dei registri o documenti relativi alla entrata ed alla uscita.

     Il risultato di ciascuna verifica ordinaria o straordinaria deve formare oggetto di processo verbale in conformità del modello allegato a questo regolamento (lett. B) ed un esemplare di esso verbale deve esser tosto spedito al prefetto della provincia od al sottoprefetto del circondario.

 

          Art. 62.

     Quando il servizio di cassa è fatto dagli esattori comunali essi devono tenere separati da quelli del comune i conti ed i fondi relativi alle istituzioni di beneficenza.

 

          Art. 63.

     Quando il servizio di tesoreria venga affidato ad un istituto di credito o di risparmio non saranno applicabili le disposizioni degli art. 61 e 62, ma dovranno essere determinate nel contratto le norme per esercitare il controllo sui versamenti, per riconoscere a non lunghi intervalli la situazione del conto corrente e per assicurare il pagamento dei mandati.

 

Titolo V

DEL RENDIMENTO DEI CONTI

 

          Art. 64.

     Entro il mese di marzo i tesorieri presentano alla rispettiva amministrazione il conto finanziario della propria gestione riferibile all'esercizio scaduto, separatamente per ciascuna istituzione e secondo i modelli lettera C e C¹.

     Ove tale conto non sia presentato nell'indicato termine ovvero sia riconosciuto inesatto o irregolare ed il tesoriere rifiuti di correggerlo, la giunta provinciale amministrativa, in seguito a denunzia dell'amministrazione interessata od anche d'ufficio, lo fa compilare a spese di esso o di chi di ragione.

 

          Art. 65.

     Il conto finanziario deve compilarsi seguendo la stessa classificazione e lo stesso ordine del bilancio di previsione e deve dimostrare articolo per articolo:

     a) il fondo di cassa risultante alla chiusura dell'esercizio precedente, giusta il relativo conto approvato;

     b) le riscossioni avvenute sui residui attivi ed i pagamenti effettuati sui residui passivi antecedenti;

     c) le somme rispettivamente incassate e pagate sulle previsioni di competenza dell'anno: per le entrate e le uscite effettive, per il movimento dei capitali, per le partite di giro;

     d) i residui attivi e passivi della gestione per la quale si rende il conto, e che si trasportano all'esercizio successivo;

     e) le differenze in più o in meno fra le somme previste o successivamente modificate per effetto di regolari deliberazioni e le risultanze della gestione.

 

          Art. 66.

     L'entrata ed uscita per movimento di capitali di cui alla lettera c dell'articolo precedente, deve, di regola, pareggiarsi; iscrivendo, ove occorra, un corrispondente residuo attivo o passivo nell'atto della redazione del conto, o, in difetto, nell'atto dell'approvazione da parte della giunta provinciale.

     Si può derogare a questa disposizione soltanto in seguito a speciale deliberazione dell'amministrazione, indicante la cifra dello sbilancio che si propone di lasciare *** siffatta entrata ed uscita. La quale deliberazione deve essere approvata dall'autorità tutoria quando produce una diminuzione di capitali ai termini dell'art. 36, lett. e), della legge.

 

          Art. 67.

     A giustificazione e corredo del conto finanziario presentato, il tesoriere unisce il preventivo ed i mandati coi relativi documenti dell'esercizio, nonchè tutte le altre giustificazioni che gli fossero richieste.

 

          Art. 68.

     Chiuso l'esercizio finanziario, le differenze verificatesi fra le somme previste e quelle legalmente vincolate allo scopo per il quale erano destinate, si intendono annullate.

 

          Art. 69.

     Le entrate accertate ma non riscosse, le spese liquidate e legalmente vincolate ma non pagate alla chiusura dell'esercizio, costituiscono rispettivamente i residui attivi e passivi. In nessun caso si può iscrivere fra i residui degli anni decorsi alcuna somma in entrata od in uscita che non sia stata compresa nella competenza d'un precedente esercizio.

 

          Art. 70.

     I residui passivi non pagati entro un quinquennio, pei quali durante lo stesso periodo non sia intervenuta domanda in via giudiziale od amministrativa, s'intendono perenti agli effetti amministrativi.

     Possono però essere riproposti in uno speciale articolo del rispettivo capitolo dei successivi bilanci.

 

          Art. 71.

     Alla eliminazione totale o parziale di crediti che vengano riconosciuti insussistenti per la già avvenuta legale estinzione, o perchè indebitamente od erroneamente liquidati, o perchè riconosciuti assolutamente inesigibili, si provvede con deliberazione speciale dell'amministrazione da emettere nell'atto che si approva il conto consuntivo.

 

          Art. 72.

     Le amministrazioni interessate deliberano entro il mese di maggio sul detto conto finanziario e lo spediscono al prefetto per l'approvazione della giunta provinciale amministrativa, insieme al conto consuntivo ed alla relazione sul risultato morale della gestione, ai sensi dell'art. 20 della legge e art. 43 del regolamento amministrativo.

 

          Art. 73.

     Tale conto consuntivo, da redigere secondo il modello D, deve dimostrare:

     a) il risultato economico dell'esercizio, in confronto a quello del precedente conto finanziario;

     b) lo stato generale del patrimonio colle sopravvenute variazioni, tanto derivate dallo esercizio del bilancio quanto da qualunque altra causa eventuale.

     Detto stato finale del patrimonio deve essere compilato in correlazione al disposto nell'art. 2 del presente regolamento.

 

          Art. 74.

     La comunicazione del conto al tesoriere e la conservazione di esso nell'archivio dell'istituzione è regolato dall'art. 44 del regolamento amministrativo.

 

          Art. 75.

     I moduli annessi a questo regolamento alle lettere A, A¹, B, C, C¹ , D, relativi al bilancio preventivo, alla verifica di cassa, al conto finanziario del tesoriere ed al conto consuntivo dell'amministrazione sono obbligatori.

 

 

Modelli

(Omissis)


[1]  Per l'abrogazione delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 13 del R.D. 26 luglio 1896, n. 361.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 5 del L. 17 luglio 1919, n. 1176.

[3]  Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 2 dicembre 1915, n. 1847.

[4]  Comma aggiunto dall'art. unico del R.D. 19 dicembre 1940, n. 2023.

[5]  Comma aggiunto dall'art. unico del R.D. 19 dicembre 1940, n. 2023.

[6]  Comma soppresso dall'art. 2 del D.Lgs. 2 dicembre 1915, n. 1847.

[7]  Comma soppresso dall'art. 2 del D.Lgs. 2 dicembre 1915, n. 1847.

[8]  Articolo così modificato dall'art. unico del R.D. 4 maggio 1898, n. 189.

[9]  Lettera così modificata dall'art. 2 del D.Lgs. 2 dicembre 1915, n. 1847.

[10]  Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 2 dicembre 1915, n. 1847.

[11]  Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 2 dicembre 1915, n. 1847.

[12]  Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgt. 2 dicembre 1915, n. 1847.