§ 80.5.24d - Legge 3 novembre 1963, n. 1515.
Integrazione della tabella annessa alla legge 19 aprile 1962, n. 178, relativa alla concessione di un assegno mensile agli impiegati del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:03/11/1963
Numero:1515


Sommario
Art. unico.      Fra le categorie indicate nella tabella annessa alla legge 19 aprile 1962, n. 178, s'intendono comprese, con effetto dalla stessa decorrenza indicata nell'art. 1 della [...]


§ 80.5.24d - Legge 3 novembre 1963, n. 1515. [1]

Integrazione della tabella annessa alla legge 19 aprile 1962, n. 178, relativa alla concessione di un assegno mensile agli impiegati del Ministero della pubblica istruzione.

(G.U. 23 novembre 1963, n. 305).

 

 

     Art. unico.

     Fra le categorie indicate nella tabella annessa alla legge 19 aprile 1962, n. 178, s'intendono comprese, con effetto dalla stessa decorrenza indicata nell'art. 1 della legge medesima, le seguenti categorie di personale:

     Carriera di concetto:

     Istituti per sordomuti: assistenti;

     Istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale: capi officina, tecnici agrari, maestre di laboratorio ed assistenti del ruolo transitorio di cui all'art. 14 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277;

     Scuole di avviamento professionale: istruttori pratici e istruttrici pratiche del ruolo transitorio di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1278;

     personale a contratto tipo del disciolto Ministero dell'Africa italiana.

     Carriera esecutiva:

     Istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale: sottocapi officina e sottomaestre di laboratorio del ruolo transitorio di cui all'art. 14 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277; prefetti di disciplina del ruolo transitorio o del ruolo aggiunto non inquadrati nel ruolo dei censori di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 475; assistenti e macchinisti di cui alla legge 15 giugno 1931, n. 889, non inquadrati fra il personale della carriera esecutiva di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 475;

     personale a contratto tipo del disciolto Ministero dell'Africa italiana.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.