§ 79.4.103 - D.M. 26 ottobre 2007, n. 238.
Regolamento recante norme per la sicurezza antincendio negli eliporti ed elisuperfici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.4 prevenzione degli incendi
Data:26/10/2007
Numero:238


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Scopo ed ambito di applicazione
Art. 3.  Assistenza antincendio
Art. 4.  Responsabile dell'assistenza antincendio
Art. 5.  Classificazione antincendio degli eliporti e delle elisuperfici
Art. 6.  Eliporti ed elisuperfici a livello del terreno
Art. 7.  Eliporti in ambito aeroportuale
Art. 8.  Eliporti ed elisuperfici in elevazione
Art. 9.  Personale addetto
Art. 10.  Equipaggiamento e scorta
Art. 11.  Infrastrutture e rifornimento
Art. 12.  Disposizioni finali e abrogazioni


§ 79.4.103 - D.M. 26 ottobre 2007, n. 238.

Regolamento recante norme per la sicurezza antincendio negli eliporti ed elisuperfici.

(G.U. 19 dicembre 2007, n. 294)

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

     Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante "Norme sui servizi antincendio negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

     Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 384, concernente "Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti" e, in particolare l'articolo 4;

     Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, relativo alla sicurezza e alla salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

     Visto l'articolo 7 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, recante "Interventi nel settore dei trasporti" e convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611;

     Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative a funzioni e compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229";

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, concernente "Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno";

     Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1990, n. 121, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 1990, "Regolamento recante norme provvisorie per la sicurezza antincendio negli eliporti";

     Visto il decreto del Ministero dell'interno 7 marzo 2002 con il quale sono state individuate le posizioni funzionali di livello dirigenziale non generale, nonchè i relativi compiti da attribuire ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

     Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 23 dicembre 2003, recante "Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio";

     Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2006, recante "Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio", che apporta alcune modifiche al decreto 8 agosto 2003 citato;

     Visto l'annesso 14 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, di seguito denominato "annesso ICAO";

     Visto il Doc. 9137 - AN 898 e il Doc. 9261 - AN 903 dell'ICAO;

     Visto il Volume II dell'Annesso ICAO inerente gli eliporti, in vigore dal 15 novembre 1990;

     Visto il regolamento ENAC, edizione 2 del 1° marzo 2004 recante "Norme operative per il servizio medico d'emergenza con elicotteri";

     Considerata la necessità di aggiornare il decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1990, n. 121, citato;

     Sentito il Ministero dei trasporti;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'8 maggio 2006 e del 9 luglio 2007;

     Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 21-21/A-151 (07003223) in data 1° ottobre 2007;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Definizioni

     1. Ai fini antincendio si definisce:

     a) eliporto: area idonea alla partenza e all'approdo di elicotteri, conforme alle prescrizioni di cui all'annesso 14 ICAO - Volume II;

     b) aviosuperficie: area idonea alla partenza e all'approdo di aeromobili, diversa dall'aeroporto, non appartenente al demanio aeronautico, disciplinata da norme speciali, ferme restando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza, nonchè delle regioni, degli enti locali e delle altre autorità secondo le rispettive attribuzioni, come riportato dall'articolo 1 del decreto 1° febbraio 2006 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'articolo 701 del Nuovo codice della navigazione;

     c) elisuperficie: aviosuperficie destinata ad uso esclusivo degli elicotteri, che non sia un eliporto;

     d) elisuperficie in elevazione: elisuperficie posta su struttura avente elevazione di tre metri o più rispetto al livello del terreno o del mare, se trattasi di piattaforma fissa in acqua;

     e) tempo di risposta: tempo intercorrente tra la chiamata iniziale ricevuta dal servizio di soccorso e lotta antincendio ed il primo intervento effettivo sul luogo dell'incidente da parte del servizio di assistenza antincendio e soccorso;

     f) lunghezza fuori tutto: massima lunghezza fra i punti estremi dell'elicottero con i rotori in moto;

     g) assistenza antincendio e soccorso: presenza di dotazioni antincendio e personale addetto pronto ad intervenire in occasione di movimenti aerei;

     h) movimento aereo: un atterraggio o un decollo di elicotteri.

 

     Art. 2. Scopo ed ambito di applicazione

     1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a:

     a) eliporti;

     b) elisuperfici di cui all'articolo 14 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006.

     2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano nei casi previsti dagli articoli 2, comma 2, lettera a), e 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006.

 

     Art. 3. Assistenza antincendio

     1. Gli eliporti e le elisuperfici di cui all'articolo 2, comma 1, sono dotati del servizio di assistenza antincendio secondo le previsioni del presente decreto e sono in possesso degli ulteriori requisiti di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930.

 

     Art. 4. Responsabile dell'assistenza antincendio

     1. Il responsabile dell'assistenza antincendio è il gestore dell'eliporto o dell'elisuperficie individuato ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006.

     2. Nel caso di eliporti inseriti in aeroporti il responsabile è il gestore aeroportuale definito dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930.

 

     Art. 5. Classificazione antincendio degli eliporti e delle elisuperfici

     1. Ai fini della determinazione dei quantitativi minimi di sostanze estinguenti, delle dotazioni e degli organici che devono essere disponibili, negli eliporti e nelle elisuperfici, gli stessi sono suddivisi secondo le classi antincendio, identificate nella tabella A allegata al presente decreto e determinate in funzione della lunghezza fuori tutto dell'elicottero più lungo che li utilizza regolarmente.

 

     Art. 6. Eliporti ed elisuperfici a livello del terreno

     1. Le quantità minime di sostanze estinguenti nonchè le relative portate minime sono stabilite nell'allegata tabella B.

     2. Gli estinguenti per gli eliporti devono essere disponibili su idoneo automezzo attrezzato avente trazione integrale, differenziale con bloccaggio rapido e caratteristiche di accelerazione e velocità, tali da poter consentire un tempo di risposta non superiore a due minuti, in condizioni normali di visibilità e di stato della superficie, su tutta l'area dell'eliporto e su quelle immediatamente esterne relative ai sentieri di avvicinamento. La quantità di concentrato schiumogeno, da prevedersi a bordo del veicolo, deve essere sufficiente a produrre due cariche di soluzione schiumogena (acqua più liquido schiumogeno).

     3. Qualora i sentieri di avvicinamento degli eliporti insistano su aree non praticabili da automezzo, lo stesso può essere sostituito, in relazione all'agente estinguente principale, da un impianto fisso o mobile di pari potenzialità e tale da garantire le prestazioni previste dalla tabella B su tutta l'area da proteggere.

     4. Per le elisuperfici, il veicolo attrezzato di cui al comma 2, in relazione all'agente estinguente principale, può essere sostituito da un impianto di estinzione fisso di tipo manuale o automatico ovvero mobile di potenzialità tale da garantire la copertura di tutta l'area di atterraggio/decollo, anche in condizioni meteo avverse, ma compatibili con il volo degli elicotteri. L'impianto di estinzione fisso, qualora preveda l'uso di monitori, questi devono essere non meno di due con possibilità di rotazione di 360° in moto continuo ed opportunamente disposti. Ciascun monitore deve essere in grado, in caso di danneggiamento o impossibilità di uso dell'altro/altri monitore/i, di erogare da solo l'agente estinguente necessario, con una gittata atta a coprire ogni parte dell'area di atterraggio/decollo. Se utilizzato l'impianto di estinzione fisso di tipo automatico, questo deve garantire la copertura dell'area di atterraggio/decollo e rotazione a 360°, con gittata continua degli agenti estinguenti principali, per un tempo non inferiore a 15 minuti. Se utilizzato l'impianto di estinzione di tipo mobile, questo deve avere una capacità estinguente pari o superiore a quella dell'impianto fisso. E' possibile sostituire in tutto o in parte la quantità minima di acqua, destinata alla produzione della schiuma, con gli agenti complementari previsti dalla tabella B purchè sia adottata l'equivalenza di 1 kg di agente chimico in polvere, ogni 0,66 litri di acqua per la produzione di schiuma filmante o fluoroproteinica; in questo caso è prescritto l'automezzo antincendio.

     5. Qualora nell'eliporto o nell'elisuperficie sia installato l'impianto fisso automatico o mobile, al posto dell'automezzo antincendio, il tempo di risposta è nullo e non è ammessa la sostituzione dell'agente estinguente principale con quello complementare; fanno eccezione le strutture situate in aree soggette a condizioni climatiche in cui l'acqua può congelare: in tal caso l'agente complementare deve essere disponibile su idonee apparecchiature.

     6. Gli eliporti e le elisuperfici a livello del terreno, laddove le condizioni locali lo consentano, sono collegati con la rete viaria esterna in modo da consentire l'accesso di mezzi di soccorso di qualsiasi tipo e devono essere in grado di allertare i servizi di soccorso nelle situazioni d'emergenza.

 

     Art. 7. Eliporti in ambito aeroportuale

     1. Nel caso di eliporto situato all'interno di un aeroporto, non è necessario istituire altri servizi di assistenza antincendio e di soccorso oltre quelli aeroportuali esistenti, purchè il livello di protezione sia riferito ai valori più alti tra quelli corrispondenti alle classi antincendio dell'eliporto e dell'aeroporto ed il tempo di risposta sull'eliporto non superi i due minuti.

 

     Art. 8. Eliporti ed elisuperfici in elevazione

     1. Le quantità minime di sostanze estinguenti e le relative portate sono stabilite nell'allegata tabella C.

     2. Non è consentita la sostituzione dell'acqua per la produzione di schiuma con agenti complementari ad eccezione di quelle situate in aree soggette a condizioni climatiche in cui l'acqua può congelare.

     3. Le quantità minime d'acqua specificate nella tabella C non possono essere immagazzinate sulla piattaforma di manovra o vicino ad essa qualora esistano, nelle immediate vicinanze, delle condotte di acqua capaci di erogare permanentemente le prestazioni impiantistiche richieste.

     4. Il sistema antincendio a schiuma, se utilizzante monitori, è costituito da non meno di due monitori opportunamente disposti con possibilità di rotazione di 360° in moto continuo, atti a coprire ogni punto dell'area di atterraggio/decollo e le pertinenze che siano interessate dall'eventuale incidente. Ogni monitore, in caso di danneggiamento o impossibilità di uso dell'altro/altri monitore/i esistente/i, eroga da solo l'agente estinguente necessario, con la relativa gittata, su ogni parte dell'area di atterraggio/decollo. Qualora utilizzato l'impianto di estinzione fisso di tipo automatico, questo garantisce la copertura dell'area di atterraggio/decollo e le eventuali pertinenze, con gittata continua degli agenti estinguenti principali, per un tempo non inferiore a 15 minuti; qualora la superficie da proteggere lo consenta, l'impianto fisso manuale od automatico può essere sostituito da un impianto mobile avente capacità estinguenti pari o superiori a quelle previste per l'impianto fisso.

     5. Per il servizio di assistenza antincendio e di soccorso il tempo di risposta è nullo.

     6. Per gli eliporti e le elisuperfici su piattaforme fisse in acqua, saltuariamente presidiate e senza stazione di rifornimento, se già provviste di impianto antincendio schiuma e polvere, realizzato prima dell'entrata in vigore del decreto 2 aprile 1990, n. 121, è consentito l'uso dello stesso purchè siano rispettate le quantità, qualità e portate minime stabilite nell'allegata tabella D.

 

     Art. 9. Personale addetto

     1. Il personale addetto non può essere inferiore a due unità per gli eliporti/elisuperfici di classe H1 ed H2 ed a quattro unità per quelle di classe H3. La presenza di tale personale non è richiesta, limitatamente al primo atterraggio ed all'ultimo decollo della giornata, sulle piattaforme fisse in acqua, abitualmente non presidiate ed anche nel caso di effettiva assenza di personale a bordo di esse.

     2. In presenza di impianti automatici di rilevazione ed estinzione, il personale addetto può scendere ad una unità per le elisuperfici di classe H1 ed H2 ed a due unità per quelle di classe H3.

     3. Gli addetti al servizio di assistenza antincendio e di soccorso devono essere in possesso di apposita abilitazione, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930. L'abilitazione rilasciata ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1981, e successive modifiche, è riferita alla classe antincendio dell'eliporto o elisuperficie su cui il personale svolge il servizio di assistenza. L'abilitazione è valida, per classi antincendio pari od inferiori, su tutto il territorio nazionale a condizione che il gestore dell'eliporto o dell'elisuperficie su cui opera detto personale rilasci apposita dichiarazione, indirizzata al Dipartimento dei Vigili del fuoco ed al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competenti per territorio. La dichiarazione attesta l'avvenuta formazione teorico-pratica, in relazione alla conoscenza dell'infrastruttura e delle procedure specifiche, nonchè all'utilizzo delle attrezzature, dei mezzi antincendio e dei dispositivi di protezione individuale presenti.

     4. Per gli eliporti e le elisuperfici situati su piattaforma fissa in acqua, il componente della Direzione aeroportuale, in seno alla commissione di esame per l'abilitazione del personale addetto al servizio antincendio, è sostituito da un componente della Capitaneria di porto, per quanto di competenza.

 

     Art. 10. Equipaggiamento e scorta

     1. L'equipaggiamento d'emergenza è conforme a quanto riportato nella tabella E.

     2. Negli eliporti ed elisuperfici, oltre ai quantitativi minimi degli agenti estinguenti previsti dal presente decreto, è presente una scorta degli stessi agenti pari al 200% della dotazione minima; in mancanza l'eliporto/elisuperficie non è operativo ai fini dell'assistenza antincendio.

 

     Art. 11. Infrastrutture e rifornimento

     1. Le infrastrutture e gli impianti per il rifornimento presenti sull'area devono possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa di prevenzione incendi relativa all'immagazzinamento, impiego e o vendita di oli minerali.

     2. Durante il rifornimento degli elicotteri non sono ammessi passeggeri a bordo ed è obbligatoria la presenza del personale antincendio con idonee attrezzature.

 

     Art. 12. Disposizioni finali e abrogazioni

     1. Il gestore adegua il complesso del servizio di assistenza antincendio e soccorso al variare delle norme nazionali.

     2. Il gestore provvede alla manutenzione delle attrezzature al fine di garantire la loro efficienza ed affidabilità, nonchè all'addestramento periodico e mensile del personale addetto. A tal fine, per il controllo della qualità del servizio antincendio, il gestore tiene aggiornati i registri di presenza del personale, delle prove periodiche di allarme, delle prove a fuoco, della consistenza e consumo degli estinguenti completa di data di scadenza di ogni partita.

     3. Il gestore dell'eliporto o dell'elisuperficie esistente adegua il proprio servizio di assistenza antincendi e di soccorso nei tempi tecnici strettamente necessari e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

     4. E' abrogato il decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1990, n. 121.

 

    

     Tabella A

     CLASSI ANTINCENDIO DEGLI ELIPORTI E DELLE ELISUPERFICI

 

Classe antincendi

Lunghezza fuori tutto dell'elicottero di riferimento

 

 

H1

da 0 m. a 15 metri non compresi

H2

da 15 m. a 24 metri non compresi

H3

da 24 m. a 35 metri non compresi

 

     Tabella B

     QUANTITA' MINIMA DI AGENTI ESTINGUENTI E PORTATE MINIME PER GLI ELIPORTI ED ELISUPERFICI A LIVELLO DELLA SUPERFICIE

 

Classe antincendi

Acqua (lt)

A.F.F.F. o schiuma fluoroproteinica (1) e comunque di livello (B) (ICAO)

Polveri chimiche secche (3)

 

 

 

 

 

 

 

Portata soluzione schiumogena (lt/min.) (2)

Quantità (kg)

Portate (kg/min)

 

 

 

 

 

H1

500

250

25

50

H2

1000

500

50

50

H3

1600

800

100

50

 

     (1) La quantità minima di agente schiumogeno da prevedere è proporzionale alla quantità minima di acqua raccomandata per la produzione di schiuma, con concentrazione di schiumogeno non inferiore al 6%. Il rateo di scarico o portata specifica non deve essere inferiore a 5,5 l/min x m2. Non sono ammessi altri tipi di agenti estinguenti principali.

     (2) Nel caso in cui sia utilizzato un impianto automatico di spegnimento i quantitativi di agenti estinguenti principali, con le relative portate, dovranno garantire un tempo di erogazione della schiuma non inferiore a 15 minuti.

     (3) L'agente complementare deve essere compatibile con quello principale. I contenitori degli agenti complementari dovranno essere istallati sull'automezzo antincendio, ove previsto.

 

     Tabella C [1]

     QUANTITA' MINIMA DI AGENTI ESTINGUENTI E PORTATE MINIME PER GLI ELIPORTI E LE ELISUPERFICI SOPRAELEVATE

 

Classe antincendi

Acqua (lt)

A.F.F.F. o schiuma fluoroproteinica (1) e comunque di livello (B) (ICAO)

Polveri chimiche secche (3)

 

 

 

 

 

 

 

Portata soluzione schiumogena (lt/min.) (2)

Quantità (kg)

Portate (kg/min)

 

 

 

 

 

H1

2500

250

50

50

H2

5000

500

50

50

H3

8000

800

50

50

 

     (1) La quantità minima di agente schiumogeno da prevedere è prop' alla quantità minima di acqua raccomandata per la produzione di schiuma, con concentrazione di schiumogeno non superiore al 6%. Il rateo di scarico o portata specifica non deve essere inferiore a 5,5 l/min x m2. Non sono ammessi altri tipi di agenti estinguenti principali.

     (2) Nel caso in cui sia utilizzato un impianto automatico di spegnimento i quantitativi di agenti estinguenti principali, con le relative portate, dovranno garantire un tempo di erogazione della schiuma non inferiore a 15 minuti.

     (3) L'agente complementare deve essere compatibile con quello principale.

 

     Tabella D

     QUANTITA', QUALITA' E PORTATA DI AGENTI ESTINGUENTI PER ELISUPERFICI SU PIATTAFORMA IN ACQUA FISSA O GALLEGGIANTE, SALTUARIAMENTE PRESIDIATE E SENZA STAZIONE DI RIFORNIMENTO

 

 

 

Quantità

 

Portate

Classi antincendio

Soluzione acqua / A.F.F.F. o schiumogeno fluoroproteinico e comunque di livello B ICAO (lt)

Polveri chimiche secche (kg) (*)

Soluzione di schiuma (lt/min)

Polvere (kg/min) (*)

 

 

 

 

 

H1

700

450

140

90

H2

1250

850

250

170

H3

2150

1400

430

280

 

     (*) Nel caso siano usate polveri ABCD le relative quantità possono scendere rispettivamente a 350, 650, 1000 kg e le portate a 70, 130 e 200 kg/min.

 

     Tabella E [2]

     EQUIPAGGIAMENTO D'EMERGENZA

 

Quantità n.

Descrizione

Classe antincendio H1/H2

Classe antincendio H3

 

 

 

 

1

Chiave inglese....

si

si

1

Accetta di soccorso, piccola, del tipo non a cuneo o tipo aviazione

si

si

1

Taglia bulloni da 60 cm

si

si

2

Torce elettriche....

si

si

1

Piede di porco da 105 cm

si

si

1

Gancio da recupero....

si

si

1

Seghetto a mano per metalli a grande resistenza con 6 lame di ricambio....

si

si

1

Coperta ignifuga....

si

si

1

Fune di sicurezza diametro 5 cm., lunga 15 m.....

si

si

1

Pinza con taglio laterale

si

si

1

Cesoia elettrica per lamiere....

si

si

1

Coltello taglia cinture con guaina....

si

si

1

Set di cacciaviti assortiti

si

si

2

Paia di guanti ignifughi

si

no

3

Paia di guanti ignifughi

no

si

2

Tute di avvicinamento (*)

si

no

4

Tute di avvicinamento (*)

no

si

2

Autorespiratori....

si

no

4

Autorespiratori....

no

si

1

Cassetta di pronto soccorso....

si

si

 

     (*) Le tute di avvicinamento, commisurate alle taglie del personale addetto, dovranno essere complete di guanti, calzari ed elmetto con visiera termica e poter contenere gli autorespiratori.

 

 


[1] Tabella così rettificata con Avviso pubblicato nella G.U. 3 aprile 2008, n. 79.

[2] Tabella così rettificata con Avviso pubblicato nella G.U. 3 aprile 2008, n. 79.